Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
Sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (la Corte ha escluso la violazione nel caso in cui i giudici di appello, pur rilevando l'insussistenza della cooperazione colposa, abbiano ritenuto, tuttavia, sussistente l'ipotesi di concorso di cause indipendenti, poiché i termini dell'accusa - la condotta, il nesso di causalità e l'evento - sono rimasti immutati, e in relazione ad essi l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi).
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Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2005, n. 27355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27355 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 27/01/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 137
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 033613/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP IC, N. IL 13/10/1950;
avverso SENTENZA del 05/04/2002 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la parte civile, l'Avv. CARAMANO del Foro di Roma, sostituto dell'Avv. PELLEGRINI, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. ANZIVINO Giovanni del Foro di Pescara, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 15 giugno 2000 all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo dichiarava AN IC responsabile dei reati continuato di cui agli artt. 113, 589 c.p. e 7 comma 2 lettera a) e b) in relazione all'art. 89 del D.lvo 626/94 per avere, in qualità di pittore edile incaricato di effettuare lavori di verniciatura nei locali di lavoro da AR AR - proprietario di una officina (giudicato separatamente) - per negligenza, imprudenza ed imperizia nonché per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato la morte di AR UI, operaio addetto alle pulizie, il quale era stato investito dalle fiamme sprigionatesi in un secchio, che conteneva diluente infiammabile, lasciato nei locali dall'imputato.
Il Tribunale, ritenuta la continuazione fra i suddetti reati, condannava il AN, con la diminuente del rito, alla pena di nove mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle tre parti civili costituite, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 15.000.000 di lire per ciascuna delle medesime.
Era risultato che, mentre il AR era all'interno dell'officina intento a molare delle parti in ferro ed il AR provvedeva alle pulizie, si erano sviluppate improvvisamente delle fiamme da un secchio, privo di copertura e della obbligatoria etichettatura con impresse le indicazioni ed i contrassegni previsti dalla legge per le sostanze pericolose, contenente una sostanza diluente infiammabile;
l'operaio aveva preso in mano il secchio e si era precipitato verso l'esterno, ma, inciampando, era caduto a terra ed era restato avvolto dalle fiamme, che erano state spente (quando avevano già interessato la porta dell'abitazione del pianerottolo antistante) dal AR e dal figlio di questi mediante un estintore.
Il AR era stato ricoverato lo stesso giorno del fatto (11 giugno 1999) - dopo che nel Posto di pronto soccorso dell'Ospedale di Atri gli erano state riscontrate ustioni di primo e secondo grado al torace anteriore e posteriore, al perineo ed agli arti inferiori e superiori - nel centro ustionati dell'Ospedale S. Eugenio di Roma, ove era deceduto il 25 giugno 1999 per "arresto cardio-circolatorio in paziente con shock settico e insufficienza respiratoria e renale". Il G.U.P. riteneva che la morte dell'operaio fosse casualmente connessa alla condotta colposa dell'imputato, consistita nell'avere lasciato abbandonato il suddetto secchio senza averne informato il AR e tutti gli altri che lavoravano nell'officina, non avendo tenuto presente il rischio, certamente elevato, costituito dalle scintille generate dalla mola elettrica presente nel locale. Sull'appello del AN, volto ad ottenere l'assoluzione da ambo i reati ascrittigli, la Corte d'appello di Roma ha, con sentenza pronunciata il 5 aprile 2002, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolto l'imputato dalla contravvenzione ascrittagli per non avere commesso il fatto ed ha rideterminato in otto mesi di reclusione la pena per il delitto di omicidio colposo. I secondi giudici hanno affermato che:
1) non era applicabile, nel caso concreto, la norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 626/94, essendo tale disposizione rivolta ai datori di lavoro nel caso di appalto di esecuzione di opere odi utilizzazione di lavoratori autonomi, ma il suo precetto non è riferibile a questi ultimi;
2) era esatta la censura dell'appellante circa l'erronea indicazione dell'art. 113 c.p. nel capo di imputazione, dal momento che l'abbandono del contenitore (da parte del AN) e l'uso della mola (da parte del AR) costituivano due azioni indipendenti e non legate, quindi, Cuna all'altra da un fatto di collaborazione colposa, sicché sarebbe stato giuridicamente più corretto fare riferimento al disposto dell'art. 41 c.p.; peraltro - atteso che nel capo di imputazione erano indicate separatamente le condotte poste in essere dal AN e dal AR, ed il fatto che aveva portato all'affermazione di responsabilità era stato ben cristallizzato nei suoi limiti e nei suoi particolari - l'erroneo riferimento all'art. 113 c.p. non poteva comportare ne' la nullità della sentenza ne'
tanto meno il proscioglimento dell'imputato;
