Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
In sede di ricorso per cassazione, non può essere accolta la richiesta difensiva di rideterminazione della pena ovvero di annullamento con rinvio per rideterminazione della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modd. dalla L. 2 febbraio 2006 n. 49, se la pena sia stata determinata nel provvedimento impugnato in misura superiore al minimo edittale, in considerazione della gravità del reato. (Nel caso di specie, la pena era stata determinata in anni dodici di reclusione in considerazione del quantitativo dello stupefacente e dei collegamenti dell'imputato con ambienti di consistente spessore criminale).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2006, n. 40382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40382 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
82)
40382 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/09/2006
SENTENZA
N. 00819/2006
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI IORIO GIORGIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. MORGIGNI ANTONIO
N. 011094/2006 2. Dott. CASUCCI GIULIANO
3. Dott. MONASTERO FRANCESCO "
4.Dott. CARDELLA FAUSTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 13/06/1975 1) AR MO
N. IL 06/07/1963 2) EN SI
3) PE TI N. IL 19/10/1974
N. IL 20/04/1955 4) AM GIUSEPPE
avverso SENTENZA del 04/10/2005
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CASUCCI GIULIANO
3
"
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, 1'AW. PIERGIORGIO VITTORiNi foro BRESCIA sost. process. (Fiorgio Luceri
Udit difensor Avv.
Francesco Paolucci sont. proc. dell'Avv. To Frenasco
Storace.
Granfranco Abate drf.dr ME, NI e TR.
•Auuto Andrea Ricer dif. dell'CI NE.
" . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 ottobre 2005, la Corte d' Appello di Brescia,
2^ sezione penale, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia dichiarava TR US,
PE KA E CI NE responsabili del reato di associazione di stampo mafioso di cui all' art. 416 bis c.p., così riqualificato il fatto di cui al capo 30) e, ritenuta la continuazione per il primo con i reati di cui ai capi 42, 43, 44, 45, 50,53, 54, 55,
56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76 e 88,
secondaper la il terzo con i reati di cui ai capi 75 76,
€
considerato più grave il reato associativo, li ha condannati, concesse le attenuanti generiche alla sola PE, rispettivamente il primo alla pena di 8 anni di reclusione, la seconda alla pena di tre anni ẹ
sei mesi di reclusione, il terzo alla pena di quattro anni e dieci
mesi di reclusione;
dichiarava inoltre TR responsabile del reato di cui al capo 125 e, ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo 127, considerato più grave il primo, lo condannava alla pena di 12 anni di reclusione ed € 100.000 di multa;
confermava la
condanna inflitta а IN SS;
condannava AR OL al pagamento delle spese processuali relative al grado di appello concluso con sentenza del 20 gennaio 2003 della Corte di appello di
Brescia. Confermava le residue statuizioni penali e condannava
TR, PE, CI e Menini in solido al pagamento delle spese processuali nonché i primi tre, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede,
nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
La Corte territoriale, rammentati i passaggi rilevanti della
motivazione della sentenza annullata e le ragioni dell' annullamento della stessa con individuazione dei vizi motivazionali rilevati E individuati quindi i principi di diritto ai quali adeguarsi, ha ritenuto la sussistenza del delitto associativo di stampo mafioso,
come contestato, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di furti di bancomat i cui proventi venivano impiegati per 10
svolgimento di ulteriori attività "sociali". Sulla scorta delle
dichiarazioni dei collaboratori RZ Ę TT si evidenziavano le numerose azioni punitive poste in essere nei confronti di soggetti anche estranei all' associazione nonché l' impiego dei profitti anche per il sostentamento e 1" assistenza dei compartecipi agli arresti domiciliari o in carcere. Elencava inoltre una lunga serie di azioni intimidatorie poste in essere dal gruppo facente capo agli TR,
che, all' esito di una valutazione unitaria, erano ritenuti dimostrativi della sussistenza del delitto associativo contestato in quanto espressione di un disegno inteso a consentire il predominio nella Val Trompia non solo per garantirsi l' impunità ma anche per assicurarsi il "rispetto" degli associati, di coloro che ne avevano fatto parte, deí collaboratori esterni e della comunità locale.
