Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 38019
CASS
Sentenza 12 maggio 2004

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Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6 cod. pen., è sufficiente che un frammento dell'iter criminoso si sia verificato in Italia, purchè risulti preordinato, con valutazione ex post, al raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria italiana, anche se l'omicidio è stato commesso all'estero allorchè l'arma del delitto e la benzina per bruciare il cadavere siano state procurate in Italia, in quanto si tratta di condotte preordinate a raggiungere l'obiettivo criminoso.

Il difensore dell'imputato latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165, comma terzo, cod. proc. pen., ed essendo abilitato, in base all'art. 99, comma primo, stesso codice, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e tutte le facoltà che non siano riservate personalmente all'imputato, può proporre ricorso per cassazione anche senza essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., ma non può difendere il latitante davanti alla Corte.

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma terzo, cod. pen. è realizzata quando l'Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l'estradizione, trasmetta all'autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 38019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38019
Data del deposito : 12 maggio 2004

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