Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 2
In base al dettato dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione od omissione che lo costituisce è ivi avvenuta, in tutto od in parte, ovvero si è verificato nel territorio italiano l'evento che è conseguenza dell'azione od omissione; pertanto, la condotta del reato di frode in commercio che abbia avuto inizio in Italia, con la consegna della merce da parte dell'imputato al vettore per la spedizione agli acquirenti, in territorio estero, radica la giurisdizione del giudice italiano.
Il potere del giudice del dibattimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, rispetto a quella formulata nell'imputazione, sempre che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa, deve essere interpretato nel rigoroso rispetto delle esigenze del pieno contraddittorio, in applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Pertanto, tale potere va escluso nei casi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria. (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato, la frode all'importazione di merce poi rivenduta all'estero dichiarandola di provenienza italiana, e quello ritenuto in sentenza, la frode in commercio in relazione alla vendita agli acquirenti esteri di "aliud pro alio").
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- 1. Responsabilità dell’ente - soggetti apicali - soggetti sottoposti all’altrui vigilanzahttps://www.osservatorio-231.it/ · 19 novembre 2019
La VI sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa sul tema della mutata qualificazione dell'autore del reato presupposto avvenuto in sentenza. In particolare mentre originariamente nell'imputazione si attribuiva all'autore del fatto contestato il ruolo di soggetto apicale, in sentenza si definiva lo stesso sottoposto all'altrui direzione e vigilanza. I giudici di legittimità hanno chiarito come tale modificazione non incide sulla correlazione tra contestazione e sentenza. Nel dettaglio “con riguardo alla responsabilità degli enti, il parametro di valutazione ai fini della verifica della correlazione tra contestazione e sentenza non può che essere quello del rispetto del …
Leggi di più… - 2. Quando il principio della correlazione tra accusa e sentenza può ritenersi osservato.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 13151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13151 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 02/02/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 219
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 39043/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN FR, n. Vercelli il 23 dicembre 1941;
avverso la sentenza n. 1326 pronunciata il 14 aprile 2004 dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Penale, depositata il 12 luglio 2004;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LA FR veniva rinviato a giudizio per rispondere, nella sua qualità di amministratore unico della società Riseria Monferrato s.p.a., con sede in Villanova Monferrato: a) del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 291 e 295, 2^ comma, lettera c) d.P.R. n. 43 del 1973, commesso in un arco di tempo compreso tra il 15
dicembre 1994 ed il 27 novembre 1997; b) nonché del reato p. e p. dagli artt. 483 e 61 n. 2 c.p., commesso dal 28 dicembre 1974 al 4 dicembre 1997.
In particolare al LA veniva contestato innanzi tutto il fatto (reato sub a) che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, importava temporaneamente, in regime di sospensione dei dazi doganali, partite di riso ("riso imbianchito da riesportare") della qualità tipo "lungo b", importazione effettuata in "regime o traffico di perfezionamento attivo" (TPA) in forza di relative autorizzazioni doganali (che consentono d'importare merci da paesi extracomunitari con esenzione dal pagamento dei diritti doganali, a condizione che dette merci siano destinate, dopo la lavorazione, alla riesportazione verso gli stessi o altri paesi extracomunitari) e poi tali partite di riso non riesportava in paesi extracomunitari, ma le destinava, per contro, al più profittevole mercato interno e comunitario, usando mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre dette merci al pagamento dei diritti doganali che sarebbero stati dovuti. Inoltre al LA era contestato il fatto (reato sub b) che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire e occultare il reato sub a), attestava falsamente a funzionari doganali che le partite di riso che riesportava erano costituite dalla qualità di riso assentita in base alle autorizzazioni doganali di cui al reato precedente (sub a della rubrica), mentre trattavasi, in realtà, di diverse qualità di riso non previste, ne' assentite, dalle predette autorizzazioni doganali. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano acquisiti documenti, escussi testi e sentito l'imputato, il tribunale di Torino, con sentenza in data 7 novembre 2002, riconosceva il LA colpevole del reato di frode in commercio continuata (art. 81 cpv. c.p. e 515 c.p.), diversamente qualificando i fatti-reato contestati sub a) e sub b) dell'imputazione, così modificate le originarie contestazioni, e lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie dell'interdizione dall'esercizio del commercio per un periodo corrispondente alla durata della pena principale e della pubblicazione della sentenza sul quotidiano LA STAMPA.
2. Contro questa decisione proponevano appello sia l'imputato, sia l'Agenzia delle Dogane costituitasi parte civile (la quale ultima poi rinunciava all'impugnazione revocando la costituzione di parte civile).
