Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 607. Ricorso dell'imputato 1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
Commentari • 23
- 1. Esclusa la simulazione dei conferimenti qualora l’aumento di capitale sia già stato approvato con delibera non impugnata nei terminiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 27 febbraio 2017 · 155.64717
[…] Il provvedimento in commento conclude il giudizio cautelare nel quale parte ricorrente, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore, aveva sollevato la richiesta di sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 607 c.p.p. delle quote di una S.r.l., al fine di sentir dichiarare, in sede di futuro giudizio di merito, la nullità dell'aumento di capitale (pur deliberato dall'assemblea della società) nonché della conseguente cessione delle quote avvenuta in favore della convenuta. […]
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Giurisprudenza • 405
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 48015Provvedimento: […] Rileva il ricorrente che l'abolizione del ricorso personale dell'imputato in sede di legittimità non corrisponde all'abolizione del suo diritto autonomo di impugnazione, previsto dall'art. 607 cod. proc. pen., benché da esercitarsi con il ministero del difensore iscritto nell'apposito albo, come è stato affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017. […]Leggi di più...
- art. 548 cod. proc. pen.·
- diritto di impugnazione·
- rappresentanza tecnica del difensore·
- art. 607 cod. proc. pen.·
- estratto contumaciale·
- art. 613 cod. proc. pen.·
- abolizione ricorso personale·
- interesse a ricorrere·
- ricorso per cassazione·
- presunzione di conoscenza