Articolo 540 del Codice di procedura penale
Articolo 539Articolo 464 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 540. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili 1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno e' dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente esecutiva.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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