Sentenza 31 gennaio 2013
Massime • 1
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato. Pertanto, detta rilevanza deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 cod. proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; con la conseguenza che la modifica, avvenuta in udienza, della data del reato - nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione - non comportando alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, non è idonea in nessun modo a pregiudicare le facoltà difensive.
Commentario • 1
- 1. Persona offesa dal reatoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Persona offesa dal reato - Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato Cassazione penale, sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/10/2016, dep.24/01/2017), n. 3606 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. SCALIA Laura - Consigliere - Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. B.U., nato a (OMISSIS); 2. F.G., nato a (OMISSIS); 3. P.A., nato a (OMISSIS); 4. A.G., nato a (OMISSIS); 5. M.G., nato a (OMISSIS); 6. S.A., nato a (OMISSIS); nonchè dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2013, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 31/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 322
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 26129/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IU N. IL 18/08/1967;
avverso la sentenza n. 40/2008 GIUDICE DI PACE di MONREALE, del 25/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Monreale, con sentenza del 25-10-2011, ha condannato NI SE alla pena di Euro 1.000 di multa per il reato di lesioni personali in danno di LE NA. Alla resa statuizione il giudice è pervenuto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della di lei sorella.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto appello, nell'interesse dell'imputata, l'avv. Giambruno Vitale, lamentando:
a) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.. Deduce che all'udienza del 3-12-2009 è stata modificata l'imputazione e non è stato notificato all'imputata contumace l'estratto del verbale d'udienza;
b) l'assenza di prova in ordine al reato contestato, dovendo ritenersi inattendibili le dichiarazioni della persona offesa e della sorella, non suffragate da riscontri oggettivi e smentita "da tutti gli altri testi sentiti in udienza".
3. Il Tribunale di Palermo, ritenuto l'appello inammissibile e ravvisata nell'atto una voluntras impugnationis, ha trasmesso gli atti a questa Corte per il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato sia in rito che in merito.
1. Quanto al primo motivo, la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato. È stato più volte precisato da questa Corte, invero, che le norme concernenti le nuove contestazioni, le modificazioni dell'imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza (artt. 516 - 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Pertanto, devono essere interpretate con riferimento a detto scopo e non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, essendo il sistema di garanzia ispirato all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un "fatto", inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
In questa prospettiva, la specificazione, avvenuta in udienza, a seguito dell'esame della persona offesa, del giorno del commesso reato, che sia precedente o successivo di poche ore a quello indicato in imputazione (in questo caso, non più il 22 novembre, ma il 21 novembre), non è idoneo in nessuna maniera a pregiudicare le facoltà difensive, giacché non comporta alcuna significativa modifica della contestazione, rimasta immutata nei suoi tratti essenziali. E tanto deve affermarsi anche alla luce della tesi difensiva, che non è incentrata sulla negazione del fatto storico (nel qual caso la mutazione del giorno avrebbe potuto incidere sul pieno dispiegarsi della linea di difesa), ma sulla rappresentazione di un fatto "diverso", avente caratteristiche differenti da quelle narrate dalla persona offesa. In tal caso, quindi, il fuoco dell'indagine è rimasto concentrato, fin dall'inizio, sulle modalità della contesa interessante l'imputata, certamente sviluppatasi il 21 o il 22 novembre.
Peraltro, anche a voler affermare che una nullità si è verificata, in conseguenza della mancata notifica all'imputata contumace del verbale di udienza, la stessa si è sanata per non essere stata tempestivamente eccepita. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra, infatti, una nullità a regime intermedio, non rientrante tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 c.p.p., in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza;
la relativa eccezione va, pertanto, proposta "immediatamente dopo" la contestazione del fatto nuovo, come previsto dall'art. 182 c.p.c., comma 2, nell'ipotesi in cui "la parte vi assiste" (Cassazione penale, sez. 2^, 29/01/2008, n. 9171). Nel caso di specie non risulta che il difensore dell'imputata, presente all'udienza del 3/12/2009, abbia eccepito la nullità dopo la modifica dell'imputazione, ne' che lo abbia fatto in quella successiva del 25-2-2010, a cui pure era presente, insieme all'imputata.
2. Nel merito il ricorso è inammissibile, essendo la condanna dell'imputata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità è stata vagliata dai giudicante, e della sorella della persona offesa, che ha reso dichiarazioni perfettamente coincidenti alla prima. Nè sono idonee ad inficiare il chiaro costrutto logico della sentenza le generiche e assertive affermazioni della ricorrente, in assenza di elementi probatori di segno contrario e di vizi logici della motivazione, la quale si segnala, invece, per linearità di esposizione e coerenza argomentativa. Quanto alle doglianze concernenti la credibilità della teste e della persona offesa, esse si sostanziano in censure all'apparato motivazionale della decisione. Senonché nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica:
cosa assolutamente assente nella specie, essendosi la ricorrente limitata ad evidenziare l'errore in cui era caduta la persona offesa nell'indicazione del giorno dell'aggressione (circostanza che il giudicante ha spiegato convincentemente) e ad evidenziare il contrasto esistente tra la persona offesa e la famiglia dell'imputata, da cui non possono comunque trarsi argomenti per sostenere la falsità della deposizione, in assenza di indici rivelatori di un'artificiosa rappresentazione dell'occorso. Del tutto generico è, infine, il riferimento alle risultanze testimoniali di segno contrario, che non sono state nemmeno specificate. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013