Sentenza 2 novembre 2004
Massime • 2
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è legittima l'utilizzazione della tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa una apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato. (In motivazione la Corte ha anche precisato che la tecnica, posto che il provvedimento autorizzativo estende implicitamente i propri effetti a tutte le operazioni strumentali, non comporta l'intercettazione illegale di chiamate concernenti utenze non sottoposte ad indagine, e consiste in una semplice forma di attuazione del controllo, tanto che la sua utilizzazione non richiede indicazioni formali del P.M.).
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il provvedimento con cui il P.M. dispone che le operazioni siano eseguite mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria può essere motivato, in punto di urgenza, "per relationem" alla motivazione del decreto con il quale lo stesso P.M. abbia disposto l'intercettazione in via d'urgenza. È per altro necessario che da tale motivazione emerga non solo la situazione di urgenza necessaria a legittimare l'avvio dell'indagine secondo il disposto del comma secondo dell'art. 267 cod. proc. pen., ma anche la ricorrenza di quelle diverse ragioni, specifiche ed eccezionali, che giustificano il ricorso ad impianti collocati fuori dei locali della procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2004, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 02/11/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO AN - Consigliere - N. 1489
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO OM - Consigliere - N. 5624/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AN;
2) CO DO CO;
3) GR MA;
4) AL NO;
5) PR EP;
6) IN LD;
7) LL AN;
8) OL RT;
9) CI CO;
10) AL EL;
11) AG RO;
avverso la sentenza 23 maggio 2003 della Corte di appello di Reggio Calabria. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De RO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avvocati UN OM per NC e OL, Giovan Battista Fresi ed Eugenio UN Minniti per AG, Michele Enrico Rizzo per IN e OL, Vincenzo Nico D'Ascola per AL e TI, Antonio Speziale e Antonio Managò per IS.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza 23 maggio 2003 la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava, per quel che qui interessa, l'affermazione di responsabilità di IS AN, NC DO CO, SG MA AL NO, TI EP, IN LD, LL AN, OL RT, OL CO, AL EL, AG RO in ordine al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associati fra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso d.P.R. ed in specie per avere compiuto atti preparatori diretti ad importare sostanze stupefacenti provenienti da Paesi esteri ed, in particolare, dal Brasile e dalla Colombia, realizzando così una struttura organizzativa nella quale:
- il IS rivestiva il ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore (attraverso il reperimento di ingenti somme di denaro anche presso terzi interessati all'importazione), manteneva contatti diretti o mediati (in primo luogo dallo SG, latitante in Brasile e Colombia e referente del gruppo presso i produttori in Sud America) con i "fornitori" della sostanza stupefacente, coordinando i rapporti tra i partecipanti all'associazione e tra questi, in via diretta, NO AL e lo NC;
- NO AL rivestiva il ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore (attraverso il reperimento di ingenti somme di denaro), manteneva rapporti mediati con i fornitori sudamericani prevalentemente per il tramite del SS e dello LL (in diretto contatto con lo SG), nonché di coordinatore dei rapporti tra i partecipanti del sodalizio;
- lo NC rivestiva un ruolo direttivo, nonché di finanziatore procurando le somme di denaro necessarie per l'importazione della sostanza, concordando, in primo luogo, con il IS le modalità esecutive dell'illecito traffico e impartendo agli altri associati (fra cui, anzi tutto, il OL, il TI ed il IN) le necessarie istruzioni per la conduzione delle attività illecite;
- lo SG rivestiva il ruolo di procacciatore di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti in territorio sudamericano, curando le trattative con i "fornitori" della cocaina e coordinando le attività degli altri associati al fine di introdurre le ingenti partite di droga nel territorio dello Stato;
- l'AG rivestiva il ruolo di intermediatore con i fornitori sudamericani, prevalentemente per il tramite del IS e dello LL (in diretto contatto con lo SG), coordinando i rapporti tra i partecipanti all'associazione criminosa;
- il TI rivestiva il ruolo di attivo collaboratore dei promotori, finanziatori ed organizzatori (primi fra tutti lo NC, lo SG ed il IS) che coadiuvava nelle complesse procedure di acquisto della sostanza stupefacente in territorio sudamericano e nell'importazione della stessa in territorio italiano;
- il IN rivestiva il ruolo di coadiutore di promotori, finanziatori ed organizzatori dell'associazione, assicurando la permanenza e la stabilità dei rapporti tra costoro e, più in particolare, tra il IS e lo NC, nonché tra questi ultimi e gli altri associati, fa cui OL e OL;
- EL AL rivestiva il ruolo di coadiutore degli associati ed in particolare del padre NO, nell'organizzazione dell'importazione degli stupefacenti;
- il OL rivestiva il ruolo di agevolatore dei rapporti tra gli associati e, più in particolare, tra NC e IN, da un lato, e TI, LL e IS dall'altro lato, puntualmente eseguendo le disposizioni impartitegli dai primi due;
- il OL rivestiva il ruolo di coadiutore dello NC, del IN e del OL, di cui eseguiva le disposizioni impartite, occupandosi del trasporto degli indagati alle riunioni concordate e dei contatti tra lo NC ed il OL con gli altri associati;
- lo LL rivestiva il ruolo di organizzatore di fittizie operazioni commerciali di "copertura" dell'illecito traffico di stupefacenti.
Secondo la sentenza della Corte di appello - che riprende, sul punto, la sentenza di primo grado - l'organizzazione sarebbe stata in grado di programmare e tentate di attuare almeno cinque operazioni di importazione di cocaina (tutte, peraltro, rimaste al livello di attività preparatoria):
- l'importazione di un ingente quantitativo di droga occultato all'interno di un container diretto a Genova contenente legname:
- l'importazione di cento kg di sostanze stupefacenti trasportati attraverso zavorre nascoste sotto la chiglia di una nave diretta a Vado Ligure;
- l'importazione di 50 kg cocaina, da prelevare in Spagna e da trasportare con un camion;
- l'importazione di un ingente quantitativo di stupefacente occultato all'interno di un container contente un carico di saponette e di altri prodotti per l'igiene, proveniente dal Venezuela;
- l'importazione di stupefacente dal Sudamerica con l'impiego di una barca a vela che avrebbe dovuto essere condotta da UN LI, prosciolto dalla sentenza di secondo grado.
La Corte territoriale ritiene presenti gravi, precisi e concordanti indizi circa la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, desunti:
a) dall'uso di accorgimenti volti ad eludere eventuali indagini nei confronti degli associari, quali: il continuo cambio di schede telefoniche, l'utilizzo di un linguaggio convenzionale, la comunicazione dei nuovi numeri telefonici in codice (attraverso addizione o sottrazione di numeri), l'abitudine di non parlare mai all'interno di autovetture allo scopo di non consentire l'utile esito di intercettazioni ambientali;
b) dall'uso di nomi, anche qui, convenzionali (pseudonimi o soprannomi), in modo da rendere difficile l'identificazione dei partecipanti alle conversazioni;
c) dall'uso di termini (scarpe macchine, documenti, gomme) per definire la merce trattata, termini che non trovano alcun riscontro nelle attività effettivamente svolte dagli associati, con la piena conoscenza - da parte di soggetti provenienti da aree geografiche diverse e svolgenti attività diverse che nulla avevano a che vedere con la merce indicata nel corso delle conversazioni - del reale oggetto di queste;
senza che nessuno abbia peraltro giustificato il perché dell'utilizzazione di un simile linguaggio, non di rado in un frenetico contattarsi reciprocamente tra gli imputati;
d) dall'effettuazione, da parte del IS, del TI, dello LL e dello SG, di viaggi in Sudamerica (Colombia, Venezuela, Brasile) seguendo percorsi del tutto atipici (sia europei sia extra europei) con aggravio notevole di risorse fisiche e soprattutto economiche (v. pagg. 10-12 della sentenza impugnata);
e) dall'utilizzazione di autovetture intestate a soggetti diversi, al fine di eludere le investigazioni;
f) dalle continue riunioni in diverse località, a riprova dell'esistenza di un gruppo operativo ed organizzato;
g) dai viaggi con le modalità sopra ricordate;
dal soggiorno dello SG per mesi in Sudamerica, spostandosi da una città all'altra e da un paese all'altro; dai conferimenti in danaro e dalle altre voci di spesa che hanno comportato uscite di notevolissima entità giustificabili solo nella prospettiva di ingentissimi profitti (pagg. 12-13 della sentenza impugnata).
