Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti di polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2010, n. 37014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37014 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1367
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 25850/2010
ha pronunciato la seguente: 9621/2010 25842/2010
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\D OL RO nato l'*8/8/1966*;
avverso l'ordinanza del G.I.P. di FIRENZE del 5/2/2010;
\D OL RO nato l'*8/8/1966*;
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME di PERUGIA del 23/3/2010 (R.G. Trib. 263/10);
- DE TI IO nato il *10/12/1963*;
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME di PERUGIA del 23/3/2010 (R.G. Trib. 260/10);
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Eugenio SELVAGGI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di \D OL\ contro l'ordinanza del G.I.P. di Firenze;
per il rigetto degli altri ricorsi (rg. 25842/10 e 25850/10) contro l'ord. 23/3/10 del Tribunale di Perugia. Uditi i difensori Avv. ALBANO Antonio per il ricorso 9621/10 e 25850/10; Avv.ti PANNAIN Remo e GAITO Alfredo per DE TI IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'odierna udienza sono stati riuniti tre procedimenti:
- il n. 9621/10, relativo al ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2 da \M LA OL\ avverso l'ordinanza con cui in data 5.2.2010 il GIP di Firenze disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di corruzione propria e, contestualmente, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore dell'autorità giudiziaria di Perugia, ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- il n. 25850/10, relativo al ricorso proposto da \D OL AU avverso l'ordinanza 23.3.2010 del Tribunale per il riesame di Perugia, di conferma della custodia cautelare disposta dal locale GIP in data 27.2.2010, reiterando la misura già applicata dal GIP di Firenze;
- il n. 25842/10, relativo al ricorso proposto avverso ordinanza del Riesame di Perugia, in pari data, da \F DE TI\, relativa allo stesso provvedimento 27.2.2010.
1.1 Va preliminarmente rilevato che entrambe le misure cautelari "attaccate" nei tre ricorsi hanno cessato la propria efficacia, la prima perché emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e la seconda perché già il 9.5.2010 - prima della materiale proposizione dei ricorsi - sono decorsi i termini di fase, con la conseguente già avvenuta scarcerazione, per questa causa, dei due ricorrenti. \D OL\ e DE TI\ hanno tuttavia espressamente dichiarato, per iscritto, che i ricorsi sono proposti anche ai fini della successiva proposizione di istanza ai sensi dell'art. 314 c.p.p., il che solo, secondo l'insegnamento consolidato di questa
Corte suprema, fonda il necessario attuale interesse al ricorso ed alla sua decisione nel "merito" (Sez. 6, sent. 3531 del 14-27.1.2009;
Sez. 2, sent. 19718 del 23.4 - 16.5.2008; SU sent. 18253 del 24.4 - 7.5.2008; SU sent. 8388 del 22.1-24.2.2009; SU sent. 20 del 12.10 - 8.11.1993).
2. Con il ricorso 9621/10, nell'interesse di \D OL AU il difensore ricorre, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2 avverso l'ordinanza con cui il GIP di Firenze disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di corruzione propria e, contestualmente, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore dell'autorità giudiziaria di Perugia, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. B, perché il GIP avrebbe omesso di enunciare anche sommariamente la condotta attribuita al ricorrente, parlando genericamente di "atti contrari ai propri doveri di ufficio connessi all'affidamento ed alla gestione" di determinati appalti, tuttavia in un contesto in cui - ritenuti fatti corruttivi commessi da più pubblici ufficiali con diverse competenze - si sarebbero dovute indicare le condotte individuali;
ciò, senza neppure precisare la data dei fatti ed attribuendo al ricorrente poteri gestionali e decisionali inesistenti se non ad opere già ultimate, infine erroneamente ritenendo in violazione di legge la sussunzione dei lavori nella disciplina derogatoria;
omessa motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, perché l'ordinanza si limiterebbe all'assemblaggio di conversazioni emergenti dai brogliacci, non poi oggetto di un esplicito autonomo percorso logico-induttivo che collegasse le fonti di prova alla ritenuta idoneità probatoria dimostrativa del reato contestato;
- omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che sarebbero state argomentate apoditticamente quanto ai pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, in un contesto di palese incompetenza per territorio, essendo irrilevanti le condotte attribuite ad altri coindagati.
