Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati.
La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
3 662/ 1 6 62 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n 214 sez. 2 Antonio Prestipino ->Presidente - Domenico Gallo UP - 21/01/2016 Piercamillo Davigo R.G.N. 41764/2014 - Relatore - AN Imperiali Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PR AN, nato a [...] il [...]; FI EP, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 11/02/2014 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi: per l'imputato PR l'Avv. Lorenzo Gutucci, in sostituzione degli Avvocati EP Grassi e Riccardo Luzi;
per l'imputato FI l'Avv. Giovanni Majo, in sostituzione dell'Avv. EP Romano;
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.3.2010 il Tribunale di Forlì dichiarò PR AN e FI EP responsabili: entrambi: di truffa e falso in scrittura privata (capo a); truffa, falsa dichiarazione, falso in certificazione amministrativa con induzione in errore (capo c); il solo PR altresì di due episodi di truffa tentata (capo b e -capo d); unificati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche al solo PR condannò PR alla pena di - anni 2 mesi 6 di reclusione e FI alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed € 500,00 di multa. Entrambi gli imputati furono assolti dall'imputazione di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste (capo e).
2. Gli imputati ed il Procuratore generale della Repubblica (nei confronti del solo FI) proposero gravame e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 11.2.2014 in parziale riforma della pronunzia di primo grado, applicata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio a FI, rideterminò la pena inflitta allo stesso in anni 3 mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa, confermò nel resto la prima sentenza.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati con distinti atti.
3.1. PR AN, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Forlì, mentre, escluso il reato associativo, la competenza apparteneva al Tribunale di Pesaro;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla immutazione del fatto, trasformando la contestata truffa in una truffa contrattuale, consistita nella alterazione della regolarità del procedimento formativo dell'accordo contrattuale;
3. violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese da PR (in ogni caso non utilizzabili quali eprova dei fatti in esse affermati ma solo per contestazioni) sull'affermazione di responsabilità; la condotta ascritta a PR è solo quella di essersi reso intestatario dei finanziamenti per l'acquisto delle autovetture;
D'EL OS aveva sottoscritto il contratto di cui al capo b) col nome di PR;
le istanze di accertamenti grafici sulle sottoscrizioni a nome PR di vari documenti sono state disattese senza motivazione;
è stato ritenuto il concorso di PR nel falso, ma non ha senso intestare a proprio nome contratti per poi concorrere nella falsa sottoscrizione;
non vi sono elementi sul concorso di PR nei reati e sull'elemento soggettivo dei reati;
4. violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per espletare gli accertamenti sui documenti attribuiti a PR con perizie grafologiche;
2 5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
3.2.1. FI EP, tramite il difensore, deduce:
1. violazione degli artt. 106 commi 1 e 4 bis cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen. in quanto all'udienza 11.2.2014 la difesa era stata assunta, ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., da un unico difensore per entrambi gli imputati, nonostante la incompatibilità delle due posizioni, avendo PR chiamato in correità FI (sia pure con dichiarazioni ritrattate, ma con ritrattazione non ritenuta attendibile dal primo giudice;
tale incompatibilità emergeva anche dalla sentenza di primo grado e dai motivi di appello di FI relativi alla utilizzabilità delle dichiarazioni di PR;
ne consegue la nullità della udienza e della sentenza di appello;
2. violazione della legge processuale per mancata notificazione dell'appello del Procuratore generale della Repubblica ai difensori dell'imputato, con conseguente nullità o, in subordine, restituzione in termini per appellare;
3. violazione della legge processuale con nullità delle sentenze di primo e secondo grado per incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, in quanto, una volta escluso il reato associativo la competenza apparteneva al Tribunale di Pesaro, anche sotto il profilo della mancanza di motivazione;
4. violazione della legge processuale per immutazione dei fatti contestati ai capi a) e c) trasformando ordinarie truffe consumate con artifizi e raggiri in truffe contrattuali in cui sarebbe stata lesa l'autonomia contrattuale;
5. violazione della legge processuale e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto, laddove il contributo causale di FI è stato indicato nel reperimento dell'acquirente terzo di buona fede, nel tentativo di permuta dell'autovettura Audi e nel parcheggio della stessa nel garage di FI;
nonché in riferimento alla inattendibilità del teste : LD ST (che ha motivi di astio verso FI e che è stato soccombente in un giudizio per calunnia in danno del FI) e del F coimputato PR AN, anche in violazione degli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. essendo state usate le iniziali dichiarazioni di PR;
6. violazione della legge processuale per la mancata contestazione della recidiva, contestata solo con riferimento al capo e) per il quale l'imputato L è stato assolto e non con riferimento agli altri reati, con nullità della condanna per la parte relativa alla ritenuta recidiva;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nonostante la condotta irreprensibile tenuta dopo l'ultima condanna e l'inserimento come testimone in un programma di protezione;
8. violazione di legge e vizio di motivazione sull'aumento di pena per recidiva e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e sull'entità della pena;
9. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. con conseguente procedibilità nonostante la tardività delle querele.