Il tutto, secondo la Corte, starebbe a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio "cartello" costituito da vari gruppi che si occupavano di gestire in autonomia e ciascuno in ambito più ristretto in territorio italiano traffici di stupefacenti. Aggiungendo che il mancato raggiungimento della piena prova che le spedizioni per l'importazione siano andate a buon fine nulla toglie in ordine alla sussistenza del reato associativo.
2. Ricorrono per Cassazione il IS, lo NC, lo SG, i AL, il TI, il IN, lo LL il OL, il OL e l'AG.
2.1. Il IS deduce:
a) Violazione degli artt. 267, 268, comma 3, e 271 c.p.p.. Poiché il provvedimento che aveva disposto l'esecuzione delle intercettazioni, ex art. 268, comma 3, era stato così motivato dal Pubblico ministero: "dispone che le operazioni siano compiute presso gli impianti installati presso quel Comando, onde consentire un efficace intervento della polizia giudiziaria per immediata attività di riscontro e stante l'indisponibilità di attrezzature idonee alle intercettazioni presso questa Procura della Repubblica", si denuncia che sarebbe erroneo il richiamo da parte della decisione denunciata ad una recente sentenza delle Sezioni unite (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro) che ha, invece, statuito che il decreto esecutivo deve indicare le ragioni di "eccezionale urgenza" che legittimano il provvedimento derogatorio, aggiungendo che tale motivazione può essere dedotta per relationem dal provvedimento autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari, purché faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, tanto che la motivazione, oltre a risultare congrua rispetto alle esigenze di giustificazione del provvedimento del pubblico ministero, dimostri che il decidente ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti alla sua decisione e che l'atto di riferimento sia conosciuto nel momento in cui si rende attuale l'attività di controllo.
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero non ha operato alcun rinvio ai provvedimenti autorizzativi, essendosi limitato ad affermare che l'eccezionale urgenza di utilizzare impianti esterni derivava dall'esigenza di consentire un immediato, tempestivo intervento della polizia giudiziaria, col ricollegare, non ad una situazione di necessità, ma a mere ragioni di opportunità l'impiego del regime derogatorio. Si aggiunge che la situazione di eccezionale urgenza risultava anche smentita dal fatto che, con il decreto n. 365 del 1998 veniva disposto che le intercettazioni fossero compiute utilizzando gli impianti installati presso la sala di ascolto del GOA della Guardia di finanza di Catanzaro. E se è pur vero che una ancora più recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte ha avuto occasione di statuire che il Pubblico ministero non ha il dovere di motivare in merito alla indisponibilità degli impianti, è anche vero che la motivazione è sempre richiesta in punto di eccezionale urgenza. b) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
Si censura, anzi tutto, quella parte della sentenza che ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche tra fornitori e stabili acquirenti sulla base di una ormai obsoleta giurisprudenza di legittimità.
Si deduce, poi, che la Corte territoriale ha seguito un ragionamento fondato su mere congetture nel ritenere l'esistenza del vincolo associativo, considerato che mentre, per un verso, non è stato sequestrato alcun quantitativo di sostanza stupefacente, per un altro verso, in nessuna conversazione si è fatto riferimento a tali sostanze. Nè le circostanze indicate dal giudice a quo (cambio continuo di schede telefoniche, impiego di un codice cifrato, uso di nomi fittizi, riferimento a "scarpe macchine, documenti, gomme", viaggi intercontinentali e taluni incontri etc.) varrebbero a designare univocamente un fatto associativo, potendo esprimere una situazione corrispondente ad un mero concorso di persone nel reato. Tanto più che il provvedimento denunciato non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di reati-fine, pervenendo, anzi, all'assoluzione degli imputati dal delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con la formula perché il fatto non sussiste,
non essendo emersa alcuna diversa fattispecie, neppure a livello di delitto tentato. Inoltre, gli elementi a carico del IS si riferirebbero ad un unico episodio di importazione dal Brasile di una partita di legname che avrebbe dovuto occultare un quantitativo di droga. Un dato di particolare rilevanza, perché l'esistenza di rapporti tra persone ritenute associate per un' unica operazione di importazione - pure se relativa ad un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti - mai potrebbe integrare l'ipotesi di reato prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Ancora, l'assenza nelle intercettazioni di ogni riferimento al prezzo pattuito, alle modalità di trasporto e di pagamento, alla qualità della sostanza renderebbe evidente l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 192, comma 2, c.p.p. per pervenire ad una statuizione di condanna.
c) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto riguardante la ritenuta aggravante prevista dall'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. La qualifica di organizzatore e dirigente sarebbe stata attribuita al SS, pur avendo altri personaggi assunto nella vicenda ruoli di gran lunga "più riguardevoli". In prossimità dell'odierna udienza sono stati presentati motivi nuovi a sostegno del ricorso.
2.2. Con unico atto NC DO CO e OL CO deducono:
a) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità nonché violazione dell'art. 649 c.p.p.. Le censure attengono sia all'esistenza dell'associazione, sia alla partecipazione ad essa del ricorrenti. Sotto il primo profilo, si evidenzia l'assenza del vincolo associativo anche alla luce dell'assoluzione dai reati-fine che delinea comunque la mancanza di attività che eccedano - come risulta dalla sentenza di primo grado - dalla fase meramente preparatoria e che, dunque, comprova che l'associazione non era mai divenuta operativa. Sennonché la Corte territoriale avrebbe, in violazione del giudicato, ipotizzato l'esistenza di una "pluralità di episodi di tentata importazione di stupefacente". Il fatto reato sarebbe stato così mutato da come effettivamente accertato, soprattutto in assenza di diverse sopravvenute emergenze. Inoltre, sarebbe assente ogni elemento indiziario rilevante ai fini previsti dall'art. 192, comma 2, c.p.p. in ordine alla sussistenza dell'associazione, potendo quelli indicati dalla sentenza impugnata assumere valenza alternativa, stante l'assoluta equivocità del quadro indiziario che trascina sul piano congetturale quelli che vengono definiti dal giudice a quo elementi di prova.
Sotto il secondo profilo, si lamenta che la motivazione sul punto riguardante l'identificazione dei ricorrenti sarebbe illogica perché basata sul riconoscimento della loro voce che non può qualificarsi un indizio certo;
senza che possa assumere rilievo un colloquio telefonico con i figli.
Dopo aver contestato l'assenza di motivazione sul versante dell'elemento soggettivo, lo NC deduce come la sentenza impugnata sia del tutto silente circa l'esistenza di un rapporto di conoscenza fra gli imputati.
b) Illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza del ritenuto requisito della eccezionale urgenza per l'utilizzazione di impianti esterni a quelli installati nella Procura della Repubblica. c) Illogicità della motivazione quanto alla misura della pena inflitta.
2.3. Con atto sottoscritto dall'avvocatessa Adriana Bartolo, SG MA deduce:
a) L'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per assoluta mancanza di motivazione in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza del provvedimento con il quale il Pubblico ministero ha disposto l'effettuazione delle captazioni con l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica. Non potrebbe, peraltro, surrogarsi la sopra ricordata mancanza di motivazione con il richiamo ai decreti autorizzativi adottati dal Giudice per le indagini preliminari, perché anche tali provvedimenti si caratterizzano per una motivazione mancante o comunque carente. Senza contare che la sentenza impugnata avrebbe argomentato nel senso che "l'urgenza di iniziare le captazioni si risolve, nel caso di indisponibilità di impianti della Procura, nell'urgenza legittimante l'utilizzo di quelli della P.G.".
