Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 13151
CASS
Sentenza 2 febbraio 2005

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In base al dettato dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione od omissione che lo costituisce è ivi avvenuta, in tutto od in parte, ovvero si è verificato nel territorio italiano l'evento che è conseguenza dell'azione od omissione; pertanto, la condotta del reato di frode in commercio che abbia avuto inizio in Italia, con la consegna della merce da parte dell'imputato al vettore per la spedizione agli acquirenti, in territorio estero, radica la giurisdizione del giudice italiano.

Il potere del giudice del dibattimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, rispetto a quella formulata nell'imputazione, sempre che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa, deve essere interpretato nel rigoroso rispetto delle esigenze del pieno contraddittorio, in applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Pertanto, tale potere va escluso nei casi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria. (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato, la frode all'importazione di merce poi rivenduta all'estero dichiarandola di provenienza italiana, e quello ritenuto in sentenza, la frode in commercio in relazione alla vendita agli acquirenti esteri di "aliud pro alio").

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  • 1Responsabilità dell’ente - soggetti apicali - soggetti sottoposti all’altrui vigilanza
    https://www.osservatorio-231.it/ · 19 novembre 2019

    La VI sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa sul tema della mutata qualificazione dell'autore del reato presupposto avvenuto in sentenza. In particolare mentre originariamente nell'imputazione si attribuiva all'autore del fatto contestato il ruolo di soggetto apicale, in sentenza si definiva lo stesso sottoposto all'altrui direzione e vigilanza. I giudici di legittimità hanno chiarito come tale modificazione non incide sulla correlazione tra contestazione e sentenza. Nel dettaglio “con riguardo alla responsabilità degli enti, il parametro di valutazione ai fini della verifica della correlazione tra contestazione e sentenza non può che essere quello del rispetto del …

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 13151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13151
Data del deposito : 2 febbraio 2005

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