2.1 Con motivo qualificato "aggiunto", in atto depositato il 17.9.2010 il ricorrente ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Perugia, affermata dal GIP di Firenze, per violazione degli artt. 11, 12 e 21 c.p.p., art. 1 disp. att. c.p.p., incompetenza che emergerebbe dallo stesso capo di imputazione, non essendo al ricorrente contestati reati connessi a quelli degli altri indagati per i quali il GIP ha ritenuto competente l'autorità giudiziaria perugina.
2.2 Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione 'diretto' , disciplinato dal capoverso dell'art. 311 c.p.p., è limitato alla sola violazione di legge. A tale - generale - limitazione se ne aggiunge nel caso di specie, che è quello di un'ordinanza cautelare emessa da giudice che contestualmente si dichiara incompetente, una ulteriore. In presenza di una dichiarazione di incompetenza (che aziona il peculiare regime di cessazione di efficacia nei venti giorni successivi, previsto dall'art. 27 c.p.p.) l'esame della misura deve essere limitato alla sussistenza delle ragioni di urgenza e ad una delibazione sommaria della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (Sez. 6, sent. 23427 del 10-18.6.2010; Sez. 6, sent. 12330 del 24.1-23.3.2007; Sez. 5, sent. 2242 del 12.12.2005-19.1.2006), quindi alla presenza di una sorta di relativo "fumus".
Tenuto conto di questi due limiti, i motivi originari sono manifestamente infondati, perché il GIP ha argomentato specificamente - e quindi con motivazione ne' omessa ne' apparente sulla configurabilità del reato anche in relazione alle condotte di \D OL\ (tenuto conto della provvisorietà dell'imputazione in relazione alla fase procedimentale e che le numerose conversazioni richiamate - nelle quali lo stesso, anche nella prima fase della sua presenza quale consulente, partecipa attivamente alle iniziative degli altri venendone costantemente informato, venendo anche indicato come uomo di fiducia e braccio destro di BA da alcuno degli interlocutori fg. 42 e 43 - sono precedute o seguite da un commento specifico che ne spiega la ritenuta valenza probatoria - es. pag. 44, 84);
sulle esigenze cautelari (3, 4, 7, 8, 123; il richiamo al sistema in atto riguardando all'evidenza anche questo ricorrente, posto che le pagine precedenti ne hanno esemplificato il ritenuto inserimento) e sull'urgenza (pag. 125).
Il motivo aggiunto è inammissibile per carenza di interesse, posto che l'esatta individuazione della competenza dell'autorità giudiziaria destinataria è questione che non incide sulla legittimità dei presupposti di adozione dell'ordinanza ex art. 27 c.p.p., risolvendosi in questione che va proposta e trattata davanti a quell'autorità giudiziaria.
3.1 Con il ricorso 25850/10, depositato il 22.5.2010, il \D OL\ deduce:
- l'incompetenza funzionale del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata al Riesame, per violazione dell'art. 11 c.p.p.: secondo il ricorrente sussisteva infatti la competenza dell'autorità giudiziaria romana che, sola, avrebbe dovuto apprezzare il tipo di eventuale collegamento con il diverso procedimento relativo al dott. O\, magistrato di quella Procura, comunque nella fattispecie non sussistendo le condizioni di connessione idonee a determinare l'ulteriore spostamento;
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 292 c.p.p., lett. c e c bis, in relazione alle dichiarazioni ed ai documenti che attesterebbero il pagamento personale di beni e servizi ritenuti invece frutto di accordi corruttivi;
- omessa pronuncia sull'istanza di annullamento della misura custodiale, o di perdita della sua efficacia, per la mancata trasmissione di documenti utili a fornire elementi di prova favorevoli all'indagato.
