Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato allorquando sia stata accertata, con adeguata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Compatibilità della confisca urbanistica con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizioneJulia Sarno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 15888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15888 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
15 3 8 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/04/2015 Composta da: Sent. n. sez. 2006/2015 SAVERIO FELICE MANNINO Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.35603/2014 RENATO GRILLO VITO DI NICOLA LUCA RAMACCI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CO OM nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/04/2013 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del CO SALZANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udit i difensor Avv.; Sammarco Angelo Alessandro foro & RouveРо ше RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 15 aprile 2013 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 10 dicembre 2009 nei riguardi per quanto qui di - interesse di DE ED NA e LA AN EN imputati, nelle rispettive - qualità di amministratore unico e procuratore della società SATEL s.r.l, proprietaria del terreno, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 31 e 44 lett. b) D.P.R. 380/01 e e 110 cod. pen. 30 e 44 lett. c) del medesimo D.P.R. (meglio specificati nei capi C) e D) della rubrica con la quale gli stessi erano stati ritenuti colpevoli dei reati suddetti e condannati alle pene ritenute di giustizia, dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine ad entrambi i reati perchè estinti per prescrizione confermando nel resto.
1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare le diffuse considerazioni svolte dal Tribunale, escludeva in presenza della causa estintiva dei reati maturata, in assenza di cause di sospensione, alla data dell'1 luglio 2011 rispetto alla data di consumazione individuata nell'1 luglio 2006 (coincidente con il sequestro preventivo disposto dal G.I.P.) che potesse essere - pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. Ostava a tale conclusione la certa sussistenza del reato di costruzione abusiva e di lottizzazione (anch'essa abusiva) sotto il profilo materiale ed, ancora, la certa sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per entrambi i reati (sotto il profilo della colpa per inosservanza di leggi) in capo ad entrambi i soggetti: e ciò, nonostante da parte della DE ED (coniuge del LA) fosse stato evidenziato come costui fosse il procuratore della società avente pieni poteri in forza della procura conferitagli dalla DE ED che si riteneva quindi del tutto estranea ai reati contestatile. La Corte territoriale, poi, ribadiva la pena legittimità del provvedimento di confisca pur in assenza di una pronuncia di condanna, uniformandosi alle più recenti pronunce di questa Suprema Corte che riconosceva la possibilità di disporre la confisca anche in assenza di una statuizione di condanna, in relazione alla assenza di buona fede da parte di entrambi gli imputati.
1.3 Avverso la sentenza propongono ricorso a mezzo del loro difensore di fiducia entrambi gli imputati, premettendo il loro specifico interesse al ricorso, nonostante l'intervenuta pronuncia di proscioglimento, soprattutto in relazione al provvedimento di confisca ed alla possibilità di conseguire in caso di eventuale annullamento della sentenza impugnata - la restituzione del bene (il terreno e le costruzioni su cui esse insistono) previa revoca della confisca. Con il primo motivo la difesa lamenta l'erronea applicazione da parte della Corte distrettuale di norme penali sostanziali e, correlativamente, difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità in punto di conferma della responsabilità penale per il reato di lottizzazione abusiva: sostiene la difesa che, contrariamente alla tesi della Corte territoriale secondo la quale nella condotta di entrambi gli imputati sarebbe ravvisabile l'elemento soggettivo del 1 reato ed il dedotto errore di fatto andasse qualificato come errore di diritto non scriminante, si trattava invece di errore di fatto per induzione in errore ad opera degli organi del Comune di Foggia che avrebbero indotto gli imputati a procedere alla risistemazione degli immobili per adeguarli ad un uso abitativo. Ed ogni caso la motivazione resa dalla Corte distrettuale andrebbe censurata perché carente dal punto di vista argomentativo e manifestamente illogica per avere ritenuto gli imputati unici responsabili degli abusi edilizi in realtà mai ideati nè voluti. Con il secondo motivo la difesa lamenta altra inosservanza della legge penale per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la fattispecie di lottizzazione abusiva materiale laddove il reato non poteva configurarsi sotto l'aspetto oggettivo per l'assenza delle condizioni richieste per l'integrazione della fattispecie: osserva, in proposito, la difesa che l'intera area sulla quale insistono gli immobili di proprietà della SATEL s.r.l., offerti poi in locazione a famiglie disagiate, era già completamente urbanizzata sia sulla base di opere di urbanizzazione primaria che secondaria. Così come sarebbe da escludere l'asserito, enorme aggravio del carico urbanistico anche in considerazione del tipo di opere realizzate e dell'indice edilizio della zona, sicchè non poteva ipotizzarsi la prospettata modificazione della destinazione d'uso rispetto a quella originaria. Con l'ultimo motivo la difesa si duole della inosservanza della legge processuale penale in relazione al diniego di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta all'espletamento di una perizia tecnica onde dimostrare l'insussistenza degli aumenti volumetrici ipotizzati dalla Pubblica Accusa e poi recepiti acriticamente dal Tribunale, sulla base di valutazioni da parte dei verbalizzanti effettuate in via empirica e non in forza di indagini specifiche di tipo tecnico aventi efficacia probatoria certa circa gli eventuali aumenti di volume. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati per le ragioni che seguono.