3.2.2. FI EP personalmente deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di incompetenza nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato associativo per il quale comunque non erano indicate le ragioni di competenza del Tribunale di Forlì;
2. violazione della legge processuale e vizio di motivazione sull'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese da PR e poi ritrattate, sulla mancata valutazione della loro inattendibilità e la nomina di un unico difensore, ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. per entrambi gli imputati;
3. violazione della legge processuale in relazione alla immutazione del fatto per la trasformazione di una truffa ordinaria in truffa contrattuale, consistita nell'alterazione della volontà contrattuale.
4. Con motivi nuovi il difensore di FI EP deduce:
1. vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; 2. violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva;
3. previa esclusione della recidiva l'intervenuta prescrizione dei reati. : F CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PR AN, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP ed il primo motivo di ricorso proposto personalmente da FI EP sono manifestamente infondati. In tema di competenza per connessione, la regola della "perpetuatio jurisdictionis" è stata confermata e anzi rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, stante la natura di criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza riconosciuto al vincolo della connessione. Ne consegue che le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, non interferiscono in 4 alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della "vocatio in judicium". (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1318 del 30/09/1996 dep. 13/02/1997 Rv. 208177) Altrettanto vale con riferimento all'intervenuta assoluzione degli imputati dal reato più grave che radica la competenza per connessione. Quanto alla contestazione della competenza per il reato associativo, in caso di incertezza sul luogo del commesso reato opera il criterio della competenza del giudice del luogo in cui è avvenuta la prima iscrizione della notizia di reato.
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP ed il secondo motivo del ricorso proposto personalmente da FI (per la parte relativa alla nomina di un unico difensore per entrambi gli imputati) sono manifestamente infondati. L'assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati con diversa posizione giuridica è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29479 del 23/10/2012 dep. 10/07/2013 Rv. 256448. Fattispecie nella quale uno dei coimputati difeso dallo stesso difensore d'ufficio era fonte primaria di un teste di accusa "de relato" e la Corte ha escluso che si fosse verificata alcuna nullità in assenza di elementi dimostrativi dell'assunzione da parte del predetto avvocato di linee difensive tra loro inconciliabili). Nel caso in esame non vi è stato alcun pregiudizio sulle difese dei singoli b assistiti essendo intervenuta ritrattazione delle dichiarazioni inizialmente rese da PR ed essendosi limitato il difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. a riportarsi ai singoli motivi di gravame.
3. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP è manifestamente infondato. E L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce ! l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47412 del 05/11/2013 dep. 29/11/2013 Rv. 257482). L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è [ compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 cod. proc. pen. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per "saltum", mentre 5 negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché si proceda alle dovute notificazioni. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38 del 12/01/1999 dep. 25/01/1999 Rv. 212339). Nel caso in esame è pacifico che i difensori abbiano avuto conoscenza dell'atto quantomeno dall'inizio del procedimento, ma nel motivo di ricorso non è neppure precisato rispetto a quali doglianze avrebbero inteso proporre appello incidentale, posto che avevano comunque interposto appello principale.
4. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PR AN, il quarto motivo di ricorso proposto dal difensore di FI EP ed il terzo motivo proposto da FI personalmente sono manifestamente infondati. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione 0 variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17799 del 06/02/2014 dep. 28/04/2014 Rv. 260156. Nella fattispecie la Corte ha escluso che tra l'imputazione di sottrazione di persone incapaci, originariamente contestata, e quella di ritenzione di persone incapaci vi fosse immutazione, giacché il reato di cui all'art. 574 cod. pen. può in concreto articolarsi attraverso due forme alternative e, perciò, equivalenti). Nel caso in esame non vi è stata una vera e propria trasformazione del fatto contestato anzi, come ha rilevato la Corte territoriale, vi era esplicita enunciazione nell'imputazione l'utilizzo di artifici capaci di incidere sul processo di formazione della volontà (p 4 motivazione sentenza impugnata).
5. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PR AN (nella parte relativa all'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee e il secondo motivo di ricorso proposto da FI EP personalmente (per la parte relativa all'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee di PR ed alla loro inattendibilità) sono manifestamente infondati. Nella motivazione della sentenza di appello non vi è alcun richiamo alle dichiarazioni spontanee rese da PR AN che non sono state perciò poste a 6 base della decisione. Anzi la Corte territoriale ha precisato che le stesse sono state utilizzate dal primo giudice soltanto per ritenere implausibile la versione di PR di aver funto da prestanome per fare un favore a D'EL e quindi nei limiti delle contestazioni, ma non ha a sua volta fondato la decisione su tali dichiarazioni (p. 6 sentenza impugnata). Infatti, anche eliminando tale riferimento alle dichiarazioni spontanee la motivazione della sentenza impugnata conserva completezza e logicità.
6. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PR AN ed il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP svolgono censure di merito. La Corte territoriale ha argomentato sull'apporto concorsuale degli imputati in un sistema truffaldino volto all'acquisto di autovetture pagando solo un acconto per poi rivenderle a prezzi ridotti. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. A fronte di ciò nei motivi di ricorso si deducono ricostruzioni alternative a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
7. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di PR AN è manifestamente infondato. 7 I La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita. Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la - - conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403).
8. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso proposti nell'interesse di FI EP sono manifestamente infondati. La recidiva è stata contesta in calce alle imputazioni e pertanto si riferisce a tutte le imputazioni e non solo al reato associativo. Questa Corte conosce, ma non condivide, la pronunzia secondo la quale la recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5075 del 09/01/2014 dep. 31/01/2014 Rv. 258046. Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della recidiva per un reato diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza era stata formalmente contestata, ritenendo, inoltre, irrilevante l'addebito formulato nell'ordinanza di misura cautelare). La recidiva è certamente una circostanza aggravante, ma attiene alla persona del colpevole e le difformità di contestazione della recidiva per singole imputazioni possono derivare solo dalla data di commissione del reato o dall'essere gli stessi di diversa indole. In diversa ipotesi (come quella del caso in esame) la recidiva non può che riferirsi a tutte le imputazioni. La Corte territoriale ha poi specificamente argomentato sulla radicata da anni propensione al crimine di FI EP (p. 8 sentenza impugnata). 8 9. L'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP per la parte relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha argomentato sulla non configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per ruolo essenziale svolto da FI (p. 7 sentenza impugnata). 10. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di PR AN e l'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP (per la residua parte) sono manifestamente infondati. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). 11. Il nono motivo di ricorso proposto nell'interesse di FI EP è manifestamente infondato. In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. la Corte territoriale ha ricordato che la stessa era stata ritenuta dal Tribunale, che pure non aveva applicato il conseguente aumento di pena e comunque la stessa è desumibile dai valori di acquisto delle autovetture. Correttamente pertanto è stata ritenuta la perseguibilità d'ufficio delle truffe siccome aggravate. 12. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 13. L'inammissibilità del ricorso principale di FI EP, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi. 14. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini quanto a PR, dal momento che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di - questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, 9 nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266). 15. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi - ciascuno alprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN 2016 IL ! A CANCELLIERE M E PR Claudia Pianelli 200 N E O J * 10