b) L'inutilizzabilità delle intercettazioni essendo state, in parte, realizzate col metodo del c.d. instradamento, secondo un modello appositamente impiegato al fine di eludere il regime delle rogatorie, interessando le dette intercettazioni un'utenza appartenente ad una rete telefonica di un altro paese. Un problema che non può risolversi facendo esclusivo riferimento al luogo dove sono state eseguite le operazioni ovvero al luogo ove l'attività ha prodotto determinati effetti e senza che possa essere chiamato in causa il criterio della territorialità, perché lo strumento di indagine non sarebbe idoneo ad essere circoscritto nello spazio. Esplicazione del principio di sovranità - si aggiunge - è soprattutto il potere di procedere a quelle limitazioni delle libertà fondamentali della persona;
con la conseguenza che, avendo i provvedimenti intercettivi inciso sul diritto alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni con riguardo ad un bene estraneo all'ordinamento italiano, in relazione ad un soggetto il cui mezzo di comunicazione, per sua natura idoneo ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni, era soggetto al regime giuridico e, dunque, alla sovranità dello Stato brasiliano o colombiano, il contenuto delle captazioni non sarebbe utilizzabile.
c) Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia con riferimento all'esistenza dell'associazione sia con riguardo alla partecipazione ad essa del ricorrente, desunta sulla base di elementi non significativi. In più, lo SG viene identificato come semplice intermediatore, senza alcun richiamo al contributo concretamente apprestato al sodalizio, identificato solo sulla base di attività preparatorie alla importazione. Senza contare che il ricorrente era un commerciante in pietre preziose e che l'importazione era proprio diretta ad eludere la normativa fiscale in tale settore. d) Omessa motivazione quanto alla riconducibilità del fatto nell'area dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. Con atto sottoscritto dall'avv. Gianbattista Scalvi, lo SG denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta esistenza del reato associativo nei confronti del ricorrente, cui è stato riconosciuto il ruolo di intermediario nell'acquisto dello stupefacente, nonché in relazione alla prova dell'appartenenza all'associazione, dedotta dalla commissione di reati-fine rispetto ai quali è intervenuta sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto. Il tutto nell'ambito di intercettazioni che rivelano l'assoluta indisponibilità - da parte dello SG - di sostanze stupefacenti e l'assoluta assenza dell'affectio societatis. I rapporti tra i pretesi associati risultano designati da reciproca diffidenza, addirittura dalla volontà di recedere rispetto ad affari apparentemente già organizzati. Senza contare che le stese captazioni possono, al più, rivelare l'esistenza di una fase meramente prodromica alla formazione dell'associazione. In ogni caso, è l'intraneità del ricorrente nell'associazione italiana a prospettarsi come insussistente, non potendo certo il ruolo dello SG essere definito in termini di stabilità. Essendo, poi, l'imputato in contatto con i fornitori, il suo ruolo avrebbe dovuto essere esaminato nei suoi rapporti non con gli italiani, ma con i sudamericani.
2.4. AL NO propone - con specifico richiamo ai singoli decreti esecutivi - la questione relativa all'inutilizzabilità dei risultati delle indagini per mancanza di motivazione circa l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, sotto il profilo dell'assenza di ogni effettiva argomentazione in ordine sia alla insufficienza ed inidoneità degli impianti sia alle eccezionali ragion di urgenza. Censura, ancora, la sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione quanto alla sussistenza del reato associativo, stigmatizzando la superficialità e l'approssimazione nella valutazione della prova, l'inadeguatezza del giudizio sulle risultanze, nonché la violazione di regole processuali allorché viene fatto gravare sull'imputato l'onere di fornire la prova dell'alternatività dei fini del preteso sodalizio.
2.5. Anche TI EP - e pure qui con specifico richiamo a singoli decreti esecutivi - ripropone la questione incentrata sull'inutilizzabilità dei risultati delle indagini per mancanza di motivazione circa l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica precisando, tra l'altro, che sarebbe stato non il Pubblico ministero, ma il GOA di Catanzaro - non in grado di conoscere la reale situazione degli impianti di Reggio Calabria - a constatare l'indisponibilità degli impianti stessi. Le eccezionali ragioni di urgenza sarebbero state, poi, valutate ex post dalla Corte di appello sulla base del riconoscimento che, proprio grazie a tali modalità intercettative, fu possibile intervenire tempestivamente, spesso assistendo direttamente a numerosi incontri tra gli imputati.
Contesta, ancora, il compendio indiziario risultante dalle intercettazioni, fondato - si afferma, con censure talora coincidenti con quelle svolte da AL NO - su argomentazioni astratte e prive di ogni richiamo alla effettiva realtà storica, con riferimento pure al criterio di "esclusione" utilizzato ai fini di comprovare l'oggetto delle conversazioni;
in una congerie di dati meramente probabilistici, incompatibili con la prova richiesta dall'art. 192, comma 2, c.p.p.. Tanto più che la sentenza impugnata non si è rivelata in grado di indicare il tipo di sostanza stupefacente "trattata".
Deduce, infine, vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla misura della pena.
2.6. IN LD e OL RT denunciano: violazione della legge sostanziale e processuale relativamente alla affermazione di responsabilità per il reato in ordine al quale è intervenuta condanna, con riferimento sia alla sussistenza della associazione sia alla partecipazione alla stessa dei ricorrenti, sia alla natura ed all'oggetto dei contatti tra gli imputati;
illogicità della motivazione per la sua evidente apoditticità in relazione agli indici che hanno condotto la sentenza impugnata ad affermare l'esistenza del reato associativo, con violazione dei criteri inferenziali e, per giunta, utilizzando - anche qui - un ragionamento "per esclusione"; contraddittorietà ed insufficienza delle modalità di identificazione del IN e del OL come autori delle conversazioni;
infine, violazione degli artt. 8 e 9 c.p. per essere stato l'ultimo atto associativo ipotizzato commesso a Genova.
2.6. LL AN deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in relazione alla fattispecie associativa sia con riferimento alla partecipazione alla stessa del ricorrente. Si contesta, ancora una volta, la valenza degli elementi indiziari indicati dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'associazione, nonché di quelli a carico del ricorrente, la cui posizione è, peraltro, diversa dalla posizione degli altri imputati, non solo perché il AN e lo LI sono stati assolti, ma anche perché per lo LL, che utilizzava un' utenza fissa e non si serviva di un linguaggio criptico, quegli elementi sintomatici addotti per gli appartenenti all'associazione, non avrebbero mai potuto valere.
Si deduce, inoltre, violazione di legge in ordine alla misura della pena inflitta.
2.7. AL EL lamenta, in primo luogo, violazione della legge sostanziale e processuale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, affermata sulla base di circostanze del tutto astratte e slegate fra loro. Un secondo luogo, violazione di legge con riferimento alla misura della pena inflitta.
2.8. AG RO ripropone la questione relativa alla assenza di motivazione dei decreti esecutivi del Pubblico mistero circa l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica.
Denuncia, ancora, violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, stigmatizzando soprattutto la contraddittorietà esistente tra l'assoluzione dai reati-fine ed il riconoscimento dell'esistenza del delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Contesta, inoltre, che l'AG si identifichi con il HN citato nelle conversazioni intercettate;
un'identificazione basata su elementi assolutamente equivoci forniti in via esclusiva da deduzioni degli organi di polizia giudiziaria preposti alle indagini e, per giunta, tardive: come la circostanza che l'AG avrebbe viaggiato sotto falso nome in compagnia dello LL, contraddetta da un'ulteriore nota in cui si fa riferimento ad un numero telefonico in ordine al quale non sarebbero state disposte indagini di sorta. Il AN, infine, ha riferito che HN era persona diversa dall'AG. Senza contare che nessun colloquio del ricorrente risulta captato. Il fatto, poi, che l'AG sia stato filmato in Genova in compagnia dello LL non rivestirebbe rilievo probatorio di sorta, avendo l'imputato chiarito che si era recato in quella città per rilevare una ditta che gestiva il commercio di fiori, dichiarata fallita, producendo anche la certificazione del Tribunale di Locri che aveva dichiarato il fallimento.