Sintomatica in tal senso era valutata l' intimidazione dei testimoni e la considerazione di particolare forza che era riconosciuta al gruppo criminale. Che 1* associazione fosse armata scaturiva dalle dichiarazioni di RZ.
L' appartenenza all' associazione di PE KA era desunta dalle dichiarazioni di RZ RI confermate da quelle di TT, in quanto compagna di TR US (che accompagnava nella individuazione degli obiettivi), confortate dalla accertata sua partecipazione a due furti di bancomat, dalla constatazione che il suo numero di cellulare risultava fra gli ultimi chiamati dall' autore di un tentato furto materiale che non è estranea all' attività
relativa al taffico di sostanze stupefacenti, sicché la sua partecipazione non poteva essere definita marginale.
Quanto ad Arici Simone, sintomatica era la sua partecipazione
(accertata) a due furti commessi nel luglio del 1997, che valeva а
riscontrare le dichiarazioni accusatorie di RZ, che non potevano essere definite de relato in quanto il suo distacco dal gruppo criminale è stato progressivo, dichiarazioni che trovavano ulteriore conforto in quelle di TT, che non erano qualificabili de relato perché costituenti patrimonio conoscitivo personale.
Quanto а NI SS, la sentenza di primo grado doveva essere confermata, in quanto il suo coinvolgimento nel delitto di importazione di 60 chili di cocaina dalla Spagna è provato dalle dichiarazioni di RZ, da qualificarsi di scienza diretta per aver
±
egli personalmente accompagnato TR agli incontri con il NI, dichiarazioni riscontrate da quelle di RI che ha indicato NI
come mediatore tra gli acquirenti bresciani e 1' importatore (con specificazione della indispensabilità di tale ruolo di mediazione in quanto parente sia del fornitore LL sia dei più noti trafficanti della Val Trompia), ruolo già espletato in passato sempre per importazione di ingenti quantitavi di cocaina rifornita dall'
organizzazione di LL.
Analoghe motivazioni venivano posta dalla Corte brasciana a fondamento del coinvolgimento nell' episodio criminale suddetto di TR
US. Zorzi aveva riferito fatto ai quali aveva assistito i personalmente, con ascolto diretto delle telefonate di TR con
LL (suo uomo di fiducia che era stato mandato per ritirare la merce a Livorno e che venne arrestato in possesso dello stupefacente).
Oper Quanto al reato di cui al capo 127, la responsabilità doveva ritenersi provata dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di RZ, che avevano trovato conferma in quelle di RI aventi ad oggetto una diversa fornitura (ma coeva) sempre allo TR e destinata ancora dicliente abituale TR perché sottoposto agli a Maffietti, arresti domiciliari e quindi impossibilitato a muoversi.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso:
1) TR US, NI SS e PE KA, a mezzo
del difensore avv. Rinfranco Abate, che ne ha chiesto l' annullamento per violazione della legge penale e delle norme processuali nonché per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova: per TR, sul punto relativo alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 30 e cioè art. 416 c.p. anziché 416 bis c.p., per avere la Corte di appello omesso di esaminare e di spiegare il rapporto tra 1' azione delittuosa (da cui scaturisce. il ruolo di
vittima о di teste del soggetto intimidito) e la finalità di intimidazione da parte dell' asserito gruppo mafioso. L'
il ferimento di SI non accoltellamento di SA sono intimidatoria dell' associazione ma а riconducibili ad attività
deicomportamenti singoli. Ugualmente, il tentato omicidio di
gambizzazione di due albanesi sono indicati come IC ē la sintomatici dalla sentenza impugnata che però omette di prendere in esame il rapporto tra tali condotte e la loro finalità in relazione alla ritenuta attività associativa, laddove il Tribunale aveva
spiegato che tali gesti di violenza erano riconducibili alle singole dei soggetti, di personalità personalità manifestazioni delinquenziali;
per PE, sul punto relativo al giudizio di appartenenza all'
associazione di cui al capo 30, la sentenza si è limitata ad individuare i rapporti personali e sentimentali con Strambini ma ha
omesso di illustrare quale sia la prova dei contatti della PE
con gli altri partecipi e quindi della sua consapevolezza di aderire ad un gruppo;
- per TR, sul punto relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 125 l' illegittimità del ragionamento della
