Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
A fronte dell'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale, ricorrono gli estremi della corruzione propria (art. 319 cod. pen.) nelle ipotesi in cui il soggetto abbia accettato, dietro compenso, di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento o di usarla in modo distorto, alterandone consapevolmente i canoni di esercizio e ponendo pertanto in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio. Nè può assumere rilievo scriminante ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale come "atto contrario ai doveri di ufficio" la circostanza che gli atti amministrativi posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo (in applicazione di tale principio, la Corte ha valutato come "atti contrari ai doveri di ufficio" le modifiche apportate, sulla base di intese corruttive, dai soggetti investiti del potere decisionale alla delibera consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da modellare le determinazioni amministrative alle esigenze di determinate imprese, ancorché la legittimità di tali modifiche risultasse da una pronuncia del TAR).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2004, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 23/01/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 104
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 28374/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. UL Di DO, n. a Calvizzano il 26.4.1943;
2. PE AL, n. a Napoli il 19.11.1929;
3. EL RA, n. a Napoli il 2.7.1943
avverso la sentenza in data 5.2.2001 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSENTINO Francesco che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per AL PE. Annullamento con rinvio - limitatamente al giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e circostanze aggravanti - per RA e Di DO.
Uditi i difensori, avv.ti. IO Palombi e Massimo Krogh per UL Di DO, Franco Coppi e Claudio Botti per SQ AL, AL LE e RI per EL RA che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 2.7.1998 il Tribunale di Napoli Sezione 9^ Penale - a conclusione di un processo riguardante fatti di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti verificatisi in occasione della privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Napoli - dichiarava UL Di DO, PE AL e EL RA responsabili dei reati di corruzione e finanziamento illecito dei partiti e condannava UL Di DO alla pena di anni cinque di reclusione, PE AL alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e EL RA alla pena di anni quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5.2.2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei tre odierni ricorrenti per il reato di finanziamento illecito dei partiti perché estinto per prescrizione e - concesse al Di DO, al AL ed al RA le attenuanti generiche - rideterminava la pena in ordine al reato di corruzione in anni tre e mesi quattro di reclusione per il Di DO, in anni due e mesi dieci di reclusione per il RA ed in anni due e mesi quattro di reclusione per il AL.
UL Di DO, PE AL e EL RA ricorrono ora per Cassazione avverso la sentenza d'appello.
3. Il ricorso di UL Di DO si articola in sette motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata osservanza delle disposizioni concernenti gli elementi che devono essere contenuti nel decreto di citazione a giudizio dell'imputato (art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 429 comma 2^, c.p.p.). Al riguardo si ricorda che nei motivi di appello erano state lamentate tanto la generica, indeterminata ed addirittura carente enunciazione del fatto - che deve essere contenuta nel decreto di citazione a giudizio a pena di nullità - quanto la mancata indicazione del tempus commissi delicti.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale è incorsa in errore quando ha rigettato tale motivo d'appello osservando che la Procura della Repubblica, in occasione della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, aveva reso le sue accuse più specifiche e circostanziate.
Da un lato, infatti, il giudice di appello ha confuso la richiesta di rinvio a giudizio - notificata in occasione della fissazione dell'udienza preliminare - con il decreto che dispone il giudizio che conteneva unicamente i capi di imputazione e, dall'altro, non ha tenuto conto del fatto che le affermazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio non hanno in realtà alcuna portata esplicativa della contestazione ed in particolare non contengono alcun riferimento allo specifico atto contrario ai doveri di ufficio asseritamente compiuto dal Di DO.
Si insiste, infine, sul fatto che la contestazione di corruzione è stata mossa al Di DO "in qualità di deputato al parlamento" senza che in concreto sia dato di rintracciare l'atto di ufficio contrario ai doveri di parlamentare in forza del quale egli è stato sottoposto a giudizio e condannato.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla eccezione di nullità relativa alla mancata indicazione del tempus commissi delicti, rilevando che la Corte nulla ha detto sul momento consumativo del reato e sul momento finale della condotta nonostante l'importanza della individuazione di tali elementi anche al fine dell'applicabilità del condono ex D.P.R. n. 394 del 1990. Nè a colmare tale lacuna è sufficiente il fatto che la condotta fosse contestata per tutti gli imputati con la formula posta alla fine del capo di imputazione "In Napoli dal 1988 al 1992" poiché tale dato temporale è genericamente riferito a tutti gli imputati, relativo ad un lungo e caotico arco di tempo e perciò inidoneo a definire l'imputazione del ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per mancata osservanza delle disposizioni concernenti la lettura delle dichiarazioni rese dal coimputato in procedimento connesso (art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 513 e 526 c.p.p.) sul rilievo che il Tribunale ha fondato il suo giudizio di responsabilità nei confronti del Di DO anche sulle dichiarazioni di CE IN senza che di esse fosse mai stata data lettura come previsto dall'art. 513 c.p.p. nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 7.8.1997 n. 267 e che la Corte di appello, investita della questione con un motivo di appello, ha escluso l'esistenza di una causa di nullità o di inutilizzabilità modellando il suo ragionamento su quello svolto dalla Corte di Cassazione in sentenze riguardanti un diverso genere di letture, quelle previste dall'art. 511 c.p.p. che - a differenza delle letture ex art. 513 c.p. - riguardano atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento.
3.4. Nel quarto motivo di ricorso si sostiene che la sentenza è nulla per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. c) c.p.p.) in più punti.
3.4.1. In primo luogo la Corte territoriale è incorsa in una grave contraddizione laddove ha dapprima affermato che il Tribunale ha violato la regola di giudizio ex art. 192 c.p.p., definendo un falso problema la necessità di un esame prioritario della attendibilità intrinseca del principale teste di accusa, IO LI, e non ha poi tratto da questa affermazione le dovute conseguenze sostenendo, nella sua sentenza, che il Tribunale si è comunque di fatto attenuto ad un corretto criterio di valutazione.
3.4.2. In secondo luogo la motivazione è illogica e contraddittoria quando cerca di integrare le motivazioni offerte dal Tribunale sulla intrinseca attendibilità del LI.
Integrazione realizzata da un lato sdoppiando le dichiarazioni di quest'ultimo in due categorie - la prima, la più ricca di imprecisioni, asseritamente priva di contenuto accusatorio e la seconda, di natura accusatoria sugli input ricevuti dal Di DO per la modifica della delibera consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, dall'altro, omettendo di prendere in seria considerazione i rilievi mossi dalla difesa del Di DO sul ruolo marginale del LI nella discussione e nella modifica della suddetta deliberazione consiliare.
3.4.3. Un ulteriore profilo di illogicità della sentenza impugnata è la lettura che viene data della modifica della deliberazione consiliare che ha innalzato il dato del fatturato specifico da tre ad otto miliardi ed ha trasformato tale dato da "requisito di ammissione" in "requisito preferenziale".
