Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 3
Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6 cod. pen., è sufficiente che un frammento dell'iter criminoso si sia verificato in Italia, purchè risulti preordinato, con valutazione ex post, al raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria italiana, anche se l'omicidio è stato commesso all'estero allorchè l'arma del delitto e la benzina per bruciare il cadavere siano state procurate in Italia, in quanto si tratta di condotte preordinate a raggiungere l'obiettivo criminoso.
Il difensore dell'imputato latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165, comma terzo, cod. proc. pen., ed essendo abilitato, in base all'art. 99, comma primo, stesso codice, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e tutte le facoltà che non siano riservate personalmente all'imputato, può proporre ricorso per cassazione anche senza essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., ma non può difendere il latitante davanti alla Corte.
La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma terzo, cod. pen. è realizzata quando l'Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l'estradizione, trasmetta all'autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 38019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38019 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 607
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046803/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE IO N. IL 12/06/1957;
avverso SENTENZA del 16/05/2003 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
sentito il P.G., nella persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per omessa notifica ai difensori di fiducia non cassiazionisti;
in subordine il rigetto del ricorso;
per la difesa nessuno si presenta;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 dicembre 2001 il Gup del tribunale di Venezia affermava la responsabilità di EL NT per il delitto - così rubricato - "di omicidio volontario aggravato di cui agli artt. 575 e 61. n. 1 c.p. per avere cagionato il decesso di GU PE SE RI, cittadino spagnolo, che assieme al EL si era recato dalla zona di Latisana in territorio austriaco, viaggiando a bordo della vettura del EL stesso, avendo esploso all'indirizzo dello stesso, a distanza di circa due metri, tre colpi di arma da fuoco, sparati con l'arma di cui al capo seguente, due dei quali lo attingevano al braccio ed al busto, successivamente investendo il medesimo che tentava la fuga, travolgendolo con la propria vettura Alfa RO .. e successivamente cospargendo la vittima con benzina prelevata da una tanica che custodiva nel bagagliaio della vettura, alla quale dava fuoco così definitivamente provocando - in conseguenza delle ustioni cagionate dal fuoco - la morte dell'GU, avendo commesso il fatto per motivi abietti nel contesto di una lite avente ad oggetto le modalità di pagamento di una fornitura di cocaina di grammi cinquecento, importata in Italia dalla Spagna e ceduta a terzi al dettaglio in Italia. Fatto commesso in territorio straniero ed in particolare in località Krumpendorf, nelle vicinanze di Klagenfurthh (Austria) lungo la Autostrada A2 nella notte tra il 29 ed il 30 settembre 1999, delitto perseguibile in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c.p.", nonché per il delitto di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 7,65 sottratta dal EL al padre che la deteneva in S. Michele al Tagliamento e per il delitto di traffico di stupefacenti in concorso con l'GU per avere importato dalla Colombia cocaina che veniva spacciata in Italia, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La corte d'assise d'appello di Venezia con sentenza del 16 maggio 2003 confermava integralmente la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità del EL per tutti i reati ascritti. Riduceva, tuttavia, la pena a venti anni di reclusione, avendo ritenuto parzialmente erroneo il calcolo della pena effettuato dal Gup.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di fiducia del EL che si è reso latitante ed è stato giudicato in contumacia. I predetti difensori, premesso che non sono iscritti nell'albo speciale della corte di Cassazione, sostengono, tuttavia, di essere legittimati a proporre ricorso "in quanto difensori dell'imputato latitante ai quali è conferito il potere di rappresentanza "ad ogni effetto" del predetto soggetto e quindi "di sostituzione legale nella legittimazione personale (artt. 165, comma 3^, 571, comma 1^ c.p.p.)", agendo "siccome "alter ego" dell'imputato avente diritto personale ex artt. 607, 613 c.p.p.". Con articolati motivi denunziano, poi:
a) l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 2^, c.p.. Sostengono i ricorrenti che il delitto di omicidio è stato commesso interamente all'estero perché "il concetto di azione od omissione contenuto nell'art. 6 c.p" non può essere esteso "a mere condotte, quali il porto dell'arma e della tanica di benzina, la cui funzionalità rispetto alle circostanze del delitto contestato è priva di rilievo" in quanto "la regola accolta dal secondo comma dell'art. 6 c.p., in applicazione del principio di territorialità della legge penale, va intesa nel senso che il reato si considera commesso in Italia quando qui sia stata posta in essere almeno una parte degli atti del processo criminoso essenziali per la configurabilità del reato medesimo", dovendosi intendere per azione "il complesso di comportamenti consapevolmente finalizzati al raggiungimento dello scopo o dell'evento delittuoso".
