Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura. (Fattispecie in cui sono state ritenute complete le ricerche dell'imputato che dagli atti risultava essersi allontanato per destinazione ignota dall'abitazione presso la quale in precedenza aveva svolto l'attività di badante).
Commentari • 2
- 1. Decreto di irreperibilità: come compiere le ricercheDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2022
Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
Leggi di più… - 2. Persona offesa dal reatoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Persona offesa dal reato - Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato Cassazione penale, sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/10/2016, dep.24/01/2017), n. 3606 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. SCALIA Laura - Consigliere - Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. B.U., nato a (OMISSIS); 2. F.G., nato a (OMISSIS); 3. P.A., nato a (OMISSIS); 4. A.G., nato a (OMISSIS); 5. M.G., nato a (OMISSIS); 6. S.A., nato a (OMISSIS); nonchè dalle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 87
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 31135/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RH IA N. IL 16/12/1981;
avverso la sentenza n. 86/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Tiberio Pierluigi di Roma.
OSSERVA
1. ER IA propone per il tramite del difensore di fiducia ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Milano confermava quella emessa dal tribunale della medesima città in data 29 aprile 2009 con cui era stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis perché, in concorso con il fratello AB AM ed altri deteneva fini di spaccio circa un chilo di cocaina che custodiva presso la sua abitazione.
2. Come si rileva dalla sentenza di appello dall'attività d'indagine svolta ed in particolare dalle intercettazioni telefoniche era emerso che AI DD CH si era recato a Milano con l'autovettura in uso a AM AB il 9.8.2007 ove aveva acquistato della sostanza stupefacente anche per conto di altri "soci" e che simulando di essere stato costretto a disfarsi dello stupefacente, se ne era invece appropriato occultandolo nell'abitazione della ER (legata sentimentalmente al AB) e di AL OR (legata invece sentimentalmente ad AI DD CH); circostanza da quest'ultima confermata nell'esame acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p.. 2. Nei motivi di appello l'imputata aveva formulato richiesta di assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., rilevando che le conversazioni telefoniche intercettate riguardavano prevalentemente altre persone;
che la sostanza stupefacente non era stata reperita e non erano certi ne' il quantitativo ne' la qualità dello stupefacente;
che in ogni caso non era a conoscenza del contenuto della borsa ove sarebbe stato custodito lo stupefacente;
che i testi operanti escussi avevano confermato quest'ultima circostanza mentre le dichiarazioni della coimputata dovevano essere ritenute inutilizzabili. In via subordinata aveva chiesto riconoscersi l'ipotesi di cui all'art. 114 c.p. e l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 5; richieste respinte tutte dai giudici di appello che in motivazione valorizzavano soprattutto il contenuto delle telefonate riportate negli passaggi ritenuti salienti.
3. La ricorrente, rimessa in termini per l'impugnazione da questa Corte, deduce in questa sede:
3.1 La nullità della dichiarazione di irreperibilità per l'appello e delle notifiche successive in quanto il decreto di irreperibilità emesso durante le indagini preliminari e non rinnovato dal giudice di secondo grado non poteva valere per il giudizio di secondo grado. In più si fa rilevare come l'imputata stessa non fosse irreperibile in quanto, tra l'altro, titolare di un primo permesso di soggiorno rilasciatole dalla questura di Modena in data 19.7.06 ed avendo sempre svolto attività lavorativa quale badante presso diverse famiglie modenesi. Inoltre si evidenzia tra l'altro anche che essa era stata prontamente reperita per l'ordine di esecuzione della carcerazione ed in passato aveva anche provveduto alla comunicazione di cessione del fabbricato allegata al ricorso;
3.2 incompetenza territoriale dell'organo giudicante in quanto il procedimento penale in questione, instauratosi avanti al tribunale di Milano, prevedeva originariamente come imputati anche altri due imputati che avevano definito la loro posizione in sede di giudizio abbreviato. Si fa rilevare al riguardo che lo stupefacente sarebbe stato custodito a VI (Modena) e che, pertanto, andava accolta l'eccezione di incompetenza formulata dalle difese nel giudizio di secondo grado, contestandosi al riguardo anche la sussistenza della connessione teleologica.
3.3 inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AL OR acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. eccezione sulla quale si fa rilevare anche come non vi fosse stata alcuna risposta da parte della corte di merito nonostante la stessa fosse oggetto di uno specifico motivo di appello. In ogni caso si fa rilevare come le dichiarazioni non potevano essere utilizzate mancando il consenso necessario della parte ed in ogni caso non ricorrendo i presupposti di quell'art. 500, comma 4.
3.4 contraddittorietà e mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato non essendo l'imputata a conoscenza del contenuto della borsa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, all'esito dell'acquisizione degli atti presso l'Ufficio di merito è emerso che il decreto di irreperibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stato emesso in data 22.3.2010 in occasione del giudizio di appello.
Nel merito della decisione è da ritenere anzitutto pacifico negli arresti di questa Corte che ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed eventuali notizie successive non possono avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 44629 del 23/10/2007 Cc. Rv. 238481). Ciò posto si deve ritenere che la questione - peraltro non dedotta nei motivi di appello - risulta formulata in maniera del tutto generica in questa sede. Ed infatti la ricorrente in nessun modo evidenzia se e da quali atti del processo si potesse evincere al momento della emissione del decreto di irreperibilità l'incompletezza delle ricerche, ne' si segnala un luogo certo in cui sarebbe stato possibile a quella data reperire con certezza l'imputata che dagli atti risultava unicamente essersi allontanata per destinazione ignota dall'abitazione della casa del signor OD in VI per il quale aveva svolto in precedenza l'attività di badante.