Con atto denominato "memoria difensiva" e che tuttavia indica esplicitamente "ulteriori motivi", depositato il 17.9.2010, il ricorrente deduce:
- violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 1 e art. 309 c.p.p., comma 5 e art. 11 c.p.p. per omessa trasmissione di atti acquisiti prima e dopo l'emissione del provvedimento custodiale, espressamente richiesti, il cui contenuto avrebbe escluso l'illiceità delle asserite utilità, in ordine al tema dell'asserita appartenenza solo formale della ME SRL al ricorrente, e per la mancata loro acquisizione da parte del Tribunale;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e, sul punto dell'effettiva appartenenza della società ME al \D OL\ piuttosto che all'NE, all'epoca delle dazioni di utilità, con la contraddittorietà dell'esclusione dalle contestate utilità di alcuni voli privati e della locazione di un appartamento, e con l'omessa motivazione su documenti e dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine alle altre utilità, in particolare in ordine al pagamento con il conto personale di alcune di esse pur dopo la cessione delle quote sociali all'NE; sull'irrilevanza delle residue utilità;
sul mancato esercizio di alcun potere decisionale o gestionale del ricorrente in ordine ai lavori eseguiti sull'isola della Maddalena, unici contestati;
sull'obiettiva tenuità degli elementi a carico del \D OL\ come risultante da appunti in atti, riconducibili agli stessi pubblici ministeri inquirenti.
3.2 Con il ricorso 25842, depositato il 25.5.2010, il DE TI\ deduce violazione di legge e nullità in ordine:
alla competenza territoriale del giudice che, e solo il giorno 27 febbraio, ha emesso l'ordinanza impugnata al Riesame, che sarebbe stata determinata in violazione dell'art. 11 c.p.p., concretizzandosi una nullità funzionale utile a travolgere ogni atto cautelare conseguente, poiché ogni valutazione sarebbe spettata al giudice romano e comunque difetterebbe la connessione tra l'imputazione allo stato ascritta al ricorrente e quella afferente il magistrato romano O\;
all'imperfetta discovery del pubblico ministero, con particolare riferimento ai brogliacci delle conversazioni intercettate, ed al rifiuto di ascoltare i files audio depositati dalla difesa.
4. Va trattato congiuntamente il motivo, comune ai due ricorrenti, sulla competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia ad emettere l'ordinanza cautelare che ha poi cessato i propri effetti. La prima deduzione per la quale erroneamente il GIP fiorentino avrebbe indicato l'autorità giudiziaria perugina ai sensi dell'art.11 c.p.p., in ragione della pendenza che coinvolgeva uno dei procuratori aggiunti di Roma, in quanto solo l'autorità giudiziaria romana avrebbe potuto apprezzare adeguatamente l'incidenza di quella pendenza, è del tutto infondata.
L'art. 11 c.p.p. costituisce infatti una norma procedurale che detta un principio generale con immediata incidenza sulla determinazione della competenza territoriale, alla cui applicazione è con immediatezza tenuta ogni autorità giudiziaria: ciò tenuto conto anche della sua natura funzionale (SU sent. 292 del 15.12.2004 - 13.1.2005). Quando pertanto il giudice che si ritiene incompetente per territorio deve individuare il giudice competente, se dagli atti gli risultano già elementi fattuali che indicano anche la presenza di una situazione procedimentale complessiva con le caratteristiche indicate dall'art. 11 c.p.p. deve immediatamente tenerne conto, individuando il giudice competente anche in applicazione diretta ed immediata di tale norma. Ciò anche quando venga in rilievo il tema della eventuale connessione tra procedimenti diversi. In altri termini, è pienamente legittima l'indicazione immediata di un giudice diverso da quello che sarebbe territorialmente competente in relazione all'accertato luogo di consumazione del reato per cui si procede, quando anche solo ragioni di connessione conducano all'applicazione contestuale pure dell'art. 11 c.p.p.. Del tutto diversa è la questione del "merito" della valutazione afferente la sussistenza della connessione, tema che va proposto al giudice cui il procedimento perviene.