2. Vanno anzitutto compiutamente indicati i due capi di imputazione rispetto ai quali gli odierni ricorrenti, condannati in primo grado, sono poi stati prosciolti per estinzione dei reati. Ai predetti imputati viene contestato il reato di cui al capo C) (artt. 110 cod. pen., 31 e 44 lett. b) del D.P.R. 380/01) "per avere, NA De DR e AN RI LL, nelle rispettive qualità di amministratore unico e procuratore della SATEL s.r.I., società proprietaria del terreno di cui al foglio n. 121, p.lle n. 176 e 319 con destinazione urbanistica verde agricolo, in concorso con IL CC salvatore, amministratore della Da.De. s.r.l. società esecutrice dei lavori, e con i pubblici amministratori ER, NU, De TO e LL ON tutti nelle - rispettive qualità e con la condotta di cui al capo a) effettuato, in assenza di permesso di - costruire (e comunque in totale difformità di quanto in precedenza assentito con la licenza di costruzione n. 47 del 24.6.19678 e della concessione in sanatoria n. 113/2003) una modifica della destinazione d'uso di due capannoni mediante ampliamenti per civili abitazioni, da destinare da parte del Comune di Foggia ad alloggi per famiglie disagiate, tutti ultimati con relativa pavimentazione, finestre ed impianti per le utenze. Con il concorso, altresì, dell'RC e di ET AE, nelle rispettive qualità di dirigente e funzionario dell'Ufficio r 2 Tecnico del Comune di Foggia, i quali, pur avendo direttamente constatato la predetta trasformazione edilizio-urbanistica, mentre la stessa era ancora in itinere, non impedivano la realizzazione del reato, omettendo di disporre la sospensione dei lavori e la successiva demolizione e rimessione in pristino ex artt. 27 e 31 D.P.R. 380/01 - In Foggia il 26 novembre 2006. 2.1 Viene, poi, contestato il reato di cui al capo D) (contravvenzione di cui agli artt. 100 cod. pen., 30 e 44 D.P.R. 380/01 "per avere, NA De DR e AN RI LL, nelle rispettive qualità di amministratore unico e procuratore della SATEL s.r.l., società proprietaria del terreno di cui al foglio n. 121, p.lle n. 176 e 319 con destinazione urbanistica verde agricolo, in concorso con IL CC salvatore, amministratore della Da.De. s.r.l. società esecutrice dei lavori, e con i pubblici amministratori ER, NU, De TO e LL ON - tutti nelle rispettive qualità e con la condotta di cui al capo a) - abusivamente lottizzato a scopo edilizio e in assenza della prescritta autorizzazione, il predetto terreno agricolo, ivi realizzando, mediante trasformazione di due capannoni, 42 appartamenti per civile abitazione da destinare da parte del Comune di Foggia ad alloggi per famiglie disagiate, tutti ultimati con realizzazione di pavimentazione, finestre ed impianti per le utenze, per un intervento complessivo delle dimensioni complessive di mq. 1522,50 e mc. 119.500,00 tale da determinare, per la sua imponenza, uno stravolgimento del carico urbanistico. Con il concorso, altresì, dell'RC e di ET AE, nelle rispettive qualità di dirigente e funzionario dell'Ufficio Tecnico del Comune di Foggia, i quali, pur avendo direttamente constatato la predetta trasformazione edilizio-urbanistica, mentre la stessa era ancora in itinere, non impedivano la realizzazione del reato, omettendo di disporre la sospensione dei lavoro e la successiva demolizione e rimessione in pristino ex artt. 27 e 31 D.P.R. 380/01" - In Foggia il 26 novembre 2006. 2.2 Per una migliore comprensione della complessa vicenda vanno riepilogate, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, le tappe principali della pluriennale vicenda che ha inizio nel lontano 24 giugno 1968 con il rilascio, da parte del Sindaco del Comune di Foggia, di una licenza edilizia (la n. 47) per l'edificazione di immobili iscritti nel catasto comunale, alle particelle (tra le altre) 176 e 319 del figlio di mappa 21, ubicati in Via Bari al Km. 1,600, zona "Quadrone delle Vigne", ricadenti in zona "E" agricola come da certificazione di destinazione urbanistica. Successivamente, in data 10 novembre 2003, il Comune interessato rilasciava una concessione in sanatoria (la n. 113) per la realizzazione di due fabbricati ad uso industriale siti nella particella 319 della detta area agricola.