In proposito la Corte di appello ha ritenuto che la modifica fosse stata dettata dalla volontà di favorire i grossi consorzi, e segnatamente le imprese amiche, senza considerare che il mutamento attuato non favoriva le grosse imprese ma al contrario le esponeva, come poi è in effetti avvenuto, ad una più ampia concorrenza. Osservazione, questa, confermata proprio dai rilievi contenuti nella sentenza del TAR Campania n. 272 del 1991, richiamati dalla Corte di appello.
Analoghe considerazioni vengono poi svolte in ordine all'altra modifica della delibera consiliare che prevedeva la possibilità per le imprese la cui partecipazione avveniva in forma societaria o consortile di aggiudicarsi fino ad un massimo di cinque lotti.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per mancata osservanza delle disposizioni in materia di valutazione della prova (art. 606, lett. b) in relazione all'art. 192, 3^ comma, c.p.p.).
La Corte infatti, per superare le contraddizioni in cui è incorso nelle sue dichiarazioni IO LI, oltre a sdoppiarne il contenuto, ha invocato il criterio della attendibilità frazionata citando un recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 1^, 19.01.2001 n. 468) ma ignorando che, proprio nel caso di specie esistevano interferenze tra le diverse parti del racconto del teste che impedivano la valutazione frazionata.
Analoghe considerazioni sono poi svolte in ordine alla valutazione da parte del giudice di appello delle dichiarazioni rese da EL ER, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Sotto altro profilo si afferma che la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell'art. 192 c.p.p.. quando ha conferito alle dichiarazioni dei testi SE, RN ed IT - che sono i precedenti gestori del servizio di nettezza urbana e perciò i perdenti nella gara - la qualifica di riscontri alle dichiarazioni accusatone del LI nonostante che tali dichiarazioni non contengano riferimenti al Di DO ne' al suo partito politico, riferiscano solo voci di corridoio e non abbiano perciò quella portata individualizzante necessaria perché si possa parlare di validi riscontri.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 319 c.p.p.) o comunque l'illogicità della motivazione sul punto perché il giudice di appello ha errato nel qualificare i fatti, così come accertati, come integranti il delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p. mentre essi andavano ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 318 c.p., con i provvedimenti consequenziali anche in ordine alla già maturata prescrizione del reato.
Premesso che l'attività amministrativa sottesa alla vicenda della privatizzazione fu pienamente legittima (secondo quanto affermato dalla stessa Corte di appello e dal TAR Campania nella sentenza prima citata) la Corte territoriale si è discostata dalla linea della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ravvisa l'elemento scriminante tra le due fattispecie di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p. nella contrarietà o meno dell'atto ai doveri di ufficio affermando che l'elemento di differenziazione è dato dalla violazione del dovere di imparzialità e nell'asservimento della funzione pubblica all'interesse del privato.
Anche sotto il profilo della motivazione la qualificazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello è carente ed illogica perché a base del convincimento del giudice è stata posta la possibilità di assegnare più lotti senza spiegare perché tale scelta debba essere considerata come rivolta a soddisfare solo interessi privati e non debba essere interpretata come dettata da esigenze di garanzia sulla affidabilità delle imprese e dunque sul corretto funzionamento del servizio.
3.7. Con il settimo motivo di ricorso si sostiene, infine, che la Corte di appello ha fatto erronea applicazione della legge penale in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti e di comparazione delle circostanze stesse ed ha omesso la motivazione sul giudizio di equivalenza.
In ordine all'aggravante ex art. 112 c.p. si osserva che essa non risulta inserita in contestazione e che comunque è da ritenersi insussistente per essere ormai UL Di DO, PE AL e EL RA gli unici soggetti ritenuti responsabili del reato di corruzione.
Inesistente è poi l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. non essendo il Di DO appartenente all'amministrazione comunale ed essendogli stata contestata una condotta tenuta in qualità di parlamentare.
L'insussistenza delle due aggravanti rende palese - secondo il ricorrente - l'errore della Corte territoriale nella comparazione conclusasi con un giudizio di equivalenza.
Si chiede dunque a questa Corte di voler dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (7 anni e sei mesi a far tempo dal 31.12.1992).
Si lamenta infine l'assenza di motivazione sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse in sede di giudizio di appello e le aggravanti asseritamente esistenti.
4. Il ricorso di PE AL si articola in cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità assoluta della sentenza impugnata ex artt. 178 lett. c), 179 e 185 c.p.p. (in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p.) per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto.
Al riguardo si afferma che l'imputato, sin dal primo atto di nomina dei difensori, ha dichiarato di eleggere il proprio domicilio presso il loro studio e che tale elezione di domicilio non è mai stata revocata o modificata nel corso delle successive fasi di giudizio. Ciò nonostante il decreto di citazione per il processo di appello è stato notificato presso il domicilio reale dell'imputato in Pozzuoli, via Napoli n. 33, ove non è stato ricevuto dal AL ma da DA CO, individuata nella relata di notifica come "addetta alla casa autorizzata al ritiro di atti".
Da ciò deriva la nullità del decreto di citazione per il processo di appello e di tutti gli atti da esso dipendenti ivi compresa la sentenza che ha definito il grado di appello.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione degli artt. 110, 319 c.p. e 192 c.p.p. nonché della manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p) in relazione all'affermata responsabilità del AL per il reato di corruzione. La sentenza impugnata mostra interne contraddizioni ed incongruenze logiche nella parte in cui - dopo aver descritto le trattative e l'intesa pattizia tra l'esponente politico IO TO e l'imprenditore ER - enuncia le ragioni in base alle quali ha ritenuto il AL al corrente dell'accordo corruttivo riguardante l'appalto per la nettezza urbana napoletana.
