Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non può essere legittimamente adottato quando l'esercizio dell'azione penale risulti precluso, essendo già maturata la prescrizione del reato, poichè in tal caso è impedito al giudice di compiere, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l'accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato.
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- 1. Art. 210 - Effetti della estinzione del reato o della penahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 240 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 4. Art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescriverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Termine prescrizionale maturato dopo l'emissione della sentenza impugnata L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (SU, 32/2001). L'inammissibilità della impugnazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 CPP, fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (SU, 8825/2017). In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (sentenza oggettivamente cumulativa) …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2016, n. 35313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35313 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
massimario 353 1 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1285 Composta da Presidente - C.C. - 19/05/2016 Aldo Fiale - Angelo Matteo Socci R.G.N. 36902/2015 Gastone Andreazza - Relatore - Aldo Aceto Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da : IM IO, n. a Venezia 05/01/1952; SU ER, n. a Pieve di Cadore il 23/04/1952; SS IN, n. a Belluno il 11/04/1961; TO MA,n. a Roma il 28/05/1962; IA GE, n. a Venezia il 13/02/1953; RR CE, n. a Venezia il 14/04/1957; RA TE, n. a Roma il 07/07/1954; Da FO IN, n. a Pieve di Cadore il 21/09/1962; AT AB, n. Bologna il 09/10/1964; avverso la ordinanza del Tribunale di Brindisi in data 17/04/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S, TO, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. IM IO, SU ER, SS IN, TO MA, IA GE, RR CE, RA TE, Da FO IN e AT AB hanno proposto distinti ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi di rigetto della richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo (in cui è stato convertito il precedente decreto di sequestro probatorio) ex art. 321, commi 1 e 2 c.p.p. di beni immobili emesso dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16/03/2015 per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 146 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 per avere, quali acquirenti, concorso nella realizzazione di trasformazione urbanistica del territorio mediante il frazionamento, l'acquisto e la vendita di una serie di lotti di terreno nonché attraverso l'edificazione materiale di manufatti destinati univocamente a residenza estiva in area avente destinazione agricola e nella realizzazione di interventi edilizi di carattere residenziale in totale difformità dai permessi a costruire tutti relativi a residenze con annessi depositi attrezzi agricoli o a fabbricati di carattere rurale.
2. Con un primo motivo IM IO, SU ER e SS IN deducono violazione degli artt. 157 c.p. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché motivazione contraddittoria ed apparente circa la possibilità di operare il sequestro anche in caso di prescrizione e nei confronti del terzo acquirente. Lamentano che il Tribunale, nel ritenere possibile il sequestro finalizzato alla confisca anche in caso di prescrizione del reato alla stregua di quanto asseritamente ricavabile dalla sentenza della Corte cost. n. 49 del 2015, si è posto in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui non è possibile comunque operare il sequestro anche se finalizzato alla confisca laddove la prescrizione sia intervenuta, come nella specie, ancor prima dell'esercizio dell'azione penale. Inoltre, anche a volere ritenere applicabili le indicazioni date dalla Corte costituzionale, nessuna motivazione è stata fornita circa la sussistenza dell'elemento soggettivo quale necessario presupposto per disporre la sanzione della confisca nei confronti del terzo acquirente, tanto più in presenza di titoli abilitativi regolarmente rilasciati dal Comune di Carovigno, come anche ribadito dalla stessa Corte costituzionale. Né tale aspetto può ritenersi coperto dal giudicato cautelare formatosi sul fumus in seguito al precedente decreto di sequestro probatorio essendo nuova la circostanza relativa all'accertamento della prescrizione. 2 2.1. Con un secondo motivo deducono violazione degli artt. 321 c.p.p., 125 c.p.p. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 per motivazione contraddittoria e apparente quanto alla sussistenza del periculum. In particolare il Tribunale, in luogo di motivare adeguatamente sulle reali compromissioni del territorio ulteriori rispetto alle lesioni già verificatesi all'atto del compimento del reato, è ricorso ad enunciazioni puramente astratte, senza inoltre distinguere tra le diverse posizioni degli acquirenti. Anche il riferimento al carico urbanistico non è corretto posto che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna opera di adeguamento né a dotare le abitazioni di standard urbanistici ricavati direttamente dal privato e posto che tutti gli immobili, edificati in area comunque non inedificabile, sono stati realizzati sulla base di regolari permessi a costruire e nel rispetto delle prescrizioni impartite.
