Articolo 607 del Codice di procedura penale
Articolo 539Articolo 600
Versione
24 ottobre 1989
Art. 607. Ricorso dell'imputato 1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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