Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA DEL POPOLO ITALIANO TABOLLO SEZIONE 611 0/01 ARTT. 46 CORTEPAGE ESENTE DA REGISTR 374 N. 71, UPREMAD (IST.NE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 719/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO · Consigliere 13366 Cron. Dott. Vincenzo PROTO Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 22/02/01 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI Srl, in persona del Commissario Governativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente ·
contro
AT OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E FAA' DI BRUNO 43, presso l'avvocato DEL SETTE AUGUSTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a 2001 margine del controricorso;
484 controricorrente - **** 1 avverso la sentenza n. 8245/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
per l'inammissibilità dei restanti motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Roma, con la sentenza pubbli- cata il 10 novembre 1997, accogliendo l'opposizione proposta da AO IG, revocava il decreto di in- giunzione pronunciato il 6 dicembre 1996 dallo stesso Giudice di pace nei confronti del IG su ricorso della società a r.
1. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali (per il pagamento di lire 864.000 pretese dal Consorzio a titolo di "quote consortili”). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la società a r.l. Consorzio Cooperative Edili- zie ACLI Comunali, nel primo motivo di impugnazione ec- cependo la nullità della sentenza per difetto nella “indicazione del giudice che l'ha pronunciata" (e quin- di in violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, hion lett. a) c.p.c.), poichè la intestazione della sentenza 2 stessa reca la espressione "Il giudice di pace avv. An- consente la tonio De Falco, Sez. V" che non "individuazione territoriale" dell'Ufficio. Con gli altri motivi la società ricorrente prospet- violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione ta all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (per avere il Giudice di pace negato al IG, come socio della cooperativa consorziata, la legittimazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio); violazione dell'art. 1363 c.c., nonchè vizio di motivazione (criticando la interpreta- zione data dalla sentenza agli articoli 23 e 45 dello statuto del Consorzio), omessa o insufficiente motiva- zione sulle ragioni oppostedal Consorzio ai motivi su- bordinati della opposizione. Ha resistito con controricorso l'intimato Pignata- ro. Il Consorzio ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. AO IG nel controricorso eccepisce la del ricorso inammissibilità per invalidità della procura che, stesa a margine dell'atto, sarebbe priva del necessario ca- rattere di specialità. La eccezione è infondata. Il riferimento - recipro- nella intestazione del ricorso alla procura stesa CO - a margine e, nella procura così apposta, all'atto con Woseve 3 il quale essa fa corpo, conferisce incontestabile carat- tere di specialità alla procura, sul fondamento della quale il difensore è legittimato a proporre il ricorso per cassazione. Infondata è pure l'altra eccezione di inammissibi- lità del ricorso perchè la decisione, benchè attinente a controversia di valore inferiore a lire 2 milioni, stata fondata su ragioni secondo diritto e non su ap- prezzamenti secondo equità, sicchè essa sarebbe impu- gnabile con l'appello. Basti rilevare, infatti, che entro quei limiti di valore la decisione della controversia deve intendersi pronunciata secondo equità "pur se il giudice, si sia limitato ad applicare una norma di legge" (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716) e perciò essa è ricorribi- le in cassazione per violazione di norme processuali, e per violazione di legge limitatamente alle norme costi- tuzionali e alle norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria (mentre la pronuncia secondo equi- tà non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione o di mera apparenza ovvero di radica- le e insanabile contraddittorietà di essa).
2. Il primo motivo del ricorso, ammissibile perchè - a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. un prospetta When 4 vizio attinente al processo (la asserita nullità della sentenza impugnata), è infondato. Deduce la ricorrente che il testo della sentenza consentirebbe di identificare il giudice che l'ha non pronunciata, poichè la intestazione reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio di Falco, V Sezione", priva del necessario riferimento territoriale. Ma è ve- ro al contrario - rileva il collegio - che la sentenza impugnata, con il duplice riferimento al "decreto in- giuntivo emesso dal giudice di pace di Roma" oggetto del giudizio di opposizione, contenuto così nella se- zione dedicata allo "svolgimento del processo" come nel dispositivo, nonchè con la indicazione conclusiva del luogo della decisione ("Così deciso in Roma..."), con- sente la identificazione incontrovertibile del giudice che l'ha pronunciata nel Giudice di pace di Roma.
3. Inammissibili invece sono tutti gli altri motivi di impugnazione che attengono al merito della decisione e prospettano violazione di norme di legge e vizio di motivazione con l'espresso richiamo al motivo tipizzato nel n. 5) dell'art. 360 c.p.c.. Il secondo motivo, in particolare, benchè enunciato violazione di una norma processuale (l'art. 100 come c.p.c.) critica in realtà la pronuncia di merito che ha negato la legittimazione passiva del IG come SU 5 soci della Cooperativa consorziata, personalmente per- ciò non obbligato verso il Consorzio e dunque censura la (asserita) erronea interpretazione degli statuti di Cooperativa e Consorzio, sulla quale il Giudice di pace ha fondato il suo convincimento sul punto. Il terzo motivo espressamente deduce la violazione di un criterio normativo di ermeneutica contrattuale con riguardo a talune clausole dello statuto del Con- sorzio. Il quarto motivo infine prospetta specifici difetti di motivazione esplicitamente censurati a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 4. Il ricorso, affidato a un motivo infondato e ad altri tutti inammissibili, deve essere rigettato e il Consorzio ricorrente soccombente deve essere con- dannato al rimborso delle spese di questa fase del giu- dizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in comples- sive lire. 10000...delle quali lire 1 milione e 500.000 per onorari di avvocato. Roma, 22 febbraio 2001. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Consigliere estensore Siom ui lesevio, est. Prima Sezione Civile Deposi acelleria 27 APR. 2001 Andree Bianch IL CANCELLIERE