3. Anche TO MA ha proposto i medesimi due motivi di ricorso suddetti specificando peraltro, quanto al primo, che il Tribunale ha errato nel ritenere che l'immobile si presentava completato solo nel 2012 essendo invece stato ultimato fin dal dicembre del 2008 come attestato dal certificato di agibilità rilasciato il 27/03/2009 non potendo rilevare le lievi variazioni regolarmente autorizzate, apportate soprattutto nell'area esterna quando la residenza era ormai ultimata ed agibile.
4. Con un unico motivo, IA GE, RR CE, RA TE e Da FO IN hanno dedotto violazione degli artt. 321 c.p.p., 125 c.p.p. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 per motivazione contraddittoria e apparente quanto alla sussistenza del periculum. In particolare il Tribunale, in luogo di motivare adeguatamente sulle reali compromissioni del territorio ulteriori rispetto alle lesioni già verificatesi all'atto del compimento del reato, è ricorso ad enunciazioni puramente astratte, senza inoltre distinguere tra le diverse posizioni degli acquirenti. Anche il riferimento al carico urbanistico non è corretto posto che il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna opera di adeguamento né a dotare le abitazioni di standard urbanistici ricavati direttamente dal privato e posto che tutti gli immobili, edificati in area comunque non inedificabile, sono stati realizzati sulla base di regolari permessi a costruire e si sino attenuti alle prescrizioni impartite.
5. Con unico motivo AT AB deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale non sussistendo gli 3 elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, dell'artt. 44 lett. c) cit. e per carenza di motivazione sul punto. In particolare l'ordinanza impugnata ha trascurato gli artt. 2 e 3 delle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione del Comune di Carovigno che si limitano a stabilire che l'abitazione ed annesso rustico, di dimensioni variabili secondo l'estensione del lotto, devono realizzarsi su un lotto minimo di almeno 4000 metri di cui il 60% deve essere destinato a verde agricolo, verifica, quest'ultima, eseguita puntualmente dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire. Nessun disegno criminoso può dunque essere ascritto alla ricorrente che, basandosi su una norma giuridica positiva, ha acquistato una dimensione perfettamente legittima;
all'atto notarile era inoltre allegato il certificato di destinazione urbanistica del bene trasferito dal quale si evinceva che il terreno ricadeva nella zona agricola di tipo b2 con indice di fabbricabilità 0,05 di cubi metri quadri, di cui 0,03 destinati alla residenza e 0,02 destinati a deposito agricolo, e con dimensione del lotto minimo di 4000 m quadri. Successivamente all'acquisto la ricorrente depositava domanda di rilascio del permesso di costruire, concesso dal Comune e relativo alla realizzazione di una casa di campagna con annesso deposito agricolo. In particolare il rapporto tra volumi destinati all'abitazione e quelli destinati ad uso deposito agricolo sono stati perfettamente rispettati nel progetto approvato. Quanto all'elemento soggettivo, deduce che, a fronte di buona fede emersa dall' acquisto effettuato con atto pubblico, nessuna motivazione è stata resa dal provvedimento impugnato che non ha neppure considerato la inconfigurabilità di una lottizzazione abusiva in concorso non essendovi la minima prova che i coindagati si conoscessero ed insieme avessero organizzato un unico disegno criminoso.