Corte di appello è individuata nella valutazione dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di OR. TT ER ha riferito fatti asseritamene appresi dal fratello FR che però non è correo di
TR per tale episodio e che quindi non può essere considerato come fonte diretta. Le dichiarazioni di TT ER sono inutilizzabili per violazione dell' art. 195 commi 3 7, posto che FR non ha confermato quanto riferito da ER E comunque non ha indicato da chi aveva appreso tale notizia;
B quanto al delitto di cui al capo 127, il riscontro alle dichiarazioni accusatorie di RZ
è stato individuato nelle dichiarazioni di RI che ha riferito di un altro episodio di cessione di cocaina da parte di di TR a
Maffietti, episodio che però non coevo ma successivo di oltre un anno, incorrendo in tal modo in travisamento della prova;
1 per NI, sul punto relativo all' affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 125, si rileva travisamento della prova per aver ritenuto che le dichiarazioni di RZ costituissero chiamata in correità diretta, posto che non ha mai precisato di aver parlato o di aver incontrato. Menini. Tutto quanto ha riferito di quest' ultimo lo ha infatti appreso da TR. In ogni caso la motivazione della
Corte in ordine alla sussistenza dei riscontri non è ortodossa perché
travisa la prova e comunque non fa buon uso dei criteri di cui agli artt. 192 c. 3 e 197 c. 7 c.p.p.. La chiamata di RI non è infatti utilizzabile perché ha riferito di aver saputo della vicenda non nell' immediatezza e non è stato in grado di specificare con esattezza la fonte della sua conoscenza. Ulteriore elemento di riscontro è stato individuato nelle dichiarazioni .del verbalizzate della Polizia di
Stato Vollero in ordine all' importatore e agli acquirenti bresciani,
con indicazione di IS RC legato da vincolo di parentela con
NI, senza che però IS sia stato accusato di tale reato.
2) CI NE, in proprio e a mezzo del difensore, che denuncia:
difetto di motivazione al capo della sentenza che relativamente afferma la sussistenza del reato di cui all' art. 416 bis c.p. e la commissione dello stesso da parte di CI senza dare conto della
valenza intimidatoria di episodi di violenza semplicemente elencati e limitandosi ad indicare i reati commessi dal ricorrente e le
-dichiarazioni di RZ ma senza indicazione di riscontri;
difetto di motivazione in relazione al capo della sentenza che ha legato la concessione delle attenuanti generiche;
insufficienza degli elementi probatori indicati dal P.M. appellante a dimostrare l' appartenenza di
CI al gruppo TR, posto che la reciproca frequentazione è giustificata dal rapporto di parentela e le dichiarazioni di RZ
non possono assurgere a valore di chiamata in correità perché relative a circostanze apprese indirettamente.
Jour MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorsi di CI NE.
1.1. Il primo motivo di ricorso, proposto dal difensore di CI, che denuncia difetto di motivazione relativamente al capo della sentenza che afferma la sussistenza del reato di cui all' art. 416 bis c.p. e
la commissione dello stesso da parte del ricorrente è infondato. Ed
invero la Corte territoriale, adeguandosi alle sollecitazioni della
sentenza di annullamento, ha proceduto non ad un semplice elenco delle azioni di minaccia e di violenza poste in essere da componenti del gruppo criminale, ma ha proceduto ad una valutazione complessiva delle stesse dando così conto del clima di terrore che il clan aveva instaurato in Val Trompia, si da indurre atteggiamenti omertosi
(RA IA, LL GI, Le AN, che hanno rinunciato a sporgere denuncia per violenze e minacce subite, fino al punto Galatelli- di scegliere di espatriare;
ritrattazione di denunce in
sede di dibattimento;
incendio di esercizio pubblico perché ritenuto collaboratore dei Carabinieri;
presenza di componenti del clan nelle
aule giudiziarie o all' esterno in occasione dei processi a carico di singoli componenti, allo scopo di intimorire i testimoni). Il ricorso
è inammissibile nella parte in cui propone una interpretazione alternativa dei dati probatori già compiutamente esaminati dalla Corte
territoriale proponendo di ricondurre l' atteggiamento omertoso alla
: comune appartenenza al mondo criminale ovvero escludendone la
possibilità in considerazione di specifiche caratteristiche socio-
ambientali del territorio bresciano. L' indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,.
