Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2004, n. 7258
CASS
Sentenza 2 novembre 2004

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è legittima l'utilizzazione della tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato. (In motivazione la Corte ha anche precisato che la tecnica, posto che il provvedimento autorizzativo estende implicitamente i propri effetti a tutte le operazioni strumentali, non comporta l'intercettazione illegale di chiamate concernenti utenze non sottoposte ad indagine, e consiste in una semplice forma di attuazione del controllo, tanto che la sua utilizzazione non richiede indicazioni formali del P.M.).

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il provvedimento con cui il P.M. dispone che le operazioni siano eseguite mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria può essere motivato, in punto di urgenza, "per relationem" alla motivazione del decreto con il quale lo stesso P.M. abbia disposto l'intercettazione in via d'urgenza. È per altro necessario che da tale motivazione emerga non solo la situazione di urgenza necessaria a legittimare l'avvio dell'indagine secondo il disposto del comma secondo dell'art. 267 cod. proc. pen., ma anche la ricorrenza di quelle diverse ragioni, specifiche ed eccezionali, che giustificano il ricorso ad impianti collocati fuori dei locali della procura della Repubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2004, n. 7258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7258
    Data del deposito : 2 novembre 2004

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