Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 2
Ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la cessione di semplici 'campionì di stupefacente da parte degli associati fosse sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, posto che le richieste e le offerte di stupefacenti si riferivano a quantitativi consistenti che gli associati dimostravano di potersi procacciare ed offrire in vendita).
In materia di associazione finalizzata al traffico di droga, al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) non si richiede un elevato grado di dipendenza dei partecipanti all'associazione, essendo sufficiente che questi ultimi facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità.
Commentari • 2
- 1. Standard di garanzie ed indagini sotto copertura nei reati contro la P.A.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 ottobre 2020
- 2. Agente provocatore: è punibile l'azione delittuosa a carattere istigativo?Accesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2004, n. 37983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37983 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 16/03/2004
Dott. OLIVA NO - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 450
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 32884/2003
riuniti in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CL NE;
2) AN HI;
3) NO NN;
4) AR CO;
5) AN AO TA;
6) IA DE TE;
7) IC DI AU;
8) NI FA;
9) OV FE;
10) IC FE;
11) US MA;
12) GI LE;
13) RI OG;
14) NA UC IC;
15) ON ON SS;
16) EL AN CA OR;
17) IC PE;
18) IE SI;
19) EN UR;
nei confronti della sentenza in data 12 luglio 2000 della Corte d'appello di Potenza;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale, nella persona del sostituto Dott. DE SANDRO NA Maria, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di EV e PE e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. IE Mazzocoli per EV, Di UR e PE;
avv. TT RANDAZZO per HI, TA, FA e IC;
avv. NI PARODI per NN;
avv. Alessandro SINGETTA per CO e ON;
avv. OV ARICÒ per DE TE;
avv. Temistocle GURRADO per NN LI e IC LI;
avv. Aldo REGINA per MA e ON;
avv. IC CATALDO per MA;
avv. Gaetano SCAMARCIO per AI;
avv. ON ANDRETTA per OG;
avv. Adolfo CRISAIOLO per OR;
avv. Mario PASTORINO per OR;
avv. Salvatore ALTAMURA per SI;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Potenza ha sostanzialmente confermato quella del Tribunale di RA del 15 maggio 1999 (a eccezione di una riduzione di pena nei confronti di AN AO IS, IE ID e IC LI) nei confronti di tutti gli imputati sopra indicati, coinvolti, a diverso titolo, in un traffico illecito di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina) svoltosi nell'arco di tempo di circa un biennio (1995-1996) con epicentro in RA nonché in Altamura e Santeramo in Colle (BA).
L'indagine è stata svolta dall'ufficio investigativo del N.O. dei carabinieri di RA in collaborazione con la Direzione centrale antidroga di Roma. Il materiale probatorio è costituito da un'imponente mole di intercettazioni telefoniche, su utenze fisse e mobili, e di intercettazioni ambientali, nonché dagli esiti di una prolungata e costante attività di osservazione, controllo e pedinamento svolta dai Carabinieri di RA, in molti casi documentata con servizi fotografici e filmati, costituenti supporto e riscontro di quanto si andava man mano apprendendo dalle intercettazioni di conversazioni.
Le investigazioni si sono avvalse anche dell'impiego di un agente sotto copertura della Direzione centrale del servizio antidroga di Roma, il quale ha operato ai sensi dell'art. 97 d.p.r. n. 309/1990, instaurando numerosi contatti con i principali artefici del commercio illecito e simulando numerosi acquisti di sostanze stupefacenti. I reati contestati sono quelli previsti dall'art. 73 e 74 d.p.r. cit.. Il reato associativo concernente la costituzione di un sodalizio finalizzato al commercio illecito di sostanze stupefacenti è stato contestato originariamente a numerosi imputati. In relazione a esso sono stati condannati gli imputati AN AO IS, ON ON SU, NI LC, IC LI e IE ID.
Per quanto attiene ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. cit., va precisato preliminarmente che è stato contestato a numerosi imputati un capo di carattere generale ("S"), per così dire "contenitore", comprendente gli episodi di detenzione e di spaccio, nel quale sono confluiti, rimanendo assorbiti, molti reati autonomamente attribuiti a vari imputati. Tale capo "S", però, comprende anche tutte le contestazioni non autonomamente rubricate e, per tale aspetto, assume una funzione residuale, nel senso che per alcuni imputati, che non sono stati raggiunti da contestazioni autonome, esso funge da contestazione principale. Per altri imputati, cui sono state elevate contestazioni autonome, il capo "S" svolge anche una funzione residuale e autonoma per tutti quegli episodi che non sono confluiti e rimasti assorbiti in detto capo.
Per comodità di lettura della sentenza, saranno riportate, per ciascun imputato, tutte le contestazioni, assorbite o non assorbite nel capo "S".
Va inoltre ricordato che è stata stralciata in udienza la posizione di TT DI per impedimento del difensore avv. Foti. L'esame delle singole posizioni segue l'ordine dei ricorrenti secondo l'impostazione della sentenza della Corte d'appello. 1) NE CL (avv. Mazzoccoli);
O) Reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/1990, 81 cpv. C.P. per avere, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, adibito il locale pubblico denominato "Arcipicchia" da lui gestito, a luogo di convegno di persone che ivi si sono date all'uso di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina prevalentemente e per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina. In RA novembre 1995 - maggio 1996.
Il EV è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli, con l'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. cit., e condannato alla pena di due anni di reclusione e di lire 7 milioni di multa. Assuntore acclarato di sostanze stupefacenti, è ritenuto responsabile di essersi rifornito di cocaina per uso proprio e di terzi sulla base del tenore di intercettazioni telefoniche (conversazioni avute con i fornitori AN AO IS e EN UR).
Motivi di ricorso.
a) Violazione dell'art. 546 c.p.p. Si eccepisce la nullità della sentenza perché carente di motivazione.
b) Violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. Art. 606 lett. b) ed e). Sostiene di avere acquistato per uso personale. Solo con una errata interpretazione del linguaggio criptico si giungerebbe a ritenere l'uso anche di terzi: "ho degli amici;
vorrei una spigola;
più di una;
le castagne erano affitisciute o frutta secca". Ricorrerebbe il vizio di motivazione anche sotto il profilo della illogicità per travisamento del fatto, in quanto egli aveva sempre dichiarato di fare uso personale della droga.
c) Mancanza di motivazione sul diniego di attenuanti generiche. d) Mancanza di motivazione sulla mancata riduzione della pena. Il ricorso non merita accoglimento.
a1) e b1) I motivi sub a) e b) non sono fondati. L'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato da parte dei Giudici di merito non è sindacabile in cassazione quando sia fornita, come nella specie, una logica motivazione. La sentenza ricava l'attività di spaccio dal fatto che la sostanza era ordinata in considerazione della presenza di amici, evidenti cessionari della stessa. Non si ravvisano i lamentati travisamenti del fatto che nel ricorso non sono neppure individuati nella loro esatta e specifica portata. Se poi si vuole ritenere che la sentenza sia viziata da travisamento del fatto perché sarebbero male interpretate le risultanze delle intercettazioni o perché l'imputato ha dichiarato di non essere spacciatore ma semplice assuntore, sarebbe del tutto evidente la tautologica formulazione del motivo e la doglianza non avrebbe a che vedere col travisamento dei fatti.
c1) e d1) Sono ugualmente infondati i motivi di ricorso sub e) e d). Il diniego di attenuanti generiche è correttamente motivato con la gravita del fatto in ragione della reiterazione delle condotte denotanti sistematica attività di cessione, pur nei limiti della modestia delle quantità spacciate. Del pari motivata è la adeguatezza della pena irrogata in considerazione della personalità del prevenuto e della collocazione della pena base in limiti prossimi al minimo edittale con un aumento contenuto per la continuazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
2) HI AN (avvocato Randazzo);
(Unitamente, non in concorso, a NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN);
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, CO AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
Il HI è stato ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti perché è stata raggiunta la prova che ha offerto all'agente sotto copertura, maresciallo ZI, ingenti quantitativi di cocaina, offerta che appariva seria e concreta in riferimento alle fonti di approvvigionamento e alle modalità di acquisto. È stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e di lire 40.000.000 di multa ed è stato assolto dal reato associativo.
Motivi di ricorso.
a) Violazione degli artt. 62, 63, comma secondo, 191 c.p.p., 97 d.p.r. 309/1990 e 51 c.p. La sentenza si basa sul fatto che l'agente provocatore non ha fatto domande ma si è limitato a osservare condotte altrui, mentre invece - si sostiene - il ZI avrebbe provocato e fatto domande in violazione delle garanzie difensive. In tal senso non vi sarebbe motivazione. Comunque, sarebbero stati violati gli artt. art. 62 e 63, comma terzo. Principalmente rilevante ai fini della fondatezza del motivo sarebbe l'episodio del 23 marzo 1996 laddove IS ha dato un modesto quantitativo di cocaina all'agente provocatore da consegnare al HI e il ZI si sarebbe prestato a eseguire tale cessione, episodio in relazione al quale il ZI avrebbe assunto le vesti di imputato per gli effetti di cui all'art. 63, comma secondo. Sarebbe stato violato anche l'art. 97 d.p.r. 309/1990 perché l'ipotesi prevista dalla norma è limitata al caso in cui l'agente provocatore "acquista". Nè soccorrerebbe l'art. 51 c.p. perché l'attività del ZI si pone in termini di rilevanza causale. È errato dire - come fa la sentenza - che l'accordo tra HI e IS sulla cessione dello stupefacente si doveva ritenere già perfezionato.
b) Violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 (lett. b ed e art. 606 c.p.p.). L'offerta di droga da parte del HI non significa che sia dimostrata la disponibilità della sostanza.
c) Violazione dell'art. 80, comma secondo, d.p.r. 309/1990. Vi sarebbe assoluta mancanza di motivazione nonostante sia stato appositamente devoluta la questione.
d) Violazione degli artt. 73 e 81 c.p.: si riconosce la continuazione sol perché "l'offerta non si è esaurita in un unico contesto". e) Il fatto che si sia parlato di un unico episodio in sentenza dovrebbe condurre a una diminuzione della pena base e alla eliminazione dell'aumento per la continuazione.
A1) Le censure sottoposte con il primo motivo sono infondate. Correttamente la decisione impugnata richiama il precedente costituito da Cass., SEZ. 6^, SENT. 0 1732 DEL 24/07/1997 (CC.28/04/1997), Console, RV. 208645, che ha affermato, riportandosi a una copiosa giurisprudenza conforme, che, pur essendo le attività dell'agente provocatore inserite nel procedimento ma tale affermazione è controversa: v., in senso contrario, Cass., SEZ. 6^, SENT., 12904 DEL 09/12/1998 (UD. 03/11/1998), Di Lanza, RV. 212683, tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen., poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte.
A tale affermazione il ricorrente ha replicato che questa giurisprudenza sarebbe superata da Cass., SEZ. 2^, SENT. 0 2204 DEL 04/06/1998 (CC. 31/03/1998), Parreca, RV. 211177, la quale ha precisato che sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia, fin dall'inizio, in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità, in quanto una siffatta attività costituirebbe elusione da parte della polizia giudiziaria di atti tipici con conseguente violazione del diritto di difesa. Correttamente la sentenza impugnata ha precisato che tale pronuncia si riferisce a ipotesi diversa da quella oggetto della sentenza "Console" cit., perché nella fattispecie di cui al presente giudizio il ZI non ha rivolto domande (se non quelle necessarie per stimolare le cessioni di stupefacente). A sua volta, nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha rilevato che tale motivazione sarebbe viziata perché risulterebbe che il ZI non ha fatto domande all'imputato solo in virtù un sapiente collage di passi ricavati da intercettazioni telefoniche fatto dai Giudici di merito. Ma tale doglianza era fondata perché non solo con essa si deduce - sostanzialmente un travisamento del fatto che non risulta dalla sentenza impugnata ma anche perché è sfornita di un minimo di specificità, in quanto nel ricorso non si fa riferimento ad alcun passo delle intercettazioni da cui trarrebbe forza l'obiezione del ricorrente.
Le deposizioni del ZI, tuttavia, non urtano neppure contro il disposto dell'art. 63, comma secondo, c.p.p.. La sentenza "Console", già richiamata, ha condivisibilmente chiarito che alle dichiarazioni dell'agente provocatore non può trovare applicazione neanche il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell'art. 63 c.p.p., poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma, inserendosi invece in un contesto commissivo, realizzano con esse la stessa condotta materiale del reato (nel caso dell'agente provocatore non punibile per legge). Non solo, ma può aggiungersi che il ZI non ha mai assunto la qualità di imputato o di indagato perché la sua attività è per definizione scriminata e non punibile, trattandosi di attività esplicata nell'adempimento di un dovere di ufficio, cui fa riferimento non solo l'art. 97 d.p.r. n. 309/1990, ma anche l'art. 51 c.p..
Tali ultime considerazioni si attagliano più specificamente all'episodio esplicitamente menzionato nel ricorso in cui il ZI si è prestato a fungere da intermediario nella cessione di stupefacente tra il IS e il HI: si assume da parte della difesa che in tal caso l'agente provocatore avrebbe assunto la vera e propria qualità di indagato perché, lungi dall'aver svolto un'attività di controllo, di osservazione o di contenimento dell'altrui attività, avrebbe assunto il ruolo di partecipe con piena rilevanza causale, esorbitando dai limiti dell'acquisto simulato di stupefacenti previsto dall'art. 97 d.p.r. cit.. Tale censura è infondata. Va sottolineato che l'art. 97 esordisce proprio con la clausola di riserva secondo cui: "Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiale di polizia,..".
Ciò non può non significare che eventuali attività dell'agente provocatore che esorbitino dalla sfera richiamata trovano una esenzione di responsabilità, e quindi una legittimità, in relazione alla norma generale dell'art. 51 c.p. sotto il profilo dell'adempimento del dovere svolto nella scoperta di reati e nella assicurazione di prove. È chiaro che l'attività posta in essere dal ZI in tale circostanza non poteva non essere assecondata a pena della scoperta da parte degli imputati della sua reale qualità e della compromissione della intera , indagine.
