Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
Per la configurazione di un'associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostante stupefacenti è sufficiente la prova dell'esistenza di un'attività permanente ed attuativa di un programma generico di commercio di droga. (Fattispecie relativa ad intercettazioni dalle quali si desumeva l'esistenza di un sodalizio che aveva disponibilità di armi, che si accollava le spese legali e di mantenimento dei familiari dei detenuti, che organizzava numerosi viaggi per l'acquisto di stupefacenti del valore di centinaia di milioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20708 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 28/03/2003
1. Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 747
3. Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Nello Consigliere N. 40364/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM SS contro l'ordinanza 31 luglio 2002 del Tribunale del riesame di Napoli.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agro. Udito il P.G. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. RM SS ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
2. Deduce il difetto di motivazione in ordine alla configurazione della sua condotta come di partecipazione in associazione, piuttosto che di concorso nel reato di spaccio.
Con un secondo motivo mette poi in dubbio il valore probatorio del contenuto delle intercettazioni telefoniche, inidoneo in sè a costituire da solo grave indizio di colpevolezza. Infine ravvisa vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
3. Il ricorso è peraltro privo di fondamento.
Il provvedimento impugnato ricava la partecipazione con ruolo di corriere della ricorrente ad un sodalizio ben organizzato (disponibilità di armi, accollo di spese legali e mantenimento delle famiglie dei detenuti) da numerose intercettazioni, dimostrative di viaggi e di rapporti col fornitore RP in Lombardia (a sua volta in contatto con fornitori olandesi) per l'acquisto per il gruppo di ingenti quantitativi di droga del valore di centinaia di milioni di lire nonché dalle dichiarazioni (anch'esse riscontrate da intercettazioni)del coindagato Bellagamba, a sua volta acquirente, in quel di Pisa, di droga da parte della associazione tramite la ricorrente.
Da altre intercettazioni si apprende poi che le spese per il sostentamento in carcere e per i legali della ricorrente, arrestata, sono state sostenute dall'organizzazione.
4. Del tutto ragionevolmente da queste intercettazioni è stata tratta una attività permanente ed attuativa di un programma generico di commercio di droga. Nè ostava all'utilizzo del compendio indiziario il fatto che la SS fosse stata assolta da un episodio di spaccio, trattandosi oggi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico. Nè il compendio indiziario si limitava ad intercettazioni (peraltro in sè sufficienti) ma comprendeva anche dichiarazioni accusatorie.
5. In ordine infine alle esigenze cautelari, il pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso, è stato apprezzato sulla base di elementi di indubbio significato (plurimi contatti con plurimi fornitori, inserimento radicato, spregiudicatezza), tant'è che ogni censura al riguardo non può formularsi in sede di legittimità.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003