In ogni caso in questa sede il controllo deve avere ad oggetto solo la competenza dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui l'impugnazione si riferisce, la quale non potrebbe venire meno anche se essa fosse stata investita della competenza con un provvedimento illegittimo.
4.1 La seconda deduzione, che attiene appunto all'insussistenza della ritenuta connessione, è infondata.
Secondo quanto riferito dal Tribunale, risultava agli atti l'iscrizione anche di IL OR, all'epoca procuratore aggiunto a Roma, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 326, 378, 319 e 321 c.p., in concorso con il figlio LL e con LO DU,
EG @A, UE ME e DG DI. Secondo le risultanze probatorie ricostruite alle pag. 23 dell'ordinanza relativa a \D OL\ e 20 dell'ordinanza relativa a DE TI\, IN si interessava per conto di AN con l'avv. \Azzopardi\ perché tramite LO OR giungesse al procuratore O\, al fine di acquisire informazioni sulle vicende giudiziarie che interessavano l'imprenditore. Tali notizie erano fornite, in un contesto di stretti ed intrecciati rapporti, richiamati specificamente dal Tribunale, che commentava come anche \D OL\ fosse stato tempestivamente informato da CI e avesse avuto contatti diretti con l'avv. \Azzopardi\. Il Tribunale ha ritenuto sussistere l'ipotesi di connessione dell'art. 12 c.p.p., lett. B), sul presupposto della partecipazione attiva e consapevole di \D OL\ al sistema che aveva condotto alla propalazione delle notizie e del reato associativo che risultava iscritto a carico del DE TI\, insieme con CI ed AN, da ritenersi necessariamente collegato ai reati strumentali al perseguimento delle finalità associative, tra cui l'ottenimento di notizie segrete sulle indagini in corso per le varie corruzioni in atto.
Giudica invece questa Corte suprema che nel caso di specie sussista la connessione di cui all'art. 12 c.p.p., lett. C). L'art. 12 c.p.p., lett. C prevedeva nel suo testo originario la locuzione "se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri". La legge 8/1992 elimina il riferimento al medesimo soggetto autore dei più
reati ed inserisce un testo sovrapponibile a quello che configura anche le residue ipotesi di cui alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in particolare prevedendo che sussiste la connessione anche quando "dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi ... per assicurare al colpevole o ad altri ... l'impunità". La L. n. 63 del 2001 mantiene l'esclusione del riferimento al medesimo autore dei più reati e limita la connessione ai reati commessi gli uni per eseguire o per occultarne gli altri: la relazione volta a garantire l'impunità non esce dal sistema della rilevanza procedurale, ma è collocata tra le situazioni che determinano il collegamento delle indagini, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. B.
Sono pertanto relazioni normativamente del tutto diverse quella volta all'occultamento di un reato e quella volta ad assicurare, a sè o ad altri, l'impunità.
La norma, disponendo ora che vi è connessione di procedimenti quando dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri, individua un legame che è innanzitutto oggettivo: il riferimento normativo è alla relazione oggettiva tra le diverse condotte di reato, che risultano collegate dal particolare legame della finalità di eseguire o occultare.
Ed in effetti storica dottrina penalistica insegnava che la fattispecie del reato commesso per occultarne un altro, di cui all'art. 61 c.p., n. 2, presuppone "che sia stato commesso (consumato o tentato) dall'agente o da altri, e che poi (senza considerazione del tempo trascorso) siasi commesso un altro reato per occultare il primo", mentre l'impunità di un altro reato attiene all'"intento di sottrarsi alle conseguenze penali derivanti dal reato stesso". Cass. Sez. 5, sent. 3479 del 14.2 - 16.4.1984, GG confermava l'insegnamento secondo cui nel caso di reato commesso per occultarne altro o per conseguirne l'impunità, per sè o per altri, il primo reato doveva essere stato consumato "dall'agente o da altri". Le vicende dell'istituto e la connessione con gli aspetti penali sostanziali attestano la natura innanzitutto oggettiva della relazione: ciò che rileva è il rapporto tra i reati prima di quello tra soggetti, sicché non è necessario che gli autori dei due reati siano i medesimi.