3) il AN aveva tentato di spostare tutta la responsabilità sul AR, affermando di averlo informato dell'abbandono del contenitore del liquido infiammabile, ma il AR aveva negato tale circostanza, ed in ogni caso - quale delle due versioni fosse vera, ed anche ad ipotizzare che, come sostenuto dal AN, quel giorno non erano previsti lavori nella officina e che cigli fosse stato detto in quel contesto - la colpa dell'imputato era indiscutibile, avendo questi lasciato il secchio nel quale si trovava il diluente infiammabile in prossimità della mola contenente il diluente infiammabile in prossimità della mola, strumento che per comune conoscenza sviluppa particene incandescenti in grado di innescare il fuoco ricadendo su materiale, appunto, infiammabile, mentre il secchio non avrebbe dovuto essere assolutamente posizionato ivi (nè in prossimità di un qualunque strumento, fosse anche un interruttore elettrico), in un locale non abbandonato nel quale chiunque poteva mettere in moto un qualunque arnese ed, in particolare, la molatrice con conseguente sviluppo di scintille;
l'imputato, persona che ben conosceva i materiali usati per diluire le vernici e la loro pericolosità, avrebbe dovuto, anche in carenza di etichettatura o di particolari segnali apposti sul secchio, conservare il prodotto non soltanto lontano da fonti di calore reale o probabile, ma anche in luogo particolarmente custodito, in modo da evitare in ogni caso un'accidentale accensione, ed avrebbe altresì dovuto tenere il contenitore ermeticamente chiuso;
4) non si poteva sostenere che l'azione posta in essere dalla vittima avesse costituito causa esclusiva dell'evento, atteso in primo luogo che il AR aveva dovuto reagire, con estrema rapidità e con decisione necessariamente non meditata, ad un fatto improvviso e sconvolgente originato dalla condotta imprudente dell'imputato, ne' evidentemente l'inciampo capitato all'operaio mentre tentava di portare fuori il secchio era causa esclusiva della verificazione dell'evento indipendente da quella posta in essere dal AN;
5) in considerazione delle modalità dell'evento, del grado di colpa certamente elevato perché determinato dal mancato rispetto delle più elementari regole di prudenza, nonché in considerazione dei precedenti specifici dell'imputato, la pena irrogata dal primo giudice per il delitto di omicidio colposo doveva essere tenuta ferma.
Ricorre per cassazione il AN deducendo, con un primo motivo, violazione di legge perché la corte territoriale, pur avendo condiviso l'assunto dell'appellante di non configurabilità della contestata ipotesi di cooperazione colposa, ha affermato che il riferimento normativo giuridicamente corretto era quello al disposto dell'art. 41 c.p.. ed aveva ancorato il giudizio di colpevolezza alle condotte poste in essere separatamente dall'imputato e dal AR, sì da essere incorsa in mancanza di corrispondenza tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.), con conseguente nullità di quest'ultima sancita dall'art. 522 c.p.p., considerata la evidente violazione del diritto di difesa. Con un secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, per "distonia tra la sentenza impugnata e la realtà fenomenica che essa dovrebbe esprimere e che, storicamente, è stata ben diversa da quella riferita dalla Corte aquilana", la quale ha ritenuto addirittura irrilevante l'accertare quale delle due versioni (quella dell'imputato secondo la quale il AR l'aveva autorizzato a lasciare il secchio in questione in un luogo destinato a magazzino, assicurandogli che in quel luogo non entrava nessuno e non si eseguivano lavorazioni di sorta) o quella del AR (negante tutto ciò), accertamento invece determinante ai fini dell'elemento psicologico del reato, e che andava risolto in favore del AN in quanto dalla lettura degli atti d'indagine era emerso che il AR, autore di dichiarazioni inattendibili e contraddittorie, aveva nell'immediatezza di fatti affermato che il AR aveva preso il contenitore di plastica contenente tre o quattro litri di liquido infiammabile lasciato in precedenza dall'imbianchino, così avendo dimostrato di sapere della presenza del secchio (che non poteva confondersi con quelli in datazione all'officina, in lamiera e non in plastica così come affermato dal teste AR IM e come emerso dal sopralluogo eseguito il 29 ottobre 1999 dalla A.S.L. di Teramo, la quale aveva rinvenuto in un locale utilizzato "quasi esclusivamente" come deposito alcuni secchi di vernice ad acqua ed una piccola tecnica in lamiera, materiale appartenente al nuovo "pittore" che stava portando a termine i avori iniziati dal AN IC. Un secondo profilo di illogicità manifesta va - secondo il ricorrente - individuato nella motivazione della mancata attribuzione alla condotta della vittima di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (art. 41 comma 2, c.p.p.). In realtà - osserva il ricorrente - ben due cause sopravvenute, da lui imprevedibili ed aventi efficacia interruttiva del nesso causale con l'asserita sua condotta colposa, sussistevano, la prima costituita dall'assurda ed imprevedibile condotta del AR il quale, consapevole della presenza del secchio contenente la sostanza diluente,aveva attivato la molatrice elettrica senza predisporre idonee misure onde evitare che le scintille prodotte si diffondessero liberamente nell'ambiente, e la seconda costituita proprio dalla generosa quanto inopinata condotta del AR il quale, di fronte allo svilupparsi delle fiamme, invece di abbandonare il luogo si era precipitato a prelevare il contenitore. Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla determinazione della pena non nel minimo di legge ed diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con riferimento ad un unico precedente, remoto e di natura contravvenzionale.
