Sentenza 23 agosto 2012
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il controllo del giudice penale può comportare la censura di legittimità dell'atto amministrativo ove il procedimento da cui quest'ultimo promana difetti di un elemento sostanziale. (Fattispecie relativa a concessione in sanatoria ex artt. 10 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 emessa nella stessa data della proposta di determina dirigenziale subordinante il rilascio della concessione al preventivo parere di idoneità statica e sismica, licenziato contestualmente alla proposta medesima).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività ediliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 23/08/2012, n. 33600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33600 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2012 |
Testo completo
336 00 / 1 2 336 N. 24089/12 Registro generale N. 7 (ruolo interno) N. 83/2012 Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Feriale Penale Composta dai Signori:
1. dr. NI Agrò Presidente 2. dr. Pietro Dubolino Consigliere 3. dr. Margherita Taddei Consigliere 4. dr. Felicetta Marinelli Consigliere Consigliere rel.
5. dr. Guicla Mulliri all'esito dell'udienza pubblica del 23 agosto 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo LO NI, nato a [...] il [...] AT Grazia, nata a [...] il [...] imputati artt. 110 c.p., 44/b D.P.R. 380/01 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'8.2.12 Sentita la relazione del cons. Guicia Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti accusati di avere, in qualità di proprietari e committenti, realizzato lavori edili (consistenti nella copertura di un secondo piano e di un tetto ad una falda inclinata), in assenza del permesso di costruire;
in tal modo, violando gli artt. 110 c.p., 44/b D.P.R. 380/01. - Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso,2. Motivi del ricorso tramite il difensore deducendo: 1) violazione dell'art. 606 lett. a) e b) c.p.p. perché la Corte d'appello si sarebbe arrogata il potere di considerare illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato agli imputati, invadendo la sfera di competenza di un organo amministrativo ed errando perché il procedimento di sanatoria aveva avuto esito positivo tanto è vero che, salvo per la certificazione di idoneità statica, erano stati versati gli oneri di urbanizzazione e la Sovrintendenza di Agrigento aveva rilasciato parere positivo irrogando una sanzione che era stata pagata dagli imputati. Per la tipologia, l'abuso rientrava tra quelli sanabili come, di fatto, era avvenuto conseguentemente, nessun rilievo deve avere il fatto che il provvedimento amministrativo sia stato emesso il giorno 1.7.10 perché ciò non è dipeso dall'assenza di parere di idoneità statica ma semplicemente dal fatto che la concessione originaria era stata rilasciata "salvo per la copertura" che è stata realizzata successivamente e, per l'effetto, così è avvenuto anche per il relativo provvedimento di sanatoria che, come tale, è legittimo. I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il dibattuto tema dell'ambito di ingerenza del giudice penale nell'attività della pubblica amministrazione è stato ripetutamente affrontato da questa S.C. con riguardo alle procedure concernenti la legittimazione a costruire ovvero a sanare un'opera edilizia illecita. Sulla base della pluralità di interventi giurisprudenziali a riguardo, può sicuramente affermarsi che lo spirito che deve animare l'operato dell'autorità giudiziaria è di tipo sostanziale;
e ciò, in quanto per usare le parole di una delle tante pronunzie a riguardo l'interesse - - protetto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora, D.P.R. 380/01) va individuato nella «protezione sostanziale e non meramente formale degli assetti del territorio in conformità alla normativa urbanistica≫ (Sez. III, 13.11.02, Pezzella, Rv. 223475). Del resto, il principio è stato autorevolmente affermato sin da epoca risalente (s.u. 12.11.93, Borgla, Rv. 195359) quando si era detto che, in definitiva, al giudice penale non è affidato alcun c.d. sindacato sull'atto amministrativo ma che, nell'esercizio della potestà riconosciutagli, egli è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale, «in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo». Ciò posto, dovrebbe essere consequenziale ritenere che il controllo del giudice penale debba riguardare l'atto e non l'eventuale vizio della procedura come, invece, avvenuto in questo caso. Tuttavia, proprio alla luce delle premesse introduttive circa l'animus del controllo in sede penale, può tranquillamente affermarsi che, ove l'iter procedimentale sia in sé indicativo della mancanza di un elemento sostanziale come, appunto, avvenuto nella specie, allora la censura dell'autorità giudiziaria penale è da considerare legittima. Nel caso che qui occupa, perciò, la Corte ha giustamente ritenuto la illegittimità della sanatoria ex artt. 10 e 36 D.P.R. 380/01 (prodotta in udienza) sul rilievo che, recando essa la stessa data (1.7.10) in cui era stata emanata la "proposta di determina dirigenziale" fosse logico desumere che quel provvedimento non era stato rilasciato in presenza di tutte le condizioni necessarie previste. Ed infatti, quella "proposta di determina dirigenziale" vincolava espressamente il rilascio del permesso di costruire alla condizione che "prima del rilascio venisse prodotto il parere di idoneità statica e sismica di cui all'art. 110 L.R. n. 4/2003". 