In particolare la pronuncia impugnata appare alla difesa del AL viziata da manifesta illogicità in più punti e segnatamente: a) laddove tenta di spiegare perché il ER sia la principale fonte di accusa del AL;
b) quando tenta di individuare elementi di contraddizione tra le dichiarazioni rese dal ER e dal AL in ordine ad un loro incontro in cui si è parlato di versamenti a favore del Partito repubblicano (valorizzando in quest'ottica il fatto che le dichiarazioni rese in merito dal ER non confermano il dato riferito dal AL di un suo atteggiamento di sorpresa o di meraviglia e non menzionano imbarazzo o scuse del ER) mentre ciò che conta è solo la sostanziale concordanza del ER e del AL nel riferire del contenuto del colloquio nel quale il ER chiese al AL se la D.C. aveva versato fondi al Partito repubblicano ed ottenne una risposta negativa;
c) quando vuole dimostrare che l'incontro tra ER e AL nel quale il primo chiese al secondo di finanziamenti avvenne su iniziativa di AL e non di ER. In ordine poi alle dichiarazioni del LI a carico del AL si osserva che esse sono state acriticamente recepite dalla sentenza impugnata senza essere sottoposte al necessario vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca imposto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.. Non è stato perciò tenuto in alcun conto ne' che il LI ha riferito di lamentele di AL non per mancati finanziamenti ma per mancate assunzioni ne' la contraddizione esistente tra la versione del LI (secondo cui il ER gli disse di aver chiuso la faccenda a Roma direttamente con AL) e quella del ER (secondo cui era stato il TO a sistemare la cosa a Roma). Con la conseguenza che gli elementi indiziari posti dalla sentenza impugnata a base della affermazione della responsabilità del AL risultano privi del necessario carattere di certezza.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 110 e 319 c.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso della sentenza impugnata (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione alla prova del contributo causale fornito dal AL (e al dolo relativo) nell'ambito del concorso di persone nel reato e, in subordine, alla mancata derubricazione del reato di corruzione propria in quella impropria previsto dall'art. 318 c.p.. La Corte territoriale - dopo aver riconosciuto che non vi fu da parte del AL una attività di impulso ne' ai fini della conclusione del patto illecito ne' ai fini del compimento di atti corruttivi - ha sostenuto che tali considerazioni non valgono ad escludere la responsabilità del ricorrente sia perché ai fini della configurabilità del delitto di corruzione è sufficiente la prova dell'adesione all'accordo illecito sia perché il AL, in qualità di consigliere comunale, aderì alla scelta di privatizzare il servizio.
Nel che è da ravvisare un errore di diritto perché ai fini della configurabilità di un concorso nel reato di corruzione propria occorreva non solo dimostrare che il AL era a conoscenza dei contributi da versare al P.R.I. ma anche che sapesse che tale versamento era subordinato al compimento da parte dei pubblici ufficiali coinvolti nell'accordo di un atto o di una serie di atti contrari ai doveri di ufficio.
In mancanza di tale prova (non raggiunta perché la sentenza riconosce che il AL non ha partecipato alle riunioni finalizzate a mettere a punto l'accordo corruttivo, perché la privatizzazione del servizio di nettezza urbana non presentava in sè nulla di illecito e perché la semplice votazione del progetto non implica la conoscenza di eventuali irregolarità adesso collegate) si sarebbe comunque dovuto ripiegare sulla diversa ipotesi di corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p.. Infine si osserva che la Corte territoriale ha aderito all'orientamento secondo cui il delitto di corruzione propria è realizzato anche per effetto della sola violazione del dovere di imparzialità nell'ambito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione indipendentemente dal compimento di specifici atti illegittimi da parte del pubblico ufficiale, orientamento non unanime come si desume dalla recente sentenza Cass. Sez. 6^, n. 1516 del 15.11.2000.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 110, 112 c.p., 7 L. 2. 5.1974, n. 195 e 4, L. 18.11.198l,n. 659 nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso della sentenza impugnata (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di illecito finanziamento ai partiti e alla mancata assoluzione del AL con formula ampia.
Si afferma in proposito che illogicamente la sentenza impugnata ha trasformato una prova favorevole al AL - mancato versamento a lui di alcun contributo - in una prova negativa, dichiarando su tale base la prescrizione del reato di illecito finanziamento invece di pronunciare sentenza di assoluzione nel merito.
4.5. Il quinto motivo si riferisce alla carenza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato circa la mancata declaratoria di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate nonché sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza si contraddice quando da un lato sottolinea "la gravità delle condotte oggetto di contestazione" per giustificare la mancata declaratoria di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e, dall'altro, richiama "la minore gravità dei fatti addebitati al AL". E la evidente contraddittorietà di motivazione sul punto si estende alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
5. Il ricorso di EL RA si articola in dieci motivi.
5.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex artt. 178,179 e 604 c.p.p.. Nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 22.5.1997, il RA aveva comunicato il suo impedimento a presenziare al dibattimento essendo contemporaneamente citato a comparire quale imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. dinanzi alla Corte di assise di Napoli in altro procedimento nel quale doveva essere ascoltato un teste d'accusa e si era allontanato dall'aula per presenziare al suddetto dibattimento.
Il Tribunale aveva disatteso la richiesta di differimento del difensore in considerazione della data di consumazione dei reati, della tardività e non "documentalità" dell'impedimento nonché della mancata deduzione dell'impegno processuale innanzi alla Corte di assise all'atto della fissazione del calendario di udienze da parte del Tribunale.
La Corte di appello rigettava le doglianze formulate nei motivi di appello ritenendo l'omessa documentazione dell'impedimento ed il suo carattere non assoluto.
Sul punto della omessa documentazione dell'impedimento il ricorrente sostiene che quando l'impedimento è costituito dalla citazione a comparire nello stesso giorno dinanzi ad altro giudice spetta al giudice cui l'impedimento è allegato di accertare l'avvenuta comparizione dell'imputato davanti all'altra autorità giudiziaria;
adempimento che non risulta essere stato espletato dal Tribunale. Sul carattere dell'impedimento addotto si osserva: a) che l'opzione del RA non era dovuta ad intenti dilatori;
b) che il giudice destinatario della richiesta di rinvio da parte di un imputato non può - a differenza di quanto avviene nei confronti del difensore - valutare il grado di interesse presenziare all'uno od all'altro dei dibattimenti;
c) che l'imputato ha fornito al giudice ogni necessario elemento di valutazione dell'impedimento addotto;
d) che,dalla dinamica dei fatti esposta nei motivi d'appello e non confutata dalla Corte, emerge l'assenza di tempo utile ad anticipare o comunque differire la comparizione davanti all'uno o all'altro organo giurisdizionale.
5.2. Con il secondo motivo si assume la nullità della sentenza per violazione dell'art. 23, 2^ comma, della legge 11.3.1953, n. 87. Il Tribunale di Napoli, dopo aver sollevato questione di legittimità costituzionale in accoglimento di una eccezione del Pubblico Ministero, aveva operato la separazione della posizione dell'imputato BE GN senza procedere alla sospensione dell'intero processo e senza pronunciarsi sulla richiesta di sospensione avanzata dalla difesa del RA.
Dal canto suo la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alla doglianza sul punto della richiesta sospensione ritenendo erroneamente di essere di fronte ad un provvedimento di mera separazione, come tale non impugnabile, e non affrontando la questione, posta dalla difesa del ricorrente, della illegittimità del provvedimento di prosecuzione del dibattimento in ordine alle posizioni non stralciate in presenza di una causa di sospensione necessaria.
5.3. Con il terzo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 lett. c) c.p.p. per insufficiente descrizione del fatto e delle circostanze ascritte nel decreto che dispone il giudizio.
