Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. (Fattispecie in cui l'oggetto dell'imputazione era costituito, oltre che da illeciti urbanistici, anche da delitti di falso ed abuso preordinati e commessi proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio).
Commentario • 1
- 1. URBANISTICA: Doveri e responsabilità del committente e dell’esecutore.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.31282 DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione di un'opera – Doveri e responsabilità del committente e dell'esecutore – Artt. 29, 31 e 44 d.P.R. 380/01. Ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 380\01, vi è un dovere, per chi si appresta ad eseguire un'opera, di osservare, non solo quanto prescritto dal titolo abilitativo, ma anche quanto stabilito dalla normativa urbanistica e di piano e che detta norma ha posto delle specifiche posizioni di garanzia, di cui ha precisato anche il contenuto. Da ciò consegue, che il titolare del permesso di costruire, il committente e l'esecutore non possono considerarsi esenti da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2010, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/11/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 2581
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 6170/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS parte civile ricorrente;
2) ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS parte civile ricorrente;
3) LO NE, N. IL 13/11/1949 ricorrente;
4) SO ER, N. IL 24/09/1946 ricorrente;
5) CI AN, N. IL 15/03/1949 ricorso;
6) SA ND, N. IL 09/02/1943 ricorso;
avverso la sentenza n. 3649/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle parti civili e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Uditi i difensori delle parti civili avvocati Arnone Giuseppe per MB e Comune di GE, e Ciancimino Daniela per TA RA, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei ricorsi delle parti civili e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Udito il difensore degli imputati avvocato Stile Alfonso Maria per DA e TA, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
GE DA, ex sindaco del comune di GE, e la di lui moglie TA AN, erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di abuso edilizio, falso in atto pubblico, truffa ed abuso in atti di ufficio in relazione ad una richiesta di concessione edilizia per il restauro conservativo di un immobile rurale, sito in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesaggistico ed ambientale, presentata il 18 aprile 1996 da AZ LI, suocera del DA e madre della TA, pure tratta a giudizio;
la concessione edilizia veniva rilasciata il 9 aprile 1999 a seguito di nulla osta con prescrizioni della Sovrintendenza ai Beni culturali di GE.
A supporto della richiesta della AZ, secondo l'Accusa, sarebbero state presentate delle planimetrie e delle relazioni tecniche - relazione tecnica, prospetto stato attuale e prospetto stato futuro -, a cura di GE AN, pure tratto a giudizio per rispondere del delitto di falso, non veritiere, nel senso che avrebbero attestato la esistenza di uno stato dei luoghi in parte diverso da quello reale e conforme a quello ottenuto dopo un primo intervento di risanamento dell'immobile avvenuto nei mesi successivi alla presentazione della istanza e prima del rilascio della concessione.
Quest'ultima sarebbe stata ottenuta per l'intervento del sindaco DA, che avrebbe nominato responsabili a vario titolo del procedimento amministrativo funzionari comunali compiacenti - GR Gaetano e Francesco HÉ, pure tratti a giudizio per rispondere dei reati di abuso in atti di ufficio, truffa e concorso nell'illecito edilizio -, che avrebbero positivamente valutato la richiesta di concessione edilizia, rilasciata dal HÉ senza il previo parere della Commissione edilizia comunale. Con sentenza emessa in data 31 luglio 2006 il Tribunale di GE, che ascoltava anche i consulenti del Pubblico Ministero, oltre a quelli delle parti, dichiarava non doversi procedere nei confronti della AZ perché nelle more deceduta e nei confronti degli altri imputati per estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione edilizia, assolveva Gaetano GR da tutte le imputazioni ascrittegli perché il fatto non costituisce reato e condannava per le altre imputazioni loro ascritte gli altri imputati - DA, TA, HÉ e AN - anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di GE, MB e TA RA.
