Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
L'installazione del sistema "bud" (blocco delle utenze disturbate) consente di accertare, tramite la acquisizione dei tabulati della società telefonica, la partenza delle chiamate ma non anche il contenuto delle medesime: non si è dunque in presenza di una vera e propria intercettazione e di conseguenza, stante il diverso livello di incidenza nella sfera della riservatezza, non è necessaria la osservanza della procedura di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., ma è sufficiente il decreto motivato della autorità giudiziaria procedente (decisione relativa ad acquisizione avvenuta antecedentemente alla entrata in vigore del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. in l. 26 febbraio 2004, n. 45).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11949 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 292
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 7334/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC LI nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 24-10-03 dalla Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso perla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. CANCELLIERI Maria Teresa che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 1-6-02 il Tribunale di Perugia dichiarava CA LI responsabile in concorso con HE RI di plurimi episodi di ingiuria nei confronti di EC SU: con la continuazione e le attenuanti generiche la condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni contestualmente liquidati in via equitativa in favore della parte civile.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 24-10-03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputata in base ai seguenti motivi.
1 - Inosservanza di norme processuali e cioè degli artt. 266 e segg. e dell'art. 228 c.p.p.. In particolare si è denunciata l'inutilizzabilità delle risultanze della documentazione Telecom inerente ad "bud" (blocco delle utenze disturbate), posto che questo mezzo era stato attuato senza l'osservanza delle modalità e delle garanzie di legge;
si è poi dedotta la nullità della perizia fonica perché l'ausiliario nominato dal perito aveva compiuto apprezzamenti e valutazioni, elaborando una vera e propria perizia che aveva integrato quella del perito stesso.
2 - Mancanza di motivazione in ordine al danno subito dalla parte civile.
La Corte osserva.
Il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione. Invero la continuazione nella condotta incriminata è cessata, secondo quanto addebitato e ritenuto, in epoca anteriore al 12-8-96:
ne consegue che il termine massimo previsto dagli artt. 157, 160 c.p. è ormai decorso.
Tanto premesso, il gravame deve essere esaminato ex art. 578 c.p.p. agli effetti delle disposizioni civili.
Il primo motivo è infondato.
Al proposito va considerato che l'istallazione del sistema "bud" consente di accertare, tramite l'acquisizione dei tabulati Telecom, la partenza delle chiamate ma non anche il contenuto delle medesime:
non si è dunque in presenza di una vera e propria intercettazione e di conseguenza, stante il diverso livello di incidenza nella sfera della riservatezza, non è necessaria l'osservanza della procedura di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p., essendo necessario esclusivamente un decreto motivato dell'autorità giudiziaria procedente (si veda:
Cass. S.U. 24-9-98 n. 000 21 RV. 21197 e successivamente: Cass. 25-11- 03 n. 45622 RV. 227154). Orbene, nel caso in esame, il suddetto decreto fu effettivamente emesso. Per ciò che attiene alla perizia va rilevato che la ricorrente si limita a denunciare che l'ausiliario avrebbe svolto attività valutativa e non puramente materiale come previsto dall'art. 228 c. 2 c.p.p.: la medesima peraltro omette di prendere in considerazione quanto evidenziato dai giudici di merito, secondo cui il perito sarebbe comunque pervenuto alle sue conclusioni in base a propria autonoma valutazione. A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha evidenziato che i risultati della perizia erano in realtà meramente complementari alle ulteriori emergenze probatorie, le quali di per sè deponevano per la responsabilità dell'imputata, ragione questa della decisione che non è stata contestata con la conseguenza che il motivo sul punto diviene anche sotto codesto profilo inconferente.
Infine la doglianza sub 2 va disattesa perché nell'atto di appello l'imputata ebbe a proporre censura del tutto generica in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile: ne deriva che al giudice di secondo grado, nel confermare in toto la decisione del Tribunale, non incombeva alcun onere di motivazione sul punto. Per tutte le svolte argomentazioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione ed il rigetto del ricorso agli effetti delle disposizioni civili.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti delle disposizioni civili.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005.