Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 2
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'aggravante della detenzione di quantità ingente, il giudice deve tener conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla sua purezza e alla conseguente idoneità a essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi, sia della quantità della sostanza medesima sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare un vasto numero di consumatori per un periodo congruamente lungo, con un significativo impatto sul mercato.
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 25471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25471 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI IG - Consigliere - N. 172
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 029306/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA LI MI, nato a [...] il [...];
2) OR AR, nato a [...] il [...];
3) CA AN, nato a [...] il [...];
4) RR RI, nato a [...] il [...];
5) DA LO, nato a [...] il [...];
6) AN IG, nato a [...] il [...];
7) EN NO, nato a [...] il [...];
8) GO LE, nato a [...] il [...];
9) OP ON, nato a [...] il [...];
10) RI MI, nato a [...] il [...];
11) IO AN ON, nato a [...] il [...];
12) RI LD, nato a [...] il [...];
13) EA BI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 09.03.2005 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. IG Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da SI AN, ER RI, DA LO, OD NO, NI LE, EZ ON, EG MI, LI AN ON, e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi gli avvocati Aricò Giovanni del foro di Roma, difensore di IR LI MI;
Oppi Franco LO del foro di Roma, difensore di OR AR;
Pacifico Fausto Sergio del foro di Bologna, difensore di EZ ON, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IR LI MI e gli altri 22 coimputati elencati in atti sono stati tratti a giudizio davanti al G.U.P. presso il Tribunale di Bologna per i reati a ciascuno ascritti nell'articolato capo di imputazione, che fa riferimento ad attività di importazione e vendita, anche in associazione e per ingenti quantitativi, di sostanze stupefacenti quali cocaina, ecstasy ed hashish, in violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80. 2. La Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo per 18 imputati l'istanza di applicazione della pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, e riducendo la pena per gli altri 5 appellanti (IR G. M., OR M., AN, IM A. e EA B.) con assoluzione per OR M. e IR G. M. anche dall'importazione di 100.000 pasticche di ecstasy in data 15.4.2001 di cui al capo 5 dell'imputazione.
3. Avverso la sentenza di appello sono stati proposti n. 13 ricorsi per cassazione nei termini seguenti:
A). Il difensore di ER RI deduce errata applicazione della legge penale in ordine alla confisca dell'autovettura AUDI A4 tg. BR496JT per essere stato ritenuto applicabile sia la L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies che l'art. 240 c.p.. Osserva che l'autovettura apparteneva al padre, che ne era intestatario e che l'aveva acquistata sia con denaro proprio che con permuta di altra vettura, a nulla rilevando l'utilizzazione strumentale del figlio, a sua insaputa, per lo svolgimento di attività delittuose. Con un secondo motivo censura la mancata applicazione in favore del ER S. della diminuente prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art.8, convertito con la L. n. 203 del 1991, ritenendo la disposizione applicabile anche quando sia contestato il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 qualora il vincolo sia caratterizzato da quei tipici legami che contraddistinguono le organizzazioni criminali di stampo mafioso ed avendo egli, quale collaboratore di giustizia, descritto dettagliatamente il ruolo importante svolto nei rapporti con la mafia barese.
B). DA LO denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo la Corte di Appello omesso di accertare e motivare circa l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 c.p.p. agli effetti di una pronuncia di proscioglimento. Osserva che la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo raggiunto con il P.G. sulla riduzione della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p. non esimeva il giudice dal valutare la sussistenza di cause di non punibilità. C). Analogo ricorso propone LE NI, che pure aveva patteggiato la pena ex art. 599 c.p.p., osservando che anche solo dalla lettura del capo di imputazione egli doveva andare esente da ogni responsabilità risultando estraneo ai fatti contestati, così che avrebbe essere pronunciata in suo favore una formula di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. D). Anche il difensore di LI AN ON ricorre per assoluta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e). Osserva che l'accordo sulla determinazione della pena ex art. 599 c.p.p. non esimeva il giudice dalla valutazione d'ufficio del fatto, che doveva quantomeno considerarsi come di lieve entità, con conseguente applicazione della diminuente prevista dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 per la quantità e qualità delle sostanze nonché per le modalità dell'azione, sia di ordine soggettivo che oggettivo;
che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare, sia pure implicitamente, la mancata emissione di una sentenza di proscioglimento.
