Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
Il criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione di procedimenti, è regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlato al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, onde le stesse non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., tra i quali non è annoverata, dopo le modifiche dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 63 del 2001, la connessione tra reati commessi al fine di assicurare l'impunità ai colpevoli di altro reato. (Fattispecie relativa all'annullamento senza rinvio di ordinanze emesse dal tribunale del riesame, con le quali era stata disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio prospettata dalla difesa degli indagati, ritenendosi rilevante il collegamento tra reati in cui l'uno era stato commesso per assicurare l'impunità dall'altro).
Commentario • 1
- 1. Persona offesa dal reatoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Persona offesa dal reato - Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato Cassazione penale, sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/10/2016, dep.24/01/2017), n. 3606 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. SCALIA Laura - Consigliere - Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. B.U., nato a (OMISSIS); 2. F.G., nato a (OMISSIS); 3. P.A., nato a (OMISSIS); 4. A.G., nato a (OMISSIS); 5. M.G., nato a (OMISSIS); 6. S.A., nato a (OMISSIS); nonchè dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 19066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19066 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 20/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo Consigliere SENTENZA
Dott. MARCHESE NI Consigliere N. 1924
Dott. SILVESTRI NI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 43837/2003; 43856/2003
ha pronunciato la seguente: 43841/2003; 44000/2003
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI AN, nato il [...];
2) EO SA, nato il [...];
3) CH SA, nato il [...];
4) FA NI CC, nato il [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI SILVESTRI;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del P.G., Dott. MONETTI Vito, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO
Con quattro distinte ordinanze in data 17.10.2003 e 8.10.2003, il Tribunale di Caltanisetta respingeva le richieste di riesame proposte nell'interesse di IC AN, NA SA, AR SA e CA NI CC avverso il provvedimento in data 11.9.2003 con cui il GIP dello stesso tribunale aveva applicato agli indagati la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di omicidio volontario in danno di Di NC AZ e di distruzione di cadavere, aggravati a norma dell'art. 7 della l. 203/91, commessi in Paternò tra il 24 e il 26 gennaio 1998. Il tribunale rilevava che dagli elementi di prova emergeva che il Di NC era rimasto ferito al basso ventre mentre partecipava all'omicidio di PI NI e che successivamente lo stesso Di NC, non essendo possibile curarlo adeguatamente in ambiente domiciliare, era stato ucciso per evitare che fossero scoperti i complici che avevano partecipato all'omicidio del PI. Il giudice del riesame riteneva, poi, che i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati potevano desumersi dalla convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori ON e RA e che le esigenze cautelari erano presunte per effetto della contestazione dell'aggravante di cui al predetto art. 7.
I difensori degli indagati hanno proposto ricorso per AS lamentando che le pronunce di rigetto delle richieste di riesame risultavano viziate da mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della gravità degli elementi indizianti, ricavati dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia. Inoltre, il difensore del CA deduceva eccezione di incompetenza per territorio non sussistendo una situazione di connessione, oltre alla circostanza che le indagini erano state riavviate dopo una precedente archiviazione senza un formale decreto di riapertura delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve esaminarsi pregiudizialmente l'eccezione di incompetenza che, pur essendo stata sollevata soltanto dal CA, riguarda la posizione anche degli altri indagati, per la ragione che, ai sensi dell'art. 21, comma 2 e 3, c.p.p., nel corso delle indagini preliminari l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione può essere rilevata anche d'ufficio non solo nel procedimento principale, ma anche nei procedimenti incidentali insorti in tale fase. In proposito, va posto in risalto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento e di decidere nel merito della "res judicanda", e che in tale potere è compreso quello di disporre misure cautelari (Cass., Sez. Un., 14.7.1999, Salzano), attribuito nella fase delle indagini preliminari al GIP., la cui competenza in generale è "una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio" (Cass., Sez. Un., 12.4.1996, Fazio). Il collegamento necessario del potere cautelare con la competenza del giudice che procede costituisce una posizione costante della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, nei quali è stato chiarito che la questione della competenza del giudice, legata al canone costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere verificata anche nell'ambito dei procedimenti incidentali "de liberiate", comprese le fasi del riesame e del ricorso per AS (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo;
