Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2004, n. 37983
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

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Ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la cessione di semplici 'campionì di stupefacente da parte degli associati fosse sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, posto che le richieste e le offerte di stupefacenti si riferivano a quantitativi consistenti che gli associati dimostravano di potersi procacciare ed offrire in vendita).

In materia di associazione finalizzata al traffico di droga, al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) non si richiede un elevato grado di dipendenza dei partecipanti all'associazione, essendo sufficiente che questi ultimi facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2004, n. 37983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37983
Data del deposito : 16 marzo 2004

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