Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11949
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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L'installazione del sistema "bud" (blocco delle utenze disturbate) consente di accertare, tramite la acquisizione dei tabulati della società telefonica, la partenza delle chiamate ma non anche il contenuto delle medesime: non si è dunque in presenza di una vera e propria intercettazione e di conseguenza, stante il diverso livello di incidenza nella sfera della riservatezza, non è necessaria la osservanza della procedura di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., ma è sufficiente il decreto motivato della autorità giudiziaria procedente (decisione relativa ad acquisizione avvenuta antecedentemente alla entrata in vigore del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. in l. 26 febbraio 2004, n. 45).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11949
    Data del deposito : 8 febbraio 2005

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