3. In esito all'odierna udienza, questa Corte ha ritenuto infondati tutti i ricorsi ed ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
OSSERVA IN DIRITTO
Le censure concernenti l'utilizzabilità delle intercettazioni 1.1. Come si è esposto in narrativa, gran parte dei ricorrenti hanno contestato - con censure talora finemente argomentate, talora (al contrario) addirittura sprovviste del necessario requisito della specificità - l'utilizzazione del contenuto delle conversazioni intercettate, costituenti le acquisizioni alle quali - sia pure, non di rado, con valenza complementare agli ulteriori elementi indiziari - la sentenza impugnata ha conferito maggior valore dimostrativo, perché la motivazione dei decreti di urgenza adottati dal Pubblico ministero (e convalidati dal Giudice per le indagini preliminari) sarebbe assolutamente carente sulle condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, c.p.p.. Per la verità, le doglianze risultano incentrate sui decreti con i quali il Pubblico Ministero ha ritenuto di servirsi di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica e, dunque, attengono alla fase propriamente esecutiva, pressoché nulla osservandosi relativamente ai decreti di convalida adottati dal Giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 267, comma 2, c.p.p. Anzi (così sovrapponendo surrettiziamente la fase precettiva la fase esecutiva) taluni dei ricorsi stigmatizzano proprio l'impossibilità di ricavare dai decreti di convalida elementi sufficienti per consentire di individuare una motivazione che si coniughi con i doveri imposti al pubblico ministero dall'art. 268, comma 3, c.p.p.. Le censure sono prive di fondamento.
1.2. Come è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione di statuire - così componendo il contrasto giurisprudenziale apertosi tra le Sezioni ordinarie - che si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268, comma 3, c.p.p, secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, dello stesso codice), il decreto motivato del pubblico ministero perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza. Le Sezioni unite hanno, più in particolare, precisato che è legittima la motivazione per relationem del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie - ma parrebbe la norma - il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura;
abbia natura di atto del medesimo procedimento;
sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero sia a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).
1.3. Una giurisprudenza di legittimità, chiaramente divaricando dal dictum delle Sezioni unite, ha affermato che la disciplina prevista dall'art. 268, comma 3, c.p.p., secondo cui le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, non si riferisce anche alle intercettazioni di comunicazioni all'interno di un'autovettura, in guanto queste ultime sono tecnicamente realizzabili solo a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora (Sez. 6^, 25 giugno 2002, Barilari Annibale). La parte largamente maggioritaria ha dato, però, piena attuazione alla sentenza del massimo organo di nomofilachia, soffermando - in tema sia di intercettazioni telefoniche sia di intercettazioni ambientali - le riflessioni più significanti, e sempre rispetto alle concrete fattispecie sottoposte al suo esame, da un lato, sulla insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella procura della Repubblica, dall'altro lato, sulle "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'utilizzazione del regime derogatorio. Sotto il primo profilo, si è rimarcato che per impianto inidoneo, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., tale da giustificare l'utilizzo di apparati diversi, deve intendersi, non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che, pur essendo disponibile e funzionante, non sia in grado di raggiungere, nel caso concreto, lo scopo al quale è destinato, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento (Sez. 1^, 18 giugno 2003, Di Matteo); che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p. riguarda, non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza o inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini: tanto da ritenere non suscettibile di censura il decreto esecutivo che giustifichi l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica con il richiamo all'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa (Sez. 4^, 13 marzo 2003, Pronestì); che la valutazione della inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e della sussistenza delle ragioni di urgenza deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il Pubblico Ministero dispone, con decreto motivato, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., dovendosi escludere che si debba procedere ad una verifica successiva e continua della indisponibilità, una volta accertata (Sez. 2^, 11 febbraio 2002, Panaro).
Sotto il secondo profilo, si è statuito che la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del pubblico ministero (Sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche); che non può considerarsi idonea ad integrare la motivazione richiesta dal comma 3 dell'art. 268 c.p.p. la semplice affermazione dell'assoluta urgenza delle operazioni, connotata da genericità ed apoditticità; soprattutto quando dagli atti non è desumibile in alcun modo una situazione di necessità dovuta a cadenze processuali ravvicinate e concitate (Sez. 2^, 19 novembre 2003, Malaj); che la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo, a prescindere dalla specifica enunciazione da parte del pubblico ministero;
dandosi rilievo alla situazione concretamente emergente dagli atti e contrassegnata dall'esistenza di un'indagine relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ove si era richiamato il particolare contesto investigativo nel quale era essenziale l'urgente predisposizione dei mezzi di ricerca della prova anche al fine di interrompere l'esecuzione criminosa in atto;
obiettivi che sarebbero stati vanificati dai tempi di attesa della disponibilità e ripristino degli impianti della procura (Sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi). Da rammentare sono pure quelle statuizioni che, facendo emergere (secondo un modello implicito in talune delle decisioni di legittimità i cui principi di diritto sono stati sopra riportati) l'esigenza dell'impiego di una sorta di sincretismo ermeneutico - sempre attento alle concrete situazioni di fatto - istituiscono un rapporto di complementarietà (o, forse, meglio di interdipendenza) tra i due requisiti. Tanto da pervenire alla conclusione che le eccezionali ragioni di urgenza, che autorizzano il Pubblico Ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, si riferiscono alla sola ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la procura della Repubblica siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata non possa essere eseguita, ma deve escludersi che il presupposto dell'urgenza debba ricorrere anche nella diversa ipotesi in cui gli impianti siano ritenuti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficienti;
con la conseguenza che qualora lo strumento della captazione ambientale sia funzionale ad evitare la commissione di altri delitti, come nel caso in cui si proceda nei confronti di una associazione per delinquere ancora operativa, l'urgenza di procedere utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura è desumibile dallo stesso contesto processuale e dalla natura delle imputazioni (Sez. 5^, 9 maggio 2002, Pinto).
1.4. Sempre con riferimento alla motivazione dei decreti esecutivi, una più recente decisione delle Sezioni unite, dopo aver enunciato il principio di diritto secondo il quale il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, ne hanno tratto la conclusione che, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. Ha ritenendo così immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del pubblico ministero, sul rilievo - altamente significante perché delinea la soglia argomentativa minima non superabile, altrimenti incorrendosi nella "sanzione processuale" comminata dall'art. 271 c.p.p. - che nel primo il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione", non contestata dal ricorrente. Ma, quel che più rileva per la verifica delle censure di legittimità ora al vaglio della Corte, le Sezioni unite hanno enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui ai fini della legittimità del decreto del Pubblico Ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità;
subito precisando che per l'uso del regime derogatorio è sufficiente una indicazione sintetica, alla condizione che questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero, che ha dato causa ad essa: ritenendo così correttamente motivato - anche qui con decisivi riverberi sulle censure ora al vaglio di questa Corte - il decreto del pubblico ministero che utilizzi l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del Pubblico Ministero (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto).
2. Pure se non può certo addebitarsi ai ricorrenti il mancato richiamo ai decreti di urgenza, va qui segnalato che le censure attengono fondamentalmente all'omessa enunciazione dei presupposti previsti dall'art. 268, comma 3, c.p.p., per l'esecuzione delle captazioni attraverso l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura del pubblico ministero procedente. Va, peraltro, rilevato che il ricorso - pressoché costante nella vicenda sottoposta ora all'esame della Corte - alla procedura prevista dall'art. 267, comma 2, presuppone, non soltanto la presenza di eventi definibili in termini di "casi di urgenza", ma anche "che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini". Con la conseguenza che mentre, per un verso, il provvedimento ex abrupto resta, una volta convalidato - quale atto interno della procedura - sovrastato dalla convalida emessa a norma del penultimo periodo della disposizione adesso rammentata (cfr., per qualche riferimento, Sez. 2^, 12 novembre 1994, Seminara), per un altro verso, l'urgenza cui si riferisce l'art. 267, comma 2, non coincide con le eccezionali ragioni di urgenza che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica (cfr., in tal senso, Sez. 4^, 22 aprile 1999, Nobile). Ma se il provvedimento di urgenza incorpora pure la statuizione concernente l'utilizzazione di impianti diversi è, di norma, il decreto che dispone l'intercettazione a contenere - senza che tale parte del provvedimento debba essere oggetto di convalida dal parte del giudice per le indagini preliminari - il segmento derogatorio sull'utilizzazione degli impianti;
secondo una logica assolutamente simmetrica alla ratio della decisione delle Sezioni unite stando alla quale il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice purché dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto). Poiché taluni dei ricorrenti (soprattutto il TI) hanno fatto riferimento anche ai decreti di proroga delle intercettazioni - si allude, evidentemente, ai decreti esecutivi della proroga - è indispensabile rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, il decreto del giudice per le indagini preliminari di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del pubblico ministero, di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spaziotemporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).