2.3 Esattamente due anni dopo, per l'esattezza il 10 novembre 2005, il detto Comune (per esso l'Ufficio Unico Emergenza Abitativa U.U.E.A.) invitava i proprietari di alloggi sfitti - attraverso apposito invito pubblico, a dichiarare la loro disponibilità a stipulare contratti di locazione con il Comune per la risoluzione di urgenti problemi abitativi affliggenti nuclei familiari in condizioni di indigenza. Il LA, nella qualità di procuratore della SATEL s.r.l. 3 proprietaria degli immobili realizzati in località "Quadrone delle Vigne", con propria nota del 2 maggio 2006 rispondeva al detto invito offrendo in locazione n. 42 locali in corso di realizzazione nella predetta area "da adibirsi ad uso ufficio con caratteristiche di buon livello qualitativo, dotati ognuno di bagno e climatizzazione autonoma, e in quanto tali facilmente utilizzabili nell'ambito abitativo" (così, testualmente, pag. 4 della sentenza impugnata). In data 10 maggio 2006, con propria deliberazione n. 127 la Giunta Comunale approvava uno studio di fattibilità predisposto dalla Dott.ssa EL NE (funzionario dell'U.U.E.A.) ed accettava l'offerta della SATEL s.r.l.. Qualche giorno dopo (16 maggio 2006) veniva approvato, sempre da parte della EL NE nella sua spiegata qualità, il contratto di locazione tra il Comune di Foggia e la SATEL s.r.l. avente per oggetto i 42 appartamenti di proprietà DE ED destinati alla momentanea sistemazione delle famiglie provenienti dai containers posizionati in località "Campo degli Ulivi" (pag. 5 della sentenza impugnata).
2.4 In data 31 agosto 2006 altra società (DORA IMMOBILIARE s.r.I.), proprietaria di un complesso immobiliare sito in Foggia Corso del Mezzogiorno - Via Bari, rispondeva all'invito del 10 novembre 2005 dell'U.U.E.A. proponendo in locazione 96 alloggi siti all'interno di un complesso industriale: tale proposta veniva accettata il successivo 22 settembre da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione n. 297. Senonchè il 3 ottobre 2006 la Giunta comunale sospendeva la precedente delibera n. 297 in virtù della proroga degli sfratti decisa dal Governo con il D.L 261/06. Il 9 novembre di quello stesso anno la Giunta Comunale di Foggia, preso atto del rifiuto da parte dei nuclei familiari residenti in zona "Campo degli Ulivi" di spostarsi nella località "Quadrone delle Vigne" ove si trovavano gli immobili offerti in locazione dalla SATEL s.r.l., revocava la precedente delibera di approvazione della proposta formulata dalla DORA IMMOBILIARE e ritenendo che fosse possibile utilizzare quegli alloggi per le famiglie che si trovavano nella zona di Borgo mezzanotte, prima di procedere alle assegnazioni, richiedeva documenti da parte della SATEL s.r.l. e chiarimenti all'U.T.C. sugli aspetti edilizio-urbanistici afferenti ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di quella società.