Considerati tutti tali aspetti non può che concludersi per la piena utilizzabilità di ogni dichiarazione del ZI. b1) È infondato anche il secondo motivo di ricorso. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e logica sulla serietà e quindi sulla realizzabilità e sulla effettiva disponibilità (che non significa immediata disponibilità) della offerta di stupefacente desunta dalle assicurazioni fornite al simulato acquirente e dal fatto che il HI non intendeva rivolgersi al suo abituale fornitore ma a persona diversa e in grado di procurare la notevole quantità richiesta, non reperibile presso i suoi canali ordinali di approvvigionamento. La sentenza di primo grado aggiunge anche che la serietà dell'offerta è dimostrata dal fatto che la trattativa era giunta sino al punto che era stata fissata la data per la consegna di un campione (non avvenuta per arresto del HI) e dal fatto che il IS "continua a prospettare ad ND una ripresa della trattativa non appena il HI fosse stato rimesso in libertà" e quindi fosse posto in grado di venire in possesso dello stupefacente. Del resto, sulla offerta in vendita di stupefacenti, nella ricorrenza delle condizioni evidenziate, la giurisprudenza di questa Corte si è sempre e costantemente pronunciata nel senso che: "La condotta di offerta di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, non richiede la immediata messa a disposizione della droga, essendo sufficiente che, in base alle circostanze e alle modalità del fatto, essa si presenti come realizzabile e seria, e cioè che l'offerente abbia la effettiva, anche se non immediata, disponibilità della sostanza. Ricorrendo tali condizioni, anche la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciare sostanze stupefacenti può essere, di per se sola, generatrice di responsabilità penale, non essendo necessario ne' il raggiungimento di un accordo ne' che la proposta sia tanto circostanziata da consentire, se accolta, la cessione della sostanza ne', tanto meno, la "traditio" della sostanza medesima (Cass., SEZ. 6^, SENT. 0 7333 DEL 25/07/1997 (UD. 22/05/1997), Enea, RV. 209743). c1) Si deve accogliere invece il motivo riguardante l'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.p.r. cit.. Non solo la sentenza impugnata, nonostante espresso motivo di appello, non offre alcuna motivazione al riguardo, ma addirittura mancano concreti elementi per parametrare quale avrebbe potuto essere il quantitativo trattato. Sul punto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e senza riduzione di pena perché sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti.
d1 e1) Le residue doglianze sul trattamento sanzionatorio sono infondate. Sulla continuazione è logica la presunzione della Corte d'appello nel senso che l'offerta di droga non si è esaurita in un unico contesto ma si è articolata in più episodi per cui la sua capacità di fornitura non si è riferita a un unica partita o a un unico quantitativo. - Infondata è anche la doglianza sulla entità della pena fissata in misura assai prossima al minimo edittale e mitigata dalla concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
Nei confronti del HI la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80, comma secondo, che deve essere esclusa, mentre il ricorso va rigettato nel resto. 3) TA AN AO (avv. Randazzo);
TA AN AO;
A) (assorbito nel capo S) Reato di cui all'art. 73 per avere ceduto, in data 15.12.1995, grammi 0,280 di sostanza stupefacente del tipo cocaina quale campione all'agente sotto copertura. In RA 15/12/95.
F) (assorbito nel capo S) Reato di cui all'art. 73 per avere ceduto in data 26.03.96 sostanza stupefacente del tipo cocaina, di imprecisata quantità, a HI AN, tramite l'agente sottocopertura. In RA il 26/3/96.
G) (assorbito nel capo S) Reato di cui all'art. 73 per avere, ceduto in data 26.03.96 sostanza stupefacente del tipo marijuana, nella quantità di grammi 1,800, quale campione all'agente sotto copertura. In RA il 23/6/96.
TA AN AO.
(in concorso con FE IC);
B) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro ceduto, in data 18.2.96 grammi 0.814 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere, a seguito di analisi, pura al 99%) all'agente sotto copertura, agendo materialmente il IS previo preventivo accordo con LI IC. In RA 18/2/96.
C) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro ceduto, in data 19.2.96 grammi 5,200 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere, a seguito di analisi, pura al 99%) quale campione all'agente sotto copertura, agendo materialmente il IS previo preventivo accordo con LI. In RA 19/2/96.
TA AN AO.
(in concorso con SI IE e IC NA UC);
E) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 24.03.96 grammi 0,6000 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere a seguito di analisi, pura all'84%), proveniente da ID IE all'agente sotto copertura, operando materialmente il IS previo accordo con gli altri. In RA 24/03/96.
TA AN AO.
(in concorso con SI IE e FE IC);
N) (assorbito nel capo S) Reato di cui all'art. 110 c.p. 73 D.P.R. 309190 per avere, in data 08/05/1996 in concorso tra loro e con VI SO (corriere già arrestato per tale fatto), detenuto e trasportato ai fini di spaccio Kg. 2,077 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In TR - Altamura - RA.
TA AN AO.
R) (assorbito nel capo S) Reato di cui all'art. 110 e 81 cpv. c.p. 73 perché, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano e consegnavano all'agente sotto copertura, materialmente il IS, previo accordo e su fornitura degli altri due, circa 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, previo pagamento di danaro, in data 18 dicembre 1996, nonché 5 grammi di sostanza stupefacente - cocaina -, a titolo gratuito, in data 19 dicembre 1996. In RA il 18 e 19/12/96. TA AN AO.
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN).
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO DA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina". In RA e altrove fino alla data odierna. (unitamente a TA AN AO - FA NI - FE IC - ON SS ON).
TA AN AO.
T) Reato previsto e punito dall'art. 74 1, 2 e 3 comma perché, si associavano fra loro al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 di traffico anche internazionale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, assumendo NI NO, IS AN, ID IE, UZ CC, RT OV, HI AN, ON SU ON, IA AR, Di MaurcuIC, LI IC e UR EN, il ruolo di organizzatori, promotori e dirigenti, nonché gli altri partecipanti a detta organizzazione. In RA e altrove dal novembre 95 fino ad oggi.
(in concorso con IL TT - OG RI). Z1) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 73-110-81 cpv. c.p. perché, in concorso fra loro, detenevano al fine di spaccio sostanza stupefacente cocaina, ed in particolare DI, NO, AB e OT, cedevano, in più occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dalla Calabria e IS AN AO e ON SU ON. In RA e altrove dal 14/10/96 fino ad oggi.
TA AN AO.
(in concorso con OR EL AN CA e SI IE). Z3) (assorbito nel capo S) Reato p. e p. dagli artt. 110-81 cpv. c.p. 73 perché in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina ed in particolare, LL EL, con la intermediazione di ID IE, cedeva a IS AN un campione di cocaina pari a grammi 2,177 e, successivamente grammi 45 di cocaina che venivano ceduti dal IS all'agente sotto copertura rispettivamente in data 29/01/1997 e 30/01/1997. In RA e Potenza il 29 e 30/1/97.
TA AN AO.
Z8) (assorbito nel capo S) Reato p. e p. di cui agli artt. 81 cpv. - 110 c.p. - 73 per avere in concorso tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e spacciato sostanza stupefacente del tipo cocaina, di imprecisata quantità, a BI ON e SM IA. In RA nell'anno 1996. TA AN AO.
(in concorso con IC NA UC);
Z9) (assorbito nel capo S) Reato p. e p. di cui agli artt. 81 cpv. - 110 c.p. 73 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un valore di circa 5-6 milioni a HI NI. In RA nell'anno 1996.
Motivi di Ricorso.
a) Violazione degli artt. 62 c.p.p., 63, comma 2, c.p.p.; 191 c.p.p. 97 d.p.r. 309/1990 e 51 C.P. Si tratta delle identiche questioni sollevate dal precedente imputato.
b) Violazione dell'art. 74; 74, comma primo, quanto alla qualità di organizzatore;
74, comma terzo, quanto alla partecipazione alla associazione di persone dedite all'uso di sostanza stupefacente;
74 comma sesto, quanto alla commissione di fatti di lieve entità. Errerebbe la Corte nel ricercare l'affectio societatis in semplici rapporti di frequentazione, come errerebbe nel ritenere la predisposizione di mezzi nel flusso di denaro e di titoli la cui causale viene individuata nel traffico di stupefacenti, nonché nell'utilizzo di autovetture e cellulari.
La partecipazione di ON SU sarebbe desunta da un semplice episodio e dal fatto che la sua attività di commerciante di prodotti agricoli lo portava a girare tutta Italia.
Anche il rapporto con LC sarebbe del tutto episodico. La decriptazione del linguaggio usato sarebbe spesso errata, come nel caso dei rapporti con BI, perché IS faceva il macellaio. Mancherebbero fonti reddituali finalisticamente dirette a far vivere l'associazione che non disponeva di contabilità ne' di luoghi di deposito e mancherebbero elementi per individuare nella persona del IS il promotore-organizzatore.
Sarebbero carenti gli elementi per individuare la presenza di tossicodipendenti nella associazione. Il concetto è diverso da quello di far semplice uso di sostanze.
Erroneamente, infine, la Corte avrebbe mancato di applicare il comma sesto dell'art. 74 considerata la modesta redditività di uno spaccio non consistente.
c) Violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 così come ritenuto nel capo S. L'originario capo S, e molti dei singoli episodi in esso confluiti (capi B, C, E, G, Z8 e Z9) si presterebbero alla applicazione dell'attenuante di cui al comma quinto. d) Illogicità della motivazione in tema di riduzione della pena base.
e) Si deduce violazione dell'art. 62 bis e 69 c.p.p.. a1) Essendo gli argomenti addotti dallo stesso difensore a quelli già esaminati per HI, si rimanda a quanto detto in relazione a tale posizione.
B1) Non sono fondati i motivi attinenti alla presunta mancanza di elementi per ritenere la sussistenza di una associazione finalizzata al commercio illecito di stupefacenti e la partecipazione ad essa del IS, col ruolo di organizzatore, specie ove i dati emergenti dalla sentenza impugnata vengano integrati, come lecito e anzi doveroso, con quelli desumibili dalla sentenza di primo grado, pur dovendosi tenere conto, nella lettura integrata della sentenza di secondo grado, del principio secondo cui il giudice del gravame deve rispettare le regole sui suoi poteri cognitivi implicanti il dovere di dare una adeguata risposta alle questioni devolute con i motivi di appello.
A parte la vastissima, stabile e variegata clientela del ricorrente, che si vantava (con UR) di essere la persona che aveva in RA l'esclusiva dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Giudici di merito bene individuano i requisiti necessari per la esistenza della associazione: a) nella affectio societatis, cioè nel vincolo associativo, di carattere permanente, che lega tre o più persone, b) in un substrato organizzativo anche minimo, c) nella previsione degli associati di commettere un numero indeterminato di reati-fine, d) nel contributo dato da ciascuno degli associati per il raggiungimento dello scopo comune, e) nella consapevolezza degli associati di far parte di un determinato gruppo che agisce per lo scopo comune (anche con interessi divergenti, come accade fra le figure dello spacciatore e del fornitore di stupefacenti) di ricavare un vantaggio economico dalla consumazione di delitti nel campo del traffico degli stupefacenti. Non sono invece elementi essenziali l'esistenza di rapporti gerarchici fra gli adepti, la ripartizione dei ruoli, la conoscenza tra loro dei singoli associati, anche se tali caratteristiche finiscono per rafforzare gli indizi della esistenza del vincolo.
A proposito del vincolo associativo, sembra di dir cosa ovvia affermando come non sia necessario un accordo sacramentale e nemmeno un momento ben individuato nel tempo in cui esso si perfeziona, potendo il pactum sceleris sorgere dalla realtà dei comportamenti quotidiani di carattere comune (facta concludentia) degli associati, manifestantisi anche in momenti diversi, comportamenti che inducano a ritenere che quell'accordo vi sia, anche se la partecipazione del singolo alla attività criminosa del gruppo avvenga progressivamente, nel senso che la volontà dell'associato assuma la caratteristica della adesione a un "cartello" già esistente.
Non si comprende per quale motivo avrebbe errato la Corte d'appello nel desumere l'esistenza del reato associativo nelle frequentazioni dell'imputato laddove esse sono, al contrario, prova proprio della associazione. Si prenda ad esempio il rapporto con ON ON SU, anch'egli condannato per il reato associativo. Costui, che frequentava assiduamente il IS, ha posto in essere un'attività continuativa di collaborazione fattiva di rilevante spessore nella vita della associazione, tale da fornire la prova della cointeressenza nell'acquisto e nello spaccio;
soprattutto significativi sono i rapporti con quest'ultimo imputato nella attività di procacciamento degli stupefacenti nella quale il ON SU si pone ora come intermediario tra i fornitori e il IS (anche nei confronti dell'agente ZI, presentatogli da IS, ON SU si pone quale intermediario con fornitori romani) ora come acquirente diretto;
ragione per la quale i due sono in permanente contatto anche telefonico, per scambiarsi informazioni sul traffico di droga sui crediti e debiti vantati nei confronti di clienti e fornitori, per la scelta delle sostanze e dei fornitori, nell'ambito di una diversificata gamma di persone con le quali il ON SU aveva facile occasione di avere contatti in ragione del suo lavoro che lo portava in giro per l'Italia (pag. 21 della sentenza di primo grado). Sicuramente decisivi ai fini della prova del reato associativo sono i costanti flussi di denaro e di assegni tra i due coimputati intercorrenti, risultanti sia da prove documentali che dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, attestanti non solo una condivisione degli utili (pag. 23 della sentenza di primo grado), ma anche un comune agire per l'attività di recupero dei crediti della associazione per forniture di stupefacenti (pag. 22 della sentenza di primo grado). Non solo, ma la frequentazione dei due e i relativi rapporti, danno anche conto della attività comune di finanziamento del sodalizio, per la quale pur non essendovi prova di cospicue somme stabilmente destinate all'acquisto di droga, v'è sicuramente quella dalla quale si desume che il sodalizio prevalentemente si autofinanziava con apporti ora del IS, ora del ON SU (v. pag. 23 della sentenza di primo grado).
Lo stesso vale per le frequentazioni da parte del IS col LC, che, all'interno del gruppo, rivestiva il ruolo di corriere della droga, occupandosi di prelevamenti e consegne. I contatti col LC sono tutt'altro che episodici. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che IS aveva un rapporto stabile con LC per impiegarlo nella funzione indicata. Ma le attività del LC per il sodalizio sono provate anche da appositi servizi di pedinamento e di osservazione predisposti dai carabinieri di RA (vedi pagg. 24, 25 e 26 della sentenza del Tribunale di RA, nelle quali si descrivono almeno quattro episodi di trasporto di sostanze su incarico del IS, a parte tutte le occasioni in cui il LC accompagnava il IS per incontri con personaggi legati al traffico di droga). È del resto lo stesso LC a riconoscere l'esistenza dei descritti rapporti col IS: egli ha affermato di essersi prestato a svolgere questa attività in cambio di marijuana.
