Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2004, n. 17626
CASS
Sentenza 5 febbraio 2004

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In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità; ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (fattispecie in cui la competenza è stata stabilita ai sensi del primo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., facendo riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, coincidente con il luogo in cui l'indagato deteneva la droga a fini di spaccio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2004, n. 17626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17626
    Data del deposito : 5 febbraio 2004

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