Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. (Fattispecie in tema di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2014, n. 9738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9738 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI P. - rel. Presidente - del 02/12/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 1618
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 14859/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO NO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/11/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
lette del richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 novembre 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato a DO NO la pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre alla confisca di denaro, beni e altre utilità per equivalente del profitto realizzato, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, omessa dichiarazione fiscale, omesso versamento di ritenute certificate, bancarotta impropria per operazioni dolose e omesso deposito delle scritture contabili, unificati dal vincolo della continuazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. 2.2. Col secondo motivo eccepisce l'indeterminatezza della statuizione riguardante la confisca, stante l'omessa individuazione dei beni assoggettati al provvedimento ablativo.
2.3. Col terzo motivo si fa portatore della tesi secondo cui, nel caso di violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante nell'interesse della società, la confisca per equivalente deve colpire i beni della persona giuridica, sulla quale soltanto ricadono le conseguenze patrimoniali dell'illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione, privo di fondamento in ogni sua parte, si pone anzi in area di inammissibilità là dove, col primo motivo, sollecita un controllo di legittimità sotto il profilo della motivazione, senza specificare in base a quali elementi il giudice di merito avrebbe dovuto trarre la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. (v. Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359). Fra l'altro nel caso di specie la questione prospettata si rivela manifestamente infondata, considerato che il G.i.p. ha dato pienamente conto di aver verificato con esito negativo l'esistenza di possibili cause di proscioglimento nel merito, evidenziando la sussistenza di gravi elementi di prova a carico dell'imputato, costituiti dalle relazioni dei curatori, dalla documentazione acquisita, dalle sommarie informazioni raccolte, dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'infondatezza del secondo motivo si ricollega alla regula iuris in base alla quale, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661). Nel caso di cui ci si occupa il G.i.p. sì è attenuto al menzionato principio, determinando l'ammontare del profitto distintamente per i reati di cui al capo 4) (Euro 327.708,23), al capo 5 (Euro 116.696,99) e al capo 10) (Euro 85.246,00): onde la concreta individuazione dei beni da confiscare seguirà legittimamente in sede di esecuzione.
3. Il terzo motivo s'infrange nel deliberato medio tempore emesso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, e art. 322 ter c.p., non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione dell'ipotesi - qui non ricorrente - in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646; v. anche la successiva Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259102). Il menzionato principio giuridico, enunciato in relazione al sequestro, vale a maggior ragione per la confisca che dal sequestro non sia preceduta.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015