2.5 In data 26 novembre 2011 personale della Polizia Municipale di Foggia, recatosi sui luoghi, constatava una serie di difformità che venivano segnalate alla competente autorità giudiziaria la quale, in persona del GIP del locale Tribunale, disponeva in data 5 di8cembre 2006 il sequestro preventivo dell'intero complesso immobiliare della SATEL s.r.l.. Infine, il 10 gennaio 2007 veniva notificata ai menzionati DE ED e LA l'ingiunzione a demolire le opere abusivamente realizzate in quel complesso.
3. L'esposizione delle varie fasi che connotano la vicenda per cui è processo appare non solo utile, ma indispensabile per meglio comprendere la portata di uno dei motivi del ricorso (il primo) incentrato sulla presunta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e ruotante attorno ad un asserito errore di fatto in cui sarebbero incorsi gli imputati per induzione ad opera degli Organi Comunali. 4 3.1 Precisato che appare corretta la premessa da cui partono i ricorrenti in ordine al loro interesse concreto a ricorrere nonostante il proscioglimento in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'interesse ad impugnare ex art. 568 cod. proc. pen. sussiste soltanto se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (Sez. 3^ Ord. 24.3.2010 n. 24272, Abagnale, Rv. 247685; v. anche Sez. 5^ Ord. 27.11.1992 n. 2093, De Luca, Rv. 193216; Sez. 2^ 28.5.2004 n. 27515, P.G. in proc. Fasano, Rv. 229724), ritiene il Collegio dover verificare se sulla base degli elementi acquisiti dalla Corte territoriale · vi fosse lo spazio per un proscioglimento nel merito -- nei riguardi di entrambi gli imputati. La tesi difensiva fa leva su un presunto comportamento induttivo ad opera del Comune di Foggia che avrebbe spinto gli imputati ad agire contra legem.
3.2 Tale tesi non può essere condivisa. La Corte distrettuale, nel valutare la condotta dei due imputati ha espressamente escluso che la DE ED ed il LA siano incorsi in un errore incolpevole e che l'esimente da essi invocata potesse trovare applicazione.
3.3 Il punto di partenza da cui muove la conclusione della Corte territoriale è costituto dai contenuti del verbale di accertamento dei luoghi redatto dal personale della Polizia Municipale di Foggia il 26 novembre 2006 e dal contenuto del decreto di sequestro preventivo del G,I.P. del 5 dicembre 2006. Sulla base di quanto riportato in quel verbale è certo che l'intervento edilizio venne realizzato in una zona destinata come da certificato di destinazione urbanistica in atti a verde agricolo (zona "E" del P.R.G.) con preclusione di edificabilità: si legge in quel - verbale che le opere edilizie verificate in loco consistevano in due manufatti a loro volta costituenti ampliamenti dei precedenti capannoni industriali realizzati, il primo, con regolare licenza edilizia risalente all'anno 1968 ed il secondo, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comune. Risulta, altresì, che il capannone industriale realizzato a seguito di licenza edilizia, è stato poi trasformato in complesso abitativo comprendente 40 alloggi distribuiti su due elevazioni fuori terra (venti per ognuna delle elevazioni f.t.). L'altro capannone, realizzato invece del tutto abusivamente e successivamente sanato con concessione n. 113/03, risultava costituito, alla data del sopralluogo, da due unità immobiliari tra loro distinte ed occupate da due diversi nuclei familiari che vi si erano installati senza alcuna autorizzazione o titolo.
3.4 Sulla base di tali incontrovertibili elementi la Corte è giunta alla conclusione della sussistenza dei due reati di costruzione abusiva e lottizzazione abusiva dal punto di vista materiale: quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi come invece sostenuto dagli odierni ricorrenti la buona fede in - - capo, per quanto qui può rilevare, alla DE ED ed al coniuge LA. Secondo la tesi difensiva costoro avrebbero agito confidando sulle determinazioni del Comune che aveva autorizzato la costruzione dei capannoni rilasciando anche la concessione in sanatoria (oltre che la primigenia licenza edilizia). In riferimento al contestato reato di lottizzazione abusiva afferma la Corte di merito che in relazione alla certa destinazione agricola dell'area era da 5 escludere che i due imputati avessero potuto acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità delle concessioni sebbene in sanatoria anche perché, consistendo i lavori in una radicale trasformazione urbanistica di una porzione notevole del territorio urbano, sarebbe occorsa una cautela particolare nella specie non adoperata da parte di nessuno dei due imputati nonostante la loro specifica esperienza nel settore delle costruzioni. E, con specifico riguardo alla posizione della DE ED, la Corte distrettuale ha anche escluso che la stessa potesse andare esente da colpa sol perché aveva rilasciato al coniuge LA la procura ad agire per la società, riversando quindi su di lui la responsabilità per la realizzazione degli interventi, in quanto era stata proprio la DE ED a sottoscrivere i contratti di locazione dei 42 immobili, così dimostrando di essere pienamente consapevole della destinazione ad uso abitativo dei manufatti. Si fa dunque carico ad entrambi gli imputati di non avere adeguatamente considerato le norme urbanistiche in tema di lottizzazione edilizia.