Il Tribunale, in particolare, accertava la difformità tra lo stato dei luoghi esistente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia ed il prospetto allegato alla relazione tecnica indicato come stato attuale.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 16 febbraio 2009, dopo avere rigettato una eccezione di nullità del processo di primo grado per violazione dell'art. 420 ter c.p.p., essendo il DA, all'epoca parlamentare, impegnato in lavori di aula il 14 dicembre 2005, assolveva gli appellanti dal delitto di abuso di ufficio ed il HÉ anche dal delitto di truffa, mentre dichiarava non doversi procedere contro il DA, la TA ed il AN per i delitti di falso, qualificati i fatti attribuiti al AN come violazione dell'art. 481, oltre l'alterazione e soppressione degli elaborati progettuali originariamente presentati, e come violazione degli artt. 48 e 479 c.p. quelli attribuiti a AN, DA e TA, e truffa perché estinti per intervenuta prescrizione e non ravvisandosi i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. veniva confermata la condanna di DA, TA e AN al risarcimento dei danni in favore del Comune di GE, condanna, invece, esclusa in favore di MB e TA RA perché danneggiate, secondo la Corte di merito, soltanto dalla contravvenzione edilizia per la quale non era intervenuta condanna, essendo stata dichiarata estinta per prescrizione in primo grado.
Avvero la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per Cassazione gli imputati GE DA e AN TA e le parti civili MB ed TA RA.
GE DA, tramite il proprio difensore di fiducia avvocato Giuseppe Scozzari, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione al giudizio ex art.578 c.p.p.. Il ricorrente, dopo avere ricordato i diversi indirizzi esistenti in ordine alla pronuncia ex art. 129 c.p.p., comma 2 ed avere richiamato la pronuncia n. 11 del 28 maggio 2009 delle Sezioni Unite Penali, ha rilevato che quando in presenza di una causa estintiva il giudice è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, anche nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova;
2) la violazione di legge in relazione all'art. 420 ter c.p.p. perché, nonostante il legittimo impedimento per concomitanti lavori parlamentari, il giudice di primo grado teneva ugualmente udienza il 14 dicembre 2005;
3) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva assolto il DA perché il fatto non sussiste dal delitto di abuso di ufficio ed aveva poi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile Comune di GE. Con altro ricorso GE DA, unitamente alla moglie TA AN, tramite il difensore di fiducia avvocato Stile Alfonso Maria, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
4) i ricorrenti, nel riproporre il motivo di cui al punto 1), rilevavano che per i delitti di falso e truffa attribuiti agli stessi la Corte di merito, con valutazione e motivazione sbrigativa, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., comma 2, senza una approfondita analisi del compendio probatorio e dei motivi di appello;
5) la violazione di legge - art. 110 c.p. - ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dei ricorrenti dai reati di falso e truffa posti a fondamento della condanna civile per non aver commesso il fatto, posto che la domanda di concessione corredata dalla relazione e dalle planimetrie, ritenute false, del AN fu presentata il 18 aprile 1996 dalla AZ mentre soltanto il 24 febbraio 2000 la TA per atto di donazione divenne proprietaria del rudere. Inoltre il DA era stato assolto dal delitto di abuso, cosicché non si comprendeva il concorso nei reati precedentemente commessi dal AN da che cosa potesse essere desunto, posto che il ricorrente si era limitato soltanto a pagare con due assegni nel maggio 2000 parte dei lavori eseguiti;
6) la violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 640 c.p. per insussistenza di un danno patrimoniale della parte civile direttamente connesso agli artifizi e raggiri posti in essere dai ricorrenti;
7) lo stesso motivo di cui al punto 2) per violazione dell'art. 420 ter c.p.p. alla luce anche dei principi stabiliti dalla Corte
Costituzionale con la sentenza emessa il 15 dicembre 2005 n. 451, non potendosi, peraltro, configurare nel caso di specie una nullità a regime intermedio.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, anche della sentenza di primo grado.
Le associazioni MB LU e TA RA LU, costituite parti civili, deducevano, con due ricorsi diversi, ma con motivi identici, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 578 e 74 c.p.p., nonché degli artt. 476, 479 e 481 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere la Corte di Appello erroneamente revocato la condanna al risarcimento del danno ed alle spese processuali delle parti civili sull'erroneo presupposto che gli illeciti ambientali erano stati dichiarati prescritti in primo grado e che, pertanto, non risultava applicabile l'art. 578 c.p.p., non ritenendo che la costituzione di parte civile fosse avvenuta anche per i delitti di falso e truffa connessi agli illeciti edilizi. A sostegno della tesi della legittimità della costituzione di parte civile le due associazioni richiamavano numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in casi analoghi. Con memoria difensiva depositata il 2 novembre 2010 la associazione TA RA LU contestava i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti DA GE e TA AN indicando numerosi argomenti e richiamando giurisprudenza favorevole alle tesi sostenute.