L'imputato appellante deduceva vari motivi di gravame, ed in particolare eccepiva la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., nonché il difetto di giurisdizione ex art. 6 c.p..
Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, l'appellante chiedeva cha la pena fosse contenuta nei minimi edittali.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 14 aprile - 12 luglio 2004, in parziale riforma della sentenza 7 novembre 2002 del Tribunale di Torino, riconosciute al LA le attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta in euro 1.500,00 di multa e riduceva a mesi uno la pena accessoria della interdizione dall'esercizio del commercio, confermando nel resto l'appellata sentenza.
3. Per la Cassazione di questa pronuncia ricorre il LA con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.: la Corte d'appello, nel confermare in questa parte la pronuncia di primo grado, erroneamente non ha ritenuto il difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 6 c.p. essendo stata la sentenza di condanna pronunciata per un fatto commesso all'estero e quindi in una situazione di carenza di giurisdizione del giudice italiano.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione della continuazione con la sentenza di patteggiamento emessa dal g.u.p. di Torino del 24 luglio 1997.
2. Va esaminato innanzi tutto il secondo motivo del ricorso che è logicamente pregiudiziale attenendo alla giurisdizione del giudice italiano che il ricorrente contesta (ex art. 6 c.p.) per la ragione che il fatto reato sarebbe stato commesso all'estero. Il motivo è infondato.
L'art. 6 c.p. prevede che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Questa Corte (Cass., sez. 6^, 6 maggio 2003, Viti) ha in proposito affermato - e qui ribadisce - che, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero ed al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento; ne consegue che a questo fine è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo.
Nella specie la condotta del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) ha avuto inizio in Italia con la consegna della merce da parte dell'imputato al vettore per la sua spedizione agli acquirenti esteri collocati fuori dal territorio dell'Unione europea;
sussiste quindi la giurisdizione del giudice nazionale, come correttamente ritenuto dal l'impugnata sentenza.
3. Il primo motivo del ricorso è invece fondato.
3.1. Il fatto-reato originariamente contestato all'imputato nel decreto di citazione a giudizio consisteva nell'importazione di alcune partite di riso in regime di sospensione dei dazi doganali e nella mancata riesportazione delle stesse verso paesi non comunitari con conseguente sottrazione all'obbligo di pagamento dei dazi doganali;
connesso ad esso era poi l'ulteriore fatto-reato di false attestazioni nelle bollette di riesportazione. La sentenza impugnata precisa bene la condotta originariamente ascritta all'imputato. Quest'ultimo, amministratore unico della società Riseria del Monferrato s.p.a., aveva stipulato con la società estera TR Company Ltd. di Hong Kong un contratto per importare riso asiatico imbianchito in Italia al fine di lavorarlo e riesportarlo. A tal fine aveva ottenuto dall'autorità doganale nazionale l'autorizzazione al c.d. "traffico di perfezionamento attivo" (TPA) che gli consentiva di importare il riso in regime di sospensione dei dazi doganali con il vincolo di riesportarlo, dopo averlo sottoposto al processo di lavorazione, nello stesso paese di provenienza o in altri paesi extracomunitari. In violazione di tale vincolo, e quindi con conseguente sottrazione della merce all'obbligo di corrispondere i dovuti dazi doganali, l'imputato - nella prospettazione dell'accusa - riesportava invece il riso lavorato verso paesi del mercato dell'Unione europea e ciò faceva attestando falsamente nelle bollette di riesportazione la qualità e la provenienza del riso stesso.
Questa quindi l'accusa, che pertanto configurava un tipico reato di contrabbando. Si legge infatti nella sentenza impugnata che i risultati degli accertamenti a campione svolti dalla Guardia di finanza sulla merce esportata "hanno consentito all'accusa di sostenere che, nell'arco di tempo indicato nel capo di imputazione sub A), i carichi provenienti dai paesi asiatici - e specificati nel capo predetto - destinati, secondo l'autorizzazione doganale, alla riesportazione in paesi extracomunitari, erano stati, invece, avviati al mercato dell'Unione europea - e così sottratti al pagamento dei diritti di confine previsti e dovuti - mentre ai paesi extracomunitari erano stati inviati carichi di riso con una classificazione doganale diversa ed incompatibile con l'autorizzazione".
