Sentenza 5 dicembre 1997
Massime • 1
Il verbale di constatazione redatto da un gruppo di sottufficiali e ufficiali della Guardia di finanza, in sede di verifica fiscale, è un atto riferibile all'intera "equipe", e quindi, a maggior ragione, a chi la dirige e coordina, che lo sottoscrive, assumendosene così l'integrale paternità e responsabilità. Ne consegue che è legittima l'autorizzazione, all'ufficiale che lo firmò, a consultarne il contenuto, in aiuto della memoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/1997, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pellegrino Senofonte Presidente del 5/12/1997
1. Dott. Aldo Grassi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Olindo Schettino Consigliere N. 3264
3. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 16431/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IR DO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 1923/97 del 4-10/3/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. B. Frangini, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10/10/95, il Tribunale di Napoli condannava IN AN alla pena di mesi 8 di arresto e L 12.000.000 di ammenda, con pene accessorie e pubblicazione della sentenza, in ordine ai reati di cui all'art. 1, comma 1 e 2 nn. 1-2, L. n.516/1982. Su impugnazione del predetto, la Corte di Appello di
Napoli, con la sentenza sopra indicata, in parziale riforma di quella di primo grado, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi 5 di arresto e 9.000.000 di ammenda. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo;
1) violazione della disposizione processuale, stabilita a pena di nullità, di cui all'art. 499, comma 5, c.p.p.; 2) inosservanza della legge penale in genere;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In sostanza il ricorrente lamenta che il teste maresciallo D'NG, sulla cui deposizione si base la decisione impugnata, veniva autorizzato dal Tribunale, su richiesta del P.M., a consultare i verbali delle operazioni svolte dalla p.g., pur non essendo documenti da lui redatti.
All'odierno dibattimento il P.M. conclude come riportato in premessa. Il ricorso è infondato.
La doglianza de qua ripete pedissequamente quella proposta con l'appello e sulla quale la Corte distrettuale si è pronunziata, ritenendola infondata, con motivazione corretta ed esente da vizi logici. Ha evidenziato, difatti, la Corte che il maresciallo, secondo le sue stesse dichiarazioni risultanti dal verbale di udienza, effettuò, con altri collaboratori della Guardia di Finanza, la verifica fiscale in questione presso la società "Video Sound", partecipando direttamente alle operazioni di inizio e termine di essa, per cui legittimamente poteva consultare i verbali allora redatti.
Ritiene questo Collegio di condividere le argomentazioni della gravata decisione in quanto, come è noto, sono proprio quelli ai quali partecipò il teste i momenti topici della c.d. verifica fiscale, giacché, all'inizio, si reperisce e seleziona la documentazione da esaminare, ed alla fine si tirano le conclusioni sulla base dei dati rilevati da detta documentazione;
essendo necessariamente un lavoro di equipe, coordinato e diretto da un ufficiale o da un sottufficiale, a poco rileva, in definitiva, che la materiale attività di spulcio dell'intera documentazione sia effettuata da altri collaboratori, anche perché molto spesso le dimensioni della ditta controllata comportano obbligatoriamente una ripartizione di compiti tra gli addetti alla verifica, che non consente ad alcuno di seguire tutte le operazioni. Ne consegue che il verbale di constatazione, che compendia -nella sua globalità- l'attività di indagine svolta, è un atto riferibile all'intera equipe, e quindi, a maggior ragione, a chi la dirige e coordina, che -non a caso- lo sottoscrive, assumendosene così l'integrale paternità e responsabilità.
Alla luce di tali considerazioni, emerge l'infondatezza della doglianza del ricorrente, in quanto il documento consultato in dibattimento dal teste in questione rientra certamente tra quelli consultabili, in soccorso della memoria, secondo le previsioni del codice di rito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1998