Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 , lett.c), cod. proc. pen., è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
Commentario • 1
- 1. Persona offesa dal reatoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Persona offesa dal reato - Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato Cassazione penale, sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/10/2016, dep.24/01/2017), n. 3606 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. SCALIA Laura - Consigliere - Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. B.U., nato a (OMISSIS); 2. F.G., nato a (OMISSIS); 3. P.A., nato a (OMISSIS); 4. A.G., nato a (OMISSIS); 5. M.G., nato a (OMISSIS); 6. S.A., nato a (OMISSIS); nonchè dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2009, n. 27457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27457 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 10/03/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 599
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 025093/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UI ON N. IL 30/08/1969;
avverso ORDINANZA del 16/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/5/2008 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'istanza di RU IO volta ad ottenere il riesame dell'ordinanza del 7/4/2008 con la quale il GIP del Tribunale di Verona gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624, 625 c.p., ha sostituito nei confronti del detto indagato la misura disposta con quella degli arresti domiciliari. Ha proposto ricorso per cassazione il RU dolendosi del rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio Competente a conoscere i tre reati fine contestatigli, commessi in concorso con gli indagati AN, EL AL RM, EL AL IZ, AS e De MU per i capi HH) e H) e con gli stessi soggetti e con EL AL DI per il capo RR), era il Tribunale di Perugia. Ed infatti, avendo il GIP ravvisato la connessione per continuazione tra i reati e ritenuto delitto più grave il flirto pluriaggravato commesso il 12 maggio 2006 a Nogara (Vr), ha rilevato che la connessione soggettiva rispetto al capo b) dell'imputazione costituente il reato di furto più grave era riferibile alla sola presenza dei concorrenti EL AL IZ e RM. Il ricorrente ha poi dedotto la mancanza ovvero la insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e ha censurato la ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza concernente la gravità del quadro indiziario ex art.273 c.p.p., è inammissibile. Con la censura il ricorrente mira ad ottenere un nuovo, e non consentito, intervento sul punto che si sovrapponga alle argomentazioni che il Tribunale, all'esito di una valutazione delle risultanze allo stato acquisite, ha svolto in ordine alla rilevanza dei dati fattuali emergenti dalla disposte intercettazioni e degli accertati contatti tra il RU e l'indagato De MU.
L'ulteriore motivo in ordine alla ravvisata esigenza cautelare che giustificava e rendeva adeguata la misura adottata è infondato. Il collegio ha ribadito la ricorrenza della esigenza cautelare perché, per la gravità dei fatti commessi che si inserivano in un contesto criminoso organizzato assai allarmante, concreto era il pericolo di recidiva. I giudici, peraltro, hanno tenuto conto della personalità del ricorrente tanto che, nonostante la riconosciuta entità dei reati contestati, hanno concesso gli arresti domiciliari. Fondato, invece, è il motivo di gravame relativo alla riconosciuta competenza per territorio del Tribunale di Verona. I giudice del riesame hanno sostenuto che questa si dovesse ritenere radicata in tale città anche nei confronti di quegli indagati che, come il RU, avevano avuto la contestazione solo dei reati fine, e non già anche quella della ipotesi associativa di cui all'art. 416 c.p., con riferimento alla quale la competenza dell'autorità giudiziaria di Verona era stata, sempre per il collegio, correttamente ravvisata. Per il Tribunale, l'estrema complessità del procedimento, caratterizzato da un elevato numero di reati fine contestati e di soggetti coinvolti imponeva di condividere, allo stato e stante la fluidità delle imputazioni, posto che il quadro indiziario appariva suscettibile di ulteriori sviluppi in relazione alla completa individuazione dei soggetti coinvolti, il radicamento della competenza presso il Tribunale scaligero. Il ricorrente ha dedotto la sostanziale omissione motivazionale nella quale il Tribunale di Venezia è incorso in ordine la competenza territoriale ed allo spostamento della competenza per connessione ("Il Tribunale ha ritenuto imprescindibile una più compiuta valutazione del tema"). I giudici, infatti, si sono sostanzialmente sottratti all'obbligo di motivare sul punto rinviando ad "una più compiuta rivalutazione del tema della competenza territoriale (soprattutto con riferimento ai reati fine ed agli spostamenti di competenza determinati dalla continuazione) all'atto della chiusura delle indagini preliminari". Tale omissione è rilevante posto che la prospettazione del ricorrente meritava di essere vagliata tenendo presenti i principi dettati da questa Corte di legittimità. A foglio 3 del gravame il RU ha evidenziato che vi è diversità tra i soggetti indagati dei singoli reati ed, in specie, tra quello che si dice attrattivo della competenza (per il GIP il reato più grave era quello, per primo accertato, di furto commesso il 18/6/2007 a Nogara (Vr)) e quelli in ordine ai quali si registra lo spostamento della competenza per asserita connessione. E sul punto è il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non si verifica, in tema di reati commessi da più imputati in concorso, lo spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. b, qualora non ricorra l'identità di tutti i compartecipi dei vari reati, difettando, in caso contrario, l'unità del processo volitivo (da ultimo, Sez. 1, Sent. 23591 del 27/5/2008 Cc, Rv 240205, Confl., comp. in proc. Avitabile). Inoltre, sempre in tema di competenza per connessione, ai fini della configurabilità della connessione teleologia di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c, è necessario che ricorrano due condizioni e cioè che i reati per i quali si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri e che il reato fine sia stato realizzato dalla stessa persona (Sez. 1, Sent. 6908 del 18/12/1996, Cc, Rv 206560, Confl. comp. in proc letto e altri). Si impone quindi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché il giudice a quo rivaluti il tema della competenza per territorio con riguardo alla posizione del Riuiu e svolga congrua motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009