3. Venendo ora all'esame dei singoli motivi di censura, va precisato che il IS e lo SG sembrano denunciare non tanto la mancanza di motivazione dei decreti esecutivi sulla insufficienza o inidoneità degli impianti quanto l'assenza di ogni argomentazione sulle ragioni di eccezionale urgenza. La tematica circa la motivazione in punto di insufficienza ed inidoneità degli impianti viene, peraltro, affrontata nel primo motivo di ricorso di AL NO.
Ma, sulla prima questione, a parte l'esistenza di un assetto che sembrerebbe collocarsi nell'area della inidoneità c.d. funzionale, così da poter ricollegare l'inidoneità alle eccezionali ragioni di urgenza, la sentenza impugnata ha rigorosamente argomentato come la censura si esaurirebbe nella assenza di certificazione sulla "indisponibilità degli impianti installati nella Procura della Repubblica".
Ora, se è vero che nessuna certificazione è richiesta circa l'insufficienza e l'inidoneità dei detti impianti, è anche vero che, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ultima parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge;
cosicché - come si è già ricordato - è da ritenere correttamente motivato il decreto del pubblico ministero che adotti l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero (Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto). Il che si è puntualmente verificato nel caso di specie ove l'accesso al regime derogatorio è stato adeguatamente giustificato con il richiamo alla "indisponibilità degli impianti". Quanto al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, deve condividersi l'argomentazione - da valutare, ovviamente, come giudizio ex ante - della Corte territoriale e senza che sia necessaria incursione alcuna negli atti del processo - circa la sufficienza di una motivazione basata sulla presenza di indilazionabili esigenze investigative, il tutto considerando che, nel caso di specie, l'incessante flusso di comunicazioni fra gli associati, impegnati nelle innumerevoli operazioni di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, ampiamente descritto dalla sentenza impugnata (e, più ancora, dalla sentenza di primo grado) rende evidente la necessità (non, quindi, la mera opportunità) di captare per tempo le comunicazioni tra gli appartenenti all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per di più, in presenza di un decreto adottato di urgenza ex art. 267, comma 3, c.p.p., trattandosi di attività criminosa in atto.
Non sembra inutile, in proposito, ricordare che la giurisprudenza successiva alle decisioni delle Sezioni unite sopra rammentate ha interpretato i dieta da esse derivanti nel senso che l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richiesta dall'art. 268, comma 3, c.p.p. per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando sia desumibile dal riferimento ad attività criminosa in corso (Sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso); o che comunque tali ragioni sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è adottato sia tuttora in fase di svolgimento: così, nel caso di associazione di tipo mafioso, si è escluso che le ragioni di urgenza ineriscano necessariamente ai delitti di criminalità organizzata, sottolineandosi, peraltro, come esse siano coessenziali alla ritenuta esistenza di un'attività criminosa in atto, per la quale sussiste il dovere della polizia giudiziaria di intervenire con la massima sollecitudine possibile per impedire che essa venga portata a conseguenze ulteriori (Sez. 1^, 22 aprile 2004, Termini). Infondata è pure la censura concernente l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni realizzate col metodo del c.d. instradamento, vale a dire con quel sistema che consente, conoscendo il numero di una determinata utenza estera, di intercettare un fascio di telefonate in uscita dal territorio nazionale, riferibili ad utenti ignoti la cui identificazione viene a realizzarsi soltanto nel corso delle operazioni.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nel senso che, poiché l'art. 266 c.p.p., autorizzando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall'Italia verso utenze straniere, il ricorso alla procedura del c.d. istradamento - inteso come convogli amento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto;
in Italia - non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta sul territorio italiano (Sez. 5^, 2 luglio 1998, Assisi). Si è affermato così - seguendo un modello ermeneutico che sembra far da base a ciascuna delle statuizioni di questa Corte sul tema - che la particolarità tecnica del sistemai allo scopo utilizzabile in tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza estera - quello del cosiddetto l'"istradamento", designato dalla necessità di intercettare tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche - fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate;
con la conseguenza, che, seppure "strumentali" e finalizzate ad intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, donde la piena utilizzabilità dei relativi risultati (Sez. 4^, 25 giugno 1998, Bona;
Sez. 4^, 13 giugno 2003, Lengu). La procedura viene, dunque, a rappresentare solo una tecnica di esecuzione delle operazioni di intercettazione e non una modalità di questa, tanto che la sua utilizzazione non deve essere necessariamente precisata nel decreto autorizzativo del pubblico ministero (Sez. 4^, 29 maggio 2002, Vercani). Il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1. Come si è esposto in narrativa pressoché tutti i ricorrenti hanno contestato la motivazione della sentenza impugnata sul punto concernente la ravvisata esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
Le censure sono infondate.
Per destituire di ogni credito ciascuna delle doglianze incentrate sulla struttura della reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, sul discrimine tra associazione finalizzata al narcotraffico e le ipotesi di concorso in plurime fattispecie di reato previste dall'art. 73 dello stesso d.P.R., nonché sulla prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere così designata, appaiono necessarie talune considerazioni di ordine generale secondo modelli implicitamente posti in discussione dai ricorrenti.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema, pur richiedendo, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito, di sostanze stupefacenti, l'esistenza, anche di fatto, di un accordo fra tre o più persone senza che sia necessaria una preventiva formale convergenza di intenti, incentra l'elemento designante il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nella c.d. affectio societatis, in forza della quale tutti gli aderenti sono indotti ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 6^, 8 maggio 1995, Valente). Dal punto di vista della struttura, si richiede una ripartizione di compiti fra gli associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati di questo tipo e l'esistenza di un'entità autonoma dotata di una struttura organizzativa almeno rudimentale, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni delittuose;
un'entità che deve assumere carattere preminente, donde la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo (la cui misura è, ovviamente, condizionata dalle concrete circostanze di fatto) idoneo a costituire un apparato in grado di operare validamente, così da rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 1^, 12 novembre 1992, Messina;
Sez. 6^, 8 maggio 1995, Valente). È indispensabile che sussista un piano concreto di attività e una risoluzione ben definita e non un proposito vago e generico, perché altrimenti si è in presenza di una mera attività preparatoria (Sez. 6^, 12 novembre 1992, Messina). Fermo restando che per la realizzazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche e di imponenti strumenti operativi, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune (Sez. 6^, 3 febbraio 1994, Bellomo;
Sez. 6^, 12 maggio 1995, Mauriello;
Sez. 6^, 1 giugno 1995, Salvatore;
Sez. 6^, 5 novembre 1997, Saletta;
Sez. 1^, 21 ottobre 1999, Calzolaio). Non mancandosi, peraltro, di puntualizzare che la ricerca di tratti organizzativi non è diretta a comprovare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a dimostrare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di un accordo fra tre o più persone finalizzata a commettere più delitti;
accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Sez. 6^, 25 settembre 1998, Villani). Sotto il profilo della prova, si è, poi, affermato che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo (Sez. 5^, 24 settembre 1997, Ceceres), con possibilità che univoci elementi di prova dell'esistenza del sodalizio provengano dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (Sez. 1^, 12 novembre 1997, Cuomo;
cfr. analogamente, Sez. 5^, 24 settembre 1998, Burgio). Circa, poi, la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo, la giurisprudenza è costante nel senso che, nel primo caso, l'accordo si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico;
nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 1^, 1 luglio 1987, Ingemi). Si è precisato, proprio con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che pure se l'accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. L'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l'accordo di esaurisce o si dissolve). L'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga alla concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Può ribadirsi allora che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un attività di partecipazione al reato stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p. A questa regola il 1 comma di tale articolo enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicché può contestarsi che i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie fra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. La constatazione vale proprio ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando la pluralità di soggetti di volta in volta richiesta il minimum imposto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati;
un elemento non rigorosamente prescritto per l'attività di mero concorso di persone nel reato.
Per la sussistenza dell'accordo associativo, quindi, l'accordo (coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti. È la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, influente l'inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini dell'identificazione dell'essenza stessa di tale reato. Predominante diviene, allora, il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente plurisoggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (cfr. l'ampia disamina di Sez. 6^, 12 maggio 1995, Mauriello).
