Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
In tema di corruzione, non può essere ricondotta alla nozione di "atto di ufficio" la "segnalazione" o "raccomandazione" con cui un pubblico ufficiale sollecita il compimento di un atto da parte di altro pubblico ufficiale, trattandosi di condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che, quindi, non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso il delitto di cui all'art. 318, comma secondo, cod. pen. nei confronti del sindaco di un comune che aveva ricevuto un regalo per avere, in precedenza, sollecitato al direttore di una ASL il trasferimento di un sanitario).
Commentario • 1
- 1. Atti posti in essere in occasione dell’ufficio: è configurabile il reato di corruzione propria?Accesso limitatoElisa Ghizzi · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 38762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38762 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 337
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 38997/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PESCARA, nei confronti di:
1) D'ON IA N. IL 13/12/1965;
avverso la sentenza n. 1794/2011 GUP TRIBUNALE di PESCARA, del 23/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gup del Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 febbraio 2011, dichiarava - tra l'altro - non luogo a procedere nei confronti di LU D'AL in ordine al delitto di concussione contestatogli (capo PP), perché il fatto non sussiste. La contestazione mossa al D'AL è di avere, abusando della sua qualità di sindaco di Pescare, indotto MA D'UR e De ON IA a promettergli e regalargli un computer portatile, per li suo interessamento presso il direttore generale della ASL di Chieti al trasferimento della De ON, medico alle dipendenze della ASL di Pescara, da tale città a Chieti (marzo-dicembre 2004). Il Gup riteneva di non ravvisare nel fatto contestato gli estremi della concussione, in quanto, sulla base di quanto riferito dagli stessi soggetti passivi, l'imputato, pur essendosi attivato nel sollecitare il trasferimento desiderato dalla De ON, non aveva condizionato tale suo intervento alla promessa di una qualche utilità; il dono successivamente ricevuto in coincidenza del suo compleanno e delle festività natalizie era riconducibile ad una iniziativa spontanea della De ON, quale segno di apprezzamento e riconoscimento della disponibilità ricevuta.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo che il fatto, per così come ricostruito, andava qualificato come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, in quanto la segnalazione fatta dall'imputato, nella sua qualità di sindaco di Pescara, a favore della De ON integrava un comportamento assunto comunque in occasione dell'ufficio ricoperto e, quindi, equiparabile all'"atto di ufficio". Per tale diverso titolo di reato il Gup avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio dell'imputato.
3. La difesa del D'AL ha depositato memoria, con la quale contesta la configurabilità della corruzione impropria nella condotta tenuta dall'imputato e sollecita il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata, immune da vizi logici e condivisa, sotto questo aspetto, dallo stesso P.M. ricorrente, esclude la sussistenza, nel fatto oggetto di contestazione, degli estremi strutturali del delitto di concussione:
nessun abuso della qualità o dei poteri, nessuna costrizione o induzione di terzi alla promessa o alla dazione di una qualche utilità risultano, infatti, essere stati posti in essere dal D'AL.
Il P.M. ricorrente, tuttavia, sostiene, sulla base di quanto argomentato nel ricorso, che la condotta contestata all'imputato integra il reato di corruzione impropria susseguente. La tesi non può essere condivisa.
L'art. 318 c.p., comma 2, prende in considerazione, attribuendole rilevanza penale, la condotta del pubblico ufficiale che "riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da fui già compiuto". Nel caso in esame, non è dato apprezzare l'atto d'ufficio, sia pure inteso nell'accezione più ampia del termine, vale a dire come comportamento che costituisce comunque concreta esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio di sindaco ricoperto dal D'AL. Costui, sia pure avvalendosi della qualità rivestita, si limitò a segnalare al direttore generale della ASL di Chieti l'aspirazione, caldeggiandola, della dr.ssa De ON di essere trasferita da Pescara, dove prestava servizio, a Chieti. Tale segnalazione o, se si vuole, "raccomandazione" integra un atto compiuto in occasione dell'ufficio ed è, quindi, estranea alla previsione normativa richiamata dal ricorrente.
Il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d'influenza dell'ufficio al quale appartiene l'ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell'intervento del pubblico ufficiale che non implichi l'esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. 6, 04/05/2006, Battistella). La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla nozione di atto d'ufficio; trattasi di condotta commessa in occasione dell'ufficio e non concreta, pertanto, l'uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente.
Conclusivamente, le indagini espletate non hanno evidenziato alcun elemento sintomatico dell'asserito rapporto corruttivo intercorso i protagonisti della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2012