Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2003, n. 4177
CASS
Sentenza 27 ottobre 2003

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Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'uffico sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che trattisi di atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

In tema di corruzione, il solo fatto che l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) presenti margini più o meno ampi di discrezionalità non vale, di per sè, ad escludere la configurabilità della corruzione impropria in luogo di quella propria, ben potendo risultare che l'atto discrezionale compiuto o da compiere sia comunque idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, nonostante che il suo compimento sia fatto dipendere dalla indebita retribuzione.

Nel processo a carico di pubblici funzionari imputati di corruzione, legittimato a costituirsi parte civile per il risarcimento dell'eventuale danno non patrimoniale è esclusivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.

Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall'art.318, comma primo, cod. pen., quanto di quella propria, prevista dall'art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.

La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

In tema di attenuante del risarcimento del danno, quando quest'ultimo sia stato cagionato da più persone concorrenti nel reato, la circostanza non può essere riconosciuta al singolo che non abbia contribuito all'adempimento. Ne deriva che se uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risarcimento stesso, l'altro concorrente, per fruire della menzionata attenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato, non più direttamente verso la parte lesa - che non ha più titolo a ricevere altro - ma indirettamente, provando di avere, prima del giudizio, rimborsato al complice più diligente la propria quota.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2003, n. 4177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4177
Data del deposito : 27 ottobre 2003

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