3. Circa la tematica concernente l'avvenuta assoluzione dai reati- fine, va rammentato che l'associazione per delinquere è un reato di pericolo che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti;
come tale, detta figura criminosa non consente - come, d'altronde, tutti i reati di pericolo - l'ipotizzabilità del tentativo;
gli eventuali comportamenti diretti alla formazione di un'associazione per delinquere, infatti, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché, dal loro venire ad esistenza è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico;
un principio che è stato affermato dalla giurisprudenza proprio con riferimento al dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata ipotizzazione del tentativo pur in assenza di qualsiasi prova in ordine al compimento di reati-fine (Sez. 1^, 7 aprile 1989, Romano). Donde l'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che, prescindendo la struttura ontologica del primo dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, deve escludersi - almeno in linea di principio - che la sussistenza del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, possa essere desunta dalla attuazione di una delle condotte descritte dall'art. 73 del suddetto decreto (Sez. 6^, 21 giugno 1995, Tolone). Conseguenza ineludibile dei ricordati itinerari interpretativi è che i reati di associazione criminosa si perfezionano, e le relative sanzioni sono irrogabili, prima ancora della eventuale commissione dei reati fine;
così escludendosi la possibilità che i partecipanti ad un' unica associazione criminosa possano essere puniti con pene edittali diverse, quelle previste dall'art. 416 c.p. o quelle previste dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seconda dei reati fine eventualmente commessi (Sez. 6^, 14 giugno 1995, Montani).
4. Poiché, peraltro, taluni dei ricorrenti hanno contestato l'ipotizzabilità di un'associazione per delinquere specifica in cui partecipino fornitori ed acquirenti, va anche ricordato che la giurisprudenza di questa Corte - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso del IS, a quanto sembra, evocando soprattutto i suoi rapporti con il gruppo dei "calabresi", di cui egli stesso era partecipe - è ormai costante nel senso che la pur prospettabile contrapposizione tra costoro non è, in linea generale, ostativa alla configurazione del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 6^, 5 dicembre 2003, Giacalone).
Si è ritenuto così che nell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche l'approvvigionamento della droga, mediante l'acquisto all'ingrosso da un gruppo organizzato di importatori, effettuato con lo scopo della vendita, può essere ritenuto un ruolo associativo, sempre che esso sia stato oggetto dell'originario accordo tra due associazioni a delinquere ovvero tra due gruppi nell'ambito di un'unica associazione;
ferma restando la necessità che sussista la prova che il compito di rivendita dello stupefacente sia stato incluso nell'accordo criminoso: in tal modo i singoli atti di acquisto divengono altrettanti reati-fine dell'associazione, mentre, in assenza dell'accordo, essi rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica (Sez. 6^, 2 luglio 2003, Risicato). Si è affermato, altresì, che può essere ravvisato il vincolo associativo pure tra il fornitore della droga e i venditori della stessa, quando l'attività di questi ultimi sia posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne parte: questa Corte ha, perciò, ritenuto che l'attività di spaccio rappresenta un volontario contributo causale fornito alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso e che l'esistenza di un'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti non può essere desunta pressoché automaticamente da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di tali sostanze concluse fra le stesse persone;
mentre occorre pur sempre che gli acquirenti a fine di spaccio agiscano con la volontà e la consapevolezza di operare quali aderenti ad un' organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di tale interesse non è incompatibile con quello di un interesse personale e può con lo stesso concorrere (Sez. 6^, 18 marzo 2003, Modaffari;
Sez. 6^, 14 dicembre 1999, Campanella;
Sez. 6^, 7 aprile 2003, Marrone;
Sez. 1^, 10 giugno 1996, Timpani). In conclusione, poiché il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, pure tacito, affidamento;
non è ostativa alla configurabilità di tale tipologia di reato neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 5^, 5 novembre 1997, Saletta).
5. Come si è esposto in narrativa, il giudice a quo ha ritenuto gravi, precisi e concordanti gli indizi circa l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, desumendoli: dall'uso di accorgimenti volti ad eludere eventuali indagini nei confronti degli associati, quali il continuo cambio di schede telefoniche, l'utilizzo di un linguaggio convenzionale, la comunicazione dei nuovi numeri telefonici in codice (attraverso addizione o sottrazione di numeri), l'abitudine di non parlare mai all'interno di autovetture allo scopo di eludere intercettazioni ambientali;
dall'uso di nomi, anche qui, convenzionali (pseudonimi o soprannomi), in modo da rendere difficile l'identificazione dei partecipanti alle conversazioni;
dall'uso di termini (scarpe macchine, documenti, gomme) per definire la merce trattata, termini che non trovano alcun riscontro nelle attività effettivamente svolte dagli associati, con la piena conoscenza - da parte di soggetti provenienti da aree geografiche diverse e svolgenti attività diverse che nulla avevano a che vedere con la merce indicata nel corso delle conversazioni - del reale oggetto di queste;
senza che nessuno abbia peraltro giustificato il perché dell'utilizzazione di un simile linguaggio, non di rado in un frenetico contattarsi reciprocamente tra gli imputati;
dallo svolgimento da parte del IS, del TI, dello LL e dello SG di viaggi in Sudamerica (Colombia, Venezuela, Brasile) seguendo percorsi del tutto atipici (sia europei sia extra europei) con aggravio notevole di risorse fisiche e soprattutto economiche;
dall'utilizzazione di autovetture intestate a soggetti diversi, allo scopo di eludere le investigazioni;
dalle continue riunioni in diverse località a riprova dell'esistenza di un gruppo operativo ed organizzato;
dal soggiorno dello SG per mesi in Sudamerica, spostandosi da una città all'altra e da un Paese all'altro; dai conferimenti in danaro e dalle altri voci di spesa che hanno comportato uscite di notevolissima entità giustificabili solo nella prospettiva di ingentissimi profitti. Tanto da comprovare l'esistenza di un vero e proprio "cartello" costituito da vari gruppi che si occupavano di gestire in autonomia e ciascuno in ambito più ristretto in territorio italiano traffici di stupefacenti. Aggiungendo che il mancato conseguimento della piena prova che le spedizioni per l'importazione siano andate a buon fine nulla toglie in ordine alla sussistenza del reato associativo.
6. Poiché, a parte le specifiche posizioni in ordine alle quali ciascuno dei ricorrenti ha denunciato sia mancanza o manifesta illogicità della motivazione sia violazione della legge sostanziale, molte delle censure si sono soffermate a contestare i criteri inferenziali utilizzati per pervenire all'affermazione di responsabilità e, più in particolare - sia pure talvolta solo implicitamente - le massime si esperienza che costituiscono il tessuto connettivo delle argomentazioni della Corte territoriale, è compito di questa Corte determinare i limiti connaturati all'accesso al giudizio di legittimità proprio nella materia delle massime di esperienza al fine di verificare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
7. È bene subito premettere che le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che non possa essere incluso nell'area del vizio della motivazione il sindacato sulle "massime di esperienza" utilizzate dal giudice di merito. Con ciò, in certo senso, ripercorrendo le cadenze indicate da un'autorevole dottrina la quale aveva puntualizzato come per consentire che il controllo di legittimità sulla motivazione non irrompa a sindacare il merito del giudizio è necessario e sufficiente che la Corte accerti soltanto se la motivazione rispecchi la struttura legale, cioè espliciti i fatti probatori, le massime di esperienza e le conclusioni. Il tutto in coerenza con il principio secondo cui la Corte di Cassazione verifica la ritualità del procedimento probatorio e non del suo risultato (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone). La statuizione giurisprudenziale sopra ricordata potrebbe sembrare, per la verità, non del tutto persuasiva se intesa nel senso che essa perverrebbe, in omaggio al principio di "completezza", alla conclusione che, perché la motivazione risulti inattaccabile in cassazione, debbano essere enunciate tutte le massime di esperienza utilizzate e, dunque, pure quelle assolutamente indiscutibili;
senza contare che, mentre, da un lato, non sarebbe ragionevole l'indicazione delle massime di esperienza ove non ne fossa consentito (sia pure entro i ristretti limiti indicati dal combinato disposto degli artt. 192, comma 1, e 606, lett. e), e purché ci si trovi in presenza di vere e proprie massime di esperienza) il loro sindacato, dall'altro lato, non sembra consentito accedere alla conclusione che l'indicazione di una massima di esperienza discutibile debba necessariamente comportare l'annullamento della decisione in quanto affetta da manifesta illogicità.