Dei ruoli del ON SU e del LC si è detto sin da ora per delineare il quadro associativo: la loro posizione sarà meglio esaminata nel trattare i ricorsi relativi. Lo stesso deve dirsi per i rapporti del IS con il ID e il LI IC, personaggi che completano il quadro associativo, quali abituali fornitori del gruppo organizzato dal IS con un ruolo sicuramente primario. Nè maggior fondamento ha l'obiezione secondo cui sarebbe mancato, nella specie, un sia pur modesto substrato organizzativo. I Giudici di merito hanno correttamente risposto a tale contestazione osservando che non occorre, per l'integrazione del requisito, che siano messi a disposizione della associazione mezzi appositamente predisposti per il funzionamento del sodalizio, potendo trattarsi anche di mezzi di uso comune destinati anche allo scopo del raggiungimento del fine comune dell'associazione criminosa. Ciò vale, in particolare, per gli automezzi e i telefoni cellulari che ben possono essere considerati mezzi a disposizione della associazione anche se utilizzati per altre attività. Dei mezzi finanziari si è già detto: strumento a disposizione della associazione ben può essere considerato il denaro derivante dalla vendita di stupefacenti e destinato a essere impiegato nell'acquisto di ulteriori partite. Del tutto infondate sono poi le osservazioni del ricorrente secondo cui mancherebbe la prova del substrato organizzativo perché mancherebbe una contabilità e la individuazione dei luoghi di deposito. Si tratta di dati niente affatto indispensabili per la integrazione del requisito in parola. La doglianza circa la correttezza della decriptazione del linguaggio utilizzato non è questione che - come noto - possa farsi valere davanti al Giudice di legittimità, essendo riservata al Giudice di merito. L'argomento della pretesa illogicità motivazionale che si vorrebbe in proposito ricavare dal fatto che il IS svolgeva l'attività di macellaio e che spesso i colloquianti utilizzavano parole riferibili a generi alimentari tipici di tale settore merceologico per indicare la droga è del tutto neutralizzato dal fatto che molto spesso vengono utilizzati (proprio dal IS e dai suoi interlocutori), per parlare di stupefacenti, anche altri lemmi che non hanno a che vedere con l'attività del macellaio ("attrezzi", "giubbotti" "giacche" "ossigeno"). L'escamotage utilizzato dai coimputati di far coincidere parole usuali nel commercio tipico di generi di macelleria con lo stupefacente null'altro rappresenta che un tentativo mal riuscito per sviare eventuali ascoltatori non graditi delle conversazioni. La qualità di organizzatore del sodalizio del IS si ricava non solo dalla vanteria di cui sopra, ma anche dal fatto che egli era il referente in RA di chiunque volesse acquistare le sostanze stupefacenti commerciate, dalla spaventosa circolazione di denaro e assegni nelle sue mani risultante dalla apertura di numerosi conti correnti bancari nei quali confluivano i denari e gli assegni in misura di gran lunga superiore alle possibilità derivanti dalla gestione di un normale esercizio di macellaio, dal fatto di essere stato il IS ad associarsi il ON SU, nei confronti del quale esercitava una posizione di preminenza dimostrata dagli ordini e direttive impartitegli, dall'avere inserito poi nel circuito anche l'abituale corriere LC per una attività che aveva tutti i caratteri per presentarsi come duratura e continua nel tempo (e per niente occasionale o limitata ad alcuni episodi tale da poter dar luogo a un concorso di persone, secondo l'ipotesi caldeggiata dalla difesa), esecutiva di un programma criminoso volto alla realizzazione costante di compravendita di stupefacenti a scopo di lucro. Il motivo di ricorso col quale si vorrebbe escludere l'aggravante dell'art. 74, comma terzo, d.p.r. cit. ha natura davvero sofistica. A parte il consumatore occasionale, chi fa uso più volte di sostanze stupefacenti ben può considerarsi tossicodipendente o come si esprime la norma "dedito all'uso di sostanze stupefacenti", perché le droghe di cui si parla nel presente procedimento creano comunque una dipendenza. La norma non richiede di individuare il tasso di dipendenza per affermare che l'aggravante ricorre solo quando facciano parte dell'associazione persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti con elevato grado di dipendenza. Nel caso di specie (v. pag. 34), si legge nella sentenza di primo grado che almeno IS, ON SU, LC e LI facevano uso di sostanze stupefacenti "con continuità": ciò che non può non condurre a classificare i predetti tra i tossicodipendenti ovvero tra le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e tanto basta per la contestazione dell'aggravante.
L'applicabilità della fattispecie di cui al comma sesto dell'art. 74 d.p.r. cit. si deve escludere per la stessa ragione di cui al paragrafo successivo: non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate ma anche di quelle trattate e offerte in vendita. Molti episodi cui ha partecipato l'agente provocatore si sono interlocutoriamente conclusi con la cessione di "campioni", ma le richieste e le offerte si riferivano a quantitativi molto più consistenti di sostanze che gli associati (principalmente il IS) dimostravano seriamente di potersi procacciare e quindi offrivano in vendita. L'associazione aveva la potenzialità di procurarsi quantitativi rilevanti e correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto di non poter prendere come riferimento i quantitativi dati come "campioni" per l'applicazione dell'art. 74. C1) Il motivo secondo il quale molti episodi di spaccio confluiti nel capo S) avrebbero dovuto beneficiare dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309, cit., non può trovare accoglimento perché infondato. La Corte d'appello ha messo bene in evidenza come per la concessione della diminuente non sia la quantità commerciata il dato unico per la formulazione del giudizio, dovendo aversi riguardo anche alle modalità del commercio, svolto in forma associata indiscriminata e continuata. Non solo, ma può aggiungersi che (e la circostanza è appena toccata di sfuggita dalla Corte d'appello), se si eccettua il capo N), nel quale si è contestato al IS di avere detenuto e trasportato ai fini di spaccio Kg. 2,077 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, certamente esulante dal concetto di fatto di lieve entità, si deve osservare che quasi tutti, se non tutti, gli altri episodi ricondotti al capo S) rappresentano cessione di "campioni" di sostanza all'agente sotto copertura, attività prodromica alla consegna di quantitativi certamente più consistenti i quali, ai fini in argomento, devono essere valutati unitamente ai campioni;
ed anche se talvolta non si conoscono le quantità concordate, si deve ritenere che un campione rappresenti l'"intero", il quale, a sua volta, vista la consistente entità delle partite generalmente trattate, non può dar luogo alla applicazione della invocata diminuente.
D1) Il motivo non può essere accolto. Il Giudice di appello ha ritenuto di mitigare la pena complessiva, particolarmente grave nella sua previsione edittale minima, non agendo sulla pena base ridotta per le attenuanti generiche, ma operando sull'incremento per la continuazione che è stato ridotto da tre a un anno di reclusione, in tal modo raggiungendosi una pena definitiva di anni quindici di reclusione. Il che appare conforme a diritto senza che possa ravvisarsi alcuna contraddizione.
E1) Anche tale motivo è infondato. La pena base, considerata la qualità di organizzatore del IS, è stata determinata in anni ventuno di reclusione per il più grave reato associativo. In ordine a tale misura non v'era alcun onere di motivazione, trattandosi di pena appena di poco superiore al minimo edittale (pena non inferiore a venti anni). Essendo state concesse le attenuanti generiche la pena stessa è stata ridotta di un terzo e portata ad anni quattordici di reclusione (estensione massima della riduzione), con aumento i un solo anno per la continuazione anziché di tre anni come fatto dal giudice di primo grado. La pena ha raggiunto così i quindici anni di reclusione, nel pieno rispetto dei principi di diritto sostanziale e processuale.
4) FA NI (avv. Randazzo);
FA NI.
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON -PE IC - RU CC - UR EN).
5) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
FA NI.
(unitamente a TA AN AO - FE IC - ON SS ON e SI P.).
T) Reato previsto e punito dall'art. 74 1, 2 e 3 comma perché, si associavano fra loro al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 di traffico anche internazionale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, assumendo NI NO, IS AN, ID IE, UZ CC, RT OV, HI AN, ON SU ON, IA AR, Di UR IC, ER IC e UR EN, il ruolo di organizzatori, promotori e dirigenti, nonché gli altri partecipanti a detta organizzazione. In RA e altrove dal novembre 95 fino ad oggi.
FA BENIMINO.
(in concorso con TA AN AO).
Z8 (assorbito nel capo S) Reato p. e p. di cui agli artt. 81 cpv. - 110 c.p. - 73 per avere in concorso tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e spacciato sostanza stupefacente del tipo cocaina, di imprecisata quantità, a BI ON e SM IA. In RA nell'anno 1996. È stato ritenuto colpevole del reato associativo per il suo ruolo di corriere svolto nell'ambito del sodalizio, sulla scorta di intercettazione di conversazioni, di constatazioni dei CC e delle stesse dichiarazioni rese al P.m. in relazione all'episodio SM, limitatamente, per quest'ultimo reato, a un unico fatto di spaccio di cocaina di imprecisata quantità ad ON BI e a IA SM.
Motivi del ricorso.
a) Deduce un primo motivo di ricorso uguale a quello del HI per quel che attiene all'agente provocatore.
b) Si duole del mancato e immotivato dissenso del P.m. in ordine al patteggiamento.
c) Lamenta l'insussistenza della ipotesi associativa per la saltuarietà del rapporto LC-IS. Mancherebbe la struttura associativa e la verifica del contributo che deve innestarsi nella struttura in vista del raggiungimento dei suoi scopi e deve essere accompagnato dalla volontà di farvi parte. Dalla qualifica di semplice corriere si giunge a ricostruire un rapporto stabile. Illogica sarebbe l'attribuzione della aggravante dell'utilizzo nella associazione di tossicodipendenti perché una cosa è l'uso di stupefacenti e altra la tossicodipendenza. In più, l'aggravante sembrerebbe logicamente riferibile ai soli promotori e non ai partecipi come LC. Illogica e contraddittoria appare la sentenza nel punto in cui nega l'attenuante dell'art. 74, comma quarto. d) Sarebbe poi resa con violazione di legge e difetto di motivazione la statuizione relativa al diniego di concessione dell'attenuante di cui al quinto comma, con riferimento alla modalità e alle circostanze dell'azione.
e) Mancherebbe la motivazione sulla misura della pena per un incensurato. Non sono specificate le ragioni dell'allontanamento dal minimo edittale. Manca inoltre la motivazione sull'aumento di un anno inflitto per la continuazione.
a1) Per quel che riguarda il primo motivo (utilizzabilità delle dichiarazioni di ZI), non pare che il LC sia attinto dalle dichiarazioni di ZI. Comunque si rimanda alla posizione di HI, essendo stati svolti motivi del tutto analoghi. b1) Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha correttamente argomentato sulle ragioni per le quali il dissenso del P.m. al patteggiamento deve ritenersi giustificato (per le contestazioni sollevate, la pena proposta, l'assoluta irrilevanza del fatto che altri soggetti siano stati ammessi al patteggiamento). Tali considerazioni non sono state contrastate con argomenti specifici, il motivo riproposto in questa sede è quindi inammissibile. c1) Si è già detto, trattando la posizione IS, delle ragioni per le quali il reato associativo è stato correttamente contestato e ritenuto. Quanto alla partecipazione alla associazione, il ricorrente insiste sulla sporadicità degli episodi, sulla mancanza di un rapporto stabile e duraturo, sulla inesistenza di un apprezzabile contributo, sulla mancanza di dolo. Tali argomenti sono stati esaminati dalla Corte d'appello e motivatamente disattesi con decisione sfavorevole per le tesi del ricorrente. Dalla analitica descrizione dei fatti contenuti nella sentenza di primo grado cui quella d'appello fa rinvio, si desume che i rapporti del LC col IS non erano affatto sporadici ma continuativi, continuità ricavabile dalla messa a disposizione di quest'ultimo della propria persona, al quale era con evidenza gerarchicamente subordinato, per servizi di trasporto della droga secondo le indicazioni che di volta in volta gli venivano impartite. Il contributo causale alla realizzazione delle finalità è quello che danno tutti i corrieri nelle associazioni ex art. 74 d.p.r. cit.: certamente non decisivo ma comunque prezioso per il rischio che comporta. LC è il partecipe che ricava dalla sua fedeltà al (e dalla compenetrazione nel) sodalizio almeno l'utilità di ricevere droga per il suo uso personale. Egli conosce perfettamente la natura della attività che il capo svolge, i suoi rapporti con ON SU e le sue fonti di approvvigionamento delle sostanze, e non si vede quali parole in più avrebbe dovuto utilizzare la Corte d'appello per motivare sulla sicura consapevolezza del LC di partecipare alle attività del capo: partecipazione che gli consentiva duraturamente di soddisfare le sue esigenze derivanti dalla dipendenza dalla droga. Sulle questioni dell'aggravante di cui al comma terzo e dell'attenuante di cui al comma sesto si rimanda a quanto detto trattando la posizione IS, con la specificazione che l'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 74 non è affatto riferibile ai soli promotori. Essa ha carattere oggettivo per la maggiore pericolosità che deriva dalla partecipazione al sodalizio di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti ed è attribuibile a tutti coloro che ne fanno parte. Il motivo è infondato.
d1) Nessuna violazione di legge si ravvisa nella motivazione sul diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma quinto). È ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la quantità della sostanza non è che uno degli indicatori per la concessione della diminuente, che nella specie è stata correttamente negata per la sistematicità della condotta (recapito a domicilio della sostanza) svolta in forma organizzata e per fini di trame utilità. Anche tale motivo è infondato.
e1) All'imputato è stata irrogata una pena base di dieci anni e sei mesi per il reato associativo più grave, la cui pena edittale è prevista nel minimo in anni dieci. Il modesto scostamento dalla pena base non richiedeva una particolare motivazione così come non la richiedeva l'aumento per la continuazione, determinato in un anno:
misura che il giudice ha implicitamente e ragionevolmente ritenuto congrua.