Il AN ha anche depositato memoria difensiva con la quale ha ribadito quanto nei motivi di ricorso, evidenziando anche la posizione di "garante" del AR ed affermando che egli non aveva veste giuridica per impedire le condotte realmente causative del mortale evento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Quanto al primo di essi, va rilevato che non sussistono la dedotta violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p. e la correlata nullità della sentenza impugnata (art. 322 c.p.p.) in quanto, per giurisprudenza di legittimità consolidatasi a seguito della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 19-6- 1996 n. 16, Di Francesco, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 5^ 10-12-1998 n. 500, Cicogna;
Cass. Sez. 1^ 22-3-1999 n. 9531, P.G. in proc. Merlino;
Cass. Sez. 1^ 19-11-1999 n. 383, Cameli;
Cass. Sez. 3^ 9-2-2000 n. 3471, Pelosi). La violazione del principio in parola si verifica quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto incompatibilità ed eterogeneità, ed in definitiva un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale l'imputato siasi trovato nella impossibilità di esercitare compiutamente la propria difesa. Ciò non si da, palesemente, nel caso concreto in esame nel quale i secondi giudici, condivisa l'affermazione dell'appellante di non configurabilità di una cooperazione colposa ex art. 113 c.p., hanno ritenuto che la fattispecie fosse quella del concorso di cause indipendenti ex art. 41 dello stesso codice, in un contesto nel quale sono rimasti peraltro immutati i termini fattuali dell'accusa ritenuti provati in sentenza, costituiti dalla condotta (che è rimasta quella rimproverata, l'avere relitto imprudentemente il contenitore del diluente in luogo non segregato dall'area di operatività della molatrice elettrica, così avendo creato una oggettiva e prevedibile situazione di pericolo), dal nesso di causalità e dall'evento (del pari rimasti immutati rispetto ai termini della contestazione), non potendosi certamente ritenere compromesso l'esercizio del diritto di difesa (la cui tutela costituisce la ratio ed il fine del combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p.) la circostanza che, proprio a seguito di un condiviso motivo dell'appello mirante ad escludere l'ipotesi giuridica della cooperazione colposa, i secondi giudici abbiano esaminato la condotta (la medesima rimproverata all'odierno ricorrente nella imputazione) come non di "cooperazione nel delitto colposo" ex art. 113 c.p.p. bensì sotto il profilo del "concorso di cause" ex art. 41 c.p., in un contesto nel quale l'appellante aveva avuto modo di difendersi (e si era di fatto ampiamente difeso) in ordine allo specifico profilo di colpa ascrittagli, cooperativa o concorsuale che essa dovesse essere correttamente qualificata sotto il profilo giuridico. Del resto va ricordato che ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass. Sezioni Unite 21-6-2000 n. 18, Franzo e altri). Quanto al secondo motivo, articolato sotto due distinti profili, va osservato, sotto il primo dei medesimi, che il ricorrente deduce innanzitutto una distonia tra la sentenza impugnata e la realtà fenomenica, a suo dire ben diversa, con ciò sostanzialmente lamentando un "travisamento del fatto" che - per rilevare come vizio ex art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. - deve, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. Cass. Sez. 1^ 10-1-2000 n. 94, Pixner;
Cass. Sez. 4^ 29-10-1999 n. 6504, De Stefani ed altri), essere dedotto e coglibile come ipotesi di contrasto tra le affermazioni del giudice e la realtà fattuale emergente dagli atti del processo, bensì tra proposizioni interne al testo della sentenza impugnata nel senso che il giudice, dopo avere fatto propria una certa ricostruzione del fatto, ne abbia tratto conseguenze sul piano giuridico logicamente configgenti con la medesima, senza che al giudice di legittimità, il cui sindacato sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica di un logico apparato argomentativi, sia riconoscibile la facoltà di accedere al controllo delle risultanze processuali, di compiere, cioè, indagini extracontestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E restando, pertanto, nei limiti di controllo sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata, va osservato che i secondi giudici hanno congruamente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità dell'odierno ricorrente laddove hanno affermato - in un contesto di contrapposizione tra le dichiarazioni di costui e del AR (giudicato a parte) in ordine ad una asserita autorizzazione-assicurazione che il primo avrebbe dato al secondo