2 Del tutto consequenziale e logica risulta, perciò, la considerazione che - vista la identità di date - non si fosse dato corso a quell'adempimento che quindi non poteva essere stato considerato nel momento in cui era stato rilasciato il detto permesso a costruire (né poteva esserlo, tenuto conto che la proposta e la determina dirigenziali erano state emanate, come si è detto, nella stessa data)». La Corte, inoltre, giustamente ricorda come, quanto da essa affermato fosse emerso dalle stesse parole del teste geom. Alabiso, (in servizio presso il Dipartimento Urbanistica del Comune di Licata) (v. f. 5 verb. ud. 17.2.10) il quale aveva riferito che «detto parere doveva essere prodotto dalla parte istante entro novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ufficio competente del 2 febbraio 2010... a pena di una pronuncia di diniego del permesso di costruire, ditalché già alla data del 1° luglio 2010 esso doveva essere in possesso dell'amministrazione». E' ben vero, quindi, che il precedente giurisprudenziale sul quale i giudici di appello fondano la propria pronunzia (Sez. III, 22.4.08, Papa, Rv. 240728), non è del tutto in termini, ma è chiaro anche che lato sensu, esso si pone sulla scia di altre analoghe decisioni (Sez. III, 2.10.07, Emulino, Rv. 237995) nelle quali (versandosi in ipotesi di valutazione della legittimità di un atto concessorio in genere) era stato coltivato l'indirizzo interpretativo secondo cui il giudice penale non deve necessariamente "disapplicare" essendo sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, «posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica». Del resto, già nella sentenza di queste sezioni unite prima citata (12.11.93, Borgia, Rv. 195359) era stato anche detto che, a fronte di una «accertata aporia dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale»> il giudice penale deve ugualmente concludere per la illiceità penale anche se sia stata rilasciata la concessione edilizia, perché quest'ultima, «nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali dell'atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a seguito della cui approvazione, tale atto amministrativo viene emesso». Tali principi hanno trovato, nel tempo, plurime riaffermazioni da parte delle sezioni semplici di questa S.C. che, sviluppando il concetto, hanno asserito, ad esempio, che il potere- dovere del giudice penale di non tener conto degli atti amministrativi non conformi a legge «si esercita con riguardo non solo a quelli, fra tali atti, che diano luogo all'estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti soggettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio;
e ciò, anche quando_tali atti non siano frutto di collusione criminosa fra l'organo amministrativo ed il destinatario, ma siano semplicemente viziati da illegittimità" (Sez. III, 18.66.99, Aloise, Rv. 214976). Sulla scorta di ciò, sono, quindi, molteplici -e del tutto in linea con l'atteggiamento interpretativo fin qui illustrato anche le pronunzie di questa S.C. che riguardano (come il - presente) casi di concessione in sanatoria. A tale proposito, perciò, si è detto che essa estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici ed esiste un preciso potere-dovere del giudice penale di controllare» la legittimità delle concessioni edilizie in sanatoria (da ult. sez. IV 5.3.08, Rv. 239606) e di «disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 L. 20.3.1865 n. 2248, all. E)" (Sez. III, 15.2.05, Scollato, Rv. 231834) tanto è vero che (Sez. III, 25.5.00, Lagrande, Rv. 217520), in tema di reati edilizi, "il giudice penale, anche in sede esecutiva, deve accertare la sussistenza di circostanze ostative, sospensive o estintive dell'esecuzione delle sanzioni amministrative conseguenti alla condanna e potrà non tenere conto di provvedimenti di sanatoria eventualmente emessi in situazioni di palese illegittimità". A fortiori, risulta perciò, corretta la decisione qui impugnata, stanti le evidenti anomalie procedurali riscontrate che, però, finiscono per riverberare sulla sostanza del provvedimento stesso. Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 2 Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti Così deciso il 23 agosto 2012 Il Consigliere estensore (drissa Guida Mulliri)
P.Q.M.
al pagamento delle spese processuali A Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 03 SET 2012 Destore Amministrative Loredana SCHIAVONI +