Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 2
L'art. 30 del nuovo codice della strada, il quale prevede e sanziona in via amministrativa l'obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade "in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze" non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 677 cod. pen., che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla "viabilità". L'art. 677 cod. pen., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione "che minacci rovina", mentre tale condizione non è richiesta dall'art. 30 del nuovo cod. strada.
Il danno risarcibile in sede penale deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve derivare dalla lesione di un diritto soggettivo. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale gli imputati del reato di cui all'art.677, primo e terzo comma, cod.pen.,erano stati condannati anche al risarcimento dei danni in favore del Comune, osservando che l'onere finanziario sopportato dal Comune medesimo per sopperire, attraverso il restauro conservativo di un edificio, alla inerzia dei proprietari dello stabile, malgrado la relativa diffida, solo indirettamente era riferibile al commesso reato, essendo invece diretta conseguenza dell'espletamento della procedura prevista dalla legge n.142 del 1990, e dell'intervento sostitutivo eseguito dal Comune stesso in forza dell'art.38, comma 3, della medesima legge).
Commentario • 1
- 1. Persona offesa dal reatoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Persona offesa dal reato - Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato Cassazione penale, sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/10/2016, dep.24/01/2017), n. 3606 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. SCALIA Laura - Consigliere - Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. B.U., nato a (OMISSIS); 2. F.G., nato a (OMISSIS); 3. P.A., nato a (OMISSIS); 4. A.G., nato a (OMISSIS); 5. M.G., nato a (OMISSIS); 6. S.A., nato a (OMISSIS); nonchè dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12/11/1999
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere N. 974
3. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 21049/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso da:
1) EN VA n. 06/121960
2) AV CE n. 15/05/1952
3) AR UG n. 10/111910
4) AR IN n. 20/05/1915
5) AR ON n. 17/011920
6) AR EN n. 11/10/1944
7) AR PA n. 05/10/1959
8) HI SI n. 18/02/1923
9) DE ER ED n. 10/05/1917
10) DE ER MA n. 12/01/1910
11) DA IA NA n. 21/07/1911
12) IO RO n. 25/06/1959
13) IO IT n. 09/03/1964
14) AR DA n. 13/02/1948
15) AR LA n. 22/09/1937
16) AR VA n. 25/10/1965
17) AR AM n. 15/07/1968
18) TO OL NT n. 09/10/1926
19) TO RO n. 08/08/1934
20) TO OL PA OR n. 29/06/1938
21) TO LA n. 20/07/1941
22) TO AR IS n. 30/01/1944
23) TO UG LE n. 27/02/1936
24) TO TE AR n. 26/03/1930
25) MA DA n. 27/08/1931
26) FO AR n. 31/08/1957
27) TE AN n. 17/04/1935
28) EA AR n. 24/09/1942
29) SA LU n. 01/05/1930
30) DE ER GABRIELLA n. 03/03/1938
PARTI CIVILI: 1) Comune di LL di AD;
2) soc. Calcestruzzi Dolomoti SPA 3) Soc. F.lli De Prà spa. 4)soc. Monti impremoviter soc. coop. arl.
avverso sentenza del 19/01/1999 Pretore di Pieve di AD visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. A. Mura che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv. Paolo Appella in sost. degli Avv. Della Colletta che per gli imputati di cui ai n. 3, 4, 5, 6, 7, ed 8; ed avv. Peppino Zangrando per gli altri imputati, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Con sentenza del 19 gennaio 1999 il Pretore di belluno, sezione distaccata di Pieve di AD, dichiarava gli imputati indicati nell'intestazione colpevoli dl reato di cui all'art. 677, 1 e 3 comma, c.p. (omissioni di lavori necessari per rimuovere il pericolo derivante dall'edificio che minacci rovina) e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di L. 400.000 di ammenda ciascuno nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore del Comune di LL di AD, liquidati in complessive L. 270.000.000, ed in favore della soc. Calcestruzzi Dolomiti spa, della soc. F.lli De Prà spa e della soc. Monti Impremoviter soc. coop. arl, in misura da liquidarsi in separata sede.