Il ricorso va rigettato.
5) IC NA UC (avv. Randazzo);
IC NA UC.
(in concorso con TA AN AO - SI IE);
E) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto grammi 0,6000 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere a seguito di analisi, pura all'84%), proveniente da ID IE all'agente sotto copertura, operando materialmente il IS previo accordo con gli altri. In RA 24/03/96. IC NA UC.
(in concorso con TA AN AO);
Z9) Reato p. e p. di cui agli artt. 81 cpv. - 110 c.p. 73 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un valore di circa 5-6 milioni a HI NI. Per i due episodi è stata condannata alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione e di lire 27.000.000 di multa: per l'episodio relativo alla cessione all'agente sotto copertura veniva riconosciuta la minima partecipazione ex art. 114 c.p.. In relazione alla seconda contestazione veniva riconosciuta colpevole di un solo episodio di cessione al HI, attenuato ai sensi del quinto comma dell'art. 73.
Motivi del ricorso.
a) Per quanto riguarda le questioni inerenti all'intervento dell'agente provocatore si svolgono considerazioni analoghe a quelle del ricorso HI cui si rimanda.
b) Violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. Si sottolinea - in relazione all'episodio ZI - che il solo viaggio di accompagnamento del IS da parte della IC a TR nulla lasci emergere di più di quanto detto dall'agente ZI, trattandosi di un mero viaggio di piacere e di compagnia da parte dell'imputata. La consapevolezza da parte della IC del contenuto dell'involucro di cui al secondo reato si risolverebbe in mere asserzioni.
c) La modesta quantità ceduta nell'episodio ZI avrebbe dovuto comunque condurre anche alla concessione dell'attenuante di cui al comma quinto. La motivazione al riguardo è ricca di supposizioni e illogica.
d) Sarebbero del resto del tutto mancanti i passaggi logici del diniego della attenuante di cui all'art. 114 c.p. in relazione al secondo reato (per il quale è stata concessa l'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73).
e) Mancherebbe la motivazione sul richiesto contenimento dell'aumento per la continuazione.
a1) Il motivo riguardante l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente ZI è infondato. Si rimanda in proposito a quanto si è detto trattando della posizione HI.
b1) Anche il secondo motivo è infondato. La sentenza argomenta senza vizi logici sulla colpevolezza dell'imputata in base alle dichiarazioni dell'agente ZI, il quale ha dichiarato che il IS, fidanzato della donna, gli confidò di essersi recato a TR in compagnia della IC per acquistare circa trenta grammi di droga dal ID e al fatto che fu la IC a detenere l'involucro (fazzoletto di carta) contenente la sostanza data al ZI come campione, involucro di cui non poteva ignorare il contenuto.
c1) Il diniego della attenuante di cui al quinto comma è motivato con argomentazioni ineccepibili. La droga consegnata al ZI era solo un campione del più consistente quantitativo trasportato di trenta grammi, con grado di purezza dell'82 per cento, da cui potevano ricavarsi numerose dosi. La consegna del campione preludeva comunque alla trattativa per la cessione di altri, più consistenti, quantitativi di cocaina, ragione che ha concorso ad indurre i Giudici di merito a negare l'attenuante in argomento, come ritenuto per tutti gli altri imputati che hanno consegnato campioni all'agente ZI quali anticipi di più sostanziose partite.
d1) Appare sufficiente la motivazione anche in relazione al diniego di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in riferimento al secondo reato sulla scorta delle dichiarazioni del coimputato NI HI il quale ha dichiarato che una volta la IC gli aveva portato in casa, per conto del IS, un certo quantitativo di cocaina contenuto in un pacchetto di sigarette. La specifica attività di corriere ha indotto a ritenere non concedibile l'attenuante della minima partecipazione. e1) Anche la motivazione sul diniego di diminuzione della porzione di pena irrogata per la continuazione è congrua. La Corte ha motivato sul trattamento sanzionatorio in generale affermando che la pena - nel suo complesso - appare adeguata alla personalità dell'imputata e alla gravita del fatto: l'ampia formula adottata si estende implicitamente anche alla misura della pena inflitta per la continuazione.
I motivi sono tutti infondati. Ne consegue il rigetto del ricorso. 6) NN NO AL (avv. Parodi);
NN NO A. (in concorso con - DI AU IC - FE IC);
i) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 73 D.P.R. 309190 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 09/05/1996, sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,586 quale campione all'agente sotto copertura (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata pura all'83%). In Santeramo in Colle BA 9/5/96.
NN NO A.
(in concorso con PE IC - DI AU IC - FE IC);
L) Reato di cui agli arti 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 29.05.96 sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,419 quale campione all'agente sotto copertura (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura all'80%); operando materialmente il PE previo accordo e alla presenza degli altri. In Santeramo in Colle (BA) 29/5/96.
NN RU A..
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - LE GI - FE IC - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN).
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
È stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione e di lire 45 milioni di multa. La prova del concorso nello spaccio veniva ravvisata sia per l'episodio sub I che per l'episodio sub L nelle dichiarazioni del LO ZI al quale veniva ceduta la cocaina tramite Di UR. Veniva riconosciuto responsabile anche per il capo S per avere offerto in vendita grandi quantitativi. Motivi di ricorso.
a) Violazione degli artt. 73 e 80, comma secondo, d.p.r 309/1990. Sarebbe stato condannato solo per avere proposto a ZI l'acquisto di un campione di 0,586 gr. di cocaina (capo I) e gli è stato addebitato di avere offerto (capo L) un'altra volta l'acquisto di un campione al ZI di 0,419 gr. Nella prima occasione il NI avrebbe detto di avere 70 grammi di droga. La dazione sarebbe stata operata tramite il Di UR. In base a tali dati NI sarebbe stato erroneamente condannato per avere detenuto ingenti quantitativi di stupefacente, laddove la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciare ingenti quantitativi non è reato.
b) Erronea affermazione della sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r.. In epoca di molto successiva ai fatti contestati il NI è stato trovato in possesso di 5 Kg. di cocaina, ma l'avvenimento non può avere alcuna influenza sui capi di imputazione sub I ed L. La sentenza non motiverebbe poi sulla aggravante di cui all'art. 80. Sarebbero comunque assolutamente incerti i quantitativi di cui al capo S.
c) La sentenza non motiverebbe sulla tesi alternativa prospettata di una truffa del NI all'agente sotto copertura. a1) Il primo motivo è infondato. A prescindere dal fatto che l'imputato non ha contestato il concorso nella dazione dei campioni di cocaina all'agente sotto copertura di cui ai capi indicati, la prova piena di tali reati, come emerge dalla sentenza impugnata, è comunque data dalla intercettata conversazione del ZI con Di UR e LI in data 9 maggio 1996, i quali avevano riferito che il NI era persona in grado di procurare ingenti quantitativi di sostanza purissima e avevano fornito dettagliati particolari sulla fonte di approvvigionamento (in Spagna). Tutte tali circostanze sono state confermate dall'imputato il quale unitosi poco dopo ai tre precisava che era lui che provvedeva a tagliare la cocaina e che il Di UR e il ER agivano per suo conto con diritto a provvigione anche sull'affare che si stava trattando. Non è vero che la dichiarazione di potersi procacciare ingenti quantitativi di droga non costituisce reato. Tale dichiarazione si risolve in una offerta in vendita autonomamente sanzionata dall'art. 73 a prescindere dalla circostanza che l'offerente non abbia la disponibilità della sostanza al momento della offerta, ma sia comunque in grado di procurarsela. La serietà della offerta è comprovata del resto dal fatto che lo stesso NI, proprio per convincere l'acquirente, offrì a costui un campione gratuito. Il motivo è dunque infondato. b1) Si deve accogliere invece il motivo riguardante l'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.p.r. cit. Non solo la sentenza impugnata, nonostante espresso motivo di appello, non offre alcuna motivazione al riguardo, ma addirittura mancano concreti elementi per parametrare quale avrebbe potuto essere il quantitativo trattato. Sul punto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e senza riduzione di pena perché sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti.
c1) Del tutto non rispondente al vero è l'affermazione secondo cui la Corte non avrebbe motivato sulla prospettata tesi alternativa della truffa che il NI avrebbe ordito in danno del ZI. La Corte rileva, infatti, con esattezza che la tesi è del tutto sfornita del minimo indizio (nè l'intenzione di truffare può essere implicita nella dazione di campioni). Sta di fatto che si legge in sentenza che dopo tale consegna, la trattativa si è interrotta in data il 31 maggio 1996 senza che l'imputato abbia posto in essere comportamenti successivi, meno che meno truffaldini;
dal che i Giudici di merito hanno motivatamente dedotto che tale interruzione era dovuta ai sospetti che il AN aveva mostrato di nutrire nei confronti dell'agente provocatore (si vedano sul punto in particolare le pagg. 121 e 122 della sentenza di primo grado).
Nei confronti del NI la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80, comma secondo, che deve essere esclusa, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
7) CO AR (avv. Singetta).
(in concorso ON SS ON);
D) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra di loro ceduto, in data 07/03/96 grammi 2,434 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere, a seguito di analisi, pura all'86%) all'agente sotto copertura, operando materialmente il IA previo preventivo accordo con il ON SU. In Bologna in data 7/3/96.
(in concorso con ON SS ON e DE TE IA);
H) Reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 04/04/1996 sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 102,000 ricevendo la somma di lire 8.000.000 quale corrispettivo dall'agente sotto copertura, sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura al 50%, in qualità il De TE di fornitore, il ON SU di intermediario, operando materialmente la cessione il IA AR previo accordo con gli altri. In Roma 4/4/96. La sua responsabilità è affermata sulla base delle dichiarazioni del ZI al quale il IA riferiva di potergli procurare cocaina. Gliene dava due campioni uno di gr. 2,4 puro all'86 per cento, l'altro di gr. 102 puro al 50 per cento.
Motivi del ricorso.
a) Il IA aveva chiesto il rito abbreviato (con la "vecchia" normativa). Si poteva, a suo avviso, concedere la diminuente per il rito, ritenendo ingiustificata l'opposizione del P.M. Afferma che le posizioni degli imputati sarebbero state già note dalle relazioni di servizio, e sostiene che la diminuente potrebbe anche essere applicata dalla Cassazione in base alla nuova normativa. b) Deduce, quindi, la mancanza o illogicità della motivazione relativamente al reato di cessione. Non avrebbe mai ceduto nulla a chicchessia.
c) Propone poi, quale ulteriore motivo di impugnazione, richiesta, per la prima volta in questa sede, dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. cit..
a1) Non è fondato il primo motivo. La Corte d'appello spiega che in base alle sole intercettazioni telefoniche il IA appariva partecipe della associazione per delinquere e proprio a seguito del dibattimento questa eventualità è stata esclusa. Una motivazione ancor più articolata sul più che giustificato rifiuto del P.m. di prestare il proprio consenso si rinviene nelle pagg. 216 e 217 della sentenza di primo grado nella quale si precisa che soprattutto le acquisizioni probatorie concernenti sia il IS che il ON SU hanno consentito di dipanare i nodi probatori che al momento del diniego del consenso apparivano fitti e inestricabili. Non è vero quindi che la posizione dell'imputato risultasse chiara dalle originarie carte processuali e non è vero che sono mancate acquisizioni probatorie nel corso del dibattimento idonee a un più accurato approfondimento della posizione del IA. Del tutto infondata in diritto è poi la tesi secondo la quale, nel caso di specie, dovrebbero applicarsi le norme introdotte con la l. 16 febbraio 1979, n. 479 sulla riforma del rito abbreviato. Si tratta,
infatti, di norme processuali per le quali vige il principio tempus regit actum in difetto di disposizioni transitorie. b1) Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, considerata la prova delle cessioni all'agente sotto copertura in base alle dichiarazioni dello stesso.
c1) Il terzo motivo è ugualmente inammissibile per essere stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la richiesta attenuante.
Anche il ricorso del IA deve essere complessivamente rigettato. 8) DE TE IA (Avv. Aricò);
(in concorso con CO AR - ON SS ON);
H) Reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 04/04/1996 sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 102,000 ricevendo la somma di lire 8.000.000 quale corrispettivo dall'agente sotto copertura, sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura al 50%, in qualità di De TE di fornitore, il ON SU di intermediario, operando materialmente la cessione il IA AR previo accordo con gli altri. In Roma 4/4/96. È stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato ad anni cinque e mesi sei di reclusione e 35.000.000 di multa sulla base delle dichiarazioni di ZI, delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni di IA dalle quali si desume il ruolo di depositario del quantitativo di cocaina di cui alla imputazione, poi consegnata materialmente dal IA al ZI. Motivi di ricorso.
a) Erronea interpretazione e mancata applicazione dell'art. 63, comma secondo, c.p.p. in relazione all'art. 97 d.p.r. 309/1990, 51 c.p. e 191 c.p.. Il ZI era soggetto indagato o indagabile e quindi perché le sue dichiarazioni fossero utilizzabili doveva essere sentito nella forme previste (art. 63, comma secondo, c.p.p.). Ciò perché la legge (art. 97) autorizza l'acquisto dell'agente provocatore ma non la cessione ne' l'intermediazione. La Corte avrebbe frainteso e mancherebbe sul punto la motivazione, anche graficamente.
b) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità a titolo di concorso. Non vi sarebbe prova che il IA abbia informato il De TE del contenuto dell'involucro da quest'ultimo detenuto.
c) Carenza di motivazione in ordine alla attenuante di cui all'art. 114 c.p.p.. d) Mancata applicazione dell'art. 379 c.p. e mancanza di motivazione per omessa indagine sull'elemento soggettivo del reato. a1) Il primo motivo di ricorso è infondato. Si rimanda alla motivazione in proposito fornita per l'imputato HI, pur prescindendo dal rilevare che nel caso di De TE l'agente copertura non ha svolto alcuna attività di cessione o di intermediazione ma solo di acquisto. Non è fondata neppure la considerazione che mancherebbe ogni motivazione nella sentenza impugnata, perché una motivazione per relationem alla posizione di HI sussiste ed è pienamente ammissibile.
b1) Il secondo motivo è inammissibile: con esso si introducono censure sulla ricostruzione dei fatti e sulle valutazioni della prova dell'elemento soggettivo del reato, materia riservata al giudice del merito. Non solo, ma l'inammissibilità deriva anche da difetto di specificità del motivo, giacché il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe risposto a tutti gli argomenti dedotti in ordine alla tesi affermativa con l'appello senza precisare quali sarebbero tali argomenti. Nel caso è stata comunque fornita una motivazione del tutto congrua e immune da censure logiche sia dal Giudice di primo grado sia da quello di appello. La telefonata tra il IA e il De TE in data 4 aprile 1996, con la quale IA sollecitava il custode della droga De TE per la consegna della sostanza da dare all'agente ZI in quello stesso giorno costituisce prova della colpevolezza dell'imputato. Che il De TE fosse consapevole che si trattava di stupefacente è confermato dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del IA, pienamente utilizzabili, con le quali il IA ha precisato che, effettivamente, il De TE gli dette una mano a tenere la roba mentre lui si incontrava con il ZI. È anche confutata con argomentazioni del tutto logiche la tesi alternativa prospettata dalla difesa (si vedano in particolare gli argomenti indicati nella pag. 53 della sentenza di primo grado ripresi dalla sentenza di appello alle pagg. 38 e 39). c1) La sentenza è motivata, senza esporsi a censure logiche, anche in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.: la partecipazione al fatto - consistita nella detenzione della droga mentre il IA svolgeva le trattative con ZI - è stata ritenuta correttamente rilevante e funzionale perché la stessa potesse essere consegnata all'acquirente.
d1) È infondata, infine, la censura sulla mancata considerazione della tesi del dolo di favoreggiamento, la quale cade automaticamente con la dimostrazione della compartecipazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il ricorso va quindi rigettato nel suo complesso.