In particolare la ricorrente rilevava che la Corte di merito aveva ampiamente motivato in ordine alla assenza dei presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2. Con memoria difensiva depositata il 9 novembre 2010 la parte civile MB contestava tutti gli argomenti difensivi degli imputati. Con memoria in data 11 novembre 2010 DA GE e TA AN riprendevano e precisavano gli argomenti contenuti nei ricorsi e denunciavano una errata interpretazione dell'art. 110 c.p., non potendosi ravvisare nel caso di specie gli estremi di un accordo preventivo tra i due ricorrenti e la signora AZ e dovendosi, perciò, escludere un concorso materiale o morale dei ricorrenti nei reati commessi dalla AZ.
Infine il DA e la TA censuravano gli argomenti posti a fondamento dei ricorsi delle due parti civili.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi degli imputati e delle parti civili sono fondati nei limiti di cui si dirà.
È infondato il primo motivo di impugnazione degli imputati perché la Corte di merito ha applicato correttamente la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. In effetti la Corte di secondo grado ha chiarito che non era possibile dubitare della avvenuta realizzazione di opere edili nel fabbricato in questione nel lasso temporale intercorso tra la data di presentazione al comune di GE della richiesta di rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di restauro conservativo - aprile 1996 - e la data in cui è stato emesso il provvedimento concessorio;
a tale conclusione i giudici del merito erano pervenuti essenzialmente attraverso l'esame dei rilievi aero fotogrammetrici. Da tali rilievi si desumeva, altresì, che la documentazione tecnica sulla scorta della quale era stato emesso il provvedimento concessorio conteneva una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi alla data di presentazione della istanza. I reati commessi con le condotte descritte poste in essere concretamente dalla AZ e dal AN sono stati ritenuti attribuibili anche alla TA ed al DA, ai quali sono stati attribuiti anche i reati di truffa e di falso per induzione in errore commessi successivamente, non solo perché fu proprio il DA a pagare alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti e fu ancora il DA a consegnare le chiavi alla polizia dimostrando di avere il manufatto a sua disposizione, ma anche perché se è vero che la TA ricevette in donazione l'immobile soltanto il 24 febbraio 2000, è pure vero che il 19 febbraio 2001, quando l'immobile era già stato, peraltro, posto sotto sequestro, la stessa aveva presentato alla Sovrintendenza un progetto edilizio di variante in corso d'opera nel quale si reiterava l'artificio costituito dalla falsa rappresentazione dei luoghi sia in ordine alla preesistenza del fabbricato in epoca remota, sia in ordine alla sua effettiva consistenza al fine di indurre in errore l'ente per il rilascio di un nuovo nulla osta.
In siffatta situazione, debitamente descritta dai giudici di merito, ed in presenza della causa estintiva dei reati della prescrizione, alla quale gli imputati non avevano rinunciato, come era nella loro facoltà, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per un proscioglimento con formula piena, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, degli imputati TA e DA - il AN non aveva presentato ricorso - dai reati loro ascritti, non risultando per nulla evidente la insussistenza dei reati, ne' la estraneità agli stessi degli imputati. I ricorrenti hanno valorizzato l'assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 323 c.p. al fine di dimostrare la estraneità del DA anche agli altri reati contestatigli.
Le pur interessanti osservazioni, però, non hanno pregio perché la Corte di merito è pervenuta alla assoluzione degli imputati da tale reato perché non vi erano prove che lo avessero commesso e, per quanto riguarda più specificamente il DA, perché non erano riscontrabili violazioni di norme e/o regolamenti. Ma il fatto che il DA non abbia cercato, avvalendosi della sua qualità di sindaco di GE, attraverso nomine compiacenti di dirigenti del settore tecnico del comune di ottenere il rilascio della concessione edilizia in discussione non può certo significare che non abbia agito in altro modo per raggiungere l'obiettivo.
Ed è esattamente ciò che ha ritenuto la Corte di merito senza che il ragionamento sviluppato presentasse incoerenze o contraddittorietà.
