Articolo 273 del Codice di procedura penale
Articolo 287Articolo 275
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24 ottobre 1989
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6 aprile 2001
Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
(( 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 )) 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato
ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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