6. Successivamente è stata presentata, dall'Avv. Sartorato, memoria con cui si ribadiscono i motivi di ricorso presentati da IM IO, SU ER, SS IN, TO MA, IA GE, RR CE, RA TE, Da FO IN;
successivamente, ancora, in data 18/05/2016, lo stesso difensore ha trasmesso a questa Corte copia di ordinanza del Tribunale del riesame di Brindisi emessa in altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Va anzitutto precisato che, con riguardo al ricorso presentato da AT AB, con il quale si fa unicamente questione della sussistenza del reato di cui all'art. 44 lett. c) cit., lo stesso non può formare oggetto di esame nella presente sede, infrangendosi nel giudicato cautelare formatosi all'esito del provvedimento 4 del Tribunale del riesame, non impugnato dall'interessata, che in data 07/03/2013 ebbe a rigettare la richiesta di riesame dalla stessa presentata avverso il decreto di sequestro probatorio del 14/04/2012, richiesta che, come risultante dal provvedimento qui impugnato (v. in particolare pag. 52), già lamentava l'insussistenza del fumus del reato. Né sono stati prospettati nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini, idonei a consentire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il superamento della preclusione del giudicato, attenendo le censure della ricorrente sempre e comunque ad elementi già considerati nella originaria pronuncia di rigetto del Tribunale. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere il contrario, va aggiunto che nell'ordinanza impugnata si dà compiutamente atto, con riguardo al preteso difetto dell'elemento soggettivo, sempre attinente al fumus, dei motivi per i quali gli acquirenti, tra cui anche la AT, che sono, va precisato, indagati, e non terzi, non possano essere stati in buona fede all'atto dell'acquisto (v. specificamente alle pagg. 50-51), oltre a doversi qui ribadire che, in ogni caso, ancora, il provvedimento, la cui motivazione è certamente non apparente, è sindacabile unicamente per violazione di legge (cfr., tra le altre, sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Le censure proposte dalla stessa vanno, dunque, disattese.
8. Sono invece fondati i ricorsi presentati da IM IO, SU ER e SS IN. Va anzitutto premesso che gli stessi sono ammissibili non essendosi formato relativamente ad essi alcun giudicato cautelare atteso che, in relazione al primigenio provvedimento di sequestro probatorio, già impugnato nella fase cautelare definita con provvedimento di inammissibilità di questa Corte del 13/12/2013, nessuna questione poteva ovviamente essere fatta in ordine alla confiscabilità dei beni ed al pericolo di aggravamento della lesione del bene tutelato, quali caratteristiche pertinenti invece al diverso provvedimento di sequestro preventivo. Ciò posto, il primo motivo, assorbente del restante, e con cui si lamenta che la confisca non potesse essere disposta essendo la prescrizione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale, è fondato. Va anzitutto chiarito che questa Corte (tra tutte, Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi ed altri, Rv. 245347), nel riaffermare che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere illegittimamente costruite consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche laddove sia stata accertata 5 la sussistenza della lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, pur non pervenendosi alla condanna od all'irrogazione della pena per causa diversa quale la prescrizione del reato, ha posto precipuamente in rilievo il presupposto normativo della confisca stessa espressamente enunciato dall'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 e consistente nell'accertamento" della lottizzazione abusiva. Si è poi aggiunto, ancor più specificamente, che la confisca dei terreni in caso di lottizzazione abusiva può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione stessa sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi, sotto il secondo aspetto, l'esistenza di profili quantomeno di imprudenza, negligenza e difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255112). E' dunque proprio in ragione della necessità di un tale compiuto accertamento, nei termini appena evidenziati, e a prescindere dalla compatibilità o meno di una tale conclusione in particolare con la previsione dell'art. 7 della Convenzione edu, che esplicita il principio di legalità in campo penale e che pertanto precluderebbe interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato (compatibilità, come noto, messa in discussione ed anzi esclusa dalla sentenza in data 29 ottobre 2013 della Seconda Sezione della Corte edu nel caso Varvara
contro
Italia), che questa stessa Corte ha però anche precisato che se l'esercizio della stessa azione penale risulti precluso essendo già maturata la prescrizione (tanto che, ad esempio, sarebbe abnorme il decreto del g.u.p. che non di meno disponga il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione: cfr. Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, confl. comp. in proc. Bevilacqua e altri, Rv. 229387), nessuna confisca potrebbe essere legittimamente adottata. Infatti, la stessa impossibilità di esercitare l'azione penale non potrebbe che impedire al giudice di compiere quell'accertamento invece indispensabile, alla stregua dell'indirizzo sin qui ricordato, e con le richieste modalità di ampia partecipazione dei soggetti interessati, del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, quale necessario presupposto per l'adozione della confisca (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv.250641; Sez. 3, n. 5857/11 del 06/10/2010, Grova e altri, Rv.249517; Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza, Rv. 244247). Ma, se è così, viene evidentemente a mancare la stessa possibilità di disporre il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., essendo unico fine dello stesso quello di assicurare la possibilità di effettuare la confisca, nella specie, tuttavia, per le ragioni appena ricordate, non praticabile (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 18920 del 18/03/2014, Di Palma, Rv. 259752).