4. Introducendo un argomento nuovo al fine di giustificare la buona fede da parte dei due } imputati, la difesa ritiene che il motivo principale che ha determinato gli imputati ad intervenire urbanisticamente nell'area operando una serie di modificazioni sulle due strutture ivi esistenti (i due capannoni industriali peraltro costituiti soltanto da solaio di copertura e dai pilastri) sarebbe individuabile nell'invito comunale rivolto ai privati interessati che fossero intenzionati ad offrire la disponibilità di immobili sfitti destinati ad accogliere famiglie di sfollati richiedendo quindi a costoro la stipula di contratti di locazione.
4.1 In altri termini la difesa, nell'invocare l'art. 47 del cod. pen., ritiene applicabile tale norma sulla base di una serie di circostanze fattuali (invito dell'amministrazione rivolto ai privati in forma pubblica;
insistenza nelle intenzioni del LA e della DE ED di procedere ad opere di modifica;
avvenuto espletamento da parte del Comune delle verifiche dirette a controllare il rispetto delle norme urbanistiche del quale veniva dato atto nell'avviso pubblico;
oggettività della situazione di emergenza abitativa;
disponibilità da parte del Comune ad accollarsi i relativi oneri nel caso in cui i singoli privati dichiaratisi disponibili si fossero attivati per la soluzione del problema abitativo) che deporrebbero per un'opera di induzione esercitata dal Comune verso gli imputati.
4.2 Ora, a parte la novità degli argomenti che porta a ritenere i relativi motivi inammissibili perché mai affrontati nell'atto di appello, in ogni caso la tesi difensiva è frutto di una palese distorsione della realtà e comunque è del tutto errata in diritto.
4.3 Va osservato, infatti, che in riferimento al motivo di appello incentrato sulla presunta buona fede, un conto è sostenere che gli imputati avrebbero agito sul presupposto dell'affidamento in buona fede sull'operato della P.A. ed altro è dire che sarebbe stata la stessa P.A. ad indurre gli imputati ad agire secondo modalità che gli stessi non avevano alcuna intenzione di porre in essere: sotto questo profilo il motivo specifico nei termini prospettati nel t- ricorso è da ritenere inammissibile. Ma quand'anche tale motivo si dovesse ritenere : 6 1. implicitamente compreso e/o assorbito nel motivo generale della buona fede, è da scartare come improponibile la tesi della scriminante ex art. 47 cod. pen.
4.4 E' noto quell'orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale "In materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere" (v. Sez. 3^ 18.7.2014 n. 42021, Paris, Rv. 260657). Perché il comportamento della P.A possa concretizzarsi nella induzione in errore del privato occorre un comportamento tale da fuorviare il privato sì da determinarlo ad agire in modo non conforme a legge.
4.5 L'art. 47 del nostro codice penale così dispone: "1. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Non di meno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
2.L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha . cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato - intendendosi per tale quello che incide sul processo formativo della 4.6 Di errore si parla o in riferimento ad una falsa rappresentazione della realtà materiale (cd. volontà errore di fatto) o in riferimento ad una norma (cd, errore di diritto).
4.7 E' solo l'errore di fatto, in presenza di determinati presupposti, proprio perché incide sul momento rappresentativo ad escludere, in linea di massima la punibilità a titolo di dolo. Ma nel caso, come quello in esame in cui lo stesso fatto può essere punito anche a titolo di colpa, i in quanto previsto come reato colposo (come accade per i reati di natura contravvenzionali per i quali è sufficiente la colpa) il soggetto sarà chiamato a rispondere, previa valutazione della scusabilità o meno dell'errore. L'errore scusabile si realizza quando nessun rimprovero, . nemmeno di semplice leggerezza, può essere mosso all'agente caduto in errore, mentre si . qualifica come errore inescusabile quello determinato da negligenza, imprudenza od imperizia dell'agente e, quindi, da sua colpa.