IO RE veniva, altresì, condannato alla sanzione amministrativa di L.
1.128.701 per la violazione dell'art. 30, 1^ e 8^ comma, del Cod. str.
I suddetti imputati erano accusati, quali proprietari dell'immobile denominato "Palazzo Costantini" che minacciava rovina per il manto di copertura fatiscente, per il deterioramento del tetto e di alcuni solai, per il notevole degrado delle strutture con gravi dissesti causati da inflessione verso l'esterno di una facciata, con distacco di muratura perimetrale e diffuso fenomeno fessurativo prodotto dal cedimento dell'architrave di altra facciata, con ulteriori fessurazioni diffuse in tutto l'edificio e nel corpo di fabbrica aggiunto, di aver omesso di provvedere ai lavori necessari a rimuovere il pericolo di crolli, non effettuando opere di manutenzione della copertura ed interventi sulle strutture murarie e lignee dissestate anche sul fronte della strada.
Rilevava il Pretore che già in data 23/3/1989 era stata emessa un'ordinanza contingibile ed urgente che intimava ai proprietari di intervenire sulle strutture pericolanti, a seguito di perizia in data 2/2/89 dell'ing. Ciliotta che evidenziava lo stato di degrado dell'edificio e le opere edilizie necessarie per la sicurezza delle strutture.
Successivamente il Comune aveva affidato un'indagine peritale agli ingegneri ZO, OL e LU che segnalavano l'esistenza di pericoli per la pubblica incolumità con la loro relazione del 27/4/96 e provocavano anche l'intervento dell'ANAS che disponeva la chi8usura al traffico della statale n. 51 di Alemagna sulla quale si affacciava il palazzo.
Seguivano in data 10/5/96 e 27/5/96 altre ordinanze del sindaco nei confronti dei comproprietari dello stabile perché si attivassero per la sua messa in sicurezza e che rimanevano pur esse senza esito. Il Comune, pertanto, decideva di intervenire in via sostitutiva e, dopo un primo progetto di restauro che, tuttavia, non trovava l'approvazione della Soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Venezia, l'incarico veniva affidato all'arch. Boni per un progetto che prevedeva opere che interessavano direttamente le strutture dell'edificio e del suo restauro conservativo.
Il costo complessivo dell'intervento ammontava a L. 320.000.000 e veniva ripartito fra il Comune (L. 270.000.000) e la Soprintendenza (L. 50.000.000).
Durante i lavori la strada statale rimaneva chiusa per chiusa per circa due mesi con conseguente deviazione del traffico su percorsi alternativi.
Non di meno il Pretore escludeva l'esistenza di un rapporto di specialità fra l'art. 30 del codice della strada che si riferisce alle costruzioni (fabbricati e muri) fronteggianti le strade e che costituisce un semplice illecito amministrativo e l'art. 677 del codice penale, essendo riperibile la violazione amministrativa,
secondo il giudicante, unicamente alla tutela della viabilità. Evidenziava, poi, il Pretore quanto alla responsabilità soggettiva, che in sede dibattimentale era stata disposta una perizia per l'individuazione dei proprietari dell'immobile, affidata all'arch. Duccio Ainale.
Riteneva, infine, il Pretore pienamente ammissibile la costituzione di parte civile del Comune di LL di AD così come quella delle già citate società, il Comune avendo sopportato, a causa dell'inerzia colpevole dei proprietari, gran parte delle spese occorse per rendere sicuro l'edificio e le società per avere anche esse subito un danno economico, seppur non quantificabile davanti al giudice penale per la mancanza di precisi dati di riferimento, derivante del comportamento omissivo degli imputati che le aveva costrette a causa delle condizioni di pericolosità dello stabile, a dirottare i propri mezzi su percorsi alternativi con aggravio di spese.