La Corte di appello - posta di fronte alla denuncia di indeterminatezza del capo di accusa circa gli atti, le procedure, i pubblici ufficiali asseritamente corrotti, il tempus commissi delicti, il concreto ruolo di concorrente del RA, imputato in qualità di deputato al Parlamento - ha fatto ricorso ad una motivazione apparente perché meramente ricalcata sul testo della contestazione ed inconferente nella parte in cui sembra suggerire la possibilità di una lettura del capo di imputazione integrata con la richiesta di rinvio a giudizio in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 429 c.p.p.. 5.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione alla posizione del RA sul rilievo che la Corte territoriale ha costruito un complesso quadro di pianificazione illecita della vicenda della nettezza urbana che la pubblica accusa non aveva ritualmente formalizzato in una valida contestazione.
Dalla sentenza, infatti, risulta accertata l'estraneità del RA a tutta la complessa attività di pianificazione illecita descritta in sentenza dal momento che questi non ha inciso sulla scelta di privatizzare il servizio di raccolta dei rifiuti ne' sui comportamenti dei pubblici ufficiali ed è risultato estraneo al ed. comitato di affari, all'adozione degli atti relativi alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto, alla composizione dei consorzi e della commissione aggiudicatrice, alla determinazione dell'esito della gara, agli accordi raggiunti tra politici ed imprenditori. Con la conseguenza che la condanna si fonda su di un fatto diverso rispetto a quello contestato: la partecipazione - ad accordo concluso ed eseguito per la parte pubblica con il compimento degli atti dell'amministrazione - all'attività di riscossione dei contributi di alcuni imprenditori per conto del partito, condotta definibile come "corruzione impropria susseguente" ben diversa dalla "corruzione propria antecedente" contenuta nella contestazione rispetto alla quale l'imputato si è difeso nel corso del giudizio.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 319 e 110 c.p.. Dopo aver messo in luce come la decisione impugnata abbia accertato che l'imputato è intervenuto nella vicenda in un momento successivo all'iniziale accordo corruttivo ed al compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio e non in proprio ma nell'interesse del partito, la difesa del ricorrente ricorda l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul delitto di corruzione, evidenzia la loro diversa incidenza sulla posizione del RA ravvisando l'opportunità di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Con particolare riferimento alla posizione dell'imputato si osserva comunque che se il momento consumativo viene individuato in quello dell'accordo, il RA risulta estraneo alla vicenda (e semmai in posizione di favoreggiatore) e che, anche qualora ci si muova nella - erronea - prospettiva adottata dalla sentenza impugnata, la responsabilità a titolo di concorso del ricorrente non è ipotizzabile perché lo spostamento del momento consumativo del reato per la corruzione propria antecedente non potrebbe mai essere successivo al compimento dell'atto oggetto di compravendita. Infine è determinante il fatto che l'evento del reato, cui deve essere fornito un contributo causale ai fini del concorso di persone, non può (che) essere costituito che dal pactum sceleris.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso si censura la violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 319 c.p., sul rilievo che comunque l'unico fatto di corruzione identificabile nella fattispecie è quello che ha come protagonista il LI, mentre non rientra nel reato di corruzione l'accordo per il finanziamento illecito dei partiti.
5.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al dolo di concorso in corruzione essendo del tutto carente la motivazione sulla essenziale circostanza che il RA fosse a conoscenza del fatto che il versamento al PSI da parte del ER e del D'DO costituiva il prezzo della corruzione.
In particolare è illogico che la Corte abbia dedotto tale consapevolezza dalla partecipazione del RA alla conferenza stampa del 23.2.1998 di presentazione della iniziativa di privatizzazione della nettezza urbana;
un dato, questo, che da un lato è asintomatico rispetto al pactum sceleris e, dall'altro lato, contrasta con l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui fin quando la GI non ebbe approvato la proposta di delibera sulla privatizzazione (il che avvenne il 25.3.1988, un mese dopo la conferenza stampa) si versò in una fase antecedente all'accado corruttivo.
Inoltre la Corte di appello è incorsa in errori di diritto nel rispondere ai motivi di appello sul punto della valutazione ad opera del Tribunale delle dichiarazioni del ER e del D'DO in merito alla consapevolezza del RA del pactum sceleris: a) quando ha ritenuto le agende del ER corpo di reato mentre si trattava di documenti di cui non era stata richiesta ritualmente l'ammissione a fini di prova e di cui il Tribunale non poteva tenere conto;
b) quando ha omesso di considerare che, trattandosi di prove o di elementi di prova ritenuti tali dopo la decisione di primo grado, trovava applicazione l'art. 191, 2 comma, c.p.p.. 5.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si censura la illogicità della motivazione in relazione al ritenuto assorbimento del delitto di cui all'art. 323 c.p. in quello di cui all'art. 319 c.p. tenuta ferma pur dopo che la Corte aveva esattamente rilevato la diversa e maggiore estensione del concetto di atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p. rispetto a quella di atto in violazione di legge o di regolamento ex art. 323 c.p.. 5.9. Con il nono motivo di ricorso si censura la violazione della legge penale con riferimento all'art. 2 c.p.p. ed agli artt. 319 bis e 112 c.p.. In ordine all'aggravante ex art. 319 bis c.p. si osserva che essa, essendo legata all'accordo, non può essere applicata a chi all'accordo è rimasto estraneo come il RA. Nè è sostenibile quanto affermato dalla Corte d'appello sul previgente art. 319 cpv. c.p., da ritenersi comunque applicabile alla fattispecie, perché la Corte ha ritenuto il RA responsabile a titolo di corruzione susseguente alla quale l'aggravante in questione non era applicabile.
In ordine all'aggravante ex art. 112, n. 1, c.p. si osserva che essa è indicata solo in rubrica, che le confessioni del TO e del LI non attingono la condotta del RA, che la Corte ha ritenuto provati rapporti di natura illecita con i soli D'DO, Di DO e ER.
Con la conseguenza della insussistenza dei requisiti di legge per la contestata aggravante.
5.10. Con il decimo motivo si assume la mancanza di motivazione ed il travisamento dei fatti con riguardo al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche.
Richiamati il quinto, l'ottavo ed il nono motivo di ricorso si afferma che è priva di motivazione la dichiarazione di equivalenza delle circostanze (decisa in luogo di un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche) avendo la Corte del tutto trascurato il fatto che il RA non ha svolto alcun ruolo nel pactum sceleris e che si sono svolte in piena autonomia rispetto al suo apporto le vicende amministrative relative alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Nè si è valutato il comportamento processuale dell'imputato sotto il profilo del suo contributo all'accertamento del fatto.
6. La difesa di UL Di DO ha presentato motivi nuovi recanti la data del 10.7.2002 ed una memoria difensiva recante la data del 29.5.2003.