Nella fattispecie in esame, pertanto, "la disponibilità da parte del EL degli strumenti da questi utilizzati per la commissione del reato" avrebbe dovuto essere confortata da "ulteriori riscontri circa una effettiva preordinazione all'eliminazione dell'GU nel corso del viaggio in Austria compiuto dall'imputato". Al contrario, dalla circostanza che il p.m. non ha proceduto alla contestazione della aggravante della premeditazione e dalle modalità esecutive dell'omicidio concretamente accertate (numero dei colpi inseriti nel caricatore della pistola - tre, anziché sette -, agevole indentificazione della vittima non privata dei documenti di riconoscimento, allontanamento del EL dal luogo del delitto quanto l'GU era ancora in vita, inidoneità del luogo scelto per commettere l'omicidio atteso il notevole traffico di autoveicoli, facilità per la vittima di darsi alla fuga) si dedurrebbe che la condotta del ricorrente è stata "estemporanea ed incerta, sicuramente non compatibile con un esecuzione preordinata e spietata quale quella descritta in sentenza", dovendosi piuttosto la condotta del EL "configurare come un omicidio d'impeto avvenuto in Austria" rispetto al quale la pistola e la tanica di benzina costituirebbero "meri presupposti indipendenti e puramente casuali". D'altra parte, se ai fini della determinazione del "locus commissi delicti" deve tenersi conto ai sensi dell'art. 6 c.p. della "effettiva rilevanza causale degli atti commessi in Italia nel contesto della condotta complessiva che ha portato alla realizzazione del fatto", la rilevanza delle cause antecedenti non può essere estesa all'infinto (c.d. regressus ad infinitum), ma deve trovare un momento di equilibrio che può essere individuato nella limitazione della rilevanza causale ai soli elementi tipici del reato, supportati dalla volontà di realizzare il reato medesimo.
Di conseguenza avendo il EL dichiarato di essersi munito dell'arma per motivi di difesa personale e della tanica per necessità di rifornimento dell'autovettura, il reato avrebbe dovuto considerarsi commesso interamente in Austria, con la conseguenza che non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9, comma 3^, c.p.p., sussisterebbe, l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano, già denunziato davanti al Gup. Nè potrebbe ritenersi fondato l'assunto secondo il quale l'Austria avrebbe rinunziato implicitamente alla giurisdizione, come ritenuto dai giudici di merito in base alla considerazione che gli atti di indagine compiuti in Austria sono stati trasmessi integralmente al p.m. italiano, in quanto la procura di Klagenfurth avrebbe emesso, successivamente al fermo operato in Italia del EL, mandato di cattura e con comunicazione del 18 gennaio 2000 avrebbe informato il procuratore della Repubblica di Venezia della pendenza di analogo procedimento in Austria, richiedendo tuttavia "di dare seguito alla procedura penale in Italia chiedendo però che la procura della Repubblica di Klagenfurth venga informata dell'esito del procedimento italiano". L'affermazione dei giudici di merito sarebbe, pertanto, fondata sulla confusione tra attività collaborativa tra forze di polizia, quella austriaca e quella italiana prevista dall'accordo di Schengen, e la disciplina dell'estradizione tutt'ora regolata in via principale dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;
b) la inutilizzabilità degli "atti di indagine rogatoriale" dell'Autorità Giudiziaria austriaca in quanto acquisiti in violazione dell'art. 729 c.p.p. perché non trasmessi in via diplomatica come previsto dall'art. 15 della Convenzione di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959; c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la corte di merito non ha affrontato le eccezioni sollevate dall'appellante in relazione alla ricostruzione dei fatti effettuata dal gup, limitandosi ad affermare che le stesse sarebbero la conseguenza di un "errore metodologico", come se "compito della difesa fosse quello di provare "aliunde" un diverso svolgimento dei fatti". La sentenza, inoltre, interpreterebbe circostanze favorevoli al EL, chiaramente indicative di una diversa realtà fattuale (come le tracce di frenata che dimostrerebbe la mancanza della volontà di investire il EL, la testimonianza del teste Vio sulla fornitura delle cartucce) sempre "in malam partem" ed in modo contrario ai principi della logica.
