Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
La circostanza aggravante della quantità ingente, di cui all'articolo 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata l'aggravante de qua in relazione a circa tre kg. di cocaina, risultata idonea al confezionamento di "19.000 dosi medie giornaliere, pari a 22.800-28.500 dosi commerciali confezionabili").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2006, n. 30075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30075 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 21/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 966
Dott. BRUSCO Carlo IU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 08708/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De IS LE, n. in Eboli il 18.04.1978;
2) CC IU, n. in Taurianova il 05.06.1977;
3) GA AL, n. in Locri il 03.10.1976;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 16.11.2004;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO IU, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Non comparsi i difensori dei ricorrenti.
OSSERVA
1. Il 21 maggio 2004 il G.I.P. del Tribunale di Bologna, a seguito di giudizio abbreviato, condannava LE De IS, CC IU e AL GA a pene ritenute di giustizia per imputazione di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. Si contestava a tali imputati di avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di cessione a terzi, grammi 2.991,430 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 16 novembre 2004, riconosciute a De IS le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduceva le pene inflitte a tutti e tre gli appellanti e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, De IS per mezzo del difensore, CC e GA personalmente. De IS denuncia il vizio di violazione di legge, in ordine all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, deducendo che illegittimamente questa era stata ritenuta nel caso di specie. CC e GA, con atti di identico contenuto, denunziano il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, non avendo la sentenza impugnata, che "oblitera emergenze processuali obiettive", considerato che la prova nei confronti di De IS era stata raggiunta "grazie alle concordi dichiarazioni" loro.
3.0. Il ricorso di De IS è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo addotto.
Invero, ha più volte avuto occasione questa Suprema Corte - e va qui rifermato - che la ratio legis dell'aggravante in questione è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica e ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito (Cass., Sez. Un., 21.6.2000, n. 17), senza che, in tale contesto, possa assumere rilievo la eventuale saturazione o meno del mercato, elemento di giudizio, questo, del tutto ultroneo rispetto alla precitata ratio legislativa e, peraltro, difficilmente accertabile in concreto (Cass., Sez. 4^, 23.6.1999, n. 11244, ric. Farinatti, in CED Rv. 214773; id., Sez. 4^, 9.10.2003, n. 45427, ric. P.M. in proc. Bouzarriah, in CED Rv. 226246; id., Sez. 4^, 24.9.2003, n. 44518, ric. Grado ed altri, in CED, Rv. 226817; id., Sez. 4^, 27.11.2003, n. 12186, ric. Duro, in CED Rv. 227908; id., Sez. 4^, 2.12.2003, n. 11510, ric. Esposito, in CED Rv. 228029; id., Sez. 4^, 28.9.2004, n. 47891, ric. Mauro ed altri, in CED Rv. 230570). Nella specie, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto "l'estraneità alla previsione normativa del requisito della saturazione del mercato" ed hanno rilevato che la quantità della sostanza repertata (del peso di circa tre chilogrammi) era idonea al confezionamento di "19.000 dosi medie giornaliere, pari a 22.800 - 28.500 dosi commerciali confezionabili", da tanto logicamente desumendo la sussistenza dell'aggravante contestata. A fronte di tale apparato giustificativo, il ricorrente si limita a genericamente richiamare i principi idonei a "cogliere l'esatto significato dell'espressione "quantità ingente"...", rilevando che "il riferimento... relativo al mercato ed al numero dei consumatori introduce un elemento ultroneo alla ratio della norma..." (laddove è proprio la destinazione della sostanza al consumo di un elevato numero di tossicodipendenti che connota quell'incremento del pericolo per la salute pubblica che costituisce la ratio della norma), senza criticamente esaminare le connotazioni fattuali del caso, come esplicitate dalla sentenza impugnata, a tal riguardo ritenute rilevanti e decisive dai giudici del merito.
3.1 Egualmente inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi addotti, sono anche i ricorsi di CC e GA.
Invero, sotto un profilo d'ordine generale, deve rilevarsi che l'applicabilità della attenuante in questione richiede una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature...) a quella illegittima attività connesse.
Tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati;
è, quindi, necessario che il collaborante faccia tutto quanto in suo potere, cioè espliciti ogni circostanza ed ogni elemento in suo possesso, idonei a consentire il compiuto accertamento delle modalità delle condotte, dei percorsi attuativi e della rete concorsuale o associativa che alla commissione di quei reati presiedono. In tale contesto, non può, in particolare, ritenersi decisamente rilevante, ai fini indicati, una collaborazione prestata al solo fine ed in occasione della compiuta identificazione di uno solo degli anelli terminali di tale apparato concorsuale, nel contesto di indagini di P.G., immediatamente avviate ed in corso, che già abbiano accertato la illecita importazione e detenzione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato ed acquisito elementi utili per la identificazione del correo, tale poi indicato anche dall'imputato. Nella specie, la sentenza impugnata ha dato atto che "con l'intervento della polizia giudiziaria e il sequestro della droga" era "già chiaro, anche alla luce delle intercettazioni telefoniche da tempo attivate, la corresponsabilità di De IS nel traffico, di tal che egli era già raggiunto da elementi di prova tali da giustificare la sua carcerazione, con l'effetto di interrompere la sua attività delittuosa". Alla stregua di tanto, del tutto logicamente i giudici del merito hanno ritenuto che "le dichiarazioni degli appellanti non sono state quindi decisive per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori e neppure per la sottrazione delle risorse, posto che la droga era già stata rinvenuta". I rilievi gravatori dei ricorrenti al riguardo si sostanziano, al postutto, nella mera prospettazione di un diverso giudizio di merito, a fronte della ricostruzione fattuale e dell'apprezzamento delle acquisite circostanze da parte dei giudici del merito, quali risultano dal testo del provvedimento impugnato.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost, sent. 7 - 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in Euro mille, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006