6.1. Nel primo dei motivi nuovi - intitolato "mancanza ed illogicità della motivazione in punto di responsabilità" - si svolge la tesi che la sentenza impugnata è incorsa in una confusione di fondo tra ruoli politici e ruoli operativi nella vicenda in esame e che partendo da questo presupposto non ha mai chiarito i comportamenti nei quali si sarebbe manifestato il concorso soggettivo morale del Di DO ed ha seguito percorsi argomentativi di tipo congetturale difformi dal metro logico e giuridico proprio del giudice. Esempi di ciò sono desunti da numerosi passaggi della sentenza impugnata quali:
a) la ricostruzione della modifica della c.d. griglia delle imprese concorrenti alla gara in ordine alla quale non si è affrontato il tema posto dall'appellante che a proporre la modifica della griglia era stato un soggetto, il ES, che non risulta aver avuto contatti con il Di DO, e non il LI;
con la conseguenza della inattendibilità del LI quando insinua l'istigazione del Di DO per favorire la SIGEA, impresa cui egli era interessato;
b) la motivazione sulla esistenza di un comitato di affari che nulla prova su specifiche condotte di corruttela;
c) l'assenza di riflessione sulla provata autonomia operativa del LI nell'operazione di privatizzazione;
d) la qualificazione come "riscontri" delle dichiarazioni di SE, RN ed IT che non hanno mai fatto il nome di Di DO;
e) la mancata considerazione della assoluta necessità ed utilità della privatizzazione del servizio di nettezza urbana;
f) l'assenza di un serio esame sull'attendibilità intrinseca del ER tanto più necessaria perché questi aveva interesse ad accusare il suo leader per diminuire le sue responsabilità;
g) la mancanza di prove sulla ricezione da parte del Di DO di somme di danaro.
6.2. Nel secondo motivo di ricorso concernente "mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di qualificazione giuridica "si insiste sul fatto che la Corte territoriale ha errato nel qualificare i fatti che, ove provati, avrebbero se mai potuto integrare una forma di illecito finanziamento dei partiti politici e che, in ultima istanza, avrebbero potuto essere considerati come reato di corruzione impropria ex art. 318 c.p.; tesi, quest'ultima già ampiamente svolta nel sesto dei motivi principali e in questa sede ripresa ed ulteriormente sviluppata sotto diversi profili.
7. Nella memoria difensiva da ultimo presentata, la difesa del Di DO è ritornata a criticare l'impostazione della corte di merito che ha adottato il teorema del comitato d'affari senza peraltro ricollegarlo alla rigorosa ricostruzione di specifici fatti di corruzione in violazione dell'art. 187 c.p.p. e senza rispettare i principi in tema di concorso di persone nel reato.
DIRITTO
1. Va prioritariamente esaminata la posizione del ricorrente SQ AL che, con il primo motivo di ricorso, deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata ex artt. 178 lett. c), 179 e 185 c.p.p. (in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p.) per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto.
I difensori del ricorrente ricordano che, sin dal primo atto di nomina dei difensori, il AL ha dichiarato di eleggere il proprio domicilio presso il loro studio e che tale elezione di domicilio non è mai stata revocata o modificata nel corso delle successive fasi di giudizio.
Ciò nonostante il decreto di citazione per il processo di appello è stato notificato presso il domicilio reale dell'imputato in Pozzuoli, via Napoli n. 33, ove non è stato ricevuto dal AL ma da DA CO.
Da ciò deriva - secondo la difesa - la nullità del decreto di citazione per il processo di appello e di tutti gli atti da esso dipendenti, ivi compresa la sentenza che ha definito il grado di appello.
Il motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che - quando vi sia stata elezione di domicilio - la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione di domicilio è affetta da nullità assoluta anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 19.3.1997, n. 1167). E poiché, nel caso in esame, le modalità della notifica descritte nel ricorso sono state pienamente confermate dalla consultazione degli atti processuali e si è di fronte ad una notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata (non al domicilio eletto ma) al domicilio reale e non a mani proprie dell'imputato, si è verificata una nullità assoluta che concerne la "vocatio in judicium" e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale.
La sentenza di appello emessa nei confronti di SQ AL va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
2. Passando ad esaminare il ricorso di UL di DO il collegio rileva che, nei due primi motivi di doglianza, si addebita alla Corte territoriale di non aver censurato l'inosservanza delle disposizioni concernenti gli elementi che devono essere contenuti nel decreto di citazione a giudizio dell'imputato e di non essersi pronunciata sulla eccezione di nullità relativa alla mancata indicazione del tempus commissi delicti.
Entrambe le doglianze appaiono infondate.
In ordine alla prima doglianza - concernente i requisiti del decreto di citazione a giudizio - il collegio richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo di imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Cass., 22.11. 1994, Ricci) ed osserva che nella specie - come già opportunamente posto in luce dalla Corte di appello - dalla lettura delle imputazioni l'attuale ricorrente è stato posto pienamente in grado di comprendere il tenore dell'accusa mossa nei suoi confronti e di scegliere, come ha poi fatto, un meditata linea difensiva. Del resto la Corte di appello - nel richiamare il dato di fatto della notifica all'imputato "anche" della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero - non è incorsa in alcuna confusione ne' ha inteso conferire a questo ultimo atto un valore integrativo di imputazioni di per sè generiche o lacunose ma ha voluto solo ribadire la pluralità delle fonti di cognizione delle accuse poste a disposizione dell'imputato. Per quanto attiene poi al motivo di ricorso concernente il tempus commissi delicti, il collegio osserva che la formula posta in calce al capo di imputazione "In Napoli dal 1988 al 1992" era idonea ad individuare e delimitare l'arco temporale di svolgimento dei fatti contestati che - secondo l'impostazione dell'accusa e la ricostruzione che ne è stata poi fatta dai giudici di merito - si sono inseriti in una lunga e complessa vicenda politico amministrativa e ne hanno seguito l'intero sviluppo.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per mancata osservanza delle disposizioni concernenti la lettura delle dichiarazioni rese da CE IN, coimputata in procedimento connesso.
Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, come già messo in luce dalla Corte di appello, la "acquisizione" - ai fini della lettura - delle dichiarazioni in questione è avvenuta del tutto legittimamente, in conformità a quanto disposto dall'art. 513 c.p.p. nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 7.8.1997 n. 267; non vi è stata dunque alcuna illegittima "acquisizione" di prove (artt. 191 e 526 c.p.p.) e non può trovare applicazione, nei confronti di tale acquisizione, la sanzione dell'inutilizzabilità.
L'omissione denunciata riguarda perciò esclusivamente la "effettiva lettura" di dichiarazioni legittimamente acquisite o la menzione a verbale che tali dichiarazioni sono state (date) "date per lette";
omissione che - in un contesto in cui la difesa non assume di aver richiesto al giudice l'effettiva lettura - non appare inquadrarle in una delle cause di nullità ex art. 178 c.p.p.. 2.2. Nel quarto motivo di ricorso la difesa del Di DO svolge argomentazioni dirette a dimostrare la carenza o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e vantazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente (e) plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la sentenza impugnata si sottrae alle numerose censure che le vengono mosse dalla difesa del ricorrente.