La motivazione della sentenza si risolverebbe, quindi, in un "assemblaggio" di elementi sfavorevoli al ricorrente che con maggiore "plausibilità logica" avrebbe potuto essere effettuata "in modo del tutto diverso"; d) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto le dichiarazioni sul punto rese dal EL sarebbero "fumose" e non sorrette da validi riscontri, non potendosi considerare tali "l'insieme dei numeri contenuti nell'agenda del EL" e le affermazioni del tutto immotivate come "lo stile di vita.., il tenore di vita ... e le relazioni tra l'imputato e la vittima).
3. Il ricorso presentato dai difensori di fiducia del EL, non iscritti nell'albo speciale presso questa corte, deve ritenersi ammissibile. Va, in proposito rilevato, che, allo scopo di assicurare nel modo più completo possibile l'esercizio degli stessi diritti e facoltà spettanti in via generale a tutti gli imputati, l'art. 165, comma 3^, c.p.p., correttamente richiamato nel ricorso, ha riconosciuto al difensore del latitante e dell'evaso la "rappresentanza" "ad ogni effetto" del suo assistito e che questa corte ha ritenuto che, malgrado tale disposizione sia inserita nel titolo del codice riferito alle notificazioni, ha una "portata più ampia di quanto non indichi l'intitolazione ..., perché ricomprende - in conformità con la ratio ispiratrice della noma, che è quella di assicurare la piena tutela della difesa - anche quei casi in cui il codice riserva personalmente all'imputato non evaso e non latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali ..", con esclusione di quei "poteri processuali dispositivi, i quali propriamente non costituiscono esplicazione di tutela difensiva e come tali possono ricondursi solo alla volontà dell'imputato, richiedendo perciò una manifestazione personale o per mezzo di procuratore speciale" (richiesta di giudizio abbreviato, richiesta di applicazione della pena, rinuncia all'impugnazione, cfr.: cass., sez. unite, 27 gennaio 1995, n. 18, Battaggia). In applicazione di tale principio è stato, pertanto, ritenuto che "il difensore di ufficio del latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165, comma 3^, c.p.p., ed essendo abilitato ai sensi dell'art. 99, comma 1^, stesso codice, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e le facoltà che non siano personalmente riservati all'imputato, può validamente proporre ricorso per Cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame anche senza essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p." (cass. 11 luglio 2003, n. 41333, Mohamad Taher, RV. 225570).
Non appare, al contrario, condivisibile la diversa conclusione, cui è giunta questa corte (Cass. 25 novembre 2003, n. 45594, Lala, RV. 226192, ancorata alla possibilità da parte del latitante e dell'evaso di proporre impugnazione senza il rischio di essere catturato), in quanto fondata su considerazioni di mero fatto, peraltro, non necessariamente comuni a tutti i casi di latitanza o di evasione.
Deve escludersi, invece, la legittimazione del difensore non iscritto nell'albo speciale a difendere il latitante (o l'evaso) davanti a questa corte.