circa la possibilità di lasciare in loco il secchio non sigillato che conteneva il pericoloso diluente - che, a prescindere da quale delle due versioni rispondesse al vero (circostanza che appare non provata), comunque tale, pacifico abbandono del suddetto contenitore sul posto costituiva una condotta gravemente colposa e tale da avere apportato indubbiamente un contributo causale alla verificazione del mortale evento, ed al riguardo va osservato come particolarmente grave sia stata, oltre alla collocazione del contenitore in luogo raggiungibile dalle scintille producibili a seguito dell'uso della molatrice elettrica (pur sempre possibile ad opera di taluno, quand'anche al AN fosse stato detto che non sarebbe stata azionata, del che, ripetesi, non vi è prova rinvenibile nelle sentenze dei giudici di merito), la custodia del solvente infiammabile in un contenitore privo di indicazioni e non sigillato. Al riguardo, il fatto - richiamato dal ricorrente - che il liquido infiammabile si trovasse all'interno di un secchio di plastica e non di quelli di lamiera in dotazione all'officina del AR altro non integra se non il già rilevato aspetto di grave colpa dell'imputato, mentre non di certo conducente nel senso voluto dal ricorrente è l'ulteriore richiamo, operato in ricorso, alla circostanza che l'altro "pittore" subentrato al AN custodisse il solvente in un contenitore in lamiera, debitamente chiuso (il che è proprio quanto avrebbe dovuto fare in ogni caso il AN). Va poi osservato - con riguardo al secondo profilo di censura ex art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. - che dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata non emerge alcuna illogicità nell'attribuzione di un apporto concorsuale della condotta, in ogni caso gravemente colposa, dell'imputato, alla verificazione dell'evento, della quale ha costituito la causa prima e la conditio sine qua non, con esclusione implicita della natura di causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l'evento della condotta del AR, e con esclusione, esplicita e correttamente motivata, della medesima natura della pur imprudente condotta della vittima, la cui iniziativa acritica fu dettata da un fenomeno casualmente connesso alla condotta colposa del AN, e si inserì, per sfortunata combinazione, in una catena di accadimenti il cui primo anello derivava proprio dalla grave condotta colposa posta in essere dall'imputato, senza elidere, perciò, in alcun modo il nesso di causalità fra la condotta rimproverata ed il mortale evento. La giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 5^ 13-2-2002 n. 13114, P.G. in proc. Izzo;
Cass. Sez. 1^ 20-6-2000 n. 8866, Alosi e altro) è costante nell'affermare che, in tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato. È evidente che tale consolidato orientamento giurisprudenziale si attagli perfettamente al caso qui in esame.
Nessun pregio hanno poi, in considerazione della particolarità del caso concreto, i rilievi di cui in memoria, circa la posizione di garanzia spettante al AR e non già al ricorrente, la cui ravvisata colpa per un fatto preciso commesso in violazione delle più elementari norme di prudenza non può certamente essere elisa, alla luce di quanto sin qui osservato, sulla suddetta base. Infine, quanto al motivo con il quale viene dedotta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, va rilevato che costituisce censura in mero punto di fatto, pertanto inammissibile in sede di giudiziosi legittimità, quella concernente la entità della pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione, con la diminuente del rito abbreviato, inflitta (sulla quale vi è congrua motivazione;
ne' d'altra parte si specifica per quali ragioni la misura della sanzione, assai più vicina al minimo di 6 mesi di reclusione che al massimo di 5 anni in un contesto di colpa ritenuta grave, sarebbe dovuta essere pari al minimo edittale), mentre è infondata quella che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il riconoscimento delle suddette attenuanti non costituisce ne' un diritto del condannato ne' oggetto di "concessione", ma postula la sussistenza di specifici elementi di meritevolezza che il ricorrente, gravato di un precedente specifico pur da lui definito lieve e risalente, sostanzialmente non indica, al di là di un generico cenno ad una sua irreprensibile condotta "sempre tenuta".
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non si deve provvedere in ordine alle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, non essendo state presentate nè conclusioni scritte ne' la nota delle spese medesime.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005