9. Ciò posto, nella specie lo stesso provvedimento impugnato ha dato atto, a pag. 56, della intervenuta decorrenza del termine di prescrizione con riguardo, per quanto interessante gli odierni ricorrenti, a SU, SS ed IM, giacché la data più recente di ultimazione delle opere sarebbe stata indicata dal c.t.u. EL nel gennaio del 2010. Ciononostante, però, ed in violazione dei principi appena ricordati, la stessa ordinanza ha confermato, senza tenere conto del fatto che tale prescrizione sarebbe interamente decorsa ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, il provvedimento di sequestro del 16/03/2015 finalizzato alla confisca. Né sarebbe in ogni caso consentito, in caso di già intervenuta prescrizione, il sequestro finalizzato ad impedire l'aggravamento dell'ulteriore reato contestato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, venendo comunque a mancare, in relazione ad un reato già prescritto, ogni esigenza cautelare. Dunque, il provvedimento di sequestro, risulta, per quanto sin qui detto, essere stato reso illegittimamente con conseguente annullamento, oltre che del medesimo, anche dell'ordinanza impugnata con riferimento ai menzionati ricorrenti SU, SS ed IM. 10. A differente conclusione deve invece giungersi con riguardo ai restanti ricorrenti. Va anzitutto premesso che, con riguardo al ricorso di TO TE, è infondato il primo motivo con cui si lamenta come erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui l'immobile si presentava completato solo nel 2012 : sul punto l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo quanto risultato dagli accertamenti effettuati dal consulente EL laddove, con riguardo appunto a TO, si è accertato essere i lavori iniziati, con riferimento ad un secondo blocco, successivo ad una prima fase terminata nel dicembre 2008, nell'aprile del 2010 e terminati il 14/02/2012 senza comunicazione della fine dei lavori stessi;
di qui, dunque, la conclusione in ordine alla non ancora maturata prescrizione. A fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto l'impossibilità di valorizzare i lavori relativi al suddetto "secondo blocco" giacché relativi ad una d.i.a. per modesto ampliamento presentata ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 3 legge regionale n. 14 del 2009, ininfluenti ai fini della consumazione del reato di lottizzazione;
ma, ove si consideri che, come risultante dallo stesso 7 provvedimento impugnato, con tale ampliamento si apportava un aumento della cubatura e delle verande e si aumentava la superficie, e, in data 06/03/2012, veniva presentata una ulteriore domanda di permesso di costruire con cui si richiedeva il cambio di destinazione d'uso della vasca idrica in piscina, deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo cui Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento (Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, P.M. in proc. Rusani ed altri, Rv. 248483); e del resto, proprio in ragione del fatto che la permanenza del reato di lottizzazione abusiva dura sino a quando sussista una attività edificatoria, anche la realizzazione della singola costruzione, nella specie certamente protrattasi per effetto degli ampliamenti menzionati, è tale da protrarre l'evento criminoso attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (Sez. 3, n. 19732 del 26/04/2007, Monacelli, Rv. 236750). 