9) FE IC (avv. RA);
FE IC (in concorso con TA AN AO);
B) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro ceduto, in data 18.2.96 grammi 0.814 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere, a seguito di analisi, pura al 99%) all'agente sotto copertura, agendo materialmente il IS previo preventivo accordo con LI IC. In RA 18/2/96.
C) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro ceduto, in data 19.2.96, grammi 5,200 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere, a seguito di analisi, pura al 99%) quale campione all'agente sotto copertura, agendo materialmente il IS previo preventivo accordo con LI. In RA 19/2/96.
FE IC;
(in concorso con NN NO - PE IC - DI AU IC).
I) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data
09/05/1996, sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,586 quale campione all'agente sotto copertura (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata pura all'83%). In Santeramo in Colle 9/5/96.
L) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 29.05.96, sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,419 quale campione all'agente sotto copertura (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura all'80%); operando materialmente il PE previo accordo e alla presenza degli altri. In Santeramo in Colle (BA) 29/5/96.
LI IC;
(in concorso con MA US);
M) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 30/05/1996, sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 10,600, ricevendo la somma di lire 1.500.000 quale corrispettivo dall'agente sotto copertura, sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura al 40 per cento. FE IC;
(in concorso con TA AN AO - SI IE);
N) (assorbito nel capo S) Reato di cui all'art. 110 c.p. 73 D.P.R. 309190 per avere, in data 08/05/1996 in concorso tra loro e con VI SO (corriere già arrestato per tale fatto), detenuto e trasportato ai fini di spaccio Kg. 2,077 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In TR - Altamura - RA.
FE IC;
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN). S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80, co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, UC AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
FE IC;
(unitamente a TA AN AO - FA NI - ON SS ON e SI P.).
T) Reato previsto e punito dall'art. 74 1, 2 e 3 comma perché, si associavano fra loro al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 di traffico anche internazionale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, assumendo NI NO, IS AN, ID IE, UZ CC, RT OV, HI AN, ON SU ON, IA AR, Di UR IC, LI IC e UR EN, il molo di organizzatori, promotori e dirigenti, nonché gli altri partecipanti a detta organizzazione. In RA e altrove dal novembre 95 fino ad oggi.
Il Tribunale sottolinea il ruolo di aderente al sodalizio criminoso di cui al capo t) dell'imputato in base alle intercettazioni telefoniche delle conversazioni avute con il IS, dalle quali si desume che il suo compito era quello di fungere da canale di intermediazione, riuscendo ad approvvigionarsi in numerosi posti diversi, per rifornire di droga l'organizzazione. Dalle dichiarazioni di ZI emerge il ruolo di spacciatore della sostanza ricevuta dal NI. Sin dal giudizio di primo grado viene eliminata l'aggravante di cui al capo S e viene definito il ruolo di partecipe e non di promotore dell'associazione originariamente contestato. Motivi del ricorso.
a b) con i primi due motivi di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe nulla perché sottoscritta dal Presidente del Collegio dopo che era stato posto in quiescenza. Si tratterebbe di nullità assoluta. Qualora il Collegio non dovesse ritenere la nullità, si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, terzo comma, c.p.p. con riferimento all'art. 111 nella parte in cui non prevede di che tipo di nullità si tratti.
c) Altro motivo di nullità sarebbe ravvisabile nel fatto che il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza aveva depositato in prima udienza un atto in cui si affermava che giustamente era stata ritenuta la competenza del Tribunale di RA e si sosteneva che il LO ZI non aveva travalicato i suoi limiti, e quindi, trattandosi di causa di non punibilità, non poteva farsi luogo a iscrizione nel mod. 21 del ZI. Tale documento avrebbe dovuto essere espunto.
d) Quanto ai reati attribuiti di "spaccio", il LI svolgeva un ruolo di intermediario tra il fornitore (di volta in volta diverso) e il ZI quale acquirente, il tutto per ricavarne un po' di droga per uso personale. Sul reato associativo rileva che mancherebbe la volontà di partecipare a un organizzazione per il conseguimento di uno scopo comune;
nulla emergerebbe di concreto dalle intercettazioni: egli si limitava a percepire qualche modesto quantitativo per uso personale dalle intermediazioni col ZI. Ritrascrive tutti i motivi di appello. Afferma che il LI non conosceva gli altri associati. Contesta l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche.
e) Le intercettazioni telefoniche sarebbero inutilizzabili. Fu sollevata in sede di udienza preliminare l'eccezione secondo cui le intercettazioni erano state fatte con impianti esterni alla Procura e fu respinta dal GUP. Si dette atto che effettivamente le intercettazioni furono fatte con impianti esterni. La difesa risolleva nuovamente l'eccezione alla luce della recente giurisprudenza della cassazione. Nello stesso motivo si sostiene la inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente ZI sulla scorta della stessa sentenza "Parreca" che è citata dalla stessa Corte d'appello.
f) La sentenza di primo grado sarebbe nulla perché condanna l'imputato ad anni nove e mesi sei di reclusione senza specificare il computo della pena che viene indicato in motivazione (p.b. anni 12 per capo t - 1/3 per att. gen. = anni otto + 1 anno e sei mesi per la continuazione).
a1 b1) Il motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la capacità del giudice deve sussistere al momento della pronuncia, a nulla rilevando che la sentenza sia sottoscritta dopo, quando eventualmente quella capacità non sussista. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio è pienamente in termini la seguente decisione che il Collegio condivide. "In tema di formazione della sentenza penale, va distinta la sentenza-decisione, la quale afferma la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva e si perfeziona con la lettura del dispositivo in pubblica udienza, a norma dell'art. 472 cod. proc. pen., 1930, dalla sentenza-documento, che si realizza con la redazione della motivazione, la sottoscrizione ed il successivo deposito. Pertanto, alfine di accertare i requisiti di capacità del giudice, bisogna avere riguardo alla data della sentenza-decisione, la quale segna il momento centrale dell'esercizio della funzione giudiziaria, mentre il successivo collocamento in pensione del magistrato non preclude il compimento delle altre attività successive, che hanno natura complementare ed accessoria ed integrano lo sviluppo di una pronunzia validamente emessa. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva nullità della sentenza sottoscritta dal presidente del tribunale in data successiva al suo collocamento a riposo.) Cass., SEZ. 6^, SENT. 0 1793 DEL 11/02/1994 (UD. 03/06/1993), De Tommasi, RV. 198561. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile perché, a ben vedere, con essa si introduce una questione sulla interpretazione della norma che non compete alla Corte costituzionale ma al giudice ordinario.
c1) Anche il secondo motivo è infondato. Lo scritto del pubblico ministero di cui l'imputato lamenta la mancata espunzione è perfettamente legittimo traendo fondamento dalla testuale formulazione dell'art. 482, primo comma, c.p.p. che prevede la facoltà delle parti di presentare memorie scritte a sostegno delle loro richieste e conclusioni, memorie che sono allegate a verbale. La memoria ha il senso di argomentare la tesi della piena utilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente sotto copertura ZI.
d1) La questione se il LI, nei singoli episodi di cessione di stupefacenti, sia definibile come spacciatore o come intermediario, appare un problema meramente linguistico. LI è coinvolto in acquisizioni di droga da fornitori vari e in cessioni all'agente sotto copertura. Distinguere lessicalmente se si attagliasse meglio alla attività del LI la qualifica di "spacciatore" o di "intermediario" non ha alcuna importanza, come non ha importanza stabilirete la droga passasse comunque dalle sue mani a quelle del ZI, ovvero vi fosse un contatto diretto tra il cedente e il ZI - l'imputazione a titolo di concorso in cessione resterebbe immutata. Il fatto che ciò l'imputato facesse - secondo l'assunto defensionale - per procacciarsi qualche grammo di sostanza non toglie nulla alla sua figura di persona che cedeva droga ad altri. Tanto basta per la configurazione del reato di cui al primo comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990.
Per ciò che si riferisce al reato associativo si è già detto del LI trattando la posizione IS, organizzatore del sodalizio criminoso, per definire le linee generali del reato associativo. Vi è da aggiungere che la sentenza di primo grado afferma che dalle numerosissime intercettazioni telefoniche si ricava che il ER era il gestore del traffico di stupefacenti (cocaina e marijuana) sulla piazza di Santeramo e Altamura e che ad esso si rivolgeva il IS ogni volta che aveva bisogno di droga per la molteplicità delle fonti di approvvigionamento di cui il LI disponeva. Si indicano in sentenza una serie di intercettazioni, e solo a titolo di esempio (13.2.96, 15.2.96, 7.3.96, 12.6.96, 19.6.96), "nel corso delle quali, sia pure con linguaggio cifrato, appare evidente che l'oggetto della conversazione è la droga che il LI si incarica di procurare per conto del IS" (sent. d'appello pag. 41). La difesa del ricorrente si domanda da quali intercettazioni i Giudici di merito traggano la convinzione della affiliazione del LI al sodalizio organizzato dal IS e quale sarebbe il linguaggio cifrato tradotto. Si interroga anche sul perché i Giudici di merito non abbiano utilizzato altri passi di intercettazioni che sarebbero stati favorevoli al LI. Si chiede, ancora, quali mezzi e beni avrebbe fornito il LI alla associazione e da dove si trarrebbe la prova della conoscenza degli altri affiliati. A tali deduzioni va replicato che non compete alla Corte di Cassazione rileggere gli atti del processo e impegnarsi a stabilire se la traduzione del linguaggio criptico sia corretta ne' ad essa compete un raffronto tra passi utilizzati delle intercettazioni e quelli non utilizzati allo scopo di pervenire a una ricostruzione diversa del fatto e a una valutazione differente, magari più favorevole all'imputato, da sovrapporre a quella cui è pervenuto il giudice di merito. A tutte le questioni poste, sopra sintetizzate, la Corte può solo rispondere che il LI può anche non avere contribuito alla creazione del substrato organizzativo della associazione, bastando che altri lo abbiano fatto, e che la conoscenza di tutti gli altri associati non è elemento essenziale per la partecipazione al reato associativo. e1) Non è fondato neppure il motivo col quale si sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite con impianti esterni. Tale possibilità è prevista dall'art. 268, comma terzo, c.p.p. purché il decreto esecutivo del P.m. contenga una motivazione sulla eccezionale urgenza e sulla inidoneità (o insufficienza) degli impianti della procura. Questa Corte non dispone dei decreti esecutivi del P.m., tuttavia da un passo della motivazione della sentenza di primo grado (pag. 8) si ricava che tale motivazione sussiste e riguarda a un tempo sia l'eccezionale urgenza che l'inidoneità degli impianti della procura per l'esecuzione del tipo di intercettazione disposto. Giova riportare per intero tale passo per comodità di lettura della sentenza, passo al quale questa Corte nulla deve aggiungere o togliere. "In questa sede appare tuttavia opportuno ribadire, quanto alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche di cui il P.M. ha chiesto l'acquisizione, che le stesse devono ritenersi legittimamente effettuate atteso che sono risultate essere state tutte ritualmente autorizzate e che i provvedimenti con i quali sono state talora disposte intercettazioni mediante uso di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica di Potenza appaiono essere stati adeguatamente motivati con riferimento alla necessità di effettuare le intercettazioni in luogo più vicino a quello ove si svolgevano le attività sulle quali si indagava, così da poter porre in essere nel più breve tempo possibile gli interventi che si sarebbero resi necessari, nonché con riferimento all'urgenza di provvedere in vista degli imminenti incontri che si sarebbero svolti tra l'agente sotto copertura e taluni degli indagati".
Per quanto attiene poi alla utilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo ZI si rimanda a quanto già detto nella illustrazione della posizione HI.
f1) Il motivo è manifestamente infondato. Il conteggio della pena è corretto ed è contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado. Nessuna norma prevede che il computo debba essere riportato nel dispositivo, nel quale può sufficientemente essere indicato il risultato finale.
Il ricorso va complessivamente rigettato.
10) FE OV (Avv. RA);
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE IC - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN);
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI AN, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
Nella sentenza di appello si legge che i Giudici di primo grado attribuiscono a OV LI il ruolo di fornitore del IS precipuamente sulla scorta delle intercettazioni telefoniche. È assolto in primo grado dal reato associativo.
Motivi del ricorso.
