Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2007, n. 30534
CASS
Sentenza 5 luglio 2007

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In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'aggravante della detenzione di quantità ingente, il giudice deve tener conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio attivo dello stupefacente e alla sua capacità di moltiplicarsi in dosi destinate al consumo, sia del dato ponderale relativo alla quantità di droga trattata. (Fattispecie relativa al sequestro di kg. 1,953 di cocaina con un principio attivo pari al 66%).

Ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma di cui all'art. 405, comma primo bis, cod.proc.pen., trova applicazione nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità degli elementi di prova raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo (annullamento destinato a precludere l'esercizio dell'azione penale), non invece allorquando il sindacato di legittimità verta sulla sufficienza o sulla congruità logica dell'argomentazione in materia di indizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2007, n. 30534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30534
    Data del deposito : 5 luglio 2007

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