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l' esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l' adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della
"rilettura" degli elementi di fatto posti а fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità • la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
processuali (Cass. S.U. adeguata, valutazione delle risultanze
30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-
10.12.3003 n. 47289, ric. Petrella).
Quanto all' appartenenza di CI all' associazione criminale, 1'
assunto secondo il quale le dichiarazioni di RZ sarebbero de relato comunque non riscontrate è formulato in maniera generica e quindi e inammissibile, perché il ricorrente si limita alla enunciazione della doglianza senza indicazione specifica delle ragioni in diritto e degli elementi in fatto a sostegno della richiesta, violando in tal modo il disposto dell' art. 581 lett. c) c.p.p.;
1.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di
motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, è
infondato perché, sia pur succintamente, la Corte territoriale ha
valutato in maniera negativa la condotta di vita del ricorrente. 1.3. Il ricorso personale di CI è inammissibile perché ripropone una valutazione di merito sulle circostanze di fatto già oggetto di impugnazione del P.M.. e formula considerazioni generiche sulla
mancanza di valore della chiamata in correità dello RZ, omettendo di confutare la parte della motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto della gradualità del distacco di Zorzi dal gruppo criminale.
2. Ricorso nell' interesse di TR US. alla qualificazione 2.1. Il primo motivo di ricorso, relativo giuridica del delitto associativo di cui al capo 30) dell'
imputazione, è infondato, perché la Corte territoriale ha esplicitamente dato conto delle ragioni del convincimento espresso in
" ordine alla finalità perseguita con la reiterazione di condotte intimidatorie nei confronti delle vittime dei diversi reati e dei
testimoni, avendo spiegato che attraverso una valutazione unitaria delle diverse condotte, specificamente elencate, se né desumeva quale fosse 1% atteggiamento criminale complessivo caratterizzato dalla finalità di consentire un predominio territoriale in Val Trompia,
avendo gli associati intesp assicurarsi il rispetto non solo
reciproco, ma anche di quelli che in passato ne avevano fatto parte,
dei collaboratori esterni e della comunità nel suo complesso. A tal proposito in maniera sintomatica ed esemplicativa è stato presa in considerazione la sistematica intimidazione dei testimoni. Ma non si è
trascurato di dare conto del significato di controllo del territorio esplicitato con gli atti di danneggiamento di pubblici esercizi (come ritorsione per il sospetto che i titolari avessero collaborato con i
Jaun Carabinieri al fine della identificazione di qualcuno degli associati)
e di reazione violenta nei confronti di chi provava ad opporsi a
TR. La Corte bresciana ha anche evidenziato quale fosse la
percezione diffusa nel territorio della forza di intimidazione ē di condizionamento espressa dal gruppo criminale.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui propone di dare una diversa lettura del materiale probatorio compiutamente esaminato Co attraverso un esame parcellizzato dei singoli episodi, la sentenza,
peraltro in contrasto con la regola interpretativa dettata Con la
sentenza di annullamento, che imponeva una lettura complessiva dei singoli episodi di violenza posti in essere anche dai singoli associati, al fine di verificarne la riconducibilità ad uno scopo comune e condiviso.