I motivi sub a) e b) sono gli stessi dell'imputato che precede;
uguale è anche il motivo sub d) riguardante rinutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni dell'agente sotto copertura ZI.
c) La Corte d'appello esordisce affermando che secondo il Tribunale il ER avrebbe rivestito il ruolo di fornitore del IS ma tale proposizione appare in contrasto con la motivazione della Corte d'appello in cui il ER risulta acquirente. L'atto di appello non sarebbe stato esaminato dalla Corte. La realtà è data dal fatto che non si sarebbe tenuto conto che il ER - che era stato assolto dal reato associativo - aveva talvolta chiesto sostanza stupefacente al IS per uso personale. Da una serie di intercettazioni non prese in esame dalla Corte si ricaverebbe che l'imputato era persona dedita a un lavoro lecito e che era proteso a svolgere la sua attività di imprenditore anche all'estero (Albania). e) Si deduce quindi il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73. f) Si duole quindi l'imputato della nullità della sentenza di primo grado perché nel dispositivo non si riporta la diminuzione della pena per concessione delle attenuanti genetiche ritenute prevalenti e l'aumento per la continuazione nonostante di tali elementi si tenga conto nella motivazione.
a1 b1 d1) I motivi di ricorso sono del tutto identici rispetto alla posizione precedente e al loro esame si rinvia integralmente. c1) Il motivo è infondato. Non c'è nessuna contraddizione tra il fatto che il LI fornisca droga al IS e che talvolta quest'ultimo la offra in vendita o la venda al primo. Sin dalla analitica ricostruzione della sentenza di primo grado si mette in chiaro (pag. 141), dopo la descrizione delle intercettazioni telefoniche e delle altre prove che si riferiscono ai rapporti di commercio di stupefacenti tra i due, che: "Le risultanze così evidenziate non paiono lasciare dubbi circa il ruolo di acquirente ed al tempo stesso procacciatore di partite di sostanza stupefacente rivestito dall'imputato". Nessun giudizio compete a questa Corte sul mancato riferimento nelle sentenze a telefonate che darebbero conto del fatto che OV ER svolgeva un'attività lecita, non essendo possibile l'accesso agli atti processuali al Giudice di legittimità.
e1) Non è vero che non sia motivato il diniego della attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. cit.. L'argomento a sostegno del rigetto è quello, del tutto legittimo, secondo cui, l'attività di cessione svolta in forma sistematica lascia ritenere i fatti non lievi, essendo il parametro dei quantitativi solo uno fra i tanti cui può farsi riferimento per la concessione dell'attenuante. Il motivo è inammissibile perché con esso si propone una censura in punto di merito non consentita in sede di legittimità, sussistendo adeguata motivazione.
f1) L'ultimo motivo è inammissibile. Nessuna norma impone che nel dispositivo debba essere riportato il conteggio della pena che correttamente è stato eseguito nella motivazione (pagg. 219-220 della sentenza di primo grado).
11 ) LE GI (avv. Scamarcio);
(Unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE IC - LI OV - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN);
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 D.P.R. 309/90 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, ER IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
È stato condannato alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione sulla base di intercettazioni telefoniche e delle constatazioni dei CC. Assume il ruolo di intermediario tra il IS e i suoi fornitori e acquirenti. Così emerge dalle conversazioni del 23 aprile 1996, del 24 aprile 1996, del 15 maggio 1996, del 16 giugno 1996 e del 3 agosto 1996, in linguaggio criptico.
Motivi del ricorso.
a) Si contesta la motivazione perché non si spiega l'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato, anche perché IS aveva una macelleria.
b) Si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui si nega che il ET spacciasse esclusivamente droga leggera, solo perché a seguito di una telefonata fatta col IS emerge che i due erano andati a TR, "luogo di rifornimento di cocaina", e perché la parola agnello è sinonimo di cocaina, in quanto usata in altra trattativa tra il IS e dei soggetti calabresi. c) Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui al comma quinto perché - secondo la Corte - l'attività di mediazione è grave in quanto dotata di notevole pericolosità. Si sottolinea che non si conosce nulla dei quantitativi intermediati.
d) La pena doveva essere contenuta nel minimo edittale e su questo non vi sarebbe la minima motivazione.
a1) Il primo motivo è inammissibile perché l'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato dai correi costituisce quaestio facti rimessa al giudice di merito. La logicità della motivazione è, del resto, comprovata dalla telefonata del 15 maggio 1996 (v. sentenza di appello pag. 44) dalla quale emerge che l'imputato e il IS decidono di non incontrarsi nel solito posto perché "sta sottocchio". Non si comprenderebbe tanta precauzione se i due fossero in rapporto di commercio di prodotti di macelleria.
b1) Anche il secondo motivo è inammissibile perché si mette in discussione un apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito e sottratto al giudice di legittimità. Sul punto esiste una motivazione non manifestamente illogica. Il viaggio del TT a TR (luogo in cui il IS si riforniva abitualmente di cocaina) e l'utilizzo della parola "agnello" da parte del TT, che in occasione di altre intercettazioni telefoniche è usata per indicare cocaina, costituiscono elementi indiziali sufficienti per ritenere che il TT "trattasse" anche "cocaina". c1) La qualità di intermediario all'imputato è attribuita dai Giudici di appello verosimilmente in relazione alle intercettazioni del 25-26 giugno 1996 (in cui si descrive l'episodio nel quale è coinvolto tale ON) e a quella in data 3 agosto 1996 (in cui si parla di un acquisto di tre kg. di agnello per tre persone, in cui non si comprende con esattezza se l'imputato intervenga come acquirente o come intermediario: v. la descrizione analitica del fatto contenuta nella sentenza di primo grado alla pag. 152). In ogni caso è logicamente corretta l'affermazione per la quale il ruolo di intermediario è di gravita notevole con conseguente diniego della attenuante. TT comunque è stato condannato anche per episodi di reciproca vendita e acquisto di sostanze stupefacenti con il IS (v. pagg. 150-151 della sentenza di primo grado in relazione alla intercettazione del giorno 23 aprile 1996, e più generalmente, pag. 152, ultimo capoverso, in cui si afferma che da tutto il tenore degli episodi descritti nella pagine precedenti è emerso in maniera inequivocabile che tra il TT e il IS sono intervenute "illecite operazioni di reciproco acquisto e vendita di sostanza stupefacente"). D'altra parte, il fatto che non si conosca nulla sui quantitativi commerciati, ma che sia certa l'attività di acquisto e vendita (e anche quella di intermediazione), come non giustificherebbe l'applicazione della aggravante della ingente quantità, così non giustifica l'attenuante del fatto di lieve entità.
d1) Il quarto motivo è pure inammissibile per manifesta infondatezza, perché nessuna motivazione richiedeva il trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata la pena base nel minimo edittale.
Il ricorso va nel suo complesso rigettato.
12) OG DEMETRIO;
(in concorso con - IL TT - TA AN AO);
Z1) Reato di cui all'art. 73 - 110 - 81 cpv. c.p. perché, in concorso fra loro, detenevano al fine di spaccio sostanza stupefacente cocaina, ed in particolare DI, NO, AB e OT, cedevano, in più occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina proveniente dalla Calabria a IS AN AO e ON SU ON. In RA e altrove dal 14/10/96 fino ad oggi.
È stato condannato alla pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione e di lire 45.000.000 di multa sulla scorta di conversazioni telefoniche e constatazioni dei C.C. per le funzioni di collegamento svolte tra IS (acquirente) e DI (venditore all'epoca latitante).
Motivi del ricorso.
a) Mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990: dalle conversazioni telefoniche non risulta che il OT fosse al corrente dei rapporti tra DI e IS. L'unico elemento da cui si desume la responsabilità è la traduzione del linguaggio criptico. b) Mancanza e manifesta illogicità della mancata derubricazione del reato in quello di favoreggiamento. L'attività del OT sarebbe stata solo quella di esattore delle somme dovute al DI in base a un precedente rapporto (cioè a un reato di cessione di stupefacenti già consumato).
c) Mancanza e manifesta illogicità in ordine alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, sia perché nel dubbio sul tipo di droga si doveva applicare la pena prevista per le droghe leggere (ma la Corte afferma che si trattava di cocaina perché nelle telefonate si fa riferimento a un chimico e si dice che la sostanza era di pessima qualità perché era "diventata un pezzo di sale"), sia perché non si sapeva nulla dei quantitativi (la Corte presume che il OT avesse preso cognizione degli importi degli assegni e dei contanti contenuti nella busta chiusa). a1 b1) I motivi di ricorso sono inammissibili perché con essi si fanno valere censure sull'apprezzamento delle prove e quindi sulla valutazione relativa ai fini della ricostruzione del fatto, elementi del giudizio tutti sottratti alla cognizione del giudice di legittimità, che deve verificare solamente l'adeguatezza della motivazione, anche sotto il profilo della non manifesta illogicità. È vero che le prove della responsabilità sono in grande prevalenza tratte dal linguaggio criptico usato dal OT, dal DI e dal IS, ma la Corte d'appello, dall'ampia e analitica descrizione delle telefonate e degli apprezzamenti relativi fatti dal Giudice di primo grado, trae il proprio fondamentale convincimento sulla piena consapevolezza e sul contributo causale del OT in ordine al traffico di droga intercorrente tra IS e il DI, svoltosi col personale e ripetuto contributo dell'imputato nelle consegne della sostanza al IS e nelle riscossioni da costui dei soldi e degli assegni per il pagamento senza considerare le due intercettazioni telefoniche nelle quali IS si lamenta per la fornitura di una cattiva partita di droga e i fornitori si giustificano affermando che si trattava di un errore fatto dal chimico. Tali intercettazioni smentiscono in modo certo la tesi del OT secondo cui nulla sapeva del traffico in cui era coinvolto, non solo in relazione alla reale natura della mercè trattata ma anche e soprattutto in ordine al fatto che la droga commerciata era cocaina. Resta in tal modo implicitamente smentita anche la tesi del favoreggiamento, perché OT era evidentemente al corrente dei rapporti intercorrenti tra il DI e il IS, dei quali era correo. Quanto alla questione (che si riferisce peraltro a uno dei tanti episodi contestati) se in un caso il pagamento fosse avvenuto dopo o prima della fornitura della droga, non può che darsi atto che nella sentenza impugnata si afferma chiaramente che il pagamento non si riferiva affatto a una partita già consegnata: il che da una parte conferma che resta esclusa l'ipotesi del favoreggiamento e dall'altra parte consente di affermare che la tesi contraria della difesa si risolve in un preteso vizio di travisamento del fatto non emergente dalla sentenza impugnata.
c1) Infondato è l'ultimo motivo di ricorso perché sulla prova che si trattasse di traffico di cocaina vale quanto si è appena detto, mentre la mancanza di conoscenza dei quantitativi trattati non può di per sè portare alla concessione della diminuente di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. cit..
Anche tale ricorso va, in definitiva, rigettato nel suo complesso. 13) ON SS ON (avv. Singetta);
ON SS ON (in concorso con CO AR);
D) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra di loro ceduto, in data 07/03/96 grammi 2,434 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere, a seguito di analisi, pura all'86%) all'agente sotto copertura, operando materialmente il IA previo preventivo accordo con il ON SU. In Bologna in data 7/3/96.
ON SS ON;
(in concorso con CO AR e DE TE IA);
H) Reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 4.4.1996 sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 102,000 ricevendo la somma di lire 8.000.000 quale corrispettivo dall'agente sotto copertura, sostanza che dalle analisi di Capo H) del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, ceduto in data
04/04/1996 sostanza che in laboratorio è risultata essere pura al 50%, in qualità di De TE di fornitore, il ON SU di intermediario, operando materialmente la cessione il IA AR previo accordo con gli altri. In Roma il 4.4.1996. ON SS ON;
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - PE IC - RU CC - UR EN);
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
ON SS ON;
(unitamente a TA AN AO - FA NI - FE IC);
T) Reato previsto e punito dall'art. 74 1, 2 e 3 comma perché, si associavano fra loro al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 di traffico anche internazionale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, assumendo NI NO, IS AN, ID IE, UZ CC, RT OV, HI AN, ON SU ON, IA AR, Di UR IC, LI IC e UR EN, il molo di organizzatori, promotori e dirigenti, nonché gli altri partecipanti a detta organizzazione. In RA e altrove dal novembre 95 fino ad oggi.
Motivi del ricorso.
a) Erronea applicazione della legge penale sulla sussistenza del reato associativo: il ON conosceva solo il IS e non ha mai visto gli altri associati. In tale situazione non sarebbe configurabile un rapporto associativo stabile. Nè risulta provata alcuna partecipazione agli utili. Manca la prova di una benché minima organizzazione. Sulla questione degli assegni la sentenza avrebbe equivocato: era il ON che dava assegni al IS per operazioni lecite. Errerebbe la Corte nel punto in cui afferma che molti assegni dati al IS in pagamento di droga passavano sul conto del ON che li scontava a titolo di cortesia (ciò che confermava - secondo i Giudici di merito - il coinvolgimento del ON nell'associazione). Per ciò che attiene alla organizzazione di mezzi si rimanda a quanto si è detto trattando la posizione IS.
b) Mancanza e manifesta illogicità in ordine alla motivazione sulla consapevolezza da parte del ON che il IS fosse a capo di un'associazione.
c) Mancanza di motivazione in ordine alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. 309/1990. a1) Anche in relazione a ON SU si è già detto trattando la posizione IS per definire il quadro associativo. Circa i motivi di ricorso del prevenuto, va aggiunto che, come si è già più volte affermato, per la configurazione del reato associativo non è necessario che il singolo partecipe conosca tutti gli associati. Sulla partecipazione agli utili si esprime con ogni possibile logicità la sentenza di primo grado nella cui motivazione (pag. 174) si afferma che tra il IS e il ON SU non esistevano rapporti commerciali leciti onde "i flussi di denaro accertati tra i conti dei due non possono che attestare la condivisione degli utili derivanti dallo spaccio effettuato di comune accordo...": Ciò è in pieno confermato dalle conversazioni riportate alle pagg. 22 e 173 dalla sentenza di primo grado dalle quali si desumono rapporti di dare-avere tra i due.
