Sentenza 4 novembre 1999
Massime • 1
Poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa televisiva a circuito chiuso, trasmessi al pubblico ministero procedente da altro ufficio di procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti per analogo reato di rapina).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/1999, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 04/11/1999
1.Dott. Pietro A. Sirena Consigliere SENTENZA
2. " LA OT " N.5169
3. " IN AR " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo UM " N.31769/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UA GU e LA IG avverso l'ordinanza del tribunale di Bologna in data 29 giugno 1999 Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. UM Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. Dr. G. Ciani che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QU GU e TE IG impugnano l'ordinanza del tribunale del riesame di Bologna con la quale veniva confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei loro confronti dal g.i.p. presso il tribunale di Forlì per il delitto di rapina e reati satelliti.
Denunciano, con motivi sostanzialmente analoghi, l'inutilizzabilità dei fotogrammi, ricavati da una ripresa televisiva a circuito chiuso, utilizzati per l'individuazione di persona posta a base dell'ordinanza cautelare. Il ricorrente QU lamenta altresì l'omessa trasmissione al tribunale del riesame del verbale dell'interrogatorio di garanzia.
Le doglianze sono infondate.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità, osserva il collegio innanzi tutto come, vertendosì nella fase delle indagini preliminari ed in tema cautelare, vengano in rilievo nella specie non già le prove della responsabilità, bensì gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. che consistono, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa suprema Corte, in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (sez. un., c.c. 21.4.1995, Costantino, m. 202002). Ed a costituire gli indizi - intesi nell'accezione predetta - sono certamente idonei tutti gli atti e i documenti acquisiti anche in copia dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie in relazione ai fotogrammi trasmessi al pubblico ministero procedente da altro ufficio di Procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti.
Nè può fondatamente sostenersi l'inutilizzabilità dei documenti predetti ponendone in discussione la genuinità della provenienza ovvero l'autenticità per l'assenza di qualsiasi verbale o annotazione, da parte della polizia giudiziaria, circa l'effettivo svolgimento dell'attività di estrapolazione dei fotogrammi "de quibus" dalla pellicola che aveva impresse le immagini, registrate da una telecamera a circuito chiuso;
ed invero, premesso che non ci si trova in presenza di atti per i quali l'art. 357 c.p.p. richiede la redazione del verbale e che la c.d. "annotazione" ha forma libera, tanto da poter essere contenuta anche in una lettera di trasmissione, si deve rilevare che il tribunale del riesame ha espressamente dato atto che dell'avvenuta attività di riproduzione delle immagini svolta dalla polizia giudiziaria "resta traccia scritta negli atti... trasmessi", sicché non possono revocarsi in dubbio, per ciò che rileva ai fini cautelari, ne' la ritualità dell'acquisizione ne' l'autenticità dei reperti.
Allo stesso modo priva di pregio è l'eccezione concernente la mancata trasmissione al g.i.p. ed al tribunale del riesame dell'originale della videocassetta contenente le immagini riprodotte nei fotogrammi utilizzati per i riconoscimenti fotografici. Premessa, infatti, per le considerazioni già svolte, la ritualità dell'acquisizione degli stessi da parte del pubblico ministero procedente, nessuna violazione di legge, tanto meno importante nullità o inutilizzabilità, è dato rinvenire nell'omesso invio dell'originale video agli organi giurisdizionali, considerato che essa non è stata posta come tale - ma solo in una parziale riproduzione, regolarmente allegata - a base della richiesta della misura cautelare.
Quanto al mancato invio al tribunale del riesame del verbale di interrogatorio, rileva il collegio come il ricorrente lamenti che da ciò sia derivata l'impossibilità, per il tribunale, di valutare l'effettivo espletamento dell'incombente, la sua tempestività e la competenza dell'autorità procedente;
e ciò basta per ritenere l'infondatezza della censura, posto che nulla avrebbe impedito all'indagato di eccepire in sede di riesame, nonostante l'omessa trasmissione dell'atto, la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 294 c.p.p. ovvero l'incompetenza del giudice;
ne', d'altro canto, nella predetta ipotesi vi è spazio per l'applicazione del comma 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. (sez. II, c.c. 28.10.1997, Brenvaldi, m. 209016; sez. I, c.c. 28.4.1999, Bollo, m. 213726). I ricorsi devono pertanto essere rigettati con le conseguenze di legge.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999