E). EG MI deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. a), b) e c) in relazione all'art. 27 Cost., comma 3 e art. 101 Cost., comma 2, art. 62 bis c.p., in quanto l'applicazione di tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p. ed il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena avrebbero dovuto indurre il giudice ad irrogare una pena inferiore a quella richiesta dalle parti, mentre la sentenza impugnata non aveva motivato sul punto e la determinazione della pena era sproporzionata rispetto alla valutazione completa di tutte le risultanze processuali. F). Il difensore di SI AN deduce, a sua volta, la violazione dell'art. 129 c.p.p. in quanto la Corte di Appello, pur avendo notevolmente ridimensionato il trattamento sanzionatorio per il corretto comportamento processuale, avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in relazione ai capi 9 e 11 dell'imputazione. Osserva che, secondo più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, il riferimento alla situazione del mercato di destinazione della droga era del tutto estraneo alla previsione normativa, introducendo nella valutazione del giudice elementi di insopprimibile incertezza applicativa, con rischio di ingiustificate difformità di trattamento;
che doveva, quindi, tenersi conto del solo parametro oggettivo della quantità della droga, trattandosi pur sempre di mercato clandestino con conseguente impossibile quantificazione della domanda e reale diffusione della droga, per cui era errata la valutazione del giudice per il fatto che il SI A., al quale era stato contestato un quantitativo pari a 20.000 pastiglie, era operativo su un mercato meno recettivo di quello indicato sulla scorta di consulenza agli atti circa il consumo di pastiglie di ecstasy nelle discoteche della riviera romagnola. Osserva ancora che non vi era stato sequestro e che in ordine al capo 11, relativo al quantitativo di 3,3 kg. di cocaina, la prova era del tutto carente e, in ogni caso apparente, non essendo stata riconosciuta l'aggravante per gli analoghi quantitativa previsti ai capi 6) ed 8).
G). Il difensore di EA BI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonché difetto di motivazione, per avere il giudice di secondo grado malamente valorizzato come prova della responsabilità penale le dichiarazioni eteroindizianti rese dai coimputati in fase procedimentale;
per avere malamente valorizzato a rango di prova gli elementi indizianti derivanti dal materiale frutto dell'attività di captazione telefonica e malamente utilizzato le risultanze processuali come prova circa la natura stupefacente della sostanza oggetto di imputazione. H). Il difensore di OD NO ricorre per violazione dell'art. 74, comma 1 della legge sugli stupefacenti in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, avendo la Corte territoriale omesso di apprezzare che il OD M. si era limitato a porre in essere una condotta illecita senza appartenere al sodalizio da altri realizzato. Deduce ancora l'omessa indicazione degli specifici parametri di riferimento per la determinazione della pena, come pure l'omessa valutazione dell'incensuratezza, della confessione e dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato. I). Il difensore di EZ ON propone ricorso per violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 1 e 4, in relazione all'art. 81 c.p. e all'art. 581 c.p.p., lett. c). Con allegazione di copia della documentazione del caso e con richiamo a giurisprudenza di questa Corte, deduce che la Corte di Appello erroneamente non aveva tenuto conto dell'espressa riserva, manifestata in occasione dell'accordo ex art. 599 c.p.p., in ordine alla richiesta applicazione della disciplina della continuazione con la sentenza irrevocabile n. 3184/03 della Corte di Appello di Bologna, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sebbene l'unitarietà del disegno criminoso emergesse con assoluta evidenza dagli atti processuali e fosse stato perfino riconosciuto dal GUP di Bologna.
L). IG AN con il primo motivo di gravame introduce l'impugnazione, ripresa dai successivi ricorrenti, del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere ed alla sua partecipazione, ritenuta dalla Corte di Appello per il fatto che egli era il fidato autista del ER S. di cui eseguiva gli ordini, e intratteneva rapporti personali e telefonici con OR M., IR G. M. e OR, a nulla rilevando la circostanza che egli venisse retribuito dallo stesso ER e non partecipasse agli - ipotetici - utili dell'associazione, senza tuttavia chiarire in alcun modo perché l'accordo intervenuto nell'ottobre 2000 tra OR M., IR G. M., IM A. e ER S., che prima non si conoscevano sul piano commerciale, doveva leggersi come un patto associativo e perché lo stretto rapporto personale con ER S. dovesse intendersi come volontà associativa di ben più ampia portata, al di là della connivenza o del concorso in singole operazioni. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alle regole del concorso di persone nel reato e in ordine alla valutazione della chiamata di correo relativamente al carico di 15 kg. di cocaina nel gennaio 2001 e di cui al capo 3) dell'imputazione. Osserva che la riportata dichiarazione del ER S. in data 8.8.2002 circa la sua presenza nel gennaio 2001 presso l'Hotel Lungomare di Riccione era in realtà irrilevante non avendo a lui attribuito alcun atto minimamente concorsuale, per cui la Corte erroneamente aveva ritenuto la propria responsabilità in base alle suddette dichiarazioni. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. rispetto allo stesso episodio del gennaio 2001 per avere la Corte territoriale erroneamente tenuto conto, per negarla, del proprio contributo nell'economia del reato associativo, mentre la richiesta era stata avanzata, in via subordinata, in relazione al singolo episodio nel quale egli si era limitato ad accompagnare il ER S. guidando la macchina nel periodo in cui questi aveva avuto la patente sospesa. M). Il difensore di LD IM propone ricorso per 5 motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per non avere la Corte di Appello motivato la sussistenza dell'affectio societatis da parte del IM A., ne' lo stabile inserimento negli standard operativi adottati dal gruppo, pur avendo in modo contraddittorio riconosciuto che trattavasi di un affectio limitata e progressivamente in diminuzione, come desumibile dall'esame 7.6.2002 del collaborante di giustizia ER S. e pur essendo acclarato che il IM A. aveva acquistato dal gruppo in due sole occasioni, pur a fronte delle svariate operazioni dal gruppo stesso realizzate nell'arco temporale di sua ritenuta partecipazione (dicembre/marzo 2001). Richiama giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per la configurazione dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 è necessario che ciascun affiliato dia quella disponibilità e quell'impegno permanente e continuativo a svolgere un determinato compito al fine di realizzare un programma di fatti criminosi rispetto al concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la sussistenza di una serie di operazioni, anche se frequenti, di compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone, dovendosi verificare se gli acquirenti agiscono con la volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa. Con il secondo motivo, in relazione ai capi 2 e 4 dell'imputazione, deduce negli stessi termini vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 sul punto della ritenuta aggravante.