Sulla questione degli assegni, è vero che la sentenza di primo grado (pag. 174) parla di due assegni di lire 5.358.000 e di lire 3.000.000 rilasciati da terzi in favore di ON e da questi girati al IS che aveva provveduto a versarli sul proprio conto. È altrettanto vero che la sentenza d'appello (pagg. 47 e 48) precisa che "molti assegni ricevuti dal IS in pagamento di droga (sono) transitati sui conti correnti del ON, che si prestava a scontarli a titolo di 'cortesia'" così "consentendo di monetizzare gli assegni e di disporre di fondi per le successive attività illecite del sodalizio". Il ricorrente afferma che tali affermazioni sarebbero inconciliabili perché era il ON a dare gli assegni a IS e non viceversa. Tuttavia tale affermazione, è generica, perché non spiega di quali assegni il ricorrente parli. Si tratta, con ogni probabilità di episodi diversi che, tuttavia, non contrastano tra loro. Non v'è prova, in sostanza, che la Corte d'appello abbia travisato i fatti perché questo non risulta dalla sentenza (che ben potrebbe aver messo in risalto un episodio non preso in considerazione dalla sentenza di primo grado al fine di arricchire la motivazione sulle cointeressenze economiche illecite tra i due imputati, nell'ambito del vorticoso giro di assegni che venivano scambiati) e la difesa non aiuta a chiarire le ragioni per le quali le affermazioni sarebbero contrastanti, quando è ben possibile - si ripete - che gli eventi descritti rispettivamente nelle sentenze di primo e di secondo grado siano diversi. D'altra parte, la Corte non può compiere "incursioni" negli atti del processo non potendo leggere gli atti stessi. La questione deve, quindi, essere disattesa per il modo generico col quale è stata proposta.
b1) La mancanza di conoscenza della esistenza di altri associati da cui deriverebbe la mancanza di consapevolezza di far parte di un vero e proprio sodalizio criminoso è smentita dalle risultanze della sentenza di primo grado (pag. 24) di cui si riporta per esteso il seguente passo saliente che permette di disattendere la tesi dell'imputato: "Il ON SU, inoltre, appare essere a conoscenza di tutti gli affari e le fonti di approvvigionamento attraverso cui il IS rifornisce l'associazione come dimostrato dai numerosi viaggi effettuati insieme a quest'ultimo in Bitritto il 3/2/1996 (come riferito dal LO ZI CA all'udienza del 19/11/1998 pag. 27 e ss.), in TR il 22/7/1996 (secondo quanto affermato dal LO Gioacchino Scorano all'udienza dei 6/10/1998 pag. 10 e ss.) e il 25/11/1996 in Calabria (dichiarazioni del LO LO all'udienza del 16/1011998 pag. 1^ 1 e ss.) e perciò in luoghi legati all'attività di approvvigionamento di stupefacente perché residenze di stabili rifornitori (UR, ID IE e i calabresi) come si vedrà esaminando in prosieguo i singoli episodi di cessione di stupefacente oggetto di imputazione". Non vale quindi l'affermazione di non sapere nulla di altri associati, quanto meno in relazione alla persona di ID. c1) Il motivo è inammissibile perché lo stesso ricorrente ammette di non aver dedotto la richiesta di applicazione dell'attenuante in parola con i motivi di appello.
Il ricorso va in definitiva rigettato nel suo complesso. 14) MA US (avv. Cataldo);
(in concorso con FE IC);
M) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 30/05/1996, sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 10,600, ricevendo la somma di lire 1.500.000 quale corrispettivo dall'agente sotto copertura, sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura al 40 per cento, con restante percentuale di lidocaina, operando materialmente la cessione all'agente il LI IC ed il UM US, previo accordo con gli altri. In Terlizzi (BA) il30/5/96. La responsabilità è affermata in base alle dichiarazioni dell'agente sotto copertura, alle riprese filmate della cessione di cocaina e al sequestro della stessa.
Motivi del ricorso.
a) Deduce il ricorrente il difetto di motivazione sul concorso, in quanto sarebbe stato il LI a consegnare la droga e la sua presenza si spiegherebbe perché era dipendente di ER;
la droga era pura solo al quaranta per cento e si trattava di una sola cessione: mancherebbe ogni motivazione sull'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto;
sarebbe illegittima l'ordinanza con cui si negherebbe senza motivazione il patteggiamento in appello con l'accordo del P.G. perché il giudice non avrebbe il potere di controllo sulla entità della pena e sulle attenuanti;
mancherebbe, inoltre, la motivazione sulla eccepita carenza di motivazione dei decreti di proroga;
i giudici che avevano negato il patteggiamento non avrebbero potuto partecipare alla decisione finale per incompatibilità. Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui mancherebbe la motivazione sul fatto che l'agente provocatore avrebbe ecceduto dai suoi limiti, sollecitando e determinando gli acquisti. E ancora, censura la mancanza di motivazione sulla eccezione secondo cui la Procura antimafia della Repubblica non poteva disporre una simile operazione: alla operazione si poteva ricorrere - secondo assunto - solo se falliti tutti gli altri mezzi investigativi. Il ZI, infine, doveva essere sentito sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini: le sue dichiarazioni erano inutilizzabili. Seguendo lo schema delle doglianze nell'ordine proposto dal ricorrente si rileva che il ricorso è infondato. 1) La prima censura è in punto di fatto e quindi inammissibile perché tende a una rivalutazione della sussistenza degli elementi del concorso già valutati dal Giudice del merito con motivazione congrua e immune da censure logiche, giacché il UM ha partecipato a tutte le operazioni di consegna della deroga, analiticamente descritte nella pagg. 61-64 della sentenza di primo grado, riprese da quella impugnata. 2) La motivazione sul diniego della attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, sussiste e non è manifestamente illogica, perché basata sull'elevato numero delle dosi ricavabili dal quantitativo sequestrato e sulle modalità del fatto, deponenti per la gravita dello stesso. 3) È errata in diritto la tesi secondo cui il giudice dell'appello non avrebbe poteri di valutazione della entità della pena concordata ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. perché è coessenziale alla giurisdizione penale il potere di determinazione della pena da parte del giudice. 4) Per ciò che attiene alla mancanza di motivazione dei decreti di proroga va ricordata la condivisibile decisione della sentenza delle sez. un, secondo cui "In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative." SEZ. U., SENT. 42792 DEL 28/11/2001 (CC. 31/10/2001), Primavera, RV. 220094). 5) La questione della incompatibilità del giudice non da luogo a nullità della sentenza e deve essere fatta valere non con il rimedio delle impugnazioni ordinarie bensì con l'istanza di ricusazione. 6) È anche infondata la questione secondo cui l'agente provocatore avrebbe superato i suoi limiti perché avrebbe sollecitato acquisti di droga, in quanto l'art. 97 prevede proprio tale possibilità (che costituisce l'"in sè" della norma) stabilendo la non punibilità dell'agente stesso. 7) È del tutto infondata in diritto la tesi secondo cui la polizia giudiziaria poteva ricorrere alle investigazioni secondo le modalità di cui all'art. 97 d.p.r. cit. solo dopo avare esperito ogni altra modalità, in quanto tale tesi manca di qualsiasi referente normativo. 8) Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del ZI, si rimanda a quanto detto in relazione alla posizione HI.
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. 15) OR EL (avv. Pastorino e Crisaiolo);
(in concorso con TA AN AO e SI IE). Z3) Reato p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv. c.p. 73 perché in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina ed in particolare, LL EL, con la intermediazione di ID IE, cedeva a IS AN un campione di cocaina pari a grammi 2,177 e, successivamente grammi 45 di cocaina che venivano ceduti dal IS all'agente sotto copertura rispettivamente in data 29/01/1997 e 30/01/1997. In RA e Potenza il 29 e il 30/1/97.
Motivi del ricorso.
a) Violazione degli artt. 191, 267 e 268 c.p.p.. Le dichiarazioni dell'agente sotto copertura non potevano essere utilizzate perché provocate da domande dello stesso: l'agente aveva, infatti, chiesto a IS chi gli avesse dato i 45 grammi.
b) Le intercettazioni telefoniche sono state effettuate in violazione degli artt. 266, 267 e 268 c.p.p. L'art. 271 farebbe "divieto dell'utilizzo delle intercettazioni allorquando le stesse non siano state operate presso la Procura della Repubblica e non vi sia stato un decreto motivato in cui si chiedeva al GI di effettuare le intercettazioni presso uffici diversi da quelli in dotazione alla Procura". Nella specie furono utilizzati impianti esterni. c) Violazione dell'art. 190 c.p.p. perché, eliminate le dichiarazioni del ZI, non v'è alcun'altra prova a carico del LL ne' di possesso di droga ne' di denari collegati al commercio di droga.
Deposita in data 28 febbraio 2004 memoria difensiva contenente motivi nuovi.
a1) Il motivo è infondato. Dalla analitica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di secondo grado e dalla ancor più particolareggiata descrizione di essi operata dalla sentenza di primo grado non emerge assolutamente che il ZI abbia rivolto domande al IS, ma anzi risulta chiaramente che è stato il IS a indicare al ZI il LL quale fornitore della droga (pag. 52 della sentenza impugnata;
pag. 94 della sentenza di primo grado), reperita grazie al ID, che nella specie ha operato quale intermediario. Nè d'altra parte il ricorrente indica da dove si ricaverebbe il suo assunto, non senza ricordare che la Corte di cassazione non può esaminare atti diversi dalle sentenze di primo e secondo grado. Ciò consente di ritenere del tutto utilizzabili le dichiarazioni del ZI da cui la responsabilità dell'imputato si desume in modo del tutto palese;
dichiarazioni alle quali si aggiungono quelle del maresciallo LO e Giudice che hanno eseguito attività di appostamento e di pedinamento dei vari coimputati negli episodi di cessione di cui alla imputazione, i quali si sono verificati nei giorni 29 e 30 gennaio 1997 e che hanno avuto il loro preambolo il precedente giorno 28.
b1) È infondato il secondo motivo di ricorso, perché nessuna norma prevede che il P.m debba chiedere autorizzazione al G.i.p. per eseguire intercettazioni con impianti esterni alla procura della Repubblica.
c1) È infine infondato il terzo motivo di ricorso in stretta connessione con il primo.
Per quanto riguarda, infine, i motivi nuovi va ricordato che secondo la giurisprudenza delle sez. un. "I 'motivi nuovi' a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen." (SEZ. U., SENT. 0 4683 DEL 20/04/1998
(UD.25/02/1998), Bono, RV. 210259).
Va rigettato anche il ricorso del LL.
16) DI AU IC (avv. Mazzoccoli);
DI AU IC.
(in concorso con NN NO e FE IC);
I) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 73 D.P.R. 309190 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 09105/1996, sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,586 quale campione all'agente sotto copertura, (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata pura all'83%). In Santeramo in Colle 9/5/96.
DI AU IC.
(in concorso con NN NO - PE IC - FE IC).
L) (assorbito nel capo S) reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 29.05.96 sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,419 quale campione all'agente sotto copertura (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura all'80%); operando materialmente il PE previo accordo e alla presenza degli altri. In Santeramo in Colle (BA) 29/5/96.
DI AU IC.
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN).
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, ER IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e OR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
È stato condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusioni e lire 45.000.000 di multa, oltreché per le forniture all'agente sotto copertura, per il suo ruolo di persona stabilmente rifornita di cocaina del NI, come desumibile dalle conversazioni avute con l'agente provocatore e intercettate;
l'imputato ha anche operato come rivenditore sulla piazza di Santeramo - Altamura.
Motivi del ricorso.
a) Violazione dell'art. 546 c.p.p. La sentenza sarebbe nulla perché la stessa è mancante di motivazione. Lo dimostrerebbe il fatto che la pronuncia afferma che il Di UR avrebbe riferito all'agente provocatore che smerciava droga per conto di un grosso fornitore ed è stato assolto dal reato associativo.
b) Violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 (lett. B) ed E) dell'art. 606 c.p.p.). La sentenza erroneamente esclude che il De UR volesse truffare l'agente provocatore perché - secondo i Giudici di merito - dopo la consegna dei campioni la truffa non è stata neppure tentata e nelle telefonate intercettate tra i correi non si fa alcun cenno alla ipotesi truffaldina. Ciò contrasterebbe con la tesi sostenuta dal De UR. Comunque non sussisterebbe il reato contestato perché dopo la consegna della piccola dose non vi erano stati più contatti. Mancherebbe, infine, la motivazione in relazione alla omessa concessione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 e all'art. 114 c.p. (la sentenza nega la prima perché DI UR aveva detto che agiva per conto di un grosso spacciatore e la seconda perché, nella consegna dei campioni, era stato proprio lui a darli al ZI).
a1) La censura di cui al primo motivo è in parte inammissibile per genericità in quanto la doglianza di carenza di motivazione è del tutto generica, e in altra parte riguarda un preteso vizio di illogicità del tessuto argomentativo della pronuncia, vizio che non si ravvisa sulla scorta degli argomenti addotti, i quali sono manifestamente infondati. Non si comprende infatti come l'assoluzione dal reato associativo debba necessariamente comportare la illogicità della motivazione per l'affermazione della responsabilità in ordine al reato di spaccio per conto di altri. I reati contestati sono ritenuti sussistenti in base alle intercettazioni telefoniche (per il capo "S" si veda la pag. 132 della sentenza di primo grado circa le conversazioni intercorse con il LI e il IS) e alle dichiarazioni dell'agente ZI per quel che riguarda in particolare i capi di imputazione I) ed L) di cui vi è traccia nelle registrazioni del 9 maggio e 29 maggio 1996. La non contestata consegna dei campioni di droga a quest'ultimo è sufficiente per ritenere la consumazione dei delitti, a nulla rilevando che dopo tale consegna non vi sarebbero stati altri contatti.
b1) La tesi secondo cui il ricorrente avrebbe posto in essere una truffa in danno del ZI non risulta corroborata da alcuna risultanza probatoria, come si legge nella sentenza impugnata, la quale logicamente afferma che tale tesi non ha superato la soglia del mero espediente defensionale, in quanto, dopo la consegna dei campioni, la truffa non è stata neppure tentata, laddove implicitamente la sentenza intende anche affermare che la meramente ventilata intenzione truffaldina non potrebbe certo desumersi dal solo fatto della consegna dei campioni di droga. Sono, poi, infondati i residui motivi di ricorso. La sentenza di primo grado (pag. 60) spiega ancor più dettagliatamente quello che sinteticamente è detto nella sentenza di appello in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. cit., cioè che le modalità con cui era stata fatta l'offerta di stupefacente al ZI era studiata appositamente per far apparire all'acquirente che "il gruppo" dei cedenti era in grado di assicurare consistenti quantitativi, per convincerlo sulla convenienza dell'affare (la quantità non è il solo elemento da apprezzare ai fini della valutazione dell'entità del fatto). Ugualmente congrua e priva di vizi logici è la motivazione relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., perché è stato il Di UR a consegnare i campioni all'agente sotto copertura:
circostanza che esclude la minima rilevanza della partecipazione proprio per il ruolo svolto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato nel suo complesso. 17) PE IC (avv. Mazzoccoli);
PE IC.