2.2.1. Alla prima censura - omessa vantazione, da parte del primo giudice, dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatone del LI - la Corte di appello ha fornito una risposta chiara e persuasiva mettendo in luce come, nonostante una astratta affermazione di principio di segno contrario, " il Tribunale... nella concreta valutazione delle dichiarazioni del LI, non ha mancato di seguire l'ordine logico delle questioni indicato dalle Sezioni Unite, verificando preliminarmente la credibilità del LI e l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni"; ed è sulla base di questa constatazione che la Corte territoriale ha poi motivatamente aderito alle considerazioni ed alle valutazioni svolte dal primo giudice sull'attendibilità del LI e di quanto da lui dichiarato sulla vicenda corruttiva.
2.2.2. Neppure coglie nel segno il rilievo critico mosso alla Corte di appello di avere arbitrariamente "sdoppiato" le dichiarazioni del LI in due parti - la prima più imprecisa, priva di contenuto accusatorio, e la seconda, più dettagliata, di natura accusatoria - al fine di corroborare una sentenza di primo grado carente e contraddittoria.
In realtà la Corte di appello ha opportunamente focalizzato la sua attenzione sul nucleo centrale della vicenda corruttiva in esame (e perciò sulla narrazione da parte del LI degli "incontri con Di DO e, su indicazione di questi, con ER e D'DO" e sulle "modifiche apportate alla delibera in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale"), concentrando il suo esame critico in ordine alla coerenza e credibilità delle dichiarazioni accusatorie sugli aspetti più rilevanti e significativi dei fatti accaduti.
2.2.3. Da ultimo il collegio ritiene di non poter condividere l'affermazione difensiva secondo cui è illogica la lettura data dai giudici di merito della natura delle modifiche della deliberazione consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani: l'innalzamento del dato del fatturato specifico da tre ad otto miliardi (con la trasformazione di tale dato da "requisito di ammissione" in "requisito preferenziale" per l'aggiudicazione) e l'introduzione della possibilità, per le imprese la cui partecipazione avveniva in forma societaria o consortile, di aggiudicarsi fino ad un massimo di cinque lotti.
È vero infatti quanto sostenuto dalla difesa che le suddette modifiche erano suscettibili di ampliare il novero dei potenziali concorrenti.
Ma occorre contemporaneamente aver presente che: a) la previsione di un più elevato fatturato specifico come "requisito preferenziale" per l'aggiudicazione poteva assicurare un vantaggio decisivo alle grandi imprese rispetto a quelle minori;
b) la possibilità per imprese aggregate in società o consorzi di aggiudicarsi (non più un solo lotto su dieci ma) fino a cinque lotti su dieci poteva rendere conveniente a soggetti operanti in campo nazionale di immettersi nel contesto cittadino.
Ne consegue che non è affatto illogica la ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza secondo cui le modificazioni della deliberazione consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti furono volute e sollecitate dal Di DO al fine di consentire l'ingresso in campo di gruppi nazionali disposti a effettuare versamenti di danaro per assicurarsi l'aggiudicazione di un numero rilevante di lotti.
Al contrario nella decisione in esame vi è piena compatibilità logica tra la concreta ricostruzione della vicenda corruttiva compiuta attraverso le narrazioni dei diversi dichiaranti, la descrizione dei meccanismi di mercato e delle procedure di aggiudicazione adottate e l'analisi delle specifiche alterazioni delle procedure deliberative attuate per realizzare i contenuti dell'accordo corruttivo.
2.2.4. Solo sintetiche considerazioni merita poi il quinto motivo di ricorso. Esso contiene infatti una serie di censure nei confronti delle motivate valutazioni compiute dai giudici di primo e secondo grado in ordine alle dichiarazioni accusatorie del LI e del ER ed alle deposizioni dei testi SE, RN ed IT che attingono direttamente il merito del giudizio ed appaiono inammissibili in sede di giudizio di legittimità.
2.3. Rilievo particolare nell'economia della presente decisione assume invece l'esame del sesto motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 319 c.p.p.) o comunque l'illogicità
della motivazione sul punto.
Sostiene infatti la difesa del ricorrente che il giudice di appello avrebbe errato nel qualificare i fatti, così come accertati, come integranti il delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p. mentre essi andavano ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 318 c.p., con i provvedimenti consequenziali anche in ordine alla già maturata prescrizione del reato.
In quest'ottica la difesa del ricorrente insiste sul fatto che l'attività amministrativa sottesa alla vicenda della privatizzazione fu pienamente legittima (secondo quanto affermato dalla stessa Corte di appello e dal TAR Campania nella sentenza prima citata) ed afferma che la Corte territoriale si è discostata dalla linea della giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ravvisa l'elemento scriminante tra le due fattispecie di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p. nella contrarietà o meno dell'atto ai doveri di ufficio) per sostenere la diversa tesi che l'elemento di differenziazione tra le due ipotesi criminose è costituito dalla violazione del dovere di imparzialità e nell'asservimento della funzione pubblica all'interesse del privato.
Il collegio non ritiene di condividere questa prospettazione difensiva per le considerazioni che verranno di seguito svolte.
2.3.1. Va premesso in primo luogo che nell'art. 319 c.p. l'espressione "atto di ufficio" non è sinonimo di atto amministrativo ma designa una "attività" ossia un "comportamento" del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. Al di fuori di questa nozione penalistica di "atto d'ufficio" si collocano gli atti posti in essere solo "in occasione dell'ufficio", cioè le attività che non sono riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, ma vengono svolte a margine o collateralmente o in concomitanza con le attività di ufficio.
All'interno della nozione penalistica di "atto di ufficio" rientra invece una vasta gamma di condotte umane (effettivamente o potenzialmente) collegate all'incarico del pubblico ufficiale: il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una "condotta" meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.
2.3.2. Una volta chiarito che il concetto di "atto di ufficio" designa, nel contesto delle norme incriminatici dei reati di corruzione, un "comportamento", si deve riconoscere che è a tutti gli effetti "atto di ufficio" l'esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale che ne è istituzionalmente investito. Di più: l'esercizio del potere discrezionale è, almeno di regola, l'atto di ufficio più rilevante, impegnativo e significativo per il pubblico ufficiale perché richiede una meditata valutazione comparativa degli interessi ed una scelta, libera da impropri condizionamenti ed indebite influenze, tra le diverse soluzioni possibili per la realizzazione del pubblico interesse e delle specifiche finalità dell'ufficio.
Risorsa preziosa per l'amministrazione, in particolare nelle moderne società complesse, il potere discrezionale non è però libero da canoni e limiti, ma, al contrario, è destinato ad essere esercitato in un quadro di regole che ne assicurano il corretto esercizio e ne indicano i naturali confini: l'imparzialità e la logica dell'azione e l'effettiva e concreta finalizzazione del potere alla realizzazione dello specifico interesse pubblico che l'ufficio ha il compito di curare.