5. Tanto precisato, nessuno degli atti passati in rassegna dalla Corte di merito consente di affermare che il Comune abbia, con la propria condotta, indotto in errore gli imputati.
5.1 Quanto all'invito pubblico si trattava di un invito rivolto alla generalità dei consociati residenti nel Comune proprietari di immobili da destinare a fini abitativi: non può quindi sostenersi che diramando quell'invito il Comune intendesse implicitamente autorizzare i privati a scompaginare l'assetto urbanistico della zona essendo evidente che quell'invito in tanto aveva una sua specifica valenza attratti in quanto rivolto a destinatari già ab origine in grado di offrire immobili destinati o destinabili ad insediamenti abitativi. Questo non era certamente il caso degli immobili di proprietà della SATEL s.r.l. (che li aveva acquistati nel 2005 da potere 7 della COGELT s.r.l. con atti di compravendita del 27 dicembre 2004 e del 13 giugno 2005 - vds. pag. 21 della sentenza impugnata), trattandosi di due capannoni industriali parzialmente scoperti (nelle mura perimetrali) realizzati in zona agricola "E" e destinati ad uffici, con ovvio limite per il carico urbanistico sicuramente meno incisivo rispetto a quello proprio di insediamenti abitativi.
5.2 D'altro canto non è seriamente immaginabile che un privato, allettato dall'idea di poter trarre un profitto economico dall'utilizzo di strutture sostanzialmente inoperanti e comunque destinate ad essere utilizzate per gradi e poco per volta, si induca ad apportare una serie rilevante di modifiche sia in altezza che in volumetria, cambiando la destinazione d'uso, per poi riversare la responsabilità degli interventi edilizi sul Comune. Ed anzi, se proprio si induzione deve parlarsi questa è ravvisabile nel comportamento della stessa SATEL s.r.l. che con le sue informazioni utilizzate nella risposta all'invito ("42 locali in corso di realizzazione da adibirsi ad uso ufficio con caratteristiche di buon livello qualitativo, dotati ognuno di bagno e climatizzazione autonoma ed in quanto tali utilizzabili nell'ambito abitativo") aveva fatto intravedere la possibilità di un utilizzo abitativo salvo però a verificare il rispetto delle norme urbanistiche.
5.3 Ciò è tanto vero se si paragona la risposta della SATEL s.r.l. a quella della DORA IMMOBILIARE s.r.l., poi scartata dal Comune, ma indubbiamente avente requisiti pienamente rispondenti alla normativa urbanistica come riconosciuto dallo stesso Comune nella delibera di approvazione n. 297 poi revocata in favore della SATEL s.r.l.
5.4 In ogni caso è da escludere che il Comune con quell'invito avesse autorizzato implicitamente la SATEL s.r.l. ad eseguire opere non conformi alla disciplina urbanistica.
5.5 Ma è altrettanto incontestabile che dovessero essere i responsabili della SATEL s.r.l. a rendersi parte diligente per verificare essi la fattibilità di determinate opere avvalendosi di tecnici esperti nel settore: e nulla di tutto questo risulta essere stato fatto per come emerge dal testo della sentenza impugnata.
5.6 Così come non risponde al vero l'affermazione difensiva secondo la quale il Comune avrebbe fatto presente di aver effettuato tutte le verifiche necessarie per accertare la compatibilità con la normativa urbanistica, avendo l'Ufficio unico per l'emergenza abitativa redatto soltanto uno studio di fattibilità che per le sue stesse caratteristiche doveva ritenersi uno strumento di valutazione generale ed astratto: è impensabile sostenere che il Comune abbia suggerito agli imputati di commettere reati per la soluzione del problema abitativo, tanto più che altra offerta ancora più consistente formulata dalla DORA IMMOBILIARE s.r.l. rispondeva assai meglio sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Rimaneva quindi onere degli imputati verificare preventivamente la possibilità di poter apportare modifiche alle strutture tali da non confliggere con la strumentazione del P.R.G. 8 5.7 Ed ancora non può certo acquistare valutazione esimente l'esistenza di un grave problema abitativo che, al più, poteva costituire lo scopo neanche tanto recondito perché la SATEL s.r.l. si determinava ad intervenire sui manufatti già in essere.