(in concorso con NN NO - DI AU IC - FE IC);
L) (assorbito nel capo S) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 29.05.96 sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di grammi 0,419 quale campione all'agente sotto copertura (sostanza che dalle analisi di laboratorio è risultata essere pura all'80%); operando materialmente il PE previo accordo e alla presenza degli altri. In Santeramo in Colle (BA) 29/5/96.
PE IC.
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON - RU CC - UR EN);
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina". In RA e altrove fino alla data odierna. Il Tribunale sottolinea il ruolo di stretto collaboratore di Di UR e di LI nel traffico di stupefacenti. La prova del reato di cui al capo L è data dalle dichiarazioni del Di UR che confidò al ZI che i 35 grammi consegnati erano custoditi dal PE in un locale ove quest'ultimo si recò a prelevare il campione, precisando altresì che il PE aveva già provveduto a suddividere il campione stesso in dosi. Per l'episodio del 18 maggio 1996 (evidentemente quello di cui al capo S) la prova si desume dalle intercettazioni e dal servizio filmato da cui si ricava che il PE era il destinatario finale della droga che il LC e il ID avevano prelevato a TR (presumibilmente marijuana). L'imputato fu poi arrestato il 28 settembre 1996. In tale occasione i carabinieri accertavano che la droga veniva preparata in Via Guadagno 23.
Motivi del ricorso.
a) Violazione dell'art. 546 c.p.p., perché la sentenza mancherebbe di motivazione.
b) Si deduce, quindi, che la prova dei reati ascritti sarebbe mancata. Si critica la sentenza nuovamente per mancanza e illogicità della motivazione, perché non fu mai trovato in possesso di droga. c) Si censura, quindi, la motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante di cui al quinto comma e la riduzione di pena ex art. 114 c.p.. a1) b1) I motivi sub a) e b) sono inammissibili, in quanto del tutto generici, dato che con essi si deducono i pretesi vizi motivazionali senza riferimento a specifici passaggi della sentenza che, peraltro, enuncia tutte le prove a carico dell'imputato (sopra sinteticamente riportate), apprezzandole in modo del tutto esente da censure. c1) Infondato è il terzo motivo. Per quel che riguarda la mancata concessione della attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. cit., si richiama quanto si è detto per il precedente imputato. Per ciò che attiene invece alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. appare del tutto adeguata la motivazione della sentenza impugnata che rileva come il ruolo rivestito dal PE (depositario di apprezzabili quantitativi di droga che provvedeva a suddividere per lo spaccio) sia certamente di preminente rilievo.
Anche il ricorso del PE deve essere pertanto rigettato nel suo complesso.
18) SI IE (avv. Altamura);
SI IE.
(in concorso con TA AN AO - e IC NA UC);
E) (assorbito nel capo S) reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 per avere, in concorso tra loro, ceduto in data 24.03.96 grammi 0,6000 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (risultata essere a seguito di analisi, pura all'84%), proveniente da ID IE all'agente sotto copertura, operando materialmente il IS previo accordo con gli altri. In RA 24103/96.
SI IE.
(in concorso con TA AN AO - FE IC);
N) (assorbito nel capo S) reato di cui all'art. 110 c.p. 73 D.P.R. 309190 per avere, in data 08/OS/1996 in concorso tra loro e con VI SO (corriere già arrestato per tale fatto), detenuto e trasportato ai fini di spaccio Kg. 2,077 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In TR - Altamura - RA.
SI IE.
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. - TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC - UR EN).
S) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 73 e 80 co. 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
ID IE.
(unitamente a TA AN AO - FA NI - FE IC - ON SS ON).
T) Reato previsto e punito dall'art. 74 1, 2 e 3 comma D.P.R. 309/1990 perché, si associavano fra loro al fine di commettere più
delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 di traffico anche internazionale, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, assumendo NI NO, IS AN, ID IE, UZ CC, RT OV, HI AN, ON SU ON, IA AR, Di UR IC, LI IC e UR EN, il ruolo di organizzatori, promotori e dirigenti, nonché gli altri partecipanti a detta organizzazione. In RA e altrove dal novembre 95 fino ad oggi.
SI IE.
(in concorso con OR EL AN CA - TA AN AO).
Z3) (assorbito nel capo S) Reato p. e p. dagli artt. 110 - 81 cpv. c.p. 73 D.P.R. 309/1990 perché in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina ed in particolare, LL EL, con la intermediazione di ID IE, cedeva a IS AN un campione di cocaina pari a grammi 2,177 e, successivamente grammi 45 di cocaina che venivano ceduti dal IS all'agente sotto copertura rispettivamente in data 29/01/1997 e 30/01/1997. In RA e Potenza il 29 e il 30/1/97. Motivi del ricorso.
a) Violazione degli art. 62 e 125 c.p.p. in relazione alla ordinanza dibattimentale del 19 novembre 1998. Il Tribunale, sulla deposizione di ZI, richiama la motivazione della posizione di HI, ma il caso di ID sarebbe completamente diverso. Il LO ZI non ha riferito su circostanze cadute sotto la sua percezione ma ha riferito de relato una dichiarazione fatta dal IS che gli aveva riferito di avere avuto quella droga dal ID. Inoltre, con riferimento al reato permanente di associazione per delinquere, non si potrebbe affermare che il divieto di testimoniare di cui all'art. 62 c.p.p. si applica solo in ordine ai reati già commessi ma non in relazione ai reati che si commettono nel momento in cui sono percepiti dal teste, perché in caso di reato permanente, quando l'illecito cade sotto la percezione del teste sarebbe comunque già commesso.
b) Violazione degli artt. 152 e 192 c.p.p. relativamente ai capi E) e Z3) perché la responsabilità è affermata sulle dichiarazioni che il ZI avrebbe apprese da IS (si tratta in pratica delle stesse ragioni già dedotte nel motivo sub a).
c) Viene del tutto omessa la motivazione sulla impugnazione formulata in ordine al capo S.
d) La partecipazione alla associazione (dalla Corte d'appello viene espressamente escluso il ruolo di organizzatore) è ritenuta sulla base delle confidenze fatte dal IS al ZI (secondo le quali ID era un suo fornitore abituale), confidenze che non sarebbero utilizzabili in quanto sopra detto.
e) Violazione degli artt. 125 e 193 c.p.p. perché la Corte ha escluso che si trattasse di associazione finalizzata al piccolo spaccio pur affermando che l'esito delle indagini non consentirebbe di escluderlo "nella maniera più decisa e categorica". f) Mancherebbe del tutto la motivazione sulla richiesta attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. cit. in relazione ai capi E), N) e Z3).
g) la Corte non avrebbe aderito alla celebrazione del processo col rito abbreviato (anche se la richiesta è stata fatta prima della riforma). Si ritiene che la stessa Corte di cassazione possa procedere alla applicazione della diminuente.
a1 b1 di) I motivi sono infondati. Quanto al primo profilo del motivo sub a), va rilevato che anche le dichiarazioni di terzi rappresentano, al pari di eventi che fanno parte della realtà fenomenica, fatti che cadono sotto la percezione del teste e possono quindi formare oggetto di testimonianza (ad esse è applicabile l'art. 195 c.p.p.). Per quel che attiene alla seconda obiezione sub a), non è assolutamente esatto affermare che il reato permanere, quando cade sotto la percezione del teste, sarebbe reato già consumato, perché è invece esatto affermare proprio il contrario, cioè che si tratta di reato in corso di consumazione sul quale cade la percezione del teste nel momento in cui si consuma o meglio in ogni momento in cui si consuma, tanto che il fatto in cui si concreta il reato permanente viene ad appartenere al passato quando cessa (o si interrompe) la permanenza. Quanto ai motivi sub b) e d) vale quanto appena detto sulla natura delle dichiarazioni del terzo e sulla possibilità che esse formino oggetto di testimonianza. c1) Il motivo è inammissibile per genericità. La Corte d'appello afferma che nessuna specifica censura è stata sollevata in ordine al capo S), evidentemente ritenendo inammissibile l'appello sul punto per genericità. Con il ricorso per cassazione il ricorrente insiste nell'affermare che avrebbe proposto censura nei confronti del capo S) ancora una volta non chiarendo quali motivi specifici fossero rivolti nei confronti degli episodi residuali contenuti nel capo in questione (esclusi quelli di cui ai capi E, N e Z3) non presi in esame dalla Corte di appello.
e1) La motivazione sulla esclusione della applicazione della norma sulla associazione avente a oggetto il piccolo spaccio è implicita in tutti gli atti del processo e in particolare al ID è contestato il capo N) che ha a oggetto la commercializzazione di un quantitativo di 2,077 Kg. di marijuana, onde per solo tale fatto non si vede quale spazio potrebbe avere l'associazione prevista dal comma sesto dell'art. 74 del d.p.r. cit..
f1) Non è esatto affermare che manchi nella sentenza impugnata la motivazione sul diniego della diminuente di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. perché la motivazione è invece congrua e immune da censure logiche. Si legge (pag. 61) infatti che "le prove sono nel senso di kili di marijuana e di decine di grammi di cocaina, sovente pura e quindi con elevate capacità offensive".
g1) È corretta la motivazione anche in relazione al diniego del rito abbreviato perché (pag. 61) la posizione del ID non era definibile allo stato degli atti, in quanto l'esperimento dibattimentale era necessario per definire gli esatti contorni dell'associazione criminale, il ruolo svolto dagli associati, anche attraverso una lettura coordinata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e le contestazioni dei vari investigatori, che hanno deposto in dibattimento. Errata è la pretesa del ricorrente di richiedere l'applicazione del nuovo rito del giudizio abbreviato in base alle modifiche introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ladove le norme modificate hanno natura processuale e per esse vale il principio tempus regit actum. All'epoca in cui è stato chiesto il giudizio abbreviato e in cui si è provveduto sulla richiesta era vigente la precedente normativa (la sentenza di primo grado è stata emessa il 15 maggio 1999).
I motivi sono quindi tutti infondati e il ricorso va rigettato nel suo complesso.
19) UR EN (avv. Giulitto);
(unitamente, non in concorso, a HI AN - NN NO A. -TA AN AO - DI AU IC - FA NI - FE OV - FE IC - LE GI - ON SS ON - PE IC - RU CC);
S) Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 73 e 80 co. 2 d.p.r. cit. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio e spacciavano sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana nonché HI AN, NI NO, IS AN AO, IA AR, De TE IA, Di ST ON, Di UR IC, LI IC, CI CO IA, ON SU ON, UZ CC, ID IE e UR EN detenevano, al fine di spaccio, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".
È esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 sin dal giudizio di 1^ grado.
Motivi del ricorso.
a) Non sarebbero motivati i decreti di autorizzazione delle intercettazioni.
b) Si deduce quindi un'arbitraria traduzione del linguaggio criptico delle intercettazioni in cui si parlava di "pesce".
c) La Corte avrebbe poi omesso di motivare sulla attenuante di cui al quinto comma.
a1) Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha dato esaurienti risposte sulla legittimità di una motivazione per relationem alle richieste del P.m. dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, come ormai da tempo chiarito dalla sentenza "Primavera" delle sezioni unite del 21 giugno 2000. Il ricorrente afferma che la Corte d'appello non avrebbe nemmeno esaminato i decreti autorizzativi perché nella sentenza si afferma che l'appello sul punto era generico in quanto non erano indicati i decreti autorizzativi. Tali affermazioni contrastano con quanto scritto nella sentenza stessa nella quale si legge che: "Nella specie l'esame dei decreti, che l'appellante non ha neppure indicato, limitandosi a una censura generica e generale, non autorizzano ad escludere che la salutazione della richiesta sia avvenuta". La frase, invero non proprio corretta dal punto di vista della sua struttura, contiene l'affermazione secondo cui i decreti sono stati esaminati dalla Corte d'appello, nonostante la genericità della richiesta dell'appellante (priva di indicazione dei decreti cui la censura si riferiva), unitamente all'ulteriore affermazione secondo la quale ciascuno di essi conteneva una motivazione che dimostrava che il giudice aveva valutato e fatto proprie le richiesta del P.m.. b1) È inammissibile il secondo motivo, che contiene censure di merito non sottoponibili alla Corte di legittimità, con cui si contesta la traduzione del linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate, come già rilevato per altri ricorrenti. Nella specie la motivazione fornita dalla Corte di merito è del tutto logica in quanto il ripetuto riferimento al commercio di generi alimentari (carne, pesce) utilizzato da coloro che si rivolgevano all'imputato per richiedere droga non si attaglia alle attività svolte dall'UR, che non avevano nulla a che vedere con il commercio di detti generi. Non solo. La conferma che gli alimenti indicassero la cocaina è dato da quelle intercettazioni in cui gli acquirenti (v. episodio EV) si lamentano della qualità della mercè fornita con linguaggio sintomatico di un commercio di cocaina male tagliata. Del resto, la conferma del traffico di cocaina da parte dell'UR è data dalle dichiarazione del EV, che ha ammesso di aver acquistato droga dall'UR e dal fatto che lo stesso, quando è stato arrestato, era in possesso di cocaina. c1) È anche inammissibile il terzo motivo, in quanto la sentenza contiene una precisa motivazione sul punto del diniego della invocata diminuente basata sulla gravita dei fatti e sulla pericolosità del prevenuto per la sistematica condotta di spaccio dotata di spiccata potenzialità offensiva.
Il ricorso va rigettato nel suo complesso.
In sintesi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di AN HI e NO NI limitatamente all'aggravante ex art. 80, comma secondo, d.p.r. 309/1990, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. Vanno invece rigettati i ricorsi di CL EV, AR IA, AN AO IS, IA De TE, IC Di UR, NI LC, OV LI, IC LI, US UM, GI ET, RI OT, NA UC IC, ON ON SU, EL AN CA LL, IC PE, IE ID e EN UR, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HI AN, NI NO limitatamente all'aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, che esclude. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di EV CL, IA AR, IS AN AO, De TE IA, Di UR IC, LC NI, LI OV, LI IC, UM US, TT GI, OT RI, IC NA UC, ON SU ON, LL EL AN CA, PE IC, ID IE e UR EN, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004