In termini esatti questa Corte suprema si è già espressa con la sentenza di Sez. 5, sent. 10041 del 13.6-22.9.1998, che ha giudicato sufficiente la connessione oggettiva, prescindendo dall'identità degli autori, proprio valorizzando il dato normativo obiettivo, per cui "diversamente sarebbe da considerarsi del tutto irrilevante la modifica apportata all'originaria disposizione normativa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito nella L. 20 gennaio 1992, n. 8,
che, eliminando il precedente riferimento ad un unico imputato o ai medesimi imputati concorrenti - (diversamente da quanto previsto alla lett. b) - ha privilegiato e mantenuto con la nuova formulazione della lett. e) art. 12 citato, quale criterio per la ricorrenza dell'ipotesi di connessione, il solo requisito oggettivo del nesso teleologico". Insegnamento che ovviamente rileva sia per il nesso teleologico - come era nella specie - che ed a maggior ragione per quello "consequenziale", volto all'occultamento, o ad assicurare impunità.
Orbene, allo stato degli atti e tenendo conto della genericità delle informazioni ricavabili dalla mera iscrizione con indicazioni di reato, espressamente commentata dal Tribunale, la pendenza coinvolgente il magistrato O\, riferita nelle ordinanze cautelari e non contestata nella sua storicità nei ricorsi, rilevava a prescindere dalla corruzione ascritta contestualmente al delitto di cui all'art. 326 c.p. - autonoma ed apparentemente finalizzata ad ottenere la rivelazione delle notizie di ufficio - perché in realtà - secondo i dati fattuali riferiti e commentati nelle ordinanze impugnate e già richiamati (laddove descrivono le condotte pertinenti i contatti, con il magistrato TO ed il figlio, e la circolazione delle informazioni su tali contatti) - essendo immediatamente in connessione oggettiva con la pluralità di reati di corruzione ascritti ai diversi soggetti, sia pure in composizione personale a volte differente. In altri termini, il reato ex art. 326 c.p. verrebbe associato, secondo i fatti narrati nelle ordinanze, non alla rivelazione di notizie su una specifica indagine relativa ad un determinato fatto di corruzione, bensì alla pluralità di iniziative giudiziarie in corso e riguardanti AN e gli altri. Da qui la connessione oggettiva afferente intenti di occultamento e l'operatività dell'art. 11 c.p.p., con l'attuale competenza perugina.
Le sentenze di questa Corte, che affermano la necessità dell'identità dei soggetti concorrenti nei reati connessi, non risultano essersi confrontate espressamente con le argomentazioni della richiamata sentenza n. 10041/1998; esse valorizzano il principio del giudice naturale per ciascun imputato e ciascuna imputazione e la necessità di stretta interpretazione delle previsioni dell'art. 12 c.p.p., in quanto ad esso derogatorie. La preoccupazione non può che essere condivisa, ma la nozione di giudice naturale - anche relativamente alla competenza territoriale - non può che essere quella che emerge dal complesso della disciplina attributiva di competenza e dei valori tutelati dai singoli istituti, essi pure di pari rilievo costituzionale, quale quelli dell'imparzialità e dell'efficacia della giurisdizione (valore che comprende anche l'esigenza di evitare i contrasti non fisiologici di giudicato e la trattazione parallela di processi per il medesimo fatto reato, con il conseguente dispendio di risorse ed incombenze del tutto sovrapponibili).
Nel caso di specie, il sistema prevede comunque una tutela rafforzata, integrando il principio del giudice naturale con quello della tutela dell'imparzialità e della terzietà del giudice, chiamato espressamente ad operare anche rispetto ai procedimenti connessi (art. 11 c.p.p., comma 3), tutela rafforzata che deve necessariamente guidare l'interpretazione.