5.8 Del resto la collocazione urbanistica dei manufatti e soprattutto, la necessità di variare i parametri urbanistici da "E" a "D" per poi passare a "C", avrebbe dovuto indurre i due imputati ad una particolare prudenza nella acquisizione di informazioni e nella assunzione di iniziative come correttamente ricorda la Corte di merito in realtà mai adoperata. - 5.9 Sulla base di tali considerazioni mancano del tutto le condizioni per rendere scusabile l'asserito errore di fatto, non potendo di certo affermarsi per come esposto dalla Corte di - Appello con motivazione che si sottrae a qualsiasi vizio logico che nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, poteva essere mosso ai due imputati asseritamente caduti in errore.
6. Infondato è anche il secondo motivo con il quale la difesa sostiene l'inesistenza del reato di lottizzazione abusiva dal punto di vista della materialità della condotta.
6.1 La Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare l'ipotesi della lottizzazione abusiva sotto l'aspetto oggettivo muovendo dalla preliminare considerazione che si trattasse di una ipotesi di lottizzazione cd. "materiale" (distinta dalle parallele ipotesi della lottizzazione cd. "negoziale" e della lottizzazione cd. "mista") concretizzatasi nella realizzazione di edifici o di opere di . urbanizzazione e dunque in una vera e propria pianificazione di una parte del territorio, in assenza di un piano di lottizzazione convenzionale n o di altro strumento equivalente.
6.2 La Corte di merito ha ribadito che le opere edilizie intraprese dagli imputati insistevano in zona agricola con tipologia "E" prevista dal P.R.G., con la conseguenza che non era possibile . edificare capannoni industriali o, ancor peggio, fabbricati residenziali;
è anche emerso in F maniera incontrovertibile che l'area in questione non avrebbe mai potuto formare oggetto di un piano di lottizzazione e che non è stato successivamente approvato alcun piano di recupero urbanistico peraltro inidonea a sanare la lottizzazione ma, al più idoneo a sanare le singole costruzioni ivi esistenti. Da qui una intervenuta trasformazione di una parte del territorio urbano integrante proprio l'ipotesi della lottizzazione abusiva senza che le iniziative assunte dal Comune di Foggia potessero legittimare contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti le costruzioni realizzate su area agricola.- 6.3 La Corte territoriale, nel richiamare la vecchia licenza edilizia del 1968 (che consentiva la realizzazione di un opificio con mutamento della destinazione della zona da agricola ad industriale secondo la tipologia "D", ha ritenuto perciò del tutto illecita l'iniziativa dei privati di trasformare ulteriormente quella zona da "D" a "C", né le concessioni rilasciate successivamente dal Comune avevano il potere di mutare la destinazione dell'area. 9 r 6.4 E, per completezza, va subito chiarito che la Corte di merito nell'affermare l'esistenza di un rilevante aggravio del carico urbanistico, ciò ha potuto fare proprio sulla base dei dati per così dire numerici costituiti da una edificazione che avrebbe dovuto comportare la presenza sul territorio di un rilevante numero di famiglie con tutte le conseguenze connesse ad una sistemazione residenziale sicuramente incidenti sul carico urbanistico della zona: va quindi escluso che la Corte territoriale sia incorsa in una valutazione incongrua rispetto alla realtà territoriale esprimendo, invece, una valutazione che si sottrae a qualsiasi vizio logico.
7. Orbene, a fronte di tale analitica e corretta motivazione sotto l'aspetto normativo oltre che coerente con i dati acquisiti al processo, la linea difensiva dei ricorrenti è incentrata sulla inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva in quanto a loro dire le opere edilizie realizzate dalla società SATEL s.r.l. in realtà ricadevano all'interno di un area completamente e razionalmente urbanizzata mediante opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria;
assumono i ricorrenti che nel caso di specie non poteva nemmeno ravvisarsi quello sconvolgimento del carico urbanistico tale da incidere sull'assetto del territorio, anche perché i rilievi tecnici attestanti gli aumenti volumetrici sarebbero stati accertati con una notevole dose di approssimazione tale da rendere necessario l'espletamento di una perizia tecnica richiesta attraverso il ricorso alla riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale negata dalla Corte distrettuale.
7.1 La tesi non è fondata: a parte il fatto che sull'area originariamente destinata ad usi agricoli (mai oggetto di modifiche nel P.R.G.) gli interventi edilizi hanno comportato un doppio salto di destinazione che ha dapprima cambiato la tipologia della zona "E" in "D" e successivamente in "C", senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è da escludere che gli interventi di ristrutturazione posti in essere sui due capannoni abbiano comportato un modesto aggravio del carico urbanistico, in quanto come già osservato in precedenza - altro è parlare di un carico urbanistico limitato in relazione ad una utilizzazione di quei fabbricati per uffici, altro è parlare di un carico urbanistico riferito ad una utilizzazione abitativa per di più intensiva, posto che la destinazione di 42 alloggi per ospitare nuclei familiari indigenti presuppone una presenza di circa 200 persone con esigenze diverse da soddisfare.
7.2 E, con riferimento al diniego della rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, la motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla superfluità della invocata perizia si sottrae a qualsiasi censura di manifesta illogicità o superficialità, in quanto i dati disponibili e quelli accertati dal personale della Polizia urbana erano talmente dettagliati da escludere in radice la possibilità di errori: senza dire che i rilievi prospettati dalla difesa in merito agli errori di calcolo in cui sarebbe incorso il personale della P.G. oltre ad essere in sé generici contengono anche delle censure in fatto improponibili in sede di legittimità.
7.3 Peraltro, come ricorda la giurisprudenza di questa Corte Suprema, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 cod. proc. pen., il mancato 10 accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p. In altri termini va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Sez. 1^ 28.6.1999 n. 9151, Capitani, Rv. 213923).
8. Passando all'esame del profilo riguardante la disposta confisca va ribadita l'esattezza della decisione assunta dalla Corte di merito.
9. E' nota la questione dibattuta nella giurisprudenza di questa Corte in merito alla possibilità di disporre la confisca nella ipotesi di un proscioglimento per prescrizione.
9.1 Senza voler richiamare tutte le questioni insorte all'indomani della decisione assunta dalla Corte EDU in data 29 ottobre 2013 nella causa Varvara c. Italia è sufficiente tenere conto delle indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella ben nota sentenza n. 49 del 26 marzo 2015. 9.2 Nei giudizi di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, sollevati da questa Sezione e dal Tribunale ordinario di Teramo, il Giudice delle leggi, tenuto anche conto di quanto affermato nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara
contro
Italia e 20 gennaio 2009, Sud ND srl e altri
contro
Italia, ha precisato che di per sè non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato (misura, quest'ultima, che il giudice penale è tenuto a disporre con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2), rilevando, altresì, che allo stato, e salvo ulteriori sviluppi della giurisprudenza europea (in seguito al deferimento alla Grande Camera di controversie attinenti a confische urbanistiche nazionali, nei ricorsi n. 19029/11, n. 34163/07 e n. 1828/06), deve perciò ritenersi erroneo il convincimento, formulato dai rimettenti come punto di partenza dei dubbi di costituzionalità, che la sentenza Varvara sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva (v. per tali riferimenti Sez. 3^ 8.4.2015 n. 16803, Boezi ed altri, Rv. 263585, massimata nelle more del deposito della presente sentenza;
v. anche Sez. 3^ 4.2.2013 n. 17066, Volpe e altri, Rv. 255112 e ancor più recentemente Sez. 11 6^ 23.6.2015 n. 31239, Giallombardo, Rv. 264337, pubblicata nelle more del deposito della presente decisione). - come in9.3 Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, la Corte territoriale precedenza evidenziato ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alla - responsabilità dei ricorrenti per la lottizzazione abusiva loro contestata, soprattutto affrontando in modo completo la tematica dell'aspetto soggettivo del reato con argomentazioni ineccepibili sul piano normativo e pienamente condivisibili anche sul piano della corrispondenza ad una realtà fattuale scrutinata dalla Corte in modo esauriente confermando, all'esito di tale disamina, la confisca già disposta dal primo giudice. 10. Tanto basta, a giudizio del Collegio, per ritenere infondata anche quest'ultima doglianza. 11. Sulla base di tali considerazioni i ricorsi vanno rigettato: segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma l'8 aprile 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillig RI Felice Mannino арали ма euch DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 18 AFR IL CANCELLORE Luana Marani 12