2. Per quanto concerne il secondo motivo il ricorso è infondato anche se vanno operate alcune puntualizzazioni.
La corte di merito, evidenziando che l'acquisto della cocaina era avvenuto in Milano ha ritenuto configurabile nella specie la connessione teleologica di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c) sul rilievo che ricorrevano entrambe le condizioni previste da questa norma è cioè è uno dei reati per cui si procede sia stato commesso per eseguire l'altro e che il reato fine sia stato realizzato dalla stessa persona che ha commesso il reato mezzo. A quest'ultimo proposito ha evidenziato che l'acquisto dello stupefacente in Milano era stato effettuato da AB HA e che lo stesso era coimputato del reato oggetto dell'attuale procedimento concernente l'occultamento dello stupefacente in VI.
Rileva la ricorrente l'erroneità del ragionamento seguito dalla corte di merito evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per aversi la connessione di cui all'art. 12 c.p.p. lett. c) è necessario non solo che in relazione ai reati per i quali si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri ma anche che il reato fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato mezzo e, dunque, che nella specie non ricorrevano tali condizioni in quanto la ER certamente non aveva concorso nell'acquisto dello stupefacente in Milano.
Ciò premesso occorre anzitutto rilevare che indubbiamente la connessione teleologica rileva nella determinazione della competenza per territorio in quanto l'art. 16 c.p.p. fa riferimento ai procedimenti connessi senza operare distinzione alcuna tra i casi indicati dall'art. 12 c.p.p.. Rispetto alla lett. c), tuttavia, è da evidenziare come all'orientamento indicato dal ricorrente se ne sia opposto altro e più recente secondo cui ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. c), non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (Sez. 6, Sentenza n. 37014 del 23/09/2010 Rv. 248746).
Tale orientamento, che il Collegio condivide e le cui articolate motivazioni richiama, trae spunto dalla evoluzione normativa dell'istituto.
In particolare, richiamando anche altro precedente, si è evidenziato nell'occasione che la formulazione originaria dell'art. 12, lett. c) recitava "se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri"; che L. n. 8 del 1992 ha eliminato il riferimento originario al medesimo soggetto autore dei più reati ed inserito un testo sovrapponibile a quello che configura anche le residue ipotesi di cui alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in particolare prevedendo che sussiste la connessione anche quando "dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi ... per assicurare al colpevole o ad altri ... l'impunità". La L. n. 63 del 2001, infine, ha mantenuto l'esclusione del riferimento al medesimo autore dei più reati e limitato la connessione ai reati commessi gli uni per eseguire o per occultarne gli altri.
È dunque sotto tale profilo che deve ritenersi infondata l'eccezione.
3. Per quanto concerne il terzo motivo è vero che la corte di appello ha risposto solo sul motivo proposto dalla difesa del coimputato AB ma, trattandosi della medesima eccezione la risposta può ritenersi ugualmente valida per l'imputata. La corte di merito ha infatti evidenziato che delle pregresse dichiarazioni rese dalla AL, anch'essa imputata nella fase delle indagini, di cui si è data lettura per il disposto dell'art.513 cod. proc. pen., potevano essere utilizzate in quanto ricorrevano i presupposti richiesti dall'art. 500 c.p.p., comma 4. Sul punto, peraltro, questa sezione ha già preso specificamente posizione con la sentenza n. 29992 del 2011 relativa alla impugnazione della medesima sentenza della Corte di appello a seguito del ricorso del AB.
Nell'occasione dopo avere premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'applicazione del canone probatorio dalla menzionata norma implica indagini a forma libera, attivate su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l'emersione di fatti illeciti sul dichiarante sottoposto a pressioni (con violenza, minaccia, promesse di denaro o altre utilità) al fine di non deporre il vero o di testimoniare il falso e che, a tale scopo gli elementi raccolti nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente ne' con il mero sospetto ne' con la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"; sono sufficienti emergenze indiziarie che - valutate secondo i parametri della ragionevolezza, plausibilità logica - appalesino l'esistenza di situazioni che hanno compromesso la genuinità dello esame testimoniale (ex plurimis;
Cass. Sez. 2 sentenza 38894/2008), si è rilevato che nel caso in esame i Giudici hanno evidenziato l'esistenza di un elemento sintomatico dal quale era ragionevole dedurre il condizionamento della AL che era stata minacciata anche di morte, dall'imputato e dal fratello e, pertanto, la conclusione sulla possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'art. 500 c.p.p., comma 4 è sorretta da argomentazione congrua e corretta.
E tali considerazioni possono essere richiamate anche per rispondere ai rilievi della odierna ricorrente.
4. Ai limiti della inammissibilità si pone infine il quarto motivo con cui si contesta la compiutezza del percorso argomentativo della decisione di appello sull'elemento soggettivo del reato in quanto del tutto infondato rispetto al complesso delle argomentazioni sviluppate in sentenza con specifico riferimento agli elementi probatori. Al rigetto del ricorso consegue l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013