Deve pertanto concludersi che, allo stato delle emergenze riferite nelle ordinanze - tenuto conto della genericità delle informazioni già commentata dal Tribunale del riesame - e con riferimento alla sola emissione della misura cautelare perenta, il motivo sia infondato.
5. Quanto agli altri motivi del ricorso \D OL\, il punto relativo al ruolo concretamente svolto dal ricorrente ed alle condotte oggetto di contestazione è stato oggetto di specifica motivazione, non apparente ed immune da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà (pag. 24 ultimo paragrafo e pag. 25 secondo paragrafo), laddove il Tribunale - richiamando indicazioni probatorie fornite nel corso della complessiva motivazione ovvero nell'ordinanza cautelare originaria, congrue agli assunti - è pervenuto alla conclusione che \D OL\ avesse comunque assunto il ruolo di preposto ai cantieri, in costante contatto con l'NE per informazioni e consigli sui mandati di pagamento, con la determinazione di un contesto del tutto distinto da quello del mero consulente progettuale che solo gli sarebbe formalmente spettato. Costituisce apprezzamento di merito sostenuto da motivazione ne' apparente ne' viziata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E la valutazione del Tribunale in ordine all'utilità - serata veneziana con prostitute.
Sono invece fondati i motivi secondo e terzo limitatamente al tema del rapporto tra \D OL\, NE e la soc. ME. La difesa aveva, anche con apposita memoria presentata al Tribunale del riesame, posto il tema specifico dell'effettiva appartenenza della società al \D OL\, in un contesto accusatorio in cui le utilità risultanti formalmente pagate dalla ME (e - in tesi difensiva - successivamente oggetto di spese personali) rendevano il tema pertinente ai sensi dell'art. 273 c.p.p. (ed eventualmente poi anche per la valutazione delle esigenze cautelari). La tematica non risulta essere stata oggetto di specifica motivazione (alle utilità diverse dalla serata con prostitute il Tribunale ha dedicato le otto righe del terzo e quarto paragrafo di pag. 25). Sul punto, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
6. Venendo agli altri motivi del ricorso DE TI\, va innanzitutto osservato che è inconferente il rilievo relativo al fatto che l'ordinanza perugina sarebbe stata emessa oltre i venti giorni dall'emissione di quella fiorentina, con cui si dichiarava anche l'incompetenza territoriale, posto che ed è considerazione assorbente rispetto all'esame della sussistenza del fatto procedimentale dedotto - ciò non determinerebbe alcuna irregolarità della nuova ordinanza, i venti giorni rilevando per la cessazione di efficacia della custodia cautelare applicata in via di urgenza, ma non indicando un presupposto di legittimità della nuova originaria misura cautelare.
È poi manifestamente infondata la tesi, sostenuta in udienza, secondo la quale il GIP ed il Tribunale di Perugia avrebbero dovuto confrontarsi anche con le argomentazioni contenute nelle istanze di riesame proposte alla diversa autorità giudiziaria di Firenze. L'autonomia dei provvedimenti cautelari e delle procedure impone alla parte la presentazione di doglianze che - quand'anche ripropongano tematiche generali già trattate - debbono fare specifico riferimento ai provvedimenti ed alle procedure oggetto di esame. Il confronto è pertanto possibile solo con le deduzioni e richieste specificamente proposte nell'odierno ricorso al punto 3^.
Lo stato disordinato degli atti costituisce pregiudizio che non ha immediata rilevanza, quanto ai profili di violazione di legge e vizi motivazionali dedotti, laddove non venga indicata la specifica incidenza sulla decisione o sull'esercizio del diritto di difesa in relazione alle statuizioni impugnate, e non solo la loro astratta possibilità.
6.2.1 Quanto all'omessa trasmissione dei "brogliacci" e dei "files audio" relativi alle conversazioni intercettate ed utilizzate nelle motivazioni delle ordinanze del GIP e del Riesame, il complessivo motivo è fondato nei limiti che seguono.
Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2008 e delle Sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 22.4 - 27.5.2010 AL non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del p.m., anche in esito a richiesta della difesa, dei brogliacci o dei files audio;
ne' vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il Riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei files audio.
La Corte costituzionale ha infatti affermato il diverso - diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate;
e la sentenza delle Sezioni unite ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall'affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del Riesame, quest'ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti (Sez. 6, sent. 24.6 - 1.9.2010 in proc. Vinci). In particolare, quindi, la sentenza AL non ha innovato la giurisprudenza consolidata di questa Corte suprema, secondo cui è sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni quali riferito allo stato della richiesta negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei ed brogliacci, rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comunque, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un riferimento riassuntivo: Sez. 6, sent. 49541 del 26.11.2009 e la stessa sentenza AL (paragrafo 5.0). Ciò che la sentenza AL chiarisce - del resto esplicitando un principio che non poteva che essere già insito nel sistema, in applicazione dell'obbligo di motivazione in ordine a deduzioni specifiche - è che, quando in esito all'ascolto "privato" delle "intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare" (unici per i quali la sentenza AL - punto 7.3 - precisa sussistere il diritto alla acquisizione di copia) la parte indichi specifiche differenze tra i testi risultanti dagli atti di polizia e dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare e quelli asseritamente risultanti dai files audio, sussiste un obbligo di delibazione (e quindi di motivazione) sul punto, rilevante per le determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 273 c.p.p. (sent. AL, punto 7.8).
Nel caso di specie, pertanto, è infondata la deduzione di nullità per l'omessa trasmissione dei brogliacci e dei files audio al Riesame da parte del p.m., d'ufficio o su richiesta della parte, così come la richiesta di generalizzati acquisizione ed ascolto dei files audio delle conversazioni richiamate nell'ordinanza cautelare originaria. Il motivo è invece fondato limitatamente al vizio di omessa motivazione sul punto della rilevanza - ai fini della decisione - delle asserite difformità tra i testi delle (sole) specifiche conversazioni indicate nella memoria depositata all'udienza del 23.3.2010, alle pagine 6 e 7 (fogliazione 42 e 43 del fascicolo) e nell'allegato agli atti con le pagine 57 - 88 del fascicolo. Mentre infatti la pretesa che il Tribunale ascolti i files audio è manifestamente infondata se formulata in termini generici o anche solo meramente assertivi, quando la parte indichi specificamente e documenti delle asserite divergenze tra i testi scritti risultanti negli atti di polizia, o del pubblico ministero e quelli nel provvedimento cautelari, o tra tutti questi e quello che asserisce - e documenta - essere il testo risultante dall'ascolto 'privato', il Tribunale del riesame ha l'obbligo non già dell'immediato diretto ascolto, ma innanzitutto del confronto argomentativo con la tipologia ed il contenuto delle divergenze denunciate: solo nel caso in cui ritenga tali divergenze essenziali, tali quindi non solo da incidere sul possibile significato probatorio del singolo brano ma pure di far venir meno il quadro probatorio d'accusa, ha l'obbligo di procedere all'ascolto - anche a mezzo di ausiliari e comunque con modalità compatibili con il rispetto dei tempi di decisione imposti dalla disciplina del riesame - al fine di verificare il contenuto effettivo dei punti contrastanti, traendone le necessarie conseguenze per le valutazioni ex art. 273 c.p.p.. In altri termini, anche in questo contesto sussiste per la parte l'onere di una deduzione specifica che, quando e nei limiti in cui è adempiuto, impone al giudice l'obbligo di una corrispondente motivazione.
Nel caso di specie, nonostante la specifica deduzione e produzione - appena richiamata - il Tribunale - che ha deliberato prima della sentenza delle Sezioni unite AL - nulla ha argomentato. Da qui l'annullamento con rinvio per nuovo esame del punto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del \D OL\ contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze in data 5.2.2010;
annulla l'ordinanza del Tribunale di Perugia in data 23.3.2010, con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010