La iscrizione, infatti, ha lo scopo di assicurare alla parte privata una difesa tecnica specializzata tenuto conto della particolare natura del ricorso per Cassazione - tecnicità garantita in via presuntiva e generale dalla iscrizione all'albo speciale - per cui non vi è alcun motivo per derogare a tale principio a favore del latitante o dell'evaso, atteso che costoro, anche se non versassero in tale condizione, non potrebbero che essere difesi davanti a questa corte da un avvocato, di fiducia o di ufficio iscritto, nello speciale albo alla stregua di qualsiasi altro ricorrente. Con riferimento ai motivi di ricorso, osserva la corte che:
a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. La sentenza impugnata, sul presupposto pacificamente accertato in punto di fatto che l'GU venne ucciso in territorio austriaco esplodendogli contro alcuni colpi di pistola e cospargendolo di benzina, mezzi tutti che il EL si era procurato in Italia, ritiene che nella specie, pur non potendosi affermare la esistenza dell'aggravante della premeditazione, ricorra senz'altro il requisito della preordinazione dei mezzi per commettere il reato in quanto "il possesso dell'arma e la detenzione della tanica di benzina, custodita nel veicolo, con una più ragionevole valutazione ex post... appaiono preordinate a creare le premesse per il raggiungimento del buon esito delittuoso". Nè appaiono ammissibili in questa sede le pure argomentate proposizioni della difesa volte a configurare un omicidio d'impeto, maturato improvvisamente nel corso del viaggio, in quanto le stesse si risolvono nella rappresentazione di una realtà fattuale diversa da quella ritenuta dai giudici di merito che in questa sede può essere censurata soltanto sotto il profilo della mancanza di motivazione o della sua manifesta illogicità. Vizi che certamente non ricorrono, nella fattispecie, avendo la corte di merito fornito, pur tenendo conto puntualmente delle eccezioni formulate con i motivi d'appello, una valida ricostruzione delle ragioni per le quali il EL si era premunito fin dalla partenza dall'Italia della pistola, con il colpo in canna, e della tanica di benzina (per la natura e la rilevanza economica degli affari trattati - traffico di cinquecento grammi di cocaina - era probabile una resa dei conti con l'GU, donde la necessità di predisporre i mezzi per eseguire l'omicidio e rendere non identificabile il cadavere di uno straniero carbonizzato ed abbandonato di notte sul ciglio di una autostrada di grande comunicazione). Tanto precisato va rilevato che questa corte,con giurisprudenza risalente, ha ritenuto che "per il principio di territorialità della legge penale italiana, accolto dal nostro ordinamento, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta soltanto in parte e che quest'ultimo termine va inteso in senso naturalistico e non strettamente giuridico e, cioè, come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi atti conseguenti, commessi all'estero, sostanzi un delitto tentato o consumato" (cass. 28 novembre 1980, n. 1308, RV. 147690, cass. 5 febbraio 1997, n. 873, RV. 206903). Non è, pertanto, necessario che gli atti commessi nel territorio italiano configurino per assumere rilevanza ai fini in esame gli estremi del tentativo punibile, ma è sufficiente accertare "con giudizio a posteriori e in concreto riferito al delitto consumato" che gli atti commessi nello Stato costituiscano parte integrante del fatto complessivo. Ne deriva che il reato deve considerarsi commesso nel territorio della Repubblica anche quando quivi siano stati compiuti "meri atti preparatori", o "atti preordinati" all'esecuzione del reato ancorché penalmente irrilevanti, se autonomamente considerati (cfr. cass. 24 novembre 1995, n. 784, RV. 204117, cass. 22 maggio 1997, n. 7204, RV. 208534). Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno affermato nel caso in esame la propria giurisdizione.