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'imputato ha contestato (strenuamente, si legge nella sentenza impugnata) l'ipotesi accusatoria. Ha negato di non aver rispettato il vincolo derivante dall'autorizzazione doganale ad importare riso asiatico in regime di sospensione dei dazi doganali, sostenendo di averlo invece rispettato perché le partile di riso, così importate, erano state effettivamente riesportate verso paesi extraeuropei, così come prescritto dall'autorizzazione. Precisava però che il riso asiatico, una volta lavorato, veniva avviato verso paesi extraeuropei per la commercializzazione come riso italiano (a grani medi). Gli acquirenti - sosteneva l'imputato - non si accorgevano della differenza tra riso italiano, contrattualmente richiesto, e riso asiatico lavorato in Italia, quale in effetti consegnato "trattandosi di differenze millesimali ed erano soddisfatti del prodotto fornito tanto è vero che negli anni avevano continuato ad ordinarlo" (si legge nella sentenza impugnata).
Il tribunale, quale giudice di primo grado, ha ritenuto non provata la tesi accusatoria (e di ciò peraltro si è doluta, agli effetti civili, l'Agenzia delle Dogane costituita parte civile, proponendo inizialmente appello, al quale poi ha rinunciato). La Corte d'appello, nel constatare questo che è un punto fermo nel processo (i.e. l'insussistenza del fatto-reato di contrabbando), rileva poi che il tribunale "seguendo la linea difensiva del LA è arrivato alla conclusione che quest'ultimo doveva ritenersi responsabile del reato p. e p. dall'art. 515 c.p.". Ossia l'accoglimento della tesi difensiva dell'imputato portava inevitabilmente alla conclusione che egli aveva posto in essere una condotta di frode in commercio in danno dei clienti esteri.
3.2. Schematizzando, si ha che l'imputato si è difeso dall'accusa negando l'addebito ed inoltre allegando un fatto che poteva costituire la condotta di un altro reato;
il giudice di primo grado da una parte ha ritenuto non provata l'accusa; d'altra parte ha condannato l'imputato per il fatto-reato che poteva ravvisarsi nella (diversa) condotta ammessa dallo stesso, così diversamente qualificando il fatto-reato originariamente contestato. Di ciò già in appello si è doluto l'imputato denunciando la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.). La censura è stata rigettata dalla Corte d'appello sull'assunto che il principio suddetto non subisce violazione quando il fatto ritenuto in sentenza, pur diverso da quello originariamente contestato, sia stato delineato dallo stesso imputato, il quale, in tal modo, si è fatto carico della ricostruzione degli eventi da lui stesso volontariamente offerta, apprestando la relativa difesa. Si legge nella sentenza impugnata: "L'imputato, nell'esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, ha prospettato, a sua discolpa, una diversa interpretazione di quei fatti di cui era stato accusato. Ha sostenuto, cioè, che la Riseria Monferrato s.p.a. aveva consegnato ai paesi extracomunitari riso del tipo "lungo b" quello di provenienza asiatica, ancorché non fosse il tipo di prodotto dai medesimi richiesto ed ha anche indicato in modo chiaro e preciso le ragioni di un siffatto comportamento".
4. Orbene, deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 2^, 15 marzo 2000, Imbimbo) ha in effetti affermato in proposito che, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere;
sotto tali profili, tuttavia, non può ravvisarsi una non consentita immutazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacché in tal caso l'imputato medesimo sì è automaticamente investito della variazione ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese.
Si è così affermato il criterio teleologico del mancato pregiudizio per la difesa dell'imputato, quale limitazione, di derivazione giurisprudenziale, del generale principio della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.). Avverte però la Corte nel cit. precedente che va verificato in concreto se l'imputato sia stato nella condizione di potersi difendere e non si sia invece trovato di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza alcuna possibilità di giovarsi delle garanzie apprestate in suo favore. Inoltre considerando quel caso di specie può rilevarsi che il fatto accertato e quello contestato avevano una matrice comune (la condotta di procacciamento di sostanza stupefacente) e si differenziavano (solo) per le modalità di tale condotta (era stata contestata la minaccia e quindi il reato di estorsione;
erano stati invece ritenuti provati gli artifici e raggiri e da ciò la diversa qualificazione del fatto come truffa). Questo indirizzo, seppur più recentemente confermato da Cass. 5 agosto 2003 n. 33077, Esposito, non è peraltro del tutto pacifico avendo questa Corte (Cass., sez. 6^, 30 settembre 1997, Poggi) talaltra affermato che ai fini dell'osservanza del principio della correlazione tra accusa e decisione, qualora il fatto risulti "diverso", nei suoi dati fondamentali, la formale modifica dell'imputazione e la relativa contestazione, previste dall'art. 516 c.p.p., non possono trovare equipollenti nell'avvenuta prospettazione degli elementi diversificanti introdotti da parte dello stesso imputato a propria discolpa.
