Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità; ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (fattispecie in cui la competenza è stata stabilita ai sensi del primo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., facendo riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, coincidente con il luogo in cui l'indagato deteneva la droga a fini di spaccio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2004, n. 17626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17626 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 05/02/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 270
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 42824/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA RC n. a Tivoli il 19.4.1968;
avverso l'ordinanza in data 25 settembre 2003 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia PICCIALLI;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'appello cautelare confermava il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli con il quale veniva applicata a VA RC la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato, in concorso con altri, del reato di cui all'73 D.P.R. n. 309/90 (detenzione al fine di spaccio di Kg. 28 di cocaina).
Il ricorrente, con un unico motivo deduce "la nullità ex art. 606, c.p.p. per carenza di motivazione" dell'ordinanza resa dal giudice del riesame, con particolare riferimento alla questione della competenza territoriale, essendosi il reato consumato in Spagna e ravvisandosi la competenza del giudice del luogo ove l'imputato ha attraversato il confine (Ventimiglia).
Con i motivi aggiunti pervenuti via fax in data 24.12.2003 illustra più ampiamente la censura sopra prospettata.
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Da un lato, a fronte di una doglianza aspecifica e meramente assertiva (in punto di ritenuta consumazione del reato), vorrebbe che questa Corte procedesse ad una disamina degli atti processuali non consentita dalla sedes dell'impugnazione e dalla natura della censura: e ciò al preteso fine di verificare la fondatezza, in fatto, della asserita introduzione della droga attraverso il confine di Ventimiglia.
Dall'altro, perché la decisione del tribunale, nei limiti in cui è possibile sindacarla, appare pienamente rispettosa della disciplina di settore, laddove ha ritenuto di non condividere la doglianza sulla (in)competenza per territorio della AG di Tivoli.
In vero, nella importazione e successiva detenzione, senza soluzioni di continuità, di sostanza stupefacente, vertendosi in ipotesi di reato permanente, competente a conoscere della vicenda processuale non potrebbe essere che l'AG del luogo in cui ha avuto inizio la permanenza, ovvero in cui la droga è stata introdotta nel territorio nazionale (art. 8, comma 3, c.p.p.) (cfr., ex pluribus, in generale, Cass., Sez. 6^, 30 giugno 1998, Contini, secondo cui, in tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 - acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione...,
tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità e, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato:
pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate).
Laddove tale luogo non sia identificato o identificabile con certezza (come nella specie, a quanto è dato desumere dal provvedimento gravato), la competenza non può che essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti, in via successivamente gradata, dall'art. 9 c.p.p.. Ciò che nella specie è stato fatto, attraverso l'evidente, implicito richiamo al criterio previsto dal comma 1 dell'art. 9 c.p.p., avendo cioè riguardo all'"ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione": ergo, nella specie, il luogo ove l'indagato deteneva la droga e si accingeva a cederla.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda ai sensi dell'art. 23 c. 1 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004