Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di motivi del ricorso per cassazione, il vizio della manifesta illogicità, anche alla luce della novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, deve risultare, per essere rilevante, dal testo del provvedimento impugnato, sicché grava sul ricorrente l'onere di dimostrare che l'iter argomentativo della decisione impugnata è assolutamente carente sul piano logico, a nulla peraltro rilevando eventuali altre letture del materiale probatorio, pur egualmente corrette sul piano logico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2006, n. 37270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37270 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/10/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1267
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 016172/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS AM, N. IL 01/01/1976;
avverso SENTENZA del 20/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore, che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello del P.M. avverso la sentenza assolutoria di primo grado;
in subordine per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. OU ME è stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Ricorre per violazione di legge, inosservanza delle norme processuali, vizio di motivazione.
3. Sostiene la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2. 4. Deduce illogicità della motivazione, in quanto fondata su elementi di fatto (l'orario di arrivo sul luogo degli agenti di P.G.) erronei.
5. Contesta la legittimità dell'acquisizione dei tabulati telefonici, per aver il P.M. omesso di richiedere l'autorizzazione al giudice competente.
6. All'udienza odierna il difensore ha altresì sostenuto che l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado - favorevole all'imputato - deve essere dichiarato inammissibile, alla luce della recente L. n. 69 del 2006, abolitiva dell'appello del P.M..
7. Il campo deve essere subito sgomberato dalla erronea interpretazione che pretenderebbe di attribuire sempre e comunque carattere retroattivo alla disposizione della L. n. 46 del 2006, art.
5. Sul punto, all'indomani dell'entrata in vigore della legge citata, si sono formati due indirizzi giurisprudenziali, in parziale contrasto fra loro. Secondo il primo (Sez. 1^, Sentenza n. 19612 del 10/05/2006; Rv. 234096; Nardo e altri) il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. si applica anche ai processi nei quali, all'atto della entrata in vigore della legge, sia già intervenuta la sentenza di condanna in appello in riforma di quella di primo grado, a condizione però che la Cassazione si trovi nelle condizioni per deliberare l'annullamento con rinvio per motivi diversi da quelli che attengono all'accertamento della responsabilità del ricorrente. In tale caso l'annullamento viene disposto senza rinvio contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., con conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per Cassazione secondo quanto disposto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice di appello nel caso in cui investa la pena o la misura di sicurezza). Un secondo indirizzo (Sez. 5^, Sentenza n. 17939 del 26/04/2006; Rv. 233824; Pimpinella) sostiene invece che l'obbligo previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, di dichiarare inammissibile l'appello già proposto dall'imputato o dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento, secondo il nuovo disposto dell'art.593 c.p.p., riguarda soltanto gli appelli sui quali deve ancora intervenire una decisione di merito e la competenza spetta al giudice di secondo grado dinanzi al quale pende il processo o al giudice del rinvio investito a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, nei casi previsti dal citato art. 10, comma 4. (In motivazione la Corte ha sostenuto che il potere di dichiarare la inammissibilità dell'appello non spetta alla Cassazione che deve, pertanto, limitarsi in tale prospettiva ad annullare con rinvio in vista della eventualità del ricorso per cassazione). È agevole constatare che, benché si sia formata una difformità di interpretazione della L. n. 46 del 2006, art. 10, gli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi hanno sempre inteso che l'inammissibilità dell'appello del P.M. non possa e non debba essere dichiarata quando i motivi sottoposti all'esame della Corte di Cassazione non possano comunque condurre ad una pronuncia di annullamento (con o senza rinvio).
8. Il collegio condivide l'impostazione teorica, che appare sottesa ad entrambe le decisioni citate. In presenza di una sentenza assolutoria di primo grado, riformata in secondo grado, la disciplina della L. n. 46 del 2006, art. 10, può essere invocata solo se i motivi sottoposti al vaglio della corte di cassazione conducano ad una pronuncia di annullamento (con o senza rinvio).
9. La questione, dunque, non si pone affatto come preliminare rispetto ai motivi di ricorso già proposti, ma anzi come conseguenza logica di una pronuncia di annullamento.
10. Passando, dunque, ad analizzare i motivi di ricorso, essi devono essere dichiarati inammissibili.
11. In ordine alla violazione dell'art. 192 c.p.p., la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: "Poiché la mancata, osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata". (Cass. 9392, 21/05/1993 - 19/10/1993, Germanotta, RIVISTA 195306). Più approfonditamente, si è sostenuto che: "La specificità dell'art. 606 c.p.p., lett. e), dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori". (SENT. 1088, 26/11/1998 - 26/01/1999, Condello e altri, RIVISTA 212248).
12. Anche se riguardati sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione, i motivi si rivelano manifestamente infondati: "L'art.192 c.p.p., lungi dal limitare l'operatività del principio del libero convincimento del giudice, codifica due canoni, peraltro, già da tempo acquisiti all'esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo deve essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità. Per il secondo, l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento". (SENT. 1898, 17/11/1992 26/02/1993, SEZ. 6^, Altamura ed altri, RIVISTA 193781). Deve essere qui, evidentemente, riaffermata la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "L'indagine di legittimità1 sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento". Va peraltro, ribadito in questa sede che il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per Cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuoi dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice, come nel caso di specie, abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Cass. SS.UU. 22.11.1995, Ventura). 13. Ora, a fronte di una compiuta ed ampia motivazione fondata su molteplici elementi indiziari precisi e concordanti, il ricorrente si è limitato a sostenere - peraltro in modo generico e senza dimostrare la decisività della questione - la persistenza di un dubbio sull'orario preciso in cui avvenne l'intervento degli agenti di P.G.. Tanto basta per dichiarare l'impossibilità da parte della Corte di entrare nel merito delle questioni di fatto sottese al giudizio.
14. Quanto alla utilizzazione dei tabulati telefonici, il ricorrente afferma in modo apodittico che la pronuncia si fonda esclusivamente sulle risultanze dei tabulati telefonici. L'asserzione appare "ictu oculi" del tutto destituita di fondamento. La corte territoriale non è venuta meno al suo onere argomentativo, segnalando correttamente con dovizia di particolari - e dunque in maniera congrua e senza salti o vizi logici - le circostanze di fatto che sorreggono la decisione (in primo luogo, gli accertamenti diretti della P.G.; il rinvenimento dei cittadini extracomunitari all'interno del furgone, chiuso a chiave dall'esterno, ove era custodita la sostanza stupefacente;
il rinvenimento di cellulare danneggiato e di schede telefoniche tagliate allo scopo evidente di impedire le indagini). Nel complessivo quadro indiziario esaminato dalla corte territoriale l'analisi dei tabulati telefonici non appare affatto decisiva ai fini della decisione, bensì uno dei molteplici elementi che hanno condotto alla condanna. Tale constatazione - anche indipendentemente dalla genericità dell'assunto difensivo - esime la corte dal verificare se l'acquisizione dei documenti sia avvenuta secondo le disposizioni dell'art. 267 c.p.p.. 15. Il ricorso si palesa, pertanto, inammissibile. Segue, per quanto già scritto, l'inapplicabilità della L. n. 46 del 2006, art. 10, norma processuale soggetta al principio generale del "tempus regit actum".
16. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1.000,00, così equitativamente determinata, da corrispondere in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006