Avverso la sentenza del Pretore di Belluno, sez. distaccata di Pieve di AD, nonché avverso l'ordinanza di ammissione delle prove emessa dal Pretore ex art. 507 cpp. all'udienza del 27/7/98 hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, deducendo tutti gli stessi motivi di gravame, qui di seguito riportati:
A) inosservanza, violazione e falsa applicazione dell'art. 507 cpp.:
deducono i ricorrenti che il Pretore, non avendo il P.M. provveduto a citare i propri testi, lo aveva dichiarato decaduto dalla prova, ma subito dopo aveva disposto l'assunzione di quelle stesse prove testimoniali ai sensi dell'art. 507 cpp. con un'ordinanza priva di qualsiasi motivazione in ordine allà"assoluta necessità" di assunzione delle dette prove. Inoltre l'ordinanza aveva preceduto l'assunzione delle altre prove, in particolare dei testi della difesa che erano stati regolarmente citati, e pertanto non era stato rispettato neppure il disposto dell'art. 507 cpp. nella parte in cui stabilisce che l'assunzione di nuovi mezzi di prova può essere disposta dal giudice anche di ufficio, se risulta assolutamente necessaria, "terminata l'acquisizione delle prove". B) violazione dell'art. 9 Legge 689/81 e dell'art. 30 cod.str. ovvero sia del principio di specialità che, secondo i ricorrenti, renderebbe applicabile quest'ultima disposizione, costituente una semplice violazione amministrativa invece dell'art. 677 cpp. che prevede un reato contravvenzionale.
Sostengono i ricorrenti che ambedue le norme tutelano l'incolumità pubblica e sanzionano il comportamento del proprietario che mal conserva il proprio fabbricato, tanto da recare pericolo alla pubblica incolumità. norma speciale e, quindi, da applicarsi nel caso in esame sarebbe, dunque, l'art.30 Cod. str. che rispetto all'ipotesi normativa prevista dall'art. 677, 1^ e 3^ comma, cp. contiene quale "elemento specializzante" la circostanza che l'edificio pericolante deve fronteggiare le strade, così come avveniva per il palazzo Costantini.
C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 185 cp. in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del Comune di LL di AD e, con condanna generica, in favore di tre imprese i cui automezzi erano stati costretti a dirottare per altre strade nell'esercizio delle loro attività di trasporto. Quanto al Comune, secondo i ricorrenti, a seguito dell'intervento svolto per la ristrutturazione dell'edificio non sarebbe derivato un danno in senso tecnico e l'ente pubblico avrebbe dovuto azionare per il recupero delle spese sostenute le procedure previste dalla legge;
mentre per quanto riguarda la condanna generica a risarcimento del danno in favore delle tre imprese mancherebbe la azione di un diritto soggettivo.
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 42, 43 e 677 cp.:
ogni imputato, infatti, è proprietario di una piccola quota indivisa dell'edificio, di modo che - secondo i ricorrenti - nessun intervento avrebbe potuto svolgere il singolo condomino per non incorrere nella violazione dell'art. 677 cp., avendo egli soltanto la facoltà e non l'obbligo di anticipare le spese ex art. 1134 cod.civ.;
si verserebbe, dunque, in una sorta di responsabilità oggettiva per un solo fatto di essere comproprietari, senza alcuna possibilità di eliminare la situazione di pericolo. Tanto più, aggiungono i ricorrenti, che mancherebbe la prova della conoscenza della detta situazione di pericolo da parte dei comproprietari. L'avv. Peppino Zangrando, difensore di UG RO ON e di altri 23 imputati, depositava poi presso la Cancelleria di questa Corte in data 27/10/99 "motivi aggiunti" con i quali deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 122 e 81 cpp. sul rilievo che il Pretore aveva ammesso le parti civili ritenendo erroneamente sufficiente l'autentica della sottoscrizione della parte in calce alla procura speciale ad opera del difensore, il cui potere di autenticazione è, invece limitato al solo "mandato ad litem" e non si estende anche alla "legitimatio ad processum".
