Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, adoperato dai soggetti intercettati, e comunque del contenuto delle intercettazioni, è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 237 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 237 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Abbrescia Alessandro, nato a Bari il 27/05/1978 2. Abbrescia Paolo, nato a Bari il 23/12/1975 3. Abbrescia Paolo, nato a Bari il 07/09/1983 4. Campanale Michele, nato a Bari il 24/06/1986 5. Morea Giuseppe, nato a Bari il 1'08/07/1976 6. Venerino Giuseppe, nato a Bari il 15/04/1982 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 19/04/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1808
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 31519/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US NA IO, n. a Rossano il 21/09/1984;
avverso l'ordinanza in data 17/05/2005 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ZAGARESE Ettore Francesco del Foro di Rossano che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro confermava il provvedimento emesso in data 27/04/2005 dal G.I.P. presso il Tribunale di Rossano, applicativo della misura cautelare in carcere nei confronti di US NA IO, indagato, del reato di acquisto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ex art. 73. Propone ricorso per Cassazione l'imputato articolando due motivi. Con il primo motivo, lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, mancando ogni riferimento nella ordinanza impugnata al quadro indiziario circa la destinazione a terzi della sostanza stupefacente (che non era mai stata rinvenuta e della quale non era stato precisato il quantitativo) o comunque sulla disponibilità di fatto da parte dello stesso della droga nonché sul suo stabile collegamento con l'ambiente degli spacciatori e dei tossicodipendenti. In particolare sostiene il ricorrente che gli elementi a cui fa riferimento il provvedimento in questione si riferiscono ad un altro e diverso procedimento, tuttora pendente a suo carico. Contesta, inoltre, la valenza indiziaria degli esiti delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto erroneamente sarebbe stato riferito all'attività illecita di spaccio. Con il secondo motivo, lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, erroneamente fondate sul pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nonostante a carico dello stesso fosse da registrare la pendenza di un solo procedimento penale. Sostiene infine la carenza di motivazione in merito alla sostenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur non operando la presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p., comma 3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso è infondato, a fronte di una decisione giuridicamente corretta e congruamente motivata.
Infatti, con riferimento al primo motivo, assolutamente generica e priva del necessario carattere di specificità è la doglianza sul quadro indiziario.
Dimentica in proposito il ricorrente che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella). Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare "nel merito" il quadro probatorio a carico evidenziato nell'ordinanza cautelare, fondato non solo sul contenuto delle intercettazioni telefoniche (il cui significato il giudice de liberiate ha ritenuto non lasciasse "dubbi"), ma anche sull'attività di riscontro da parte degli inquirenti, sostanziatasi, tra l'altro, nell'episodio dell'arresto del ricorrente, con l'avvenuto sequestro a suo carico di un significativo quantitativo di droga.
In proposito, con specifico riguardo alla valenza del quadro indiziario, non è inutile neppure ricordare che, nella subiecta materia, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi"
inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli comma 3 e 4, ma non l'art. 192 c.p.p., comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, più di recente, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella).
La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto della ordinanza custodiale non sono sindacabili in questa sede, a fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz'altro grave nei termini di cui si è detto, che consente, per la sua consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, sarà idoneo a dimostrare la responsabilità del prevenuto, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, Paesano).
Come si è accennato, tali principi risultano pienamente rispettati, risultando dalla motivazione dell'ordinanza gravata come si sia proceduto ad un legittimo richiamo al contenuto delle conversazioni intercettate, con particolare riferimento a quelle intercorse tra il ricorrente ed il principale fornitore di droga ed alla consistente quantità di eroina trovata nella disponibilità del US al momento del suo arresto, in assenza di elementi idonei a far ritenere che lo stesso fosse in condizione di procurarsi una rilevante scorta di stupefacenti.
In questa prospettiva, la doglianza sollevata dalla difesa circa l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, è parimenti inaccoglibile, invocandosi qui un controllo censorio sull'apprezzamento del quadro probatorio non esercitabile a fronte di una motivazione che non si appalesa ictu oculi illogica. Va poi soggiunto, ad abundantiam, con preciso riferimento alla doglianza de qua, che l'interpretazione del linguaggio (eventualmente "criptico") e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate è questione di fatto, rimessa alla vantazione del giudice di merito (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 2004, Benevento ed altri;
Sez. 4^, 03/11/2004, Nwobodo ed altri). E ciò vale, a fortiori, in sede cautelare.
Tale motivazione, convincente ed esaustiva, come sopra detto, non è qui possibile sindacare e porre in discussione.
Del tutto indimostrata e solo assertivamente prospettata è rimasta, poi, la censura relativa alla asserita applicazione della misura cautelare in relazione a fatti oggetto di un diverso procedimento penale, tuttora pendente.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. Infatti, in modo parimenti corretto ed adeguato, il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi;
più di recente, Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2005, Pezzano). È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, essendosi posto a base della ritenuta esigenza cautelare l'apprezzamento congiunto della personalità del prevenuto (pluripregiudicato specifico) e la condotta incriminata in cui il medesimo risultava coinvolto (il US ha continuato l'attività illecita anche dopo l'arresto del 22/01/2005). Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006