Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41702
CASS
Sentenza 20 settembre 2004

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Massime5

L'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 del cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada, gli esiti dell'alcooltest effettuato dalla polizia giudiziaria, nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).

La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.

La previsione contenuta nell'art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (procedimento penale davanti al giudice di pace), in forza della quale viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non impone una esplicita motivazione, allorché l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato.

A norma dell'art. 60 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace nè a questi connessi.

In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (da queste premesse, se ne è dedotto che l'applicabilità da parte del giudice ordinario, nella specie, dello strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace importasse, in uno con le più favorevoli sanzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex art. 60 dello stesso decreto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41702
Data del deposito : 20 settembre 2004

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