Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
La sanzione commisurata dal giudice di merito per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore ai limiti minimi edittali previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 precedentemente alla modifica operata dall'art. 4 bis L. 21 febbraio 2006 n. 49, e giustificata dalla ritenuta gravità del fatto, deve ritenersi pienamente legale anche alla stregua della succitata novella normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 40287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40287 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 27/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1386
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 27951/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE AT, n. in Napoli il 02.11.1983;
LC EP, n. in Caloria il 12.10.1965;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 14.02.2006;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso quanto di RE per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il rigetto nel resto;
quanto al ricorso di LC per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
Non comparsi i difensori dei ricorrenti.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 14 febbraio 2006 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in data 16 febbraio 2005 del G.I.P. del Tribunale della stessa città, con la quale AT RE e LC EP erano stati condannati a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
AT RE denuncia i vizi di violazione di legge e di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed all'art. 133 c.p.. Deduce che illegittimamente i giudici dell'appello avevano disconosciuto la sussistenza della predetta attenuante. Soggiunge, quanto al trattamento sanzionatorio, che "sussistevano ... tutti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche", che non si era tenuto conto del suo stato di tossicodipendenza e della "effettiva entità del fatto ascritto", che il suo "certificato penale non è tale da destare un particolare allarme sociale", che "ci si trova in presenza di una ipotesi di spaccio da strada non dotata di una elevata potenzialità offensiva".
EP LC, dal canto suo, denunzia "erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 (T.U.), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alle modifiche normative introdotte dalla L. n. 49 del 2006". Deduce che in virtù dell'art.
4 - bis di tale Legge il minimo edittale della sanzione per il reato contestato era stato diminuito ad anni sei di reclusione e che, "nello specifico, il giudice ha fissato la pena base, sulla quale ha poi operato la riduzione per il rito, in anni 9 di reclusione, presuntivamente in forza dei parametri edittali ante riforma ... . Una nuova commisurazione è ... tanto più opportuna se si considera che il giudice aveva inteso valutare il fatto meritevole di una pena assai vicina al minimo edittale" e, "conseguentemente, diminuito tale limite, la sanzione deve essere rideterminata in ragione del mutamento normativo, affinché essa resti proporzionata rispetto alla nuova forbice edittale", per "la prevalenza dello ius superveniens (che) trova la propria giustificazione nella regola sancita dall'art. 2 c.p. ...": chiede conclusivamente l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, "affinché la sanzione venga rideterminata ... sulla base dei nuovi limiti edittali ...". MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0. Il ricorso di RE è infondato, al limite della inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi addotti a suo sostegno.
Quanto, invero, all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5 deve considerarsi che, ai fini della delibazione della sussistenza o meno della stessa, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze): dovrà, conseguentemente, escludere connotazioni di "lieve entità" del fatto quando la ricorrenza di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia, appunto, di "lieve entità". Ed in tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per se sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio.
Nella specie, i giudici del merito hanno escluso la sussistenza di tale attenuante "sia per l'elevato numero di dosi" (si contestava la detenzione di complessivi gr. 73,41 di cocaina e di gr. 5,64 di eroina), "sia per le modalità con cui gli imputati spacciavano le varie sostanze", "sia, infine, per i precedenti specifici a carico di ciascun appellante" (a questi era stata contestata anche la recidiva reiterata e specifica ed infraquinquennale per RE), sicché del tutto logico e corretto si appalesa il divisamente al riguardo espresso.
Quanto al trattamento sanzionatone (più oltre si dirà quanto alla specifica questione sollevata dall'altro ricorrente LC) la pena irrogata dal primo giudice è stata ritenuta "congrua ed adeguata ..., tenuto conto dell'allarme sociale destato dalla loro condotta, dalle modalità di commissione ma soprattutto dalla negativa personalità di ciascuno di essi, per come emerge dai rispettivi certificati del casellario giudiziale in atti". Ed anche tale statuizione si sottrae a rinvenibili vizi, in questa sede di legittimità, di violazione di legge o di illogicità della motivazione, la quale, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi: essa si appalesa, invece, del tutto logica, nel legittimo esercizio del potere valutativo di fatto che è dalla legge riservato al giudice del merito.
3.1 Neppure la censura dedotta da LC può condividersi. Difatti, posto che la L. n. 49 del 2006 ha rivisto il trattamento sanzionatorio per le cd. "droghe pesanti", diminuendo il minimo edittale, ove il giudice del merito abbia determinato la pena con specifico riferimento (esplicito o implicito) al minimo edittale precedentemente vigente, la relativa statuizione si presta a rilievi, anche di ufficio, quanto alla legalità della sanzione, non corrispondendo questa alla previsione normativa. Ma ove lo stesso giudice del merito non abbia affatto ancorato tale determinazione al minimo edittale, non si prospetta una situazione riferibile a tale violazione, rimanendo che la pena inflitta è comunque legale anche alla stregua della nuova introdotta normativa. E nella specie la pena venne stabilita in misura non coincidente con il minimo edittale, determinata quella base in anni nove di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, evidenziando il giudice "connotati di rilevante gravità" del commesso reato, sicché non è dato ritenere che la sanzione sia stata in alcun modo commisurata, esplicitamente o implicitamente, al mimimo edittale, rimanendo quella inflitta pienamente legale anche alla stregua della succitata novella normativa.
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007