Cass., Sez. Un., 20 luglio 1994, De Lorenzo). Ciò posto, premesso che l'omicidio del Di NC e gli altri reati connessi attribuiti agli indagati sono stati consumati in Paterno, deve sottolinearsi che il tribunale di Caltanissetta ha disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio osservando che "non può ignorarsi come gli stessi siano stati consapevolmente posti in essere al fine di assicurare la impunità agli autori dell'omicidio di NI AC ed in concorso con questi ultimi". Il criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione di procedimenti, è regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlato al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, onde le stesse non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 del codice di rito. In particolare, per quanto concerne la previsione dell'art. 12 lett. c), va rilevato che, dopo l'ampliamento della previsione normativa avvenuta con le modifiche introdotte dal d.l. 20.11.1991, convertito nella l. 20.1.1992, n. 8, la l. 1.3.2001, n. 63, attuativa delle regole del giusto processo, ha ripristinato la disciplina originaria del codice, eliminando dalla lett. c) dell'art. 12 la connessione tra reati commessi "in occasione" di altri ovvero "per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità" e circoscrivendo la connessione all'ipotesi dei reati "commessi per eseguire od occultare gli altri". Deve trarsene la conseguenza che il tribunale, col ritenere rilevante il collegamento tra reati in cui l'uno è stato commesso per assicurare l'impunità dall'altro, ha compiuto una non consentita operazione di estensione della sfera di operatività dell'art. 12 lett. c), travalicando il reale ambito applicativo della normativa. Non ha pregio neppure il riferimento alla circostanza che gli omicidi del PI e del Di NC sono stati commessi da più persone in concorso tra loro, di talché sarebbero riconducicibili nell'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. a). Invero, nel caso in esame non è affatto dimostrato che tutti gli indagati per il secondo crimine abbiano concorso alla realizzazione nell'omicidio del PI: al riguardo, deve, anzi, osservarsi che dall'esposizione dei fatti contenuta nelle ordinanze impugnate possono desumersi precisi ed inequivoci elementi per ritenere che, stante l'accidentale ferimento del Di NC in occasione dell'agguato ai danni del PI e la successiva decisione di sopprimere il primo, non esiste completa identità dei soggetti che hanno contribuito alle distinte attività omicidiarie. Ne segue che, poiché costituisce inderogabile presupposto dell'applicazione dell'art. 12 la totale coincidenza degli autori dei reati collegati, deve escludersi l'operatività della connessione, dato che, in caso contrario, taluni indagati sarebbero sottratti al loro giudice naturale secondo le regole ordinarie sulla competenza (Cass., Sez. 3^, 7 marzo 2000, Bonassisa;
Sez. 1^, 5 febbraio 1999, Archinà). Alla luce delle precedenti considerazioni, le quattro ordinanze del tribunale del riesame devono considerarsi viziate da incompetenza territoriale e, conseguentemente, deve pronunciarsene l'annullamento senza rinvio. Non deve pronunciarsi, invece, l'annullamento dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, emessa del GIP del Tribunale di Caltanissetta, dato che essa mantiene un'efficacia precaria e differita (cfr. Cass, Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, cit.), che cesserà soltanto se entro venti giorni dalla data della sentenza di questa Corte il giudice competente, identificato nel GIP del Tribunale di Catania, non provvedere ad adottare un nuovo provvedimento coercitivo.
Pertanto, in applicazione dell'art. 27 c.p.p., deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti e deve ordinarsi alla cancelleria le comunicazioni specificate nel dispositivo.
Inoltre, la cancelleria provvederà all'incombente di cui all'art. 94, comma 1 ter. Disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di AS, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio le ordinanze del Tribunale di Caltanissetta in data 17.10.2003, n. 338/03, n. 337/03, n. 336/03, ed in data 8.10.2003, n. 323/03. Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Catania relativamente all'omicidio di Di NC AZ e reati connessi e, visto l'art. 27 c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Catania. Dispone che la cancelleria comunichi immediatamente questo dispositivo al P.M. e al GIP presso il Tribunale di Catania, nonché al P.M. e al GIP presso il Tribunale di Caltanissetta.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004