Con il terzo motivo, in relazione ai capi 2/4/5 dell'imputazione deduce inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 per avere la Corte di Bologna omesso di dar conto dei criteri adottati per l'affermazione dell'aggravante, erroneamente ritenuta sussistente in re ipsa senza stabilire le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata la saturazione del mercato di destinazione della droga nel caso specifico (locali notturni della riviera romagnola).
Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, per denegato riconoscimento dell'attenuante in considerazione del ritenuto atteggiamento non collaborativo del IM A., pur avendo dato atto delle ammissioni da questi rese e delle dichiarazioni relative alla responsabilità di altre persone come il EZ ed essendo l'intento del legislatore quello di favorire l'utile collaborazione nelle indagini, come avvenuto nella fattispecie.
Con il quinto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'artt. 62 bis e 69 c.p. per essere stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute circostanze aggravanti, omettendo di valutare i parametri di cui all'art. 133 c.p. circa la personalità del colpevole e la vera entità del fatto. Sono stati poi depositati motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4 per chiedere l'applicazione del più favorevole ius superveniens di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, comma 1, lett. b) in ordine ai reati di cui ai capi 2/4/9/14 lettera b) dell'imputazione. N). IR LI MI con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutizzabilità, e in particolare degli artt. 267 e 271 c.p.p. e conseguente mancanza di congrua motivazione come risultante dal testo della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)). In proposito argomenta circa la non corrispondenza al dettato normativo dei decreti autorizzativi e di proroga relativi alle intercettazioni telefoniche utilizzate nel presente procedimento per la mancata indicazione delle specifiche modalità di esecuzione delle operazioni, e censura il contrario avviso espresso dalla Corte felsinea nell'evidenziare la compiutezza delle argomentazioni contenute nei decreti del PM ex art. 267 c.p.p., comma 2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dei criteri legali in tema di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ER RI circa la chiamata di correità, nonché la mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 e art. 80, comma 1, lettera b) e comma 2 e art. 81 c.p., così
come contestato ai capi 5 e 18 (vizio comunque riconducibile alla previsione di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e). Censura diffusamente la patente di credibilità intrinseca attribuita dalla Corte di Bologna alle suddette dichiarazioni del ER S. confondendo e sovrapponendo il cd. esame preliminare della personalità del chiamante alla valutazione delle caratteristiche della dichiarazione, i cui requisiti (spontaneità, reiterazione, costanza e precisione) sarebbero apoditticamente enunciati e non rigorosamente trattati, senza nemmeno fornire motivazione in ordine agli elementi di inimicizia, animosità, odio e vendetta emersi e trattati nelle difese svolte. Afferma che il metodo adottato nel provvedimento impugnato è stato quello di accontentarsi di dati indiziari assolutamente imprecisi e incerti e di ricostruzioni approssimative, forzandone all'occorrenza il significato e riempiendo i vuoti con vere e proprie illazioni o giustificazioni indimostrate e prive di riscontro.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), laddove si configura la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché connessa mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità del IR G. M., come risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., lett. b ed e). Assume che la Corte felsinea, pur affermando corretti principi di diritto con richiamo ai criteri della stabilità e della continuità del legame, ne ha errato l'applicazione nel caso concreto minimizzando alcuni dati di primaria importanza e sopravvalutando le dichiarazioni di altri correi - tra i quali quelle di OD M. e HI - colorandole di una rilevanza giuridica difficilmente attribuibile a tali soggetti. Afferma che i richiamati accordi del dicembre 2000 avrebbero dovuto essere interpretati come esemplificativi dell'inesistenza dell'accordo che legava da un lato il ER S. al OR M., il IR G. M. e il IM A. dall'altro, operando ognuno di loro autonomamente;
che l'esistenza di un eventuale vincolo permanente doveva essere desunto da una pluralità di elementi sintomatici, mentre la Corte aveva dato rilievo unicamente ad una serie di condotte, sottacendo sia la totale mancanza di una struttura comune sia la consapevolezza di aderire ad una organizzazione delinquenziale e di operare nell'interesse della stessa.
Con il quarto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al computo della pena base per il reato più grave e all'aumento della continuazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) nonché mancanza o manifesta illogicità del costrutto motivazionale in quanto la Corte d'Appello, al pari del giudice di prima istanza, aveva ritenuto reato più grave l'art. 73 aggravato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in considerazione del massimo edittale sostanzialmente più elevato rispetto all'art. 74, mentre avrebbe dovuto tener conto dell'illecito più grave in concreto agli effetti della continuazione, non sussistendo nell'ordinamento una norma espressa in base alla quale il Giudice nella determinazione della pena base sia vincolato a partire da una pena che si attesti in un minimo edittale non inferiore a quello previsto per un concorrente reato satellite da porsi in continuazione. Lamenta pertanto l'erronea determinazione della pena base in anni 13 e mesi 4 di reclusione con una motivazione incauta e apodittica, non supportata da esplicito dictum giurisprudenziale;
nonché la scarsa considerazione degli elementi forniti per dimostrare la concreta resipiscenza, come l'intrapreso percorso terapeutico presso la comunità "Il Sorriso" rispetto all'accentuazione degli elementi negativi quali la gravità dei reati, la caratura criminale ed i precedenti penali. Con il quinto motivo censura ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 507 c.p.p. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione per il mancato esercizio del potere istruttorio officioso del giudice in ordine alla disattesa richiesta di acquisizione del dispositivo e delle motivazioni della sentenza pronunciata dal G.U.P. di Bari, evidenziando l'erroneità del giudizio di non necessarietà della predetta acquisizione. Sono stati depositati motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4 e L. n. 46 del 2006, art. 10 con allegata copiosa documentazione,
deducendosi in primo luogo violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Si censura la valutazione della Corte circa l'epoca troppo recente e troppo breve dei comportamenti positivi posti in essere richiamando la documentazione relativa alla precoce e pur netta inversione di rotta dell'imputato nell'attività di responsabile reinserimento nella società nel modo maggiormente proficuo.
Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dei criteri legali in tema di valutazione delle prove (art. 192 c.p.p., art. 606 c.p.p., lettere b) ed e)) con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ER RI, la cui inattendibilità e parzialità era desumibile dagli atti di causa, quali la dichiarazione del IR G. M. nel memoriale 18.6.2003, erroneamente non preso in considerazione, e dalle contraddizioni del racconto dello stesso ER S.. Ritiene che la ricostruzione giudiziale, nonostante l'intenso sforzo interpretativo, poggi su un apparato argomentativi segnato da evidenti carenze logiche e da incongruenze nei passaggi esplicativi.
O). Il difensore di OR AR propone a sua volta ricorso per cassazione con cinque motivi.
Con il primo deduce illogicità e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione a delinquere diretta alla spaccio di sostanze stupefacenti, laddove la sentenza impugnata fa discendere la prova dall'accordo iniziale tra ER S. da una parte, e OR M., IR G. M. e IM A. dall'altro, senza riportarne il contenuto ma facendo principalmente riferimento alle dichiarazioni di ER S. ed alla sua attendibilità intrinseca. Osserva che l'accordo iniziale tra persone che commercialmente non si conoscono non è mai un patto associativo e non crea un impegno collettivo permanente diretto alla commissione di una indeterminata serie di rapporti;
che la Corte di Appello ha illogicamente confuso l'intesa di iniziare ad avere insieme rapporti commerciali con il patto associativo, che costituisce un vincolo ben più coeso e costante;
che era stata omessa la comparazione fra le dichiarazione del ER S. e quelle del OR M. per motivare le ragioni dell'accordo associativo di ampia portata e travalicante il mero assenso ad una fisiologica ripetitività insita in questo genere di attività illecita;
che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico necessario nell'accordo dell'ottobre 2000 sulla base delle dichiarazione del ER S. ed era stata omessa ogni valutazione sui riscontri di causa, prendendo unicamente in considerazione i momenti di crisi del rapporto. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi esterni di riscontro ex art. 192 c.p.p., comma 2, alla chiamata di correo da parte del ER S. sulla base dei due elementi considerati dalla Corte della presenza di ER S. e dell'autista AN L. presso l'albergo Lungomare di Riccione nel gennaio 2001 e le intercettazioni telefoniche sull'utenza dello GH dal 16 al 19 dello stesso mese, essendo la credibilità intrinseca di detta chiamata minata dalla certezza che dopo l'importazione del dicembre 2000 ER S. si era trovato in difficoltà a reperire la cocaina e dalla mancanza di riscontri esterni in relazione alle modalità della consegna.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge circa la valutazione degli elementi esterni di riscontro alla chiamata di correo con riguardo al capo 5) relativamente all'importazione di 100.000 pastiglie in Riccione nel maggio 2001 evidenziando l'omessa valutazione della credibilità intrinseca del ER S. in ordine al singolo episodio e la illogicità della argomentazione circa il periodo detenzione dell'importatore Hans.
Con il quarto motivo deduce erronea applicazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, insistendo nella tesi, disattesa dalla Corte, secondo cui, una volta individuato il reato più grave secondo la valutazione del massimo edittale, il giudizio di valenza tra opposte circostanze del reato poteva far sì che la pena base fosse scelta in concreto all'interno di tutto l'arco della pena edittale prevista per il reato base non aggravato. Ritiene che, una volta ritenute applicabili le attenuanti al reato posto come pena base, debbano essere applicate le regole relative al giudizio di comparazione delle attenuanti cosicché, in caso di equivalenza, si considera come pena base quella prevista per il reato non aggravato;
aggiunge che, diversamente, si finirebbe per escludere per il reato continuato la regola di comparazione prevista dall'art. 69 c.p., senza che risulti al riguardo alcun principio inespresso. Con il quinto motivo deduce omessa valutazione delle ragioni poste alla base della richiesta con atto 7.6.2005 di applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ignorandosi le ragioni addotte circa il corretto comportamento processuale, la ripresa degli studi universitari e la giovane età.
Con il sesto motivo denuncia, infine, inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte focalizzato unicamente gli elementi negativi (gravità dei fatti, precedente penale, confessione ritenuta piena) per pervenire ad un giudizio di estrema severità con l'aumento per la continuazione, svilendo gli elementi positivi sopra indicati e non tenendo conto della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost.. Sono stati depositati motivi aggiunti ex art. 584 c.p.p., comma 4 e L. n. 46 del 2006, art. 10 deducendo violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) nonché mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizi di prevalenza rispetto alla contestata aggravante in relazione alle richieste specificamente richiamate e formulate nel corso del giudizio di appello con relativa documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Esaminando congiuntamente in primo luogo i ricorsi proposti da ER RI, SI AN, DA LO, NI LE, LI AN ON, EG MI, OD NO e EZ ON per ragioni di connessione, in quanto caratterizzati dall'intervenuto patteggiamento in appello, se ne rileva la inammissibilità per manifesta infondatezza.
In linea generale è da affermare che la materia è disciplinata dall'art. 599 c.p.p., comma 4, in base al quale l'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni sulle quali è legittimamente intervenuta la rinuncia, fatta eccezione per quelle riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, per quelle afferenti alla stessa procedura camerale prevista dalla norma e per quelle relative alla violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 circa le cause di proscioglimento (Cassazione penale, sez. 6^, 17 0 9.2004. n. 40817). Una volta effettuato tali accertamenti, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per talune delle cause previste dall'art. 129 c.p. in quanto, in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti il sistema sanzionatorio (Cass., sez. 5, 26.09.2005, n. 38386). Il giudice di secondo grado ha ampiamente analizzato le singole posizioni ritenendo adeguata la pena concordata a fronte della gravità dei fatti e della personalità del prevenuto, non sussistendo sulla base degli elementi di prova agli atti ragioni giustificative di una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.. 5. In particolare, quanto a ER RI, è da osservare che lo stesso aveva chiesto nei motivi aggiunti di appello anche il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 prevista per i collaboratori di giustizia e la restituzione al padre intestatario dell'autovettura Audi A4 confiscata. Nel formulare istanza di applicazione della pena ex art. 599 c.p.p., comma 4, egli ha rinunciato a ogni altro motivo;
da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso proposto in questa sede, potendosi comunque per incidens rilevare che l'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito dalla L. n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare le attività di tipo mafioso senza concorrere con l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (vedi Cassazione penale, sez. 5^, 28.04.2004, n. 26637).
6. I ricorsi proposti di DA LO, NI LE, LI AN ON, EG MI sono accomunati dalla estrema genericità che li caratterizza, risolvendosi nella semplice enunciazione della mancata valutazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., peraltro in alcun modo da primi due concretamente prospettata.
EG M. si limita ad evidenziare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.
Il difensore del LI A. D. richiama l'attenuante della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, già proposta nell'atto di appello e implicitamente rinunciata con la richiesta di pena concordata con il P.M. a seguito rinuncia ad ogni altro motivo, senza muovere alcuna specifica contestazione all'affermazione della sentenza circa il reiterato acquisto di pastiglie di ecstasy per quantitativi compresi tra alcune centinaia fino a 2.000 per volta e all'ammissione degli addebiti.
7. Il ricorso proposto dal difensore di OD NO si riduce ad una sintetica e generica critica ai criteri di commisurazione della pena, che è stata oggetto del patteggiamento ed è stata ritenuta dalla Corte di Appello adeguata sulla base degli analitici elementi di responsabilità ampiamente descritti e non specificatamente contestati.
8. La difesa di SI AN introduce in modo inconferente il problema della valutazione dell'aggravante speciale dell'ingente quantitativo di droga in relazione all'impianto motivazionale adottato dal G.U.P. sulla scorta di una consulenza relativa al consumo di pastiglie di ecstasy nelle discoteche della riviera emiliana romagnola;
ciò in quanto si da atto che sul punto la decisione non è stata censurata. In effetti la sentenza di secondo grado, nel riportare alle pagine 13/14 i motivi di appello proposti dal SI A. e nel precisare i vari elementi di prova a suo carico, non fa riferimento a tale circostanza e applica la pena concordata, ritenuta equa in ordine alla natura e gravità dei reati. Il motivo è comunque infondato, come risulta da quanto di seguito enunciato al n. 17.
9. Più specifico è il motivo dedotto dalla difesa di EZ ON - e correttamente corredato dalla documentazione allegata in copia - circa la mancata applicazione della richiesta continuazione ex art.81 c.p. in relazione alla pena di cui alla sentenza n. 3184/03 della Corte di Appello di Bologna, con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cassazione penale, sez. 6, 23.01.01, n. 6843) secondo cui il giudice di appello non può sottrarsi alla decisione rimettendola al giudice dell'esecuzione.
Va in proposito osservato che dal testo del verbale di udienza del 14.01.2005 risulta che il P.G. ha riconosciuto il diritto del EZ a far valere l'istituto della continuazione nella sede esecutiva, facendo presente che "devono rimanere fermi i termini sulla base dei quali è stata concordata la pena ex art. 599 c.p.p., comma 4". Poiché non risultano mosse dal difensore obiezioni a tale intervento, deve logicamente dedursi che la concorde volontà delle parti si è concretizzata nel senso di rimettere la valutazione al giudice dell'esecuzione; per cui è da ritenersi corretta la decisione della Corte di Appello, che si è limitata ad applicare la pena concordata.
10. La declaratoria di inammissibilità deve essere estesa anche al ricorso proposto nell'interesse di EA BI, in quanto limitato all'affermazione apodittica dell'errata valutazione, sia delle dichiarazioni eteroindizianti rese dai coimputati, sia degli elementi risultanti dall'attività di captazione telefonica, sia delle risultanze processuali come prova della natura stupefacente della sostanza oggetto di imputazione. Risulta in tal modo evidente la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. e), che prescrive l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione, a pena della inammissibilità sancita dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il requisito della specificità dei motivi implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cassazione penale, sez. 5, 21.04.1999, Macis, RV 213812; sez. 4, 01.04.2004, Distante, RV 228586). E tale sindacato non è certo reso possibile dalla estrema genericità del ricorso in esame.
11. Comune alla posizione degli altri ricorrenti AN L., IM A., IR G. M. e OR M. è l'impugnazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. In proposito la sentenza impugnata resiste alle censure mosse, avendo ampiamente motivato il suo convincimento nel rispetto dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. È stato, infatti, affermato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere dato anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cassazione penale, sez. 6, 13.12.2000, n. 10871; sez. 4, 29.11.2005, n. 4481). Il vincolo associativo può essere ravvisato anche dall'unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio di droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, quando l'attività di costoro sia posta in essere avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne parte, non essendo sufficiente la mera frequenza delle operazioni (sez. 6^, 18.03.2003, n. 15740; sez. 6^, 07.04.2003, n. 23798; sez. 5^, 17.03.1997, n. 1291). La Corte di Appello ha richiamato l'accordo dell'autunno 2000 di ER S. con OR M., IR G. M. e IM A. circa l'impegno del primo, avvalendosi delle conoscenze del mercato olandese di OR, a importare in Italia e procurare quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti (in prevalenza ecstasy e cocaina), e degli altri tre a spacciarli utilizzando gli ampi canali di smercio già messi in atto;
nonché i riscontri costituiti, oltre che dalle dichiarazioni del ER S., dalle ammissioni di OR M. e IM A. e dai chiari riferimenti di molti imputati (quali GH, EZ, OD M.) al IR G. M. quale socio e alter ego di OR M. nel corso delle telefonate intercettate o degli interrogatori davanti agli inquirenti. Viene dato conto dell'esistenza delle strutture organizzative del gruppo, che, avvalendosi sia di OR che di AN L. quale utile autista fattorino, consentivano l'occultamento della droga durante i trasporti in doppifondi ricavati all'interno di autovetture e poi in officine o garage a disposizione di OR M. e dei correi bolognesi.
Viene affermato il requisito soggettivo dell'affectio societatis per la piena adesione al sodalizio criminoso e la volontà di ciascuno di recare il proprio apporto all'attività comune del gruppo. Viene richiamata la rete distributiva che faceva capo a OR M., IR G. M. e IM A. per lo smercio in tempi assai rapidi della droga a Bologna e in Romagna.
L'assenza per alcune forniture di IM A. e IR G. M. a causa di un viaggio in Brasile è ritenuta irrilevante per la garanzia dello smaltimento della droga da parte del OR M.; come pure è ritenuta irrilevante la mancanza, sia di una cassa comune, sia della condivisione di rischio economico tra venditori e acquirenti, sia della spartizione finale degli utili tra tutti, essendo invece determinante che lo stabile accordo per l'attività illecita continuativa concordata sia stato cementato dallo scopo comune di trarre profitto dal commercio degli stupefacenti, e che tale scopo sia stato perseguito attraverso una struttura organizzata. Ulteriore elemento organizzativo è ravvisato nella rete di telefonini che servivano ai complici di tenersi in contatto, esclusivamente o prevalentemente, tra loro onde definire gli accordi, gli incontri e le consegne della droga, riducendo il numero degli interlocutori e la possibilità di essere scoperti.
Si tratta, all'evidenza, di un insieme di elementi probatori idonei a dar conto in modo congruo e logico della ritenuta associazione criminale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 12. Allo stesso modo è da valutare l'affermazione secondo la quale il fatto che IM A. non abbia partecipato a tutte le operazioni e per altre abbia partecipato con apporto finanziario ridotto non è idoneo ad escludere l'accordo associativo, che non abbisogna della consumazione dei reati-fine e che vide la partecipazione del ricorrente con l'intento di contribuire all'acquisto della droga e successiva distribuzione sul mercato.
13. Quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di ER S. quale collaboratore di giustizia, oggetto di specifiche censure del OR M. e del IR G. M. unitamente alla ritenuta insussistenza di adeguata riscontri esterni ex art. 192 c.p.p., comma 3, di cui sopra si è parlato con riferimento alla sussistenza dell'associazione illecita, la Corte di Appello ha fornito ampia motivazione del proprio convincimento (vedi da pag. 71 76 della sentenza), sia con riferimento ai motivi della collaborazione originata dalla volontà di chiudere l'esperienza delinquenziale dopo le forti tensioni con il gruppo criminale barese ed il pericolo per l'incolumità personale e familiare, sia con riferimento all'inconsistenza delle ragioni addotte sotto vari profili (contrasti con i coimputati, invidie nei confronti del OR M., invito al IR G. M. di sostenere le sue spese legali, mancata formalizzazione del passaggio di proprietà della moto ceduta allo stesso IR G. M.) per minarne la credibilità.
A tal proposito e nell'ambito più esteso delle valutazioni probatorie espresse nella sentenza impugnata, con particolare riferimento alla sussistenza del reato associativo contestato, è da richiamare la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della L. n. 46 del 2006, non sussiste vizio di motivazione per il fatto che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora per il fatto che tali atti siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza;
occorre, invece, che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Cassazione penale, sez. 6, 24.03.2006, n. 14054; sez. 6, 20.03.2006, n. 14624). Orbene, gli elementi addotti dai ricorrenti ed illustrati dai difensori nella discussione orale a sostegno dell'inesistenza dell'associazione illecita non sono idonei a configurare il vizio di motivazione rispetto alle complessive ragioni poste a fondamento del convincimento del giudice di appello. Le caratteristiche dell'associazione ampiamente evidenziate in sentenza sono sufficienti, in base alla richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte, a configurare l'ipotesi criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, che, per la sua specifica natura e funzione, è
strutturata in modo diverso dalle società previste dal codice civile, rimanendo irrilevante la mancanza di alcuni requisiti dalle relative discipline.
14. Per le stesse ragioni di diritto sono da disattendere le ragioni addotte da AN IG per escludere la sua partecipazione al sodalizio criminoso, non essendo censurabile in questa sede la motivazione della Corte di Appello che si è basata sulla presenza del AN L. agli incontri con ER S. e OR e sui contatti telefonici e di persona con gli acquirenti, risultando così egli partecipe del continuativo traffico di stupefacenti e fornendo il proprio contributo, sia come trait d'union con gli altri associati, sia quale fedele braccio esecutivo nella sua veste di autista di fiducia del ER S., che lo stipendiava.
Quanto al carico di 15 kg. di cocaina di cui al secondo motivo di ricorso, la responsabilità del AN L. è adeguatamente precisata dalla sentenza impugnata nel contributo offerto nella fase di preparazione e organizzazione in Italia dell'arrivo della merce secondo le parole di ER S..
La definizione di concorrente "minore", e non "minimo", utilizzata dalla Corte di Appello per tutta la posizione del AN L. agli effetti della operata riduzione della pena, non può logicamente non valere anche per l'episodio di cui sopra e giustificare la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., che presuppone una collaborazione "minima" e non soltanto "minore". 15. Il rigetto delle censure circa l'attendibilità delle dichiarazioni del ER S. ed i limiti del sindacato di legittimità conducono al rigetto anche del terzo motivo di ricorso del OR M. circa l'imputazione di cui al capo 5, risolvendosi la censura in una diversa valutazione dei fatti storici in termini inidonei ad escludere la complessiva affermazione di responsabilità. 16. La difesa di IR G. M. ripropone in questa sede il motivo specifico di inutizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per nullità dei decreti autorizzativi e di proroga relativi alle intercettazioni telefoniche, adducendo difetto di motivazione e mancata indicazione delle specifiche modalità esecutive. La doglianza è infondata in quanto il giudice di appello ha ampiamente motivato il rigetto (vedi pagine da 63 a 69 della sentenza) sia in termini generali che in via esemplificativa con riferimento a significativi casi specifici, evidenziando come ai provvedimenti autorizzativi fosse allegata la nota di polizia e un argomentata adesione del pubblico ministero alla gravità indiziaria esposta dall'organo indagante anche in caso di motivazione per relationem, e come anche il decreto di convalida del G.I.P. fosse adeguatamente e congruamente motivato.
Con la sentenza 21.06.2000 n. 17, IM ed altro, questa Suprema Corte a sezioni unite ha affermato che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali è stato affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore che i provvedimenti di proroga possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa). In applicazione di tali principi sono irrilevanti gli omissis denunciati;
come pure, quanto alle modalità esecutive, i rilievi formali mossi, avendo la Corte territoriale motivato la ritualità delle operazioni avvenute tramite gli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, nel rispetto del necessario collegamento tra l'art. 267 c.p.p. e l'art. 268 c.p.p., comma 3. 17. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, oggetto di gravame specifico da parte di IM LD e SI AN, si richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui il giudice deve tener conto sia della quantità della sostanza con riferimento alla sua purezza ed alla conseguente idoneità ad essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi, sia della quantità della sostanza medesima sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare un vasto numero di consumatori per un periodo congruamente lungo, con un significativo impatto sul mercato (Cassazione penale, sez. 4, 03.05.2005, n. 28548). La ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, che ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto d imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito il quale, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificatamente la ricorrenza di tale circostanza (sezioni unite, 21.06.2000, n. 17, IM). Ed ancora, con la sentenza 24.09.2003, n. 44518 di questa quarta sezione della Corte di Cassazione, si è affermato che l'ingente quantità di stupefacente deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché indefinito, numero di tossicodipendenti e, pertanto, allorché sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di consumatori, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua saturazione;
tale riferimento non è appropriato rispetto alla ratio della norma e non è facilmente accertabile, anche per la natura del mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili. A tal principi si è richiamata la sentenza impugnata, che ha escluso il rilievo determinante del numero medio di frequentatori delle discoteche romagnole sulla base di una consulenza tecnica tossicologica addotta dalla difesa del OR M., ritenendo sufficiente il criterio dei quantitativi assai ingenti e della qualità degli stupefacenti, oggetto dei reati contestati.
18. Passando più specificatamente all'esame delle questioni connesse al trattamento sanzionatorio, si osserva che in caso di pluralità di reati in ordine ai quali può trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati (Cassazione penale, sez. 5, 15.10.1997, n. 4503). La Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata con la decisione n. 11/1997 la questione dell'art. 81 c.p. in riferimento all'art. 3 Cost., ha richiamato l'indirizzo della Corte di Cassazione, sezioni unite, secondo cui in caso di continuazione non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base corrispondente al minimo previsto dalla legge per uno dei reati unificati.
In effetti, con la sentenza 30.04.1992, Cardarilli, le sezioni unite avevano affermato che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati (si trattava nel caso specifico di delitti e contravvenzioni), il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti"; ciò in quanto occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia occorre aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, cosicché la violazione più grave va individuata in quella punita dalla legge più severamente. A tali criteri interpretativi di questa Suprema Corte si è attenuta sul punto la sentenza impugnata, come si evince dalle pagine da 101 a 104 della motivazione, per cui le doglianze proposte dalla difesa di OR M. e IR G. M. sono da considerarsi infondate. 19. Quanto al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti, oggetto di censura sotto specifiche angolazioni da parte dei medesimi ricorrenti e del IM A., trattasi di valutazione di fatto sui dedotti comportamenti positivi posti in essere dopo la consumazione dei reati, incensurabili in questa sede secondo i principi di diritto in precedenza enunciati, avendo la Corte di Appello ampiamente e compiutamente motivato il proprio convincimento con argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie circa i vari aspetti delle singole posizioni.
19. Il rigetto dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7 in favore di IM LD è sorretto da logica e congrua motivazione con il richiamo al comportamento processuale, improntato ad una sostanziale minimizzazione delle proprie responsabilità e reticente nel riferire quanto sua conoscenza in relazione alla rete che operava con lui.
20. La non necessarietà dell'acquisizione della sentenza emessa nel parallelo processo barese, e di cui al sesto motivo di ricorso del IR G. M., è in modo logico motivata dalla Corte di Appello ritenendosi inesistente alcuna associazione tra i "bolognesi" ed i "baresi" (pag. 85); rimanendo così irrilevante il mero assunto del ricorrente che da tale sentenza emergerebbero elementi utili alla sua posizione.
21. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna in solido di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso secondo la graduazione di responsabilità risultante dal dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EA BI e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ER RI, SI AN, DA LO, NI LE, LI AN ON, EG MI, OD NO e EZ ON, e condanna tali ricorrenti al pagamento di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di OR AR, IR LI MI, IM LD e AN IG e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007