Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
L'art. 266 cod. proc. pen., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere. Nè il ricorso alla procedura del c.d. istradamento -convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia- comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/1998, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido IETTI Presidente del 2/7/1998
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere N. 4401
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere N. 9368/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
1) SI NI, nato a [...].) il 12/3/58;
2) TA IU, nato a [...].) l'1\1\1958. Avverso l'ordinanza in data 6\2\1998 del Tribunale di TORINO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IU SICA udite le conclusioni del P.M. Dott. G. Vacca con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. F. Bosco
RITENUTO IN FATTO
Con distinte ordinanze in data 8/1/1998, il GIP presso il Tribunale di Torino, rigettava le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere disposta nei confronti di SI NI e TA IU, indagati per i reati di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90. In particolare, nei confronti dell'SI, era stata applicata la misura cautelare con riferimento al reato di detenzione ed importazione di cocaina, con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino del 20/5/1997, nonché nuova misura restrittiva con ordinanza del 18/11/1997, per il reato di cui alì art. 74 stesso decreto. Al TA, a sua volta, era stata applicata in data 25/9/1997 un'unica misura cautelare per il reato di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90. Le ordinanze del GIP del 20/5/1997 (SI) e 25/9/1997 (TA) erano state confermate da( Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 309 cpp., mentre la Corte di Cassazione aveva rigettato i successivi ricorsi, per cui esse erano divenute definitive. Unica misura non ancora coperta da preclusione processuale era quella relativa all'SI del 18/11/1997.
Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza impugnata del 6/2/1998, respingeva gli appelli degli indagati, per cui il tema decidendum risulta limitato a quest'ultima ordinanza, in relazione alla misura applicata ad SI e contro la quale è stato proposto ricorso per saltum in cassazione.
Il difensore degli indagati, prospetta un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, ex art. 606, lett. C) cpp., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.
Contesta che le intercettazioni telefoniche sono state effettuate con la procedura c.d. di "instradamento" e che non sono state intercettate le sole chiamate in partenza dall'Italia, in quanto il decreto autorizzativo parla sia delle conversazioni in entrata che in uscita e, quindi, le indica in maniera indeterminata e generica. Ad essere intercettata è solamente l'utenza del Piscioneri, che si trovava in territorio extranazionale (Spagna). Ad avviso del ricorrente, in tal modo, si sono violate le norme poste a tutela della sovranità delle singole nazioni.
Con il secondo motivo, si contesta la violazione dell'art. 606, lett. E) cpp., per manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'ordinanza 17/5/1997 aveva disposto l'arresto dell'SI in pretesa flagranza di reato di importazione di sostanza stupefacente;
poi, sulla base delle sommarie trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del Piscioneri, era stato attribuito al TA (cognato dell'SI) il ruolo di referente italiano del predetto per illecito traffico di sostanze stupefacenti, con conseguente emissione dell'ordinanza 25/9/1997 a suo carico;
dopo la trascrizione integrale delle intercettazioni, infine, essendo emerso un quadro probatorio più completo, all'SI, con l'ordinanza 20/11/1997, veniva contestato di avere ricoperto prima dell'arresto il ruolo di fiduciario del Piscioneri.
Pertanto, secondo il ricorrente se, come sostiene il Tribunale, il giudicato aveva investito le prime due ordinanze, con riferimento alla terza, i nuovi riscontri (costituiti dalle trascrizioni integrali), avrebbero dovuto comportare la rivalutazione dell'intero quadro probatorio. Inoltre, i medesimi riscontri probatori avevano permesso di accertare che gli indizi utilizzati e le esigenze cautelari dilazionate erano contraddittorie tra di loro. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi proposti manifestante infondati.
Quanto al primo motivo, con il quale si contesta che le prove (ma non la loro sussistenza) dalle quali discendono i gravi indizi di colpevolezza, siano state acquisite illegittimamente, è evidente come - e l'eccezione è puramente strumentale - non siano state violate norme poste a tutela della sovranità delle singole nazioni. Va precisato che tale questione è stata sollevata dalla difesa dei ricorrenti con riferimento a tutte le ordinanze custodiali. Viceversa, le intercettazioni non rilevano per la misura relativa all'ordinanza 20/5/1997 (SI), in quanto non considerate neppure nell'ordinanza di riesame del 2/6/1997, ne' per quella del 25/9/1997 (TA), in quanto la questione è stata risolta con l'ordinanza del 10/10/1997, già confermata da questa Corte. Per la misura disposta con l'ordinanza 18/11/1997 non ricorre, invece, alcuna ipotesi di annullamento.
Infatti, l'articolo 266 cpp. autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere (come avvenuto nel caso di specie), per cui non può ragionevolmente sostenersi che le intercettazioni provenienti o dirette ad una utenza straniera (Spagna) siano inutilizzabili in quanto realizzatrici di una limitazione della sovranità straniera.
Infatti, il richiamo alla procedura di acquisizione probatoria di cui all'art. 727 e ss. cpp, riguarda esclusivamente gli interventi da compiersi direttamente all'estero.
Nè il ricorso alla procedura del c.d. instradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona in un "nodo" posto in Italia - comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.
Manifestamente infondata è anche il secondo motivo di ricorso, essendo evidente che le ordinanze relative ad SI (20/5/1997) ed a TA (25/9/97) sono coperte da giudicato cautelare, mentre quanto a quella 18/11/1997 (SI), applicata con riferimento al reato di associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, non sono emersi ne' sono stati offerti elementi idonei a modificare il quadro di riferimento, mentre le trascrizioni integrali delle intercettazioni hanno permesso di accertare a carico dell'SI, un quadro criminoso più grave costituito dal suo inserimento organico nell'associazione dedita al commercio di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di lire 1.000.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione al cpp.. Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1998