2.2. Il secondo motivo di ricorso nell' interesse dello TR
denuncia l' illegittimità del ragionamento della Corte distrettuale in ordine alla valutazione. dei riscontri alla chiamata in correità
effettuata da RZ in relazione al delitto di cui al capo 125). Il
ricorrente, premesso che risultava fuori discussione la credibilità
dello RZ e nulla osservando in ordine all' assunto secondo il quale le sue dichiarazioni non sono de relato ma di scienza diretta, ha
rilevato che quanto riferito da TT ER era de relato per averlo appreso dal fratello FR, il quale tuttavia non essendo correo nel reato non aveva potuto dare indicazione di scienza propria. Si
osserva che tale rilievo è formulato attraverso una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio esaminato dalla Corte
territoriale il quale ha dato conto che il dichiarato di TT FR
costituiva non solo riferimento specifico ed individualizzante Inä
A anche dato attendibile e ha spiegato tale convincimento in funzione del rapporto privilegiato di amicizia fraterna che lo legava allo
TR. La Corte territoriale ha quindi correttamente valutato come riscontro tale dato probatorio, in adesione all' altro principio che la sentenza di annullamento ha affermato, secondo il quale "il riscontro non deve avere valore di prova autonoma perché in tal caso sarebbe possibile prescindere addirittura dalla chiamata e non si porrebbe la questione della loro attitudine a confermarla". Sulla scorta di tale principio la Corte di merito ha individuato un ulteriore elemento di riscontro, questo di natura logica, costituito dalla constatazione che il coinvolgimento nel reato di più soggetti facenti parte del gruppo capeggiato dal TR convinceva del suo coinvolgimento. Tale passaggio della motivazione, in quanto non criticato, resta valido argomento dimostrativo dell' esistenza di ulteriore riscontro alla chiamata in correità di RZ. Priva di pregio è 1' eccezione di inutilizzabilità per violazione dell' art. 195 commi 3 e 7 c.p.p. in quanto le dichiarazioni di TT
FR sono state riportate come dato di scienza diretta dello stesso, come patrimonio cognitivo personale in funzione della speciale relazione di amicizia fraterna che lo Legava allo TR,
conoscenza che non implica necessariamente il concorso nel reato.
2.3. In relazione all' imputazione di cui al capo 127), il ricorrente denuncia travisamento della prova in relazione al passaggio della motivazione che individua, come elemento di riscontro della chiamata in correità effettuata da RZ, le dichiarazione del collaborante
RI e specificamente in relazione al punto in cui si afferma che l' episodio di acquisto di droga da parte di Strambini riferito da
RI sarebbe coevo a quello oggetto di imputazione al capo 127). Si
Osserva che il ricorso è stato proposto in epoca antecedente alla modifica normativa apportata dall' art. 8 della legge 20 febbraio 2006
n. 46 all' art. 606 lett. e) c.p.p., che ha introdotto come motivo deducibile il c.d. travisamento della prova. In ogni caso nel motivo di gravame non è stato indicato in maniera specifica da quale atto del processo emergerebbe il denunciato travisamento. Il ricorrente si con 1' limita infatti a denunciarlo genericamente, affermazione che il fatto indicato come riscontro non sarebbe coevo ma successivo di oltre due anni, senza alcuna individuazione dell' atto processuale dal quale tale diverso dato probatorio risulterebbe attestato. Ne conseque 1'
inammissibilità del motivo per genericità.
3. Ricorso nell' interesse di PE KA.
Con unico motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al
. giudizio di appartenenza della stessa all' associazione criminale di a cui al capo 30), per omessa indicazione dei fatti dai quali desumerla e in particolare di fatti indicativi della natura polidirezionale dei suoi contatti con gli altri sodali. Si Osserva che la sentenza impugnata non si è limitata a dare conto dello stretto rapporto di collaborazione che legava la PE a TR US ma, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori RZ e TT nonché di elementi oggettivi (quali l' intestazione di veicolo in uso non solo allo TR;
il reperimento del suo nome nell' agenda di LL e del suo numero di cellulare tra quelli chiamati per ultimo da persona arrestata in occasione di un tentato furto), ha evidenziato i contatti con membri diversi dell' associazione, anche perché in diverse
occasioni sostituiva lo TR fungendo da elemento di raccordo, in
*
particolare quando Strambini si era reso latitante, in tal modo portando avanti fattivamente le iniziative del sodalizio. Il ricorso è
infondato e quindi deve essere rigettato.