Motivi della Decisione
I ricorsi sono fondati esclusivamente con riguardo alla condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del Comune di LL di AD, costituitosi parte civile nel presente processo. Come è noto, il danno risarcibile in sede penale deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve derivare dalla lesione di un diritto soggettivo (Cass. sez. un. 21/5/88, Iori). Nel caso in esame, invece, il danno concretamente sopportato dal comune, liquidato in complessive L. 270 milioni, corrisponde alla spesa sostenuta per l'esercizio del potere sostitutivo attribuitogli dall'art. 38 Legge 8/6/90 n. 142 per sopperire, per la sua parte, attraverso il restauro conservativo dell'edificio, all'inerzia dei proprietari dello stabile pur dopo la diffida loro rivolta dal Comune, da ultimo con l'ordinanza del 27/5/1996. Appare evidente, quindi, che l'onere finanziario sopportato in parte dal Comune di LL di AD (per la rimanente parte l'onere è stato sostenuto dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici) soltanto indirettamente è riferibile al commesso reato essendo invece diretta conseguenza dell'espletamento della procedura prevista dalla legge 142/90 e dell'intervento sostitutivo eseguito dal Comune in forza del 3^ comma dell'art. 38 della legge citata.
Diversa, invece, è la posizione delle altri parti civili, vale a dire le società "Calcestruzzi Dolomiti spa", "Fr.lli De Prà spa" e Monti Imprenoviter soc.coop. arl", le quali hanno sopportato un aggravio di spese, da determinarsi in separata sede come disposto nella sentenza impugnata, proprio in conseguenza diretta ed immediata dello stato di pericolo derivante dal reato di cui trattasi che aveva costretto le dette imprese a dirottare i propri mezzi di trasporto su percorsi alternativi notevolmente più dispendiosi soprattutto per il traffico degli autoveicoli pesanti.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, d'altra parte, appare evidente la lesione del diritto delle dette imprese di servizi del percorso più breve, pregiudicato dal comportamento omissivo, protrattosi nel tempo, dei proprietari dello stabile. Infondati sono i rimanenti motivi di ricorso.
Non sussiste, invero, la dedotta violazione dell'art. 507 cpp. in relazione all'assunzione d'ufficio da parte del Pretore dei testi indicati dal P.M., dichiarato decaduto dalla prova per omessa citazione degli stessi.
Come è noto, le sezioni unite di questa Corte con la sentenza 6/11/92, Martin, sulla base del contenuto della direttiva n. 73 della legge delega del 1987 e dei relativi lavori preparatori, dirimendo il contrasto insorto tra le singole sezioni, ha riconosciuto al giudice del dibattimento un ampio potere suppletivo in materia probatoria, interpretando l'art. 507 cpp. nel senso che il potere del giudice di assumere prove di ufficio si estende anche alle prove rispetto alle quali le parti siano decadute e non incontra limiti neppure nel caso estremo in cui vi sia stata assoluta inerzia delle parti. Tanto premesso, occorre rilevare peraltro che i ricorrenti lamentano in particolare che l'ordinanza con cui il Pretore ha disposto di ufficio l'assunzione delle prove di cui si è detto sia priva di qualsiasi motivazione in ordine alla "assoluta necessità" di acquisizione della prova ai sensi dell'art. 507 cpp. Orbene, osserva la Corte che proprio l'ampiezza dei poteri da attribuirsi in materia di acquisizioni probatorie al giudice del dibattimento, da esercitarsi pur sempre nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 190, 2^ comma, cpp.), induce a ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine alla "assoluta necessità" dell'acquisizione delle prove disposte anche di ufficio dal giudice ex art. 507 cpp. sia da ritenersi soddisfatto pur in presenza di un semplice richiamo alla norma in questione allorché il giudice ritenga di dover disporre quei mezzi di prova la cui mancata acquisizione lascerebbe palesemente monca ed inespressa una prova decisiva per l'accertamento dei fatti e la cui efficacia dimostrativa si imponga con evidenza in base agli atti del processo. Del resto questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. sez. III 19/6/98, Brotini) che il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cpp. rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenza probatorie quando le stesse incidano in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, sicché la correttezza del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base della utilizzazione dei risultati, mentre una adeguata e più ampia motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza di parte.
Del tutto inconsistente si appalesa poi l'ulteriore rilievo dei ricorrenti secondo cui l'assunzione di ufficio delle nuove prove era stata disposta dal Pretore prima ancora di sentire i testi della difesa e, comunque, prima di assumere le altre prove regolarmente dedotte e, quindi, in violazione dell'art. 507 cpp. che prevede l'assunzione dei nuovi mezzi di prova da parte del giudice "terminata l'acquisizione delle prove
Premesso che l'inciso di cui trattasi ha un valore meramente cronologico e non richiede, invece, una precedente acquisizione probatoria quale presupposto per l'esercizio del potere suppletivo del giudice (v. sul punto Cass. sez. un. 6/11/92, Martin), la dedotta violazione di legge, comunque non prevista a pena di nullità, avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto, ovvero - se ciò non fosse stato possibile - immediatamente dopo (art. 182 cpp.). È infondata anche la dedotta violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 Legge 24/11/1981 n. 689 che prevede il caso in cui uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da altra che commini soltanto una sanzione amministrativa.
Nel caso in esame, invero, non può provare applicazione il principio di specialità posto che, come correttamente rilevato dal Pretore, l'art.30 del Cod.str. ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto all'art.677 cp. perché la prima norma tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla "viabilità", mentre la seconda ha una estensione più ampia essendo applicabile anche a pericoli per la pubblica incolumità derivanti da situazioni non collegate alla viabilità come il pericolo di crolli interni al fabbricato e di danni alle persone che si trovino all'interno dello stabile.
Sotto tale profilo non è dubbio che la situazione di pericolo determinatasi per le condizioni di palazzo Costantini riguardasse non soltanto l'aspetto della viabilità, come del resto è confermato dai provvedimenti adottati dall'Autorità non soltanto di chiusura al traffico delle strade prospicienti l'edificio, ma anche di sgombero e di divieto di accesso all'interno dell'edificio, esteso anche alle persone che ivi avevano stabile dimora e che all'interno di esso gestivano pubbliche rivendite.
Diversa, infine, è anche la previsione normativa delle due disposizioni in quanto l'art. 677 cp. prevede l'ipotesi di un edificio o di una costruzione "che minacci rovina" che, invece, non è richiesta nel caso del semplice illecito amministrativo sanzionato dall'art. 30 cod. str. Devesi, dunque, escludere che le due norme in questione disciplinino lo stesso fatto e che sia quindi applicabile l'invocato principio di specialità.
È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di un obbligo da parte del singolo condomino di rimuovere lo stato di pericolo derivante dalla minaccia di rovina di un edificio avendo lo stesso soltanto la mera possibilità ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., di anticipare le spese per la conservazione della cosa comune. È pur vero, infatti, che l'obbligo giuridico di attivarsi in una tal situazione di pericolo incombe sull'amministratore, ma è indubbio che ove l'amministratore manchi o comunque non si attivi, tale obbligo spetti al proprietario o comproprietario che sia, quest'ultimo peraltro essendo sempre tenuto personalmente allorché la minaccia di rovina riguardi anche parti dell'edificio di sua esclusiva pertinenza.
Nel caso in esame, inoltre, l'obbligo di attivarsi per rimuovere lo stato di pericolo discendeva dalle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco fin dal 23/3/1989 e, da ultimo, il 27/5/96, dirette tutte ai proprietari dello stabile e loro regolarmente notificate.
Pertanto viene a cadere anche l'ulteriore rilievo dei ricorrenti secondo cui mancherebbe addirittura la prova della conoscenza della situazione di pericolo da parte dei comproprietari. Devono, infine, ritenersi inammissibili i "motivi aggiunti" depositati dall'avv. Zangrando, quale difensore di UG RO TT ed altri ventitrè imputati, con i quali si deduce la inamissibilità delle costituzioni di parte civile effettuate in difetto di una procura speciale validamente conferita, la cui sottoscrizione era stata autenticata dal difensore pur in mancanza di un generale potere di autenticazione da parte del medesimo. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i "motivi nuovi" che il comma 4^ dell'art. 585 cpp. consente di depositare fino a 15 giorni prima dell'udienza non possono riguardare questioni non proposte nei motivi principali e, comunque, la dedotta questione in quanto concernente la costituzione di parte civile avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nel processo di primo grado, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (art. 491,comma 1, cpp.). In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore del Comune di Pieve del AD, mentre nel resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore del Comune di Pieve di AD.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000