Ma, proprio sulla tematica concernente la sindacabilità delle massime di esperienza non è agevolmente individuabile - nonostante le talora perentorie affermazioni di principio - una precisa linea interpretativa da parte della giurisprudenza.
Va premesso che con l'espressione "massime di comune esperienza" vengono intese quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla osservazione dei quali sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi (Sez. 5^, 18 dicembre 1969, Lanzarotti). Così da definirle nell'ambito dei giudizi che vengono assunti dal giudice nell'esercizio del suo libero convincimento, ma che vincolano le conclusioni da adottare (Sez. 1^, 26 novembre 1962, Giacalone). Ed è singolare constatare come l'aggancio delle massime di esperienza al principio del libero convincimento finisca con l'esaltarsi, pur in presenza di puntuali canoni valutativi espressi dalla legge (si pensi, a tutte le regole enunciate dall'art. 192), proprio nel regime del codice del 1988, non essendosi mancato di precisare come il detto libero convincimento, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logico- induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire per cristallizzarsi definitivamente, dalla prova del fatto in esame, cui si giunge, stante la naturale inadeguatezza degli indizi, se questi siano gravi (vale a dire, resistenti alle obiezioni e perciò convincenti), precisi (e cioè non suscettibili di diversa interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile) e concordanti (vale a dire, non contrastanti tra loro o con altri elementi certi;
così, Sez. 1^, 14 marzo 1995, Signori). in secondo luogo, pur dovendosi ribadire - con le puntualizzazioni già proposte - l'impossibilità di sindacato sulle massime di esperienza, non sempre il ricorso a tali massime appare designato da un alone di asettica neutralità.
Anche se non si è mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva (Sez. 5^, 14 aprile 1987, Gelli), non è infrequente l'esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba essere "appropriata" (Sez. 1^, 28 marzo 1969, De Pascale;
v. analogamente, per una massima di esperienza adottata dal giudice di merito e ritenuta esorbitante rispetto a cautele già imposte dalla legge, Sez. 4^, 24 novembre 1988, Fontanin), ovvero "plausibile" (Sez. 1^, 4 febbraio 1988, Barbella), tanto che la massima non riconosciuta come tale da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità (Sez. 1^, 22 maggio 1989, Barranca;
Sez. 6^, 21 giugno 1990, Cordi) o con il senso comune (Sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto). Salvo, ovviamente, che non sussistano circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che i fatti si sono svolti diversamente da quanto accade negli eventi materiali ed umani (Sez. 1^, 27 novembre 1991, Terranova). Frequente è, poi, il collegamento delle massime di esperienza (che, definite come regulae iuris, preesistono al giudizio;
Sez. 4^, 27 maggio 1993, Rech), alle prove indiziarie, discriminandosi, sul punto, tra gli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato e quelli legittimanti la misura cautelare coercitiva. Nel primo caso - si è detto - per indizi si intendono le prove c.d. logiche o indirette, attraverso le quali da un fatto certo si risale, per massime di comune esperienza, ad uno incerto;
nel secondo caso, la parola "indizi" fa riferimento anche alle prove cosiddette dirette le quali, al pari di quelle indirette, debbono essere tali da far apparire probabile la responsabilità dell'indagato in ordine al fatto o ai fatti per i quali si procede (Sez. 1^, 21 maggio 1990, Bencini;
Sez. 15 ottobre 1990, Sepe;
Sez. 1^, 18 marzo 1992, Russo;
Sez. 1^, 22 giugno 1992, Bono;
Sez. 1^, 23 novembre 1992, Bottaro, Sez. 3^, 12 agosto 1993, Alberino).
In terzo luogo, non si è trascurato di discriminare la massima di esperienza dalla congettura. Nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumgue accidit, mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione;
ed è singolare la contraddizione latente nella chiusa di tale proposizione ove, dopo la premessa che la massima di esperienza si fonda sulla probabilità, si afferma che poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo non può mai essere di probabilità, ma deve essere di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza e non certo le mere congetture (Sez. 1^, 22 ottobre 1990, Grilli). In tali termini dovrebbe dunque leggersi l'indirizzo giurisprudenziale che preclude alla Corte di Cassazione il sindacato sulle massime di esperienza (cfr., Sez. 2^, 9 marzo 1993, Mariani). Il che apparirebbe comprovato dalla statuizione secondo la quale ove il giudice di merito abbia scelto ed adoperato acquisizioni scientifiche e tecniche sulle quali non converge l'unanime consenso degli scienziati, per inferirne logicamente date conclusioni, il giudice di legittimità, per non invadere l'area di giudizio riservata a quello di merito, non può censurare la massima di esperienza da quest'ultimo impiegata, a meno che non sia inesistente in campo scientifico, adottando il punto di vista del ricorrente che abbia prospettato, magari con convincente e rigorosa argomentazione, l'adottabilità di una diversa nozione, accreditata da una parte della dottrina medico-legale (Sez. 4^, 30 aprile 1993, De Giovanni). La massima di esperienza, dunque, costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale che, sussunto il fatto come premessa minore, consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare (Sez. 1^, 2 aprile 1992, Filice). Il che impone di ritenere che la doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere proposta quale vizio della motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento e sia stata data una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate, con motivazione adeguata e congrua (Sez. 4^, 30 aprile 1993, De Giovanni).
8. Poste tali premesse, le censure dei ricorrenti sul ragionamento probatorio del giudice a quo appaiono ai limiti dell'inammissibilità.
L'amplissimo apparato indiziario sottoposto al vaglio dei giudici di merito è stato accuratamente selezionato e valutato secondo i canoni della logica dalla Corte territoriale, in un contesto in cui all'utilizzazione di massime di esperienza alle quali la Corte territoriale ha fatto costantemente ricorso - alla stregua del quadro indiziario più volte ricordato, in assenza del sequestro di sostanze stupefacenti - non ha corrisposto, da parte dei ricorrenti, non tanto la prospettazione di un canone interpretativo diverso quanto la necessaria contestazione della erronea qualificazione di una congettura come massima di esperienza. Proprio l'assenza - di fronte ad un assetto indiziario designato dai requisiti indicati dall'art. 192 c.p.p., da ricollegare direttamente all'impossibilità di censurare la decisione adducendo l'addebito di cui all'art. 606, comma 1, lettera e - induce a ritenere del tutto sprovviste di fondamento le censure incentrate sull'utilizzazione del criterio "per esclusione" e sull'inversione dell'onere della prova. Censure da qualificare complementari perché, mentre la prima si basa proprio sulla contestazione (per la verità alquanto generica) delle singole massime di esperienza utilizzate nella loro astratta proiezione probatoria, la seconda (altrettanto genericamente) presuppone proprio l'esistenza di un ragionamento probatorio da qualificare illogico perché fondato, nel concreto, su argomentazioni di tipo congetturale;
senza peraltro argomentare una qualificazione di tal genere, così pervenendo alla formulazione di doglianze che devono qualificarsi addirittura non consentite al di là del nomen ad esse assegnato.
9. Non diversa è la sorte di quelle doglianze che dall'assoluzione dai reati fine tendono a censurare la motivazione della sentenza impugnata per non aver argomentato sul punto.
Un addebito, pure qui, privo di qualsivoglia fondamento solo considerando che - come si è già rilevato - la sussistenza di un'associazione per delinquere anche definibile ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 va valutata sulla base dell'autonomia del sodalizio e della sua concreta possibilità di operare. La circostanza che i reati fine si siano attestati alla fase meramente preparatoria non vale certo a designare della stessa qualificazione il reato associativo.