2.3.3. Ne consegue che, nel contesto delle norme incriminatici della corruzione, l'esercizio del potere discrezionale costituirà atto "contrario ai doveri di ufficio" nei casi in cui il pubblico ufficiale agisca violando consapevolmente le fondamentali regole di esercizio di tale potere. E vi sarà corruzione propria ex art. 319 c.p. quando per tale violazione il pubblico ufficiale accetti consapevolmente una "retribuzione".
In altri termini ai fini della qualificazione o meno dell'esercizio del potere discrezionale come "atto.... contrario ai doveri di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria non assume rilievo scriminante la circostanza che gli atti amministrativi concretamente posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, giacché il superamento di tale vaglio è un risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo quali ad es. l'adeguatezza o meno dei ricorsi, la tipologia dei vizi in esso dedotti etcc.. Neppure si può attribuire valore scriminante all'asserita "effettiva" rispondenza dell'atto all'interesse pubblico in quanto tale affermazione è un mero postulato, non verificabile dal giudice penale a causa dell'inidoneità, istituzionale e di fatto, del giudizio penale a funzionare come sede di un controllo di effettiva rispondenza dell'atto all'interesse pubblico.
A fronte dell'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale, gli estremi della corruzione propria ricorrono nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia accettato, dietro compenso, o di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento (come avviene nei casi di omissione o ritardo contemplati nella prima parte dell'art. 319 c.p.) o di usare tale discrezionalità in modo distorto, alterandone consapevolmente i fondamentali canoni di esercizio e ponendo perciò in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio.
In quest'ottica, alla fattispecie "minore" di corruzione per atto di ufficio resta riservata una sfera assai ampia. Essa ricomprende infatti tanto le ipotesi di percezione (o di accettazione della promessa) di una indebita retribuzione per il compimento di attività strettamente vincolate nei contenuti, nella forma e nei tempi che risultino rispondenti sotto tutti tali profili, ai canoni che regolano le attività del pubblico ufficiale quanto i casi in cui sia dimostrabile che, a fronte della retribuzione ricevuta o accettata in promessa, non sia stato posto in essere dal pubblico ufficiale alcun comportamento indirizzato alla consapevole e volontaria alterazione e torsione dei canoni di esercizio della discrezionalità.
2.3.4. Esaminando sulla base di queste coordinate di riferimento la decisione impugnata si constata che il giudice di appello:
a) ha adeguatamente ricostruito l'uso consapevolmente distorto del potere discrezionale da parte dei soggetti investiti del potere decisionale e la decisiva influenza esercitata su tali distorsioni dal Di DO, all'epoca parlamentare nazionale e politico influente, esponendo come all'origine delle modifiche apportate alla delibera consiliare relativa alla privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani vi siano state intese corruttive risultate prevalenti su ogni altra considerazione e tali da modellare le determinazioni amministrative in modo da farle aderire alle esigenze di determinate imprese;
b) ha mostrato l'alterazione delle regole di imparzialità che devono rigorosamente connotare le procedure di aggiudicazione per l'affidamento a privati di servizi di pubblico interesse. Tale ricostruzione, esente da vizi logici e da interne contraddizioni, colloca di pieno diritto la fattispecie in esame nel quadro della norma incriminatrice di cui all'art. 319 c.p., senza che si possa invocare in contrario - a sostegno della tesi della corruzione per atti conformi a doveri di ufficio - una generica (e lo si ripete:
incontrollabile in sede di giudizio penale) rispondenza della privatizzazione della raccolta di rifiuti all'interesse pubblico o l'esito favorevole di singoli giudizi amministrativi limitati alla verifica di singoli atti amministrativi.
2.4. Per quanto attiene infine al settimo motivo di ricorso - nel quale si sostiene che la Corte di appello ha fatto erronea applicazione della legge penale in tema di circostanze aggravanti ed attenuanti e di comparazione delle circostanze stesse ed ha omesso la motivazione sul giudizio di equivalenza - il collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'aggravante ex art. 112 c.p. non può ritenersi insussistente solo per effetto delle vicende processuali che hanno portato alla diversificazione dei riti ed allo smembramento in sede processuale di una vicenda corruttiva che ha avuto un numero di protagonisti superiore a cinque e che l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. è di natura oggettiva ed in quanto tale estensibile ai concorrenti.
Infine il giudizio conclusivo di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti formulato dalla Corte territoriale appare adeguatamente motivato soprattutto se si considera che ad esso la Corte è pervenuta dopo un'ampia e prolungata illustrazione delle ragioni della sua decisione in tema di circostanze;
di talché la valutazione di equivalenza, anche se espressa in termini sintetici, va letta alla luce della precedente, approfondita valutazione dei due termini da porre a confronto.
2.5. Le considerazioni sin qui svolte - segnatamente in ordine alla motivazione della sentenza impugnata - assorbono anche le ulteriori doglianze svolte nei "motivi nuovi" e nella memoria difensiva che costituiscono specificazione e sviluppo di censure e rilievi critici già svolti nel ricorso. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso di UL Di DO va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Occorre ora passare ad analizzare il ricorso di EL RA.
3.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex artt. 178, 179 e 604 c.p.p.. Si afferma in particolare che, nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 22.5.1997, il RA aveva comunicato il suo impedimento a presenziare al dibattimento essendo contemporaneamente citato a comparire quale imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. dinanzi alla Corte di assise di Napoli in altro procedimento e si sostiene poi che il Tribunale aveva erroneamente disatteso la richiesta di differimento del difensore adducendo la data di consumazione dei reati, la tardività e non "documentalità" dell'impedimento e la mancata deduzione dell'impegno processuale innanzi alla Corte di assise all'atto della fissazione del calendario di udienze da parte del Tribunale.
La questione posta dal ricorrente può essere risolta richiamando un precedente significativo relativo a fattispecie analoga (anche se non identica) a quella in esame e facendo riferimento ai canoni di lealtà e di correttezza che devono regolare il comportamento delle parti processuali.
Nella sentenza n. 11677 del 30.9.1997 (ric. Cardella) questa Corte ha affermato che - nel caso di citazione per la stessa data davanti a diversi giudici penali - il giudice al quale è stato chiesto il rinvio dell'udienza non può - a differenza di quanto avviene in caso di impedimento del difensore - valutare il minore o maggiore interesse dell'imputato a comparire davanti all'altro giudice ed ha poi soggiunto che comunque l'imputato deve fornire al giudice ogni elemento di valutazione circa l'assolutezza dell'impedimento, di talché emerga obiettivamente l'assenza di tempo utile ad anticipare o a differire la comparizione davanti all'uno o all'altro organo giurisdizionale.
