Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 1
In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie si trattava del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2005, n. 15832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15832 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 06/04/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 637
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 39471/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IC;
contro l'ordinanza in data 15 giugno 2004 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Dr. Consigliere Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott.ssa E. Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha sostituito con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP di Castrovillari nei confronto di PE IC in relazione al reato di cui agli art. 73 e 80 del d.p.r. n 309 del 1990, riferito all'illecita detenzione e trasporto di 540 grammi di cocaina.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge ed illogicità o carenza della motivazione con riferimento all'eccezione d'incompetenza territoriale, erroneamente disattesa dai giudici del riesame, e all'insussistenza dei presupposti richiesti dagli art. 273,274 e 284 c.p.p.. Il giudice naturale doveva, infatti, essere individuato, à termini dell'art. 8, 3 comma, c.p.p., nel Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, non già nel Tribunale di Castrovillari in applicazione del criterio suppletivo di cui al 1 comma dell'art. 9 c.p.p., non emergendo dagli atti che la condotta di detenzione avesse avuto inizio in Marina di GI CA.
Del tutto illogica era, poi, la valutazione tanto degli elementi indiziati quanto dell'aggravante speciale di cui all'art. 80 del d.p.r. n 309 del 1990, e, per altro verso, mancava del tutto la prova in ordine all'asserita qualità di corriere di sostanza stupefacente. Il ricorso è infondato.
Muovendo dalla questione di ordine processuale si deve condividere la conclusione dei giudici del riesame poiché, trattandosi di reato permanente ed essendo ignota la località in cui aveva avuto inizio la condotta illecita, la competenza è stata giustamente individuata con riferimento al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione delittuosa ed è stato arrestato l'indagato.
In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, è dato desumere dall'ordinanza impugnata che sull'autobus di linea della società Saja, diretto a Roma e fermo nella stazione di servizio Frascineto est dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto in un bagaglio non reclamato da alcun passeggero 540 grammi di cocaina. Tale bagaglio è stato riferito, in punto di gravità indiziaria, al PE, tenuto conto che recava all'esterno una scritta pubblicitaria di una ditta di Marina di GI CA (Gamma auto alarm sjstem-Sergio IA rappresentanze ...Marina di GI CA) e in esso erano contenuti dei dolciumi in un sacchetto di carta recante la scritta "El Merendero", pasticceria di Marina di GI CA. In tale località erano saliti sull'automezzo il PE ed un altro passeggero, ma, mentre quest'ultimo era provvisto di un diverso bagaglio, come dichiarato anche dal conducente dell'automezzo, il primo si era dichiarato sprovvisto di bagaglio ad eccezione di un sacchetto portato a mano e, poi, aveva reso contrastanti dichiarazioni circa la propria destinazione.
A fronte di tale quadro indiziario, apprezzato con esauriente motivazione indenne da vizi logici e interne incongruenze, il ricorrente oppone una diversa valutazione sia delle risultanze istruttorie, sia dell'idoneità del quantitativo di stupefacente detenuto a soddisfare, sia pure in un mercato ristretto, un notevole numero di tossicodipendenti, e, dunque, una censura di merito, come tale non proponibile in questa sede.
Alla reiezione del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005