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9 ottobre 2001
9 ottobre 2001
Art. 13. 1. All' articolo 729 del codice di procedura penale , il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 729 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi.
Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".
- Il testo dell' art. 696, comma 1, del codice di procedura penale , e' riportato nella nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 727, comma 5-bis, e' riportato nelle note all'art. 12.
"1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 729 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi.
Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".
- Il testo dell' art. 696, comma 1, del codice di procedura penale , e' riportato nella nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 727, comma 5-bis, e' riportato nelle note all'art. 12.
Commentario • 1
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