Con riferimento al caso di specie il collegio ribadisce che il giudice destinatario della richiesta di rinvio da parte di un imputato interessato a presenziare ad altra concomitante udienza non può valutare il grado di interesse dell'imputato stesso a presenziare all'uno od all'altro dei dibattimenti. Ma l'imputato che voglia evitare che un procedimento prosegua in sua assenza ed ottenerne il rinvio per impedimento ha l'onere di dimostrare di aver fatto quanto era in suo potere per evitare la coincidenza dei dibattimenti giacché solo in tale caso potrà invocare il carattere oggettivo ed assoluto dell'impedimento addotto. Ciò implica che egli avrà l'onere di avvertire della concomitanza il giudice che fissa una udienza nella stessa data di altra già stabilita in precedenza che lo veda egualmente in veste di imputato e che potrà avvalersi della facoltà di scelta del dibattimento cui presenziare, con conseguente diritto al rinvio dell'altro, solo ove il secondo giudice, pur tempestivamente avvertito della coincidenza di udienze, non abbia aderito alla richiesta di spostamento. E poiché nel caso in esame non è stato dedotto ne' risulta dagli atti che il ricorrente abbia assolto a tale onere il motivo di ricorso è da ritenere infondato.
3.2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si assume la nullità della sentenza per violazione dell'art. 23, 2 comma, della legge 11.3.1953, n. 87, sul rilievo che, in presenza di una causa di sospensione necessaria - quale la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a seguito di una eccezione di legittimità costituzionale - sarebbe illegittimo il provvedimento di prosecuzione del dibattimento in ordine alle posizioni non stralciate.
In realtà, come la Corte di appello ha motivatamente rappresentato, la questione di legittimità costituzionale riguardava la posizione giuridica di un teste, tale NO EM, che non figurava nella lista depositata dal RA ai sensi dell'art. 468 c.p.p. e la cui deposizione interessava solo l'imputato GN. Di qui la legittimità del provvedimento di separazione adottato dal Tribunale e della prosecuzione del procedimento nei confronti degli altri imputati.
3.3. In ordine al terzo motivo di ricorso (nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 lett. c) c.p.p. per insufficiente descrizione del fatto e delle circostanze ascritte nel decreto che dispone il giudizio) il collegio richiama integralmente le considerazioni già svolte in precedenza per rigettare il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto da UL Di DO, considerazioni che valgono a far ritenere infondate anche le censure indirizzate dal RA al decreto che ha disposto il giudizio.
3.4. In ordine all'asserita mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza, dedotta con il quarto motivo di ricorso, il collegio osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente - la Corte territoriale non ha affatto ritenuto il RA come soggetto inconsapevole della vicenda corruttiva che si è svolta per così dire "a monte" del suo intervento in veste di collettore dei versamenti ed ha invece svolto specifiche argomentazioni per lumeggiarne il ruolo attivo nella negoziazione e nella modifica degli importi dei versamenti e per descrivere "la piena consapevolezza" da parte sua "del rapporto tra le dazioni e l'aggiudicazione dell'appalto".
(cfr. pag. 96 della sentenza impugnata). E da ciò consegue la evidente infondatezza della doglianza in esame.
3.5. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso ruotano tutti intorno al tema della configurabilità, nei confronti del ricorrente, del concorso nel reato di cui all'art. 319 c.p. ed investono, da diverse angolazioni, la questione della "tenuta" sotto il profilo logico della motivazione adottata dalla Corte territoriale.
Il collegio avverte perciò la necessità di richiamare in premessa tanto il passo della motivazione relativo ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione quanto le osservazioni svolte sul concetto di atto contrario ai doveri di ufficio nonché sul delitto di corruzione propria e sulla linea di discrimine tra tale ipotesi criminosa e quella minore regolata dall'art. 318 c.p.. Una volta richiamate tutte le considerazioni in precedenza svolte si osserva che la decisione impugnata, con motivazione adeguata ed esente da interne contraddizioni, ha dapprima ricordato che l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico consapevolmente apportato all'ideazione, all'organizzazione od anche solo all'esecuzione dell'azione criminosa ed ha poi messo adeguatamente in luce tanto la consapevolezza da parte dell'imputato dell'intera vicenda corruttiva che si è sviluppata nell'ambito della privatizzazione della nettezza urbana napoletana quanto l'apporto attivo e consapevole da lui dato nella fase di concretizzazione e di traduzione in atto del patto corruttivo attraverso la ricezione dell'utilità dal privato corruttore.
Sono state così individuati, in termini aderenti al dettato normativo ed attraverso un lineare percorso espositivo, le modalità del concorso nel reato e gli estremi del dolo di concorso in corruzione.
In questo quadro per i giudici di merito hanno assunto valore decisivo le diverse dichiarazioni accusatorie nei confronti del RA mentre la sua partecipazione alla conferenza stampa del 23.2.1998 è valsa a correggere e smentire la rappresentazione del RA come soggetto del tutto ignaro ed estraneo, in quanto deputato nazionale, alla vicenda "locale" della privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti;
circostanza, questa, che vale ad escludere che sul punto la sentenza sia incorsa in una illogicità manifesta.
Egualmente enfatizzata appare la questione della utilizzazione da parte dei giudici di merito delle agende del ER se si considera che il richiamo alle agende occupa un posto del tutto marginale nell'economia della decisione impugnata, tale da far superare al tema ogni possibile prova di resistenza. In conclusione sul punto: la motivazione offerta dalla Corte territoriale si sottrae alle censure di manifesta illogicità che le sono state mosse e fornisce una coerente rappresentazione dei fatti che giustifica la qualificazione in termini di concorso nel reato di cui all'art. 319 c.p. dell'apporto fornito dal RA alla complessa ed articolata opera di corruzione che si è innestata sulla vicenda amministrativa della privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nell'area napoletana.
3.6. Per quanto attiene infine al nono ed al decimo motivo di ricorso il collegio osserva che - una volta accertato il concorso del RA nel reato di corruzione - l'aggravante ex art. 112 c.p. ben poteva trovare applicazione nei suoi confronti con riferimento alla totalità dei fatti corruttivi e dei soggetti in essi coinvolti senza che fosse possibile segmentarla per riferirla solo ai contatti più diretti ed immediati dell'imputato mentre l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p., essendo di natura oggettiva, era da ritenere estensibile ai concorrenti.
Infine il giudizio conclusivo di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti formulato dalla Corte territoriale appare adeguatamente motivato soprattutto se si considera che ad esso la Corte è pervenuta dopo un'ampia e prolungata illustrazione delle ragioni della sua decisione in tema di circostanze;
di talché la valutazione di equivalenza, anche se espressa in termini sintetici, va letta alla luce della precedente, approfondita valutazione dei due termini da porre a confronto.
Anche il ricorso di EL RA va pertanto dichiarato infondato e respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PE AL e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di UL Di DO e di EL RA che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004