Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 5
L'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 del cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada, gli esiti dell'alcooltest effettuato dalla polizia giudiziaria, nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.
La previsione contenuta nell'art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (procedimento penale davanti al giudice di pace), in forza della quale viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non impone una esplicita motivazione, allorché l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato.
A norma dell'art. 60 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace nè a questi connessi.
In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (da queste premesse, se ne è dedotto che l'applicabilità da parte del giudice ordinario, nella specie, dello strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace importasse, in uno con le più favorevoli sanzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex art. 60 dello stesso decreto).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 41702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41702 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/09/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1169
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 10772/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR FR n. a Padova il 17.3.1977;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 28.2.2003 per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, C.D.S;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sost. Proc. gen. Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giovanni Tricarico del Foro di Ancona che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, condannava IF FR alla pena di euro 600,00 di ammenda ed applicava al medesimo la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi 2 per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, previsto dall'art. 186, comma 2 C.D.S..
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione IF FR dolendosi, con un primo motivo, della erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione dell'art. 64 comma 2 D. L.vo 274/2000 che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli al reo.
Con il secondo motivo lamenta l'illegittimità dell'acquisizione dei risultati dell'alcooltest, in assenza del rispetto delle garanzie richieste dall'alt 366 c.p.p., in considerazione della sua natura di atto irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p.. Con il terzo motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 34 D.Lgvo 274/2000, trattandosi di fatto di particolare tenuità, in considerazione della mancata verificazione di un incidente stradale, del basso tasso alcolico, dello stato di incensuratezza dell'imputato e della sua giovane età.
Con il quarto motivo lamenta l'eccessività della pena inflitta, anche con riferimento a quella accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Con riferimento al primo motivo, il ricorrente non tiene conto che a norma dell'art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il beneficio della sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace (ovvero dal giudice diverso chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace;
almeno quando non debba giudicare, per connessione, anche di altri reati non di competenza del giudice di pace, nel qual caso non trova applicazione il disposto dell'art. 60 cit: infatti, poiché il beneficio de quo deve riguardare l'intera pronuncia, sarebbe assurdo che la compresenza di un reato di minore gravità osti alla sua concedibilità, ricorrendone i presupposti, per il reato di competenza del tribunale o della corte d'assise: per questa precisazione, Cass., Sez. 4^, 28 marzo 2003, Proc. gen. App. L'Aquila in proc. Canu) (cfr. Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2003, Minestrini). Nella specie, quindi, la concessione della sospensione condizionale della pena si risolverebbe nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio illegale.
In senso contrario, non potrebbe valere la circostanza che, nelle more, il reato di che trattasi (la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, C.D.S.) è stato nuovamente attribuito alla competenza del tribunale ordinario (decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003 n. 214), con la conseguente inapplicabilità della norma prevista dall'art. 60 d.lgs. n. 274/2000. Vi è da osservare, infatti, che, in base al principio del favor rei (art. 2, comma 3, c.p.), la normativa più favorevole in concreto applicabile, giusta il complessivo trattamento sanzionatorio è quella precedente, essendo quello previsto davanti al giudice di pace più favorevole rispetto a quello "ordinario" (basti pensare al sistema delle sanzioni tratteggiate nell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 e al loro "complessivo" regime giuridico;
per riferimenti, v. Cass., Sez. 4^, 11 luglio 2003, Proc. gen. App. Trieste in proc. Clarinci). A ciò dovendosi aggiungere, per assunto pacifico, che, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (ex pluribus, Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2002, Bertolotto). Da ciò conseguendone, nella specie, che l'applicabilità dello strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace importa, in uno con le più favorevoli sanzioni di cui all'art. 52, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex art. 60 dello stesso d.lgs. n. 274/2000. Anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile, per l'assorbente e decisiva considerazione che l'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p., riguardante i verbali degli atti compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, laddove ravvisabile, costituisce comunque una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione, in vero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore "al momento" del compimento dell'atto processuale (sul punto, Cass., Sez. 4^, 22 ottobre 2003, De Sannio, laddove, in applicazione di tale principio, in una fattispecie analoga a quella sub iudice, si è ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 C.D.S., gli esiti degli esami ematici effettuati dalla polizia giudiziaria in base all'art. 354, comma 3, c.p.p., nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).
In conclusione, correttamente il giudice si è avvalso anche del verbale dell'alcoltest ai fini del giudizio di responsabilità del IF, dovendosi escludere la prospettata nullità. Anche con riferimento al terzo motivo se ne rileva la manifesta infondatezza, Come è noto, la previsione contenuta nell'art. 34 del procedimento penale davanti al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000) attua, sviluppandolo ed integrandolo, il principio contenuto nell'art. 17, lettera f), della legge delega 24 novembre 1999 n. 468. In sostanza, viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. L'apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo riguardo "congiuntamente" all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma,
all'occasionalità della condotta incriminata ed al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare la posizione della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento gliene può derivare, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute (art. 34, comma 1). La norma si applica davanti al giudice di pace, ma anche davanti al giudice diverso da quello di pace che debba giudicare di un reato divenuto di competenza del giudice di pace (artt. 63 e 64 d.lgs. n. 274/2000): è l'ipotesi che qui interessa. Or bene, la previsione de qua configura un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non impone al giudicante una esplicita motivazione, laddove, come nella specie l'applicabilità dell'istituto non sia stato invocata dall'interessato (v. in tal senso nelle conclusioni riportate nel verbale di udienza come trascritte in sentenza). Questi, per l'effetto, non può dolersi in questa sede della mancata applicazione dell'art. 34 cit.
Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con il quale si vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena.
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, invece, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena pecuniaria inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con riferimento allo stato di incensuratezza dell'imputato e con la concessione delle attenuanti generiche, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004