Ma, hanno osservato i ricorrenti, gli elementi descritti, ed in particolare quelli posti in evidenza nei motivi di appello, avrebbero, comunque, comportato di ritenere la prova a carico degli imputati insufficiente, dovendosi, in conseguenza, far prevalere la regola di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, su quella prevista dall'art. 129 c.p.p., comma 2. La tesi non può essere accolta perché la formula di proscioglimento di merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione del reato soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza di prova di colpevolezza o, per contro, la prova positiva della innocenza dell'imputato, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 18 maggio - 5 luglio 2007, n. 26008, CED 237263). Vero è che sul punto vi sono stati contrasti di giurisprudenza, ma da ultimo il contrasto è stato risolto nel senso dinanzi indicato dalle Sezioni Unite (SS.UU. 25 maggio - 15 luglio 2009, n. 35490, Tettamanti, CED 244273). I ricorrenti hanno insistito sul punto sostenendo che l'esame dei motivi di appello, che la Corte di merito aveva in parte pretermesso, avrebbe fatto emergere carenze motivazionali in ordine al ritenuto concorso della TA e del DA nei reati contestati alla AZ ed al AN e, quindi, una prova insufficiente a carico degli imputati, con la necessità, pertanto, di applicare la regola di giudizio dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Siffatta tesi non è fondata in virtù della regola di giudizio dinanzi richiamata, cosicché correttamente la Corte di merito, rilevato che in base agli elementi fattuali dinanzi descritti la prova della estraneità ai fatti degli imputati non risultava evidente hanno dichiarato i reati estinti per intervenuta prescrizione. Nè d'altra parte è ipotizzabile che la Corte di Cassazione in presenza di una causa estintiva possa riesaminare tutti gli atti per verificare la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento perché, comunque, alla Corte di legittimità è richiesto unicamente il controllo della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza (così Cass., Sez. 1, 5 febbraio - 5 marzo 2003, n. 10216, CED 223575).
Inoltre anche se questa Corte volesse approfondire i profili della denunciata carenza motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti (ciò, comunque, sarà fatto in relazione ai profili civili), bisogna ricordare che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1 (vedi SS.UU. 21 ottobre 1992 - 22 febbraio 1992, n. 1653, Marino, CED 192465). In effetti quando si riscontri un vizio motivazionale e vi sia stata anche condanna al risarcimento del danno, la Corte di Cassazione dovrà annullare senza rinvio la sentenza per essere il reato estinto per prescrizione e annullare, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (così Cass., Sez. 5, 5 febbraio - 6 marzo 2007, n. 9399, CED 235843). Ma, hanno ancora osservato i ricorrenti, quando vi sia stata condanna dell'imputato in primo grado anche al risarcimento del danno e si verifichi la causa estintiva della prescrizione in sede di appello, il giudice dovrà esaminare in modo approfondito i profili di responsabilità civile ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.578 c.p.p.. Cosicché la regola di giudizio dell'art. 129 c.p.p. dovrà necessariamente raccordarsi con quella prevista dall'art. 578 c.p.p., come del resto è stato stabilito da recente giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. 25 maggio - 15 luglio 2009, n. 35490, Tettamanti, CED 244273).
Il rilievo ha certamente pregio perché è del tutto evidente che dovendo il giudice di appello procedere ad una valutazione completa dei profili di responsabilità civile non può valere il principio di economia processuale che legittima la regola di giudizio prevista dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Il senso dell'arresto giurisprudenziale in esame non è però quello che in presenza di profili civilistici la regula iuris di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2 non abbia più alcun valore, ma è soltanto quello di chiarire che se il giudice attraverso l'esame completo dei motivi di impugnazione e degli atti, necessario ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 578 c.p.p., giunga alla conclusione che l'imputato debba andare esente da responsabilità civile per insussistenza del fatto o per la sua estraneità allo stesso, non vi è alcuna ragione logica e giuridica per non applicare anche in sede penale la formula di proscioglimento più favorevole all'imputato.
Ma non è questo il caso in discussione perché la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere contro gli imputati per essere estinti i reati per prescrizione ed ha confermato - si vedrà in seguito se a torto o a ragione - la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 578 c.p.p. agli effetti civili. Non vi era, pertanto, nessuna formula di proscioglimento più favorevole da applicare nel caso di specie agli imputati. Da tutto quanto detto emerge la infondatezza del primo e del quarto motivo di impugnazione dei ricorrenti TA e DA. Infondati sono anche il secondo ed il settimo motivo di impugnazione concernenti la pretesa violazione dell'art. 420 ter c.p.p.. Sul punto la motivazione del Tribunale prima e della Corte di merito poi appare corretta alla luce della elaborazione giurisprudenziale in materia, in virtù della quale può essere ritenuta prova insufficiente del legittimo assoluto impedimento a comparire la produzione della mera convocazione della seduta della camera di appartenenza dell'imputato (vedi Cass., Sez. 6, 18-27 febbraio 2002, n. 7798). Non appare, però, necessario approfondire tale aspetto della questione perché, come rilevato dalla Corte di merito, il DA è stato presente a tutte le udienze precedenti e successive a quella del 14 dicembre 2005 e che in tale udienza venne sentito soltanto il teste Schillaci, la cui deposizione non venne utilizzata dai giudici di merito ai fini della decisione.
Cosicché, anche se si volesse, in ipotesi, ritenere nulla l'udienza del 14 dicembre 2005 e nulla la deposizione dello Schillaci, nessuna conseguenza negativa potrebbe trarsi per il successivo svolgersi del procedimento, che ha visto la costante presenza e partecipazione dell'imputato, e della decisione, che non ha utilizzato la deposizione dello Schillaci.
Siffatta situazione, che non ha costituito oggetto di opportuna riflessione dei ricorrenti, dimostra che, anche a volere ritenere la nullità della testimonianza Schillaci ed a considerare, pertanto, espunta tale deposizione, l'udienza del 14 dicembre 2005 di mero rinvio, non essendo stato compiuto nessun altro atto oltre quello espunto, non vi è stata nessuna compromissione concreta ed effettiva del diritto di difesa del DA.
Fondato nei limiti di cui si dirà è il quinto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti hanno lamentato l'assenza dei presupposti per ritenere il loro concorso nei reati contestati alla AZ ed al AN.
Orbene sotto il profilo degli effetti penali della sentenza il motivo non ha gran pregio, dal momento che si è già posto in evidenza che la regola di giudizio prevista dall'art. 129 c.p.p., comma 2 non consentiva ulteriori approfondimenti, avendo illustrato i giudici di merito i profili - riportati in precedenza - che avrebbero imposto l'affermazione di responsabilità degli imputati;
la presenza e consistenza degli elementi indicati non avrebbe, infatti, mai consentito una evidenza della prova di estraneità degli imputati ai reati contestati;
cosicché anche se si dovesse ritenere un vizio motivazionale sulle questioni dedotte dai ricorrenti, ciò non potrebbe comportare un annullamento della sentenza sul punto. Tuttavia il motivo appare rilevante sotto il profilo degli effetti civili della sentenza perché ai fini della decisione ai sensi dell'art. 578 c.p.p. la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare con precisione tutti i motivi di ricorso. La Corte di secondo grado, invece, accertata la non evidenza della prova della estraneità dei ricorrenti ai reati contestati e ritenuta la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione, ha fatto discendere da tale accertamento la responsabilità civile dei ricorrenti. Orbene è principio consolidato che la cognizione del giudice penale, pur in presenza di una causa estintiva del reato, rimane integra, sia pure ai soli effetti civili e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice, non potendosi limitare a confermare automaticamente le statuizioni sui capi civili in base alla accertata mancanza di evidenza della prova della innocenza degli imputati (vedi Cass., Sez. 1, 27 settembre - 30 ottobre 2007, n. 40197, CED 237863; Cass., Sez. 5, 25 marzo - 4 maggio 1992, n. 5167, Marciano). Nel caso di specie è, pertanto, ravvisabile un vizio motivazionale perché la Corte di merito non ha esaminato in modo approfondito tutti i profili concernenti il concorso della TA e del DA nei reati contestati alla AZ ed al AN e quelli indicati nel sesto motivo di impugnazione concernente il delitto di truffa. Il rilevato difetto di motivazione, se non comporta, come si è già rilevato, in presenza di una causa estintiva del reato, l'annullamento della sentenza con rinvio agli effetti penali (Cass., Sez. 4, 5 giugno 1992 - 15 febbraio 1993, già citata), impone, invece, l'annullamento, quanto alle statuizioni civili, con rinvio della sentenza impugnata al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 5 febbraio - 6 marzo 2007, già citata). È infondato anche il terzo motivo di impugnazione perché l'assoluzione dei ricorrenti dal delitto di abuso in atti di ufficio non comportava automaticamente il venir meno della loro responsabilità civile nei confronti del comune di GE, essendo imputati il DA e la LL anche dei delitti di falso e truffa, dichiarati estinti per prescrizione, che possono comportare, come è stato correttamente ritenuto dalla Corte di secondo grado, responsabilità civile dei ricorrenti anche nei confronti del comune di GE.
Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha provveduto a liquidare le spese sostenute dalla predetta parte civile.
Fondati sono i ricorsi, nei limiti precisati in motivazione, delle parti civili TA RA LU e MB LU perché erroneamente la Corte di merito ha revocato la condanna al risarcimento dei danni pronunciata in loro favore dal Tribunale sul presupposto che i reati di abuso edilizio, per i quali soltanto era consentita la costituzione di parte civile delle predette associazioni, erano stati dichiarati prescritti già all'esito del giudizio di primo grado.
Bisogna in primo luogo precisare che le due associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti degli imputati TA AN, HÉ Francesco, AN GE e DA GE.
Tuttavia le ricorrenti non si sono specificamente lamentate della assoluzione degli imputati dal delitto di abuso in atti di ufficio pronunciata dalla Corte di merito, ne' della assoluzione del HÉ anche dagli altri reati.
Il ricorso sembra limitato al fatto che per i reati di falso e truffa, rispettivamente contestati agli imputati TA, DA e AN, dichiarati estinti per prescrizione sia stata revocata la costituzione di parte civile delle due associazioni. Cosicché bisogna ritenere che la indicazione del HÉ sia stata fatta soltanto per la corretta identificazione del procedimento e della sentenza impugnata, ma che nei suoi confronti non sia stato proposto ricorso per le assoluzioni pronunciate.
Come pure bisogna ritenere, mancando motivi specifici sul punto, che per le assoluzioni pronunciate dalla Corte di Appello nei confronti del DA e della TA non vi sia stato ricorso da parte delle associazioni ambientaliste.
In tal modo circoscritti i ricorsi, va detto che gli stessi sono fondati.
Può ritenersi, infatti, principio consolidato che le associazioni ambientaliste siano legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio nel processo per reati ambientali sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale (così Cass., Sez. 3, 21 maggio - 16 settembre 2008, n. 35393, CED 240788). Naturalmente le associazioni ambientaliste dovranno provare di essere portatrici di un interesse ambientale specifico statutariamente definito e territorialmente determinato.
È stato altresì precisato (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 384 del 2005 e Cass., n. 21085 del 28 gennaio 2004) che la costituzione delle associazioni ambientaliste è possibile anche per reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. In tale ottica si deve riconoscere il diritto delle predette associazioni di costituirsi parti civili in processi per delitti di abuso in atti di ufficio, falso e truffa ecc. ecc. connessi a violazioni edilizie.
E questo è esattamente il caso che ci occupa perché agli imputati sono stati contestati oltre agli illeciti urbanistici anche i delitti di falso ed abuso preordinati e commessi proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio.
Quanto all'interesse diretto delle due associazioni è sufficiente ricordare che nel caso di specie si trattava di salvaguardare da possibili illeciti edilizi un importantissimo parco archeologico quale è quello della Valle dei Templi di GE, compito che certamente rientra tra gli scopi sociali delle due associazioni, che più volte hanno sviluppato azioni per garantire la inegrità del predetto parco.
Anche sul punto la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. Per le ragioni indicate, in accoglimento dei ricorsi degli imputati e delle parti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Vanno rigettati nel resto i ricorsi di DA GE e TA AN. Le spese delle parti civili di questo grado vanno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte annulla, in accoglimento dei ricorsi degli imputati e delle parti civili, la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello;
Rigetta nel resto i ricorsi di TA e DA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011