10.1. Quanto al secondo motivo del ricorso di TO, superata la censura con cui si lamenta l'intervenuta confisca nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (giacché, come appena visto sopra, correttamente il provvedimento impugnato ha, al contrario, concluso per la prescrizione non ancora maturata), va ritenuta manifestamente infondata la censura in ordine al preteso difetto motivazionale circa la legittimità di un provvedimento di confisca disposto nonostante la buona fede del ricorrente. Premesso infatti che, con riguardo all'attività lottizzatoria cosiddetta "materiale" consistita nella edificazione, TO non si trova in posizione di acquirente avendo egli richiesto il permesso a costruire in data 21/03/2007 e l'ulteriore permesso a costruire in data 06/03/2012, appare improprio l'assunto esposto in ricorso secondo cui, con riguardo al mero terzo acquirente, l'accertamento dell'elemento soggettivo non dovrebbe essere limitato alla sola sussistenza del profilo della colpa, ma dovrebbe spingersi oltre sino a comprendere anche la sussistenza della mala fede in capo allo stesso. Al contrario, risulta pertinente alla fattispecie in esame il consolidato principio secondo cui il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, 0 08 può essere commessa anche per colpa (tra le altre, Sez. 3, n. 39916 del 01/07/2004, Lamedica e altri, Rv. 230084). Se, dunque, si considera, da un lato, che, per consolidata affermazione di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice può operare il controllo del provvedimento impugnato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell' elemento soggettivo, solo ove di immediato rilievo (tra le altre, Sez.6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337 e Sez.2, n. 2808 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650), e, dall'altro, che, al contrario, il provvedimento impugnato ha motivato che le richieste di rilascio dei permessi a costruire avevano riguardato la "realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad abitazioni rurali con annessi depositi agricoli" mentre si era accertata la avvenuta realizzazione di interventi del tutto incompatibili con l'edilizia rurale (trasformazione in cucine, soggiorni e stanze da letto a servizio e completamento della parte a residenza, in totale difformità da tali permessi), l'assunto del ricorrente appare, come già precisato sopra, manifestamente infondato. 11. Ed allora, con riguardo a TO, resta unicamente da valutare, analogamente alle posizioni di coloro che solo tale doglianza hanno proposto (ovvero IA, RR, RA e Da FO), il motivo con cui si è dedotta la contraddittorietà, genericità ed apparenza di motivazione circa la sussistenza del periculum del reato di lottizzazione attesa la inesistenza dell'aumento del carico urbanistico. Tale doglianza è infondata già solo per la preliminare considerazione che la valutazione del "periculum" in mora attiene ai requisiti del solo sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma 1, c.p.p. e non anche del sequestro, come quello richiesto nella specie, finalizzato alla confisca di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p. (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408; Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367); e, nella specie, non vi è dubbio che, in relazione al reato di lottizzazione abusiva sia, appunto, prevista la confisca a norma dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. 12. Consegue, in definitiva, che l'ordinanza impugnata deve essere, come già detto, annullata con rinvio (con conseguente annullamento anche dl del decreto del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16/03/2015) con riguardo ai ricorrenti SU, SS ed IM dovendo invece i restanti ricorsi essere rigettati.
P.Q.M.
9 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti dei ricorrenti IM, SU e SS nonché, nei confronti degli stessi, il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 16/03/2015 e dispone il dissequestro degli immobili relativi e la restituzione agli aventi diritto. Rigetta i ricorsi di TO, IA, RR, RA, D FO e AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone, And Aldo Fiale Деловое DEPOSITATA IN CANCELLERIA K 2.9 AGO 2013 CANCHི་ ཤོད ༡ Lu 101 0