Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2013, n. 36859
CASS
Sentenza 16 gennaio 2013

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In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione impropria susseguente, come previsto dalla disciplina vigente prima della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nella condotta del dipendente di un ente concessionario di pubblico servizio di esazione tributi, che, mediante sollecito telefonico al collega preposto presso un ufficio pubblico al disbrigo di pratiche per rimborsi fiscali, favoriva lo "sblocco" delle stesse).

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevista dall'art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Il reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, costituisce un "novum" nel diritto penale tributario con la conseguenza che la relativa condotta non può ritenersi sanzionata, prima della sua introduzione da parte dell'art. 35, comma settimo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'art. 640 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva riqualificato i fatti, commessi in data antecedente al 2006 e contestati quali ipotesi di truffa, nel reato di indebita compensazione, ritenendo un rapporto di continuità normativa tra le due fattispecie).

Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, deve ritenersi inesistente l'operazione che, pur se valida sotto il profilo giuridico, è in realtà fittizia sul piano economico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto "inesistente" l'operazione di "dividend washing" avente ad oggetto la distribuzione di utili mai conseguiti).

L'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, in deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen., esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, non trova applicazione in relazione alle operazioni "infragruppo" nei confronti di soggetto (nella specie, socio di riferimento del gruppo societario) che può nei fatti condizionare la gestione e le soluzioni contabili sia delle società che emettono le fatture per operazioni inesistenti, sia delle società che procedono alla loro successiva utilizzazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2013, n. 36859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36859
Data del deposito : 16 gennaio 2013

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