4. Ricorso nell' interesse di NI SS.
4.1. Il primo motivo di ricorso, che formalmente denuncia travisamento della prova per avere la Corte di merito ritenuto che RZ RI avesse riferito fatti di scienza propria, હૈ dedotto in .. maniera
inammissibile. Rammentato che il c.d. travisamento della prova è stato introdotto normativamente solo con legge 20 febbraio 2006 n. 46,
entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso e che la disciplina transitoria dettata dal comma 5 dell' art. 10 della citata legge ha consentito la presentazione di motivi nuovi entro il termine di trenta giorni dall' entrata in vigore della legge, si
Osserva che l' assunto secondo il quale lo RZ non avrebbe riferito fatti di scienza propria allorché ha raccontato di avere accompagnato
TR agli incontri con NI, perché lo stesso RZ avrebbe ammesso di non conoscere NI per non averlo mai visto e di non averci mai parlato, હું dedotto in maniera inammissibile perché generica. Ed invero l' art. 606 lett. e) c.p.p. come novellato per effetto della legge n. 46/2006 impone che nei motivi di gravame siano indicati in maniera specifica gli atti del processo dai quali desumere la sussistenza del vizio denunciato.
ancora travisamento4.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia della prova e violazione degli artt. 192 comma 3 e 197 comma 7 c.p.p. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore
AZ, individuate come riscontro di quelle dello RZ, si limita ad estrapolare un'unica frase dal contesto del verbale d' udienza,
senza specificare in relazione a quale delle notizie riferite non i
sarebbe stato in grado di indicare la fonte. Ed invero a fronte della puntuale indicazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui "RI..... espone fatti da lui direttamente conosciuti, che lo riguardano e che collimano con le dichiarazioni di Zorzi in punto alla provenienza dello stupefacente (LL) e al ruolo di NI come mediatore fra gli acquirenti bresciani e 1'
importatore", in quanto NI era l' unico che poteva rivestire tale ruolo, perché parente sia del fornitore LL sia di alcuni tra i più noti trafficanti della Valtrompia, il ricorrente si limita а
rilevare che RI avrebbe raccontato di aver saputo "alcuni aspetti della vicenda" da altri che non sarebbe stato in grado di indicare con esattezza. Ma la mancata specifica indicazione di quali aspetti della vicenda sarebbero stati appresi da altri viola il .
dettato normativo che impone la specificità del riferimento agli atti del processo e rende il motivo inammissibile.
L' delleassunto successivo, che denuncia inutilizzabilità
dichiarazioni di RI ex art. 195 c. 7 c.p.p., in quanto dipendente dalla soluzione di quella appena trattata, ne segue le sorti,
5. La richiesta difensiva di rideterminazione della pena (ovvero di con rinvio per la rideterminazione della pena) per i annullamento reato di cui ai capi 125 e 127 per effetto delle modifiche apportate all' art. 73 d. P.R. n. 309/1990 dall' art. 4 bis legge n. 49/2006 (che ha ridotto soltanto il minimo della pena detentiva) non merita
accoglimento, al rilievo che i giudici di merito hanno fissato la pena in misura superiore al minimo dopo aver ritenuto gli episodi gravi in considerazione del quantitativo dello stupefacente e del collegamento con ambienti di consistente spessore criminale..
6. I ricorsi debbono in consequenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Su TR, PE e CI gräva anche l' obbligo, con vincolo solidale, della rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili che si liquidano, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 delle Tariffe Penali, norme generali, come in dispositivo.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché lo TR, la PE @ 1' CI alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in solido fra di loro, spese che liquida in complessivi € 1.008,00 oltre rimborso forfetario, IVA € CPA come per legge in favore delle parti civili
Comune di Concesio, Comune di Gardone Valtrompia, Comune di Gussago,
Comune di Marmentino e Comune di Villa Carcina, nonché in € 560,00, oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per legge in favore della
parte civile Provincia di Brescia.
Roma 26 settembre 2006
11 Presidente Il Consigliere Est.
Чиваван DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 DIC. 2006
IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi