Articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale
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Art. 73. Sistema pubblico di connettivita' (SPC) 1. Nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (( e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.)) (( 2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. )) 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilita' dei sistemi;))
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
((b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;))
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)) .
(( 3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilita';
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilita'; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza. )) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
Entrata in vigore il 14 settembre 2016
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