Comunque una lettura restrittiva si impone se si considera che, in mancanza di una rituale modifica dell'imputazione con la contestazione del "fatto diverso" ex art. 516 c.p.p., il thema probandum rimane assoggettato agli stretti limiti di cui all'art. 507 c.p.p. quanto alle possibili "nuove prove" per coonestare, in ipotesi, gli elementi di fatto nuovi indicati dallo stesso imputato a sua discolpa per negare e respingere la contestazione originaria, ma che per altro verso risultino essere ammissivi della responsabilità in ordine al "fatto diverso". Infatti le esigenze del pieno contraddittorio delle parti - soprattutto dopo l'inserimento in Costituzione del principio del giusto processo (legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) - impongono che anche sul "fatto diverso" si deve riconoscere a ciascuna delle parti l'esercizio pieno del diritto alla prova rispetto agli elementi nuovi emersi nel processo (C. cost. n. 241 del 1992 che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., l'art. 519, 2^ comma, c.p.p., nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni, consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", nonché nella parte in cui esclude che nuove prove possano essere in tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal p.m.).
Pertanto l'eccezionale ammissibilità della modifica dell'imputazione in ragione del criterio teleologico del mancato pregiudizio del diritto di difesa in concreto, pur in mancanza della contestazione di cui all'art. 516 c.p.p., è di stretta interpretazione e non riguarda le ipotesi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità (i.e.: o l'uno o l'altro) senza una matrice di condotta unitaria. In tal caso il thema probandum è del tutto diverso - e quindi sostanzialmente introduce un "fatto nuovo" (art. 518 c.p.p.) rispetto a quello originario - e su questo, ove si ammettesse il mutamento dell'imputazione con la sentenza, il contraddittorio risulterebbe attuato in modo del tutto difettoso con una pronuncia di condanna "a sorpresa".
5. Nella specie si versa proprio in questa ipotesi.
Il fatto-reato contestato, ascrivibile al reato di contrabbando nell'importazione (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), implicava una condotta positiva composita: prima l'importazione delle menzionate partite di riso asiatico in regime di sospensione dei dazi doganali e poi l'esportazione delle stesse nel mercato dell'Unione europea. Questa è del tutto antitetica rispetto alla diversa condotta ascrivibile al reato di frode in commercio;
la quale implicava l'esportazione nel mercato (non già comunitario, bensì) extracomunitario di riso asiatico lavorato in Italia e la consegna a chi aveva acquistato riso italiano (ossia prodotto - e non già solo lavorato - in Italia); condotta questa che rispettivamente costituisce un posterius rispetto al fatto dell'importazione (irrilevante in questa diversa prospettiva) e che è - ovviamente - del tutto alternativa alla condotta di esportazione verso il mercato comunitario. Inoltre nella seconda prospettiva, diversa dall'originaria tesi accusatoria, ma accolta dalla sentenza di condanna, occorreva anche la consegna della merce all'acquirente ed il riscontro della diversità di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità. Altresì diverso è il bene giuridico tutelato;
diversa è la parte offesa. In un caso viene in rilievo l'interesse dell'Amministrazione finanziaria al puntuale pagamento dei dazi doganali;
nell'altro l'interesse dell'acquirente a ricevere la merce pattuita e non già aliud pro alio.
In questa situazione, una volta che i giudici di merito avevano ritenuto non raggiunta la prova del fatto contestato (contrabbando nell'importazione) non potevano valorizzare il fatto del tutto diverso (consegna di aliud pro alio, ascrivibile al reato di frode in commercio) riferito dall'imputato in sede di interrogatorio dibattimentale e pervenire ad un'affermazione di responsabilità senza alcuna formale contestazione di questa diversa imputazione. Conseguentemente risulta violato - come esattamente sostenuto dalla difesa del ricorrente -il principio della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.), la quale pertanto è nulla ex art. 522 c.p.p.. 6. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo ed assorbito il terzo, con conseguente annullamento senza rinvio (ex art. 620, comma 1^, lett. f, c.p.p.) della sentenza impugnata e con le pronunce ulteriormente consequenziali di cui in dispositivo (tra cui la comunicazione al P.M. ex art. 621 c.p.p. per le sue determinazioni in relazione all'imputazione per il fatto diverso emerso in dibattimento).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del tribunale di Torino emesse nei confronti di LA FR e dispone che a cura della cancelleria copia della presente sentenza sia trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino per le sue determinazioni.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005