Articolo 80 del Codice della navigazione
Articolo 79Articolo 81
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21 aprile 1942
Art. 80.
(Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti).

Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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