Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.
Commentari • 6
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Il tristemente noto caso di Garlasco, che da quasi vent'anni interessa oltre misura l'opinione pubblica, con la nuova indagine (prossima alla conclusione delle indagini, al momento della stesura di questo contributo) rischia di lasciare nella collettività più dubbi che certezze sull'amministrazione della giustizia. Anche i profani della materia giuridica sanno perfettamente - per mera logica - che un processo può concludersi con la condanna solo se le prove, legittimamente acquisite, depongano incontrovertibilmente a sostegno di un'accusa. In assenza di prova, è necessaria la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Diversamente, che piaccia o meno, il processo deve concludersi …
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2003, n. 22391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22391 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EH AN nato il [...];
avverso sentenza del 12/12/2001 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Bianchi Luisa;
udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. Cons. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
HA AN ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12.12.2001 che confermava integralmente quella di primo grado con la quale il medesimo, per quanto qui rileva, era stato condannato a sei anni di reclusione e lire 50 milioni di multa per due episodi (capo A e capo D) di spaccio di stupefacente (cocaina) con l'attenuante del fatto lieve. Lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine:
1) all'accertamento della responsabilità, fondato sul solo risultato delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui valutazione non sarebbe in linea con i principi indicati negli artt. 187 n. 2 e 192 n. 2 c.p.p.;
2) al mancato inquadramento del fatto di cui al capo D nell'ipotesi del tentativo;
3) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infondato è il primo motivo con cui il ricorrente deduce, peraltro genericamente, il mancato rispetto dei principi che devono presiedere alla valutazione della prova indiziaria, lamentando sostanzialmente che non sarebbe possibile interpretare il contenuto di conversazioni telefoniche oltre il loro obiettivo significato e dare alle stesse un significato negativo per l'imputato qualora non vi sia certezza sul significato.
Palese è l'inconsistenza di quest'ultima affermazione, atteso che il contenuto di conversazioni intercettate è valutabile a fini probatori anche quando le stesse vengano effettuate con linguaggio cui non attribuisce rilevanza alle parole usate e ritiene che le stesse abbiano invece un diverso significato.
E ciò è stato puntualmente effettuato nel caso di specie, avendo il Tribunale prima e la Corte di appello poi riferito dettagliatamente il contenuto delle plurime telefonate nel corso delle quali il HA ha trattato con i complici la cessione o l'acquisto dello stupefacente, indicando le ragioni per le quali tali conversazioni potevano avere un senso solo se alle parole effettivamente usate si sostituivano i riferimenti allo stupefacente;
quanto al primo episodio è stato altresì posto in evidenza come le spiegazioni fornite dall'imputato si siano rivelate on in grado a spiegare i chiari riferimenti al peso dell'oggetto di cui si parlava ed anche tra loro contraddittorie in quanto in un primo tempo sosteneva che si parlava di una macchina e poi di un braccialetto d'oro; per di più esse erano contrastanti con l'evidente tenore della telefonata secondo cui era il HA ad avere ceduto "qualcosa" (un "amico") e non viceversa, come sostenuto. Quanto al secondo, conferma del tenore della telefonata è stata dedotta dalla immediata successiva telefonata che HA faceva ad altra persona proprio per ottenere la fornitura (anche questa volta cripticamente indicata) che si era impegnato a vendere, nonchè dal fatto che allorchè il linguaggio della prima telefonata si era fatto più esplicito il medesimo aveva rimproverato l'interlocutore in quanto per telefono non dovevano parlare così.
La valutazione effettuata è dunque pienamente logica e convincente ed i suoi risultati sono idonei a sostenere la ritenuta responsabilità secondo il principio, già affermato da questa responsabilità secondo il principio, già affermato da questa Corte, per cui "Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altreTtanto o anche più verosimile, perciò non equivoci;
c) concordanti e cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi" (Cass. sez. IV 17/10/1991 n. 1035, Russo e altri Ced 189043). Per quanto riguarda la sussistenza del tentativo in ordine al capo D, più volte questa Corte ha ribadito che per la configurazione del reato è sufficiente l'accordo e non occorre la "traditio" ed anche di recente (sez. II 22/5/2001 n. 32299, P.M. in proc. Bua) ha precisato che "In tema di commercio di sostanze stupefacenti, nel caso venga raggiunto un accordo per la cessione di un determinato quantitativo di droga, ma manchi del tutto la prova dell'avvenuta consegna di questa, non si configura a carico del venditore il reato di tentata cessione, bensì il reato consumato di "offerta in vendita" della sostanza espressamente disciplinato dall'art. 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309".
Neppure è censurabile il diniego delle attenuanti generiche dal momento che esso è stato congruamente motivato con riferimento alla personalità dell'imputato e che non può essere contestato in questa sede con la produzione di un permesso di soggiorno, peraltro scaduto.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio il 2 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGIO 2003.