Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/1998, n. 4401
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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L'art. 266 cod. proc. pen., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Nè il ricorso alla procedura del c.d. istradamento -convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia- comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/1998, n. 4401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4401
    Data del deposito : 2 luglio 1998

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