Art. 607. Ricorso dell'imputato 1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.