Va, tuttavia, aggiunto per completezza, che, in ipotesi, sarebbe fondato anche il secondo dei criteri di attribuzione della giurisdizione indicati nella sentenza impugnata. Questa corte, infatti, ha ritenuto, con riferimento all'art. 9, comma 3^, c.p., che "non è configurabile alcuna improcedibilità nel caso in cui lo stato estero, nel cui territorio siano stati commessi i reati non solo non si avvalga della facoltà di richiedere l'estradizione, ma porti a conoscenza dello Stato Italiano, nel cui territorio si trovi il reo, l'esistenza dei delitti, collaborando alla raccolta delle prove e dimostrando così d'avere rinunziato a punire direttamente l'autore dei fatti" (cfr., cass. 14 luglio 1989, n. 13988, RV. 182309; cass. 20 febbraio 1980, n. 4805, RV. 144965), come si è appunto verificato nel caso di specie in cui l'Autorità giudiziaria austriaca ha trasmesso a quella italiana tutti gli atti di indagine compiuti, chiedendo, come precisato nel ricorso, "di dare seguito alla procedura penale in Italia". Va d'altronde rilevato che il principio affermato risulta tanto più correttamente applicato nel caso di specie atteso che per effetto dell'art. 54 dell'accordo di Schengen, ratificato con legge 30 settembre 1993, n. 388, gli Stati contraenti, tra cui l'Italia e l'Austria, hanno convenuto sull'applicazione reciproca del principio del "ne bis in idem", rinunciando alla propria giurisdizione "a condizione che in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita", condizione che chiarisce la ragione per la quale il procuratore della Repubblica dell'Austria, nell'inviare gli atti, abbia chiesto di essere informato sull'esito del procedimento penale instaurato in Italia;
b) è infondato il motivo concernente la dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine trasmessi dall'Autorità giudiziaria austriaca.
La sanzione della inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma 1^, c.p.p., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367. è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle "rogatorie" all'estero (cfr. cass., 8 marzo 2002, n. 21100, RV. 222026). La suddetta disposizione non trova, pertanto, applicazione nel caso in esame in cui l'Autorità austriaca ha trasmesso a quella italiana gli atti di indagine compiuti nell'ambito della collaborazione prevista dall'Accordo di Schengen tra Forze di Polizia e tra le Autorità giudiziarie dei Paesi contraenti (artt. 39 e 53 dell'Accordo); d) ed e) inammissibili in questa sede di legittimità sono i motivi con i quali si denunzia la illogicità e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del EL per il delitto di omicidio volontario e concorso nel traffico di stupefacenti.
Il ricorrente, infatti, si limita a ribadire le considerazioni già svolte nell'atto d'appello alle quali la corte territoriale ha puntualmente risposto, precisando, altresì, correttamente che, ai sensi dell'art. 192, comma 2^, c.p.p., gli indizi debbono essere valutati complessivamente e non atomisticamente come proposto dai difensori (vedi per tutte, cass., sez. unite, 4 febbraio 1992, Musumeci ed altri, RV. 192130).
La corte veneta, infatti, ha indicato le ragioni per le quali doveva ritenersi che il EL era partito da Lignano portando con sè i mezzi (1 pistola e la tanica di benzina) per uccidere e sopprimere il cadavere dell'GU, qualora se ne fosse presentata la necessità e per le quali doveva ritenersi sussistente la volontà di uccidere (l'esplosione in rapida successione di tre colpi di pistola, l'allontanamento della vittima soltanto ferita, il suo successivo investimento, l'abbruciamento del corpo pur nella consapevolezza che l'GU era ancora vivo), chiarendo i motivi per i quali non poteva condividersi la diversa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, fondata su una diversa interpretazione, metodologicamente errata e non logicamente sostenibile in una valutazione complessiva e non atomistica delle risultanze processuali. Nè è fondato l'assunto che i giudici di merito abbiano utilizzato soltanto "in malam partem" le dichiarazioni del EL, perché di tale prevenzione non è stata fornita alcuna prova (e non può essere certamente considerata tale la circostanza dell'acquisto delle cartucce, non potendosi dedurre da queste che l'GU fosse a sua volta armato, come sostenuto dal ricorrente), mentre la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in ordine alla valutazione della prova, ritenendo inattendibili quella parte delle dichiarazioni del ricorrente, sprovvista di elementi di riscontro e non sostenibile logicamente.
Sotto tale profilo risulta correttamente motivata anche l'affermazione della responsabilità del EL anche per il delitto di cui all'art. 73, d.p.r. 309/1990 atteso che la confessione del ricorrente in ordine ai suoi traffici in materia di sostanze stupefacenti risultava riscontrata dai dati "contabili contenuti nella sua agenda e per i quali nessuna altra plausibile giustificazione" era stata da lui fornita.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004