Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 11635
CASS
Sentenza 12 novembre 1993

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Massime3

In tema di edilizia, qualora nelle zone sismiche il deposito della denuncia dei lavori e del relativo progetto tecnico sia previsto dalla normativa regionale come equipollente all'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 20 legge n. 741 del 1981 di snellimento della procedura della legge n. 64 del 1974), siffatto deposito può produrre effetti equipollenti all'autorizzazione solo se le opere da eseguire siano conformi alle prescrizioni normative. Ne consegue che nel caso in cui non sussista conformità tra l'opera eseguita e quella progettata, si deve concludere per la illiceità della medesima in termini analoghi all'opera realizzata in difformità dall'eventuale autorizzazione, ove ne fosse previsto il formale rilascio.

Il reato di cui all'art. 20 comma primo lett. a) legge 28 febbraio 1985, n. 47, è configurabile, nel caso di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia, richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale, nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, ed - in quanto applicabili - da quelle della stessa legge. (La Cassazione ha escluso che, sussistendo difformità dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia, osservando che la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio).

La previsione di cui all'art. 20 comma primo lett. a) legge 28 febbraio 1985, n. 47, configura una ipotesi di norma penale in bianco, atteso che per la determinazione del precetto viene fatto rinvio a dati prescrittivi, tecnici e provvedimentali, di fonte extrapenale. Il precetto, infatti, comprende, oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, la violazione degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, l'inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e l'inosservanza delle modalità esecutive dell'opera risultanti dai suddetti strumenti e dalla concessione edilizia stessa, oltre che dalla legge. (La cassazione ha rilevato che l'accertamento che il giudice penale è chiamato a compiere con riferimento alla suddetta fattispecie contravvenzionale consiste nel verificare la conformità tra l'ipotesi di fatto, ossia l'opera eseguenda od eseguita, e la fattispecie legale, quale risultante dagli elementi extrapenali indicati in massima).

Commentario1

  • 1Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività edilizia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023

    La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 11635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11635
Data del deposito : 12 novembre 1993

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