Del resto, dalla motivazione della sentenza impugnata è agevole ricavare l'assoluta correttezza delle argomentazioni utilizzate allorché, descrivendo l'attività-fine non pervenuta neppure alla fase del tentativo (donde l'inconcludenza delle censure incentrate sulla violazione del c.d. giudicato interno), ha rimarcato come soltanto un assetto organizzativo qualificato nei termini indicati nell'imputazione avrebbe consentito la progettazione dei reati pervenuti solo al limite della rilevanza penale (importazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente occultato all'interno di un container diretto a Genova contenente legname: importazione di cento kg di cocaina trasportati attraverso zavorre nascoste sotto la chiglia di una nave diretta a Vado Ligure;
importazione di 50 kg cocaina, da prelevare in Spagna e da trasportare con un camion;
importazione di un ingente quantitativo di stupefacente occultato all'interno di un container contente un carico di saponette e di altri prodotti per l'igiene, proveniente dal Venezuela;
importazione di stupefacente dal Sudamerica con l'impiego di una barca a vela che avrebbe dovuto essere condotta da UN LI, prosciolto dalla sentenza di secondo grado).
La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, costante nella linea interpretativa secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6^, 13 dicembre 2000, Coco), e che è sufficiente la prova dell'esistenza di un'attività permanente ed attuativa di un programma generico di commercio di droga (Sez. 6^, 28 marzo 2003, Baldassarre). Ferma restando la necessità di una ripartizione di compiti tra associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati di questo tipo e l'esistenza di una entità autonoma dotata di una struttura organizzativa almeno rudimentale, idonea a fornire un sopporto stabile alle singole deliberazioni criminose;
un'entità che deve avere carattere preminente per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire la sua capacità di operare validamente;
così da distinguere la permanenza dal contesto temporale entro il quale si svolge la condotta esecutiva del delitto di cui trattasi, coincidendo questa con la fase che precede la consumazione: perché l'associazione risulti effettivamente costituita e l'organizzazione sia pure rudimentale esca dalla fase embrionale e le attività dirette a conseguire lo scopo siano ripartite tra gli associati, deve trascorrere un apprezzabile lasso di tempo;
dunque, la commissione del reato, oltre l'accordo almeno fra tre persone, implica la predisposizione di un minimo di organizzazione che acquisti carattere di permanenza (Sez. 1^, 12 novembre 1992, Messina). Pare evidente, in conclusione, che tale fase preparatoria sia stata largamente superata alla stregue delle ampie argomentazioni della decisione qui oggetto di censura, fondate su rigorose verifiche degli elementi probatori utilizzati minuziosamente descritti quanto alla loro valenza dimostrativa. Senza trascurare che la prova si fonda prevalentemente su captazioni di conversazioni, rigorosamente interpretate, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto fondato su massime di esperienza assolutamente incontestabili come tali.
10. Manifestamente prive di fondamento sono, ancora, le censure concernenti il locus commissi delicti proposte dal IN e dal OL. Infatti, considerata la natura permanente del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non è censurabile l'affermazione di competenza ratione loci del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo, quando nel territorio facente capo a tale giudice, secondo contestazione niente affatto strumentale, debba ritenersi intervenuto e perfezionato l'accordo di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (Sez. 6^, 6 ottobre 1994, Celone). 11. Identica è la sorte da assegnare al motivo di ricorso dedotto dallo SG con il quale si censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 74, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La formazione di un vero e proprio "cartello" allo scopo di importare sostanze stupefacenti dal Sud America, e costituito da vari gruppi che si occupavano di gestire autonomamente il traffico di droga, le modalità organizzative del sodalizio, l'impiego di ingenti capitali, sono tutti elementi che escludono per definizione l'ipotizzabilità dell'invocata circostanza attenuante.
Le posizioni dei singoli ricorrenti.
1. Pressoché tutti i ricorrenti dopo aver messo in discussione l'esistenza del sodalizio criminoso, hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla partecipazione di ciascuno di essi. Taluni si sono doluti anche della misura della pena inflitta.
Pure tali censure devono essere disattese.
2. Il IS ha contestato la sua partecipazione all'associazione deducendo, tra l'altro, che sarebbe a lui addebitabile un unico episodio di importazione.
Censure da ritenere inammissibili alla stregua dell'ampia, coerente, rigorosa motivazione della sentenza impugnata che ha ripercorso tutta l'attività del IS, dai suoi contatti con OM AV (grande trafficante di stupefanti, latitante in Sudamerica), ai suoi frenetici spostamenti - con le modalità sopra descritte - in varie località dell'America del Sud, alle registrazioni di incessanti conversazioni telefoniche con gli appartenenti alla consorteria, intecciantesi tra loro e tutte aventi ad oggetto - con il linguaggio convenzionale più volte evidenziato - l'importazione o l'acquisto di sostanze stupefacenti (SG, punto di riferimento, quale intermediario in Sud America, NC, IN, TI, OL, OL - componenti del gruppo "calabrese" - LL, che operava a Genova), agli appostamenti e alle ulteriori indagini di polizia (relativamente all'importazione della partita di legname), ai suoi reiterati incontri con vari altri associati (AG, TI, IN, OL OL, LL, i fornitori di Platì), agli atri elementi di prova che lo qualificano come uno dei membri più attivi dell'organizzazione criminosa.
Non diversa è la sorte da assegnare alla dedotta violazione dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la qualità, attribuita al IS, di dirigente dell'organizzazione. La sentenza impugnata ha rigorosamente argomentato sul punto, rimarcando le continue riunioni tra i membri del sodalizio svoltesi nell'abitazione del ricorrente, i frenetici contatti con i diversi gruppi criminali, l'altissima valenza delle "credenziali" sull'affidabilità del TI, assicurate allo SG.
3. Da disattendere, perché proponenti censure non consentite, sono pure le doglianze dello NC, del OL, del TI, del IN, del OL e dei AL, anche qui dovendosi rammentare le intercettazioni, gli incontri, le osservazioni, le indagini di polizia giudiziaria, i viaggi;
in un contesto ampiamente e correttamente argomentato dalla sentenza impugnata con rigoroso richiamo, in ordine a ciascuno dei ricorrenti, agli specifici elementi di responsabilità.
Anche le doglianze incentrate sulla misura della pena proposte dallo NC, dal OL, da AL NO, dal TI, dai IN, dal Pietrolugo e da AL EL devono essere ritenute inidonee all'accesso davanti a questa Corte avendo la sentenza denunciata ineccepibilmente argomentato, nel ridurre - in accoglimento dei motivi di appello di alcuni degli imputati - la pena inflitta in primo grado per tutti i ricorrenti, in ordine all'entità della pena, così ridotta, in misura, peraltro, prossima al minimo dell'editto.
4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle doglianze dello SG in punto di responsabilità per la sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
Come già argomentato con riguardo alla posizione del IS, "MA" emerge come soggetto intraneo al sodalizio, quale intermediario - donde il rilevante contributo causale alla vita ed allo sviluppo dell'associazione - per l'acquisto e l'importazione di stupefacenti provenienti dal Sud America;
frequentissimi i suoi contatti telefonici con il IS per varie forniture di droga, lo SG risulta avere intrattenuto rapporti anche con il TI, sulla base delle "credenziali" dello stesso IS.
Il tutto in un quadro ampiamente descritto dalla sentenza impugnata con giudizio di fatto incensurabile in questa sede.
5. I rilievi sopra esposti coinvolgono direttamente anche il ruolo dello LL nell'ambito dell'organizzazione criminosa;
con la conseguenza che le censure da lui proposte in punto di responsabilità, penetrando direttamente nel meritum causae, ricadono nella previsione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., in quanto non consentite.
Manifestamente prive di fondamento, per i motivi esposti, con riferimento ai ricorsi supra 3, sono i motivi incentrati sulla misura della pena.
6. Vanno, infine, disattesi anche i motivi di ricorso proposti dall'AG relativamente alla sua partecipazione all'associazione. La sentenza impugnata ha rigorosamente argomentato sul punto, segnalando come il ricorrente effettuò un viaggio in Milano in compagnia del IS (fu "pedinato" sin dal luogo di partenza, cioè, Lamezia Terme),- partecipò alla riunione di Genova;
dal contenuto delle telefonate intercettate, oltre che dagli accertamenti di polizia giudiziaria si acciaro che il NN che aveva un ruolo preminente nel sodalizio - perché in contatto con il AV ed i trafficanti sud americani - si identificava con l'AG. Cui si addebita correttamente, infine, di essersi occupato della spedizione del container di legname come carico di copertura, oltre che del reperimento dei fondi, della sorte del carico e della ripresa dell'attività volta all'importazione di sostanze stupefacenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005