Articolo 43 del Codice di procedura penale
Articolo 42Articolo 34
Versione
24 ottobre 1989
Art. 43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato 1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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