Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.
Commentari • 7
- 1. Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più… - 2. Omicidio stradale, si applica attenuante del risarcimento se .. (Cass. 9180/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2024
Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune dell'integrale risarcimento del danno non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitone e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo, l'imputato abbia manifestato una concreta volontà riparatoria. Corte di Cassazione sez. IV penale udienza 7 febbraio 2024 (dep. 4 marzo 2024), n. 9180 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza …
Leggi di più… - 3. Colpa medica: condannato pediatra per omessa diagnosi di occlusione intestinaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 gennaio 2023
Omissione diagnostica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico pediatra, accusato di aver causato la morte di una paziente di due anni e mezzo che presentava sintomi di occlusione intestinale (in particolare, vomito caffeano). In particolare, al medico viene contestato il reato di omicidio colposo per avere, nonostante fosse informata dagli stessi genitori della bambina (di due anni e mezzo), del rifiuto della stessa di alimentarsi, della sussistenza nella piccola del sintomo del vomito incoercibile, divenuto caffeano, della sua grave disidratazione, omesso di prestare le adeguate cure alla bambina non …
Leggi di più… - 4. Prove dichiarative per l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2022
Quali prove dichiarative riguardano l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 603, co. 3-bis) 1. La questione La Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio, aveva riformato, sull'appello del Procuratore Generale, una sentenza del Tribunale di Casale Monferrato che, a sua volta, aveva assolto l'imputato dal reato di ricettazione di un motociclo, condannandolo, per le residue imputazioni, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per …
Leggi di più… - 5. Quando non rispondere al citofono e al telefono è reato? (Cass. 13432/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2021
Condanna per evasione in caso di mancata risposta al suono del citofono nei corso di un controllo della polizia per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 26 gennaio – 9 aprile 2021, n. 13432 Presidente Petruzzellis – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2019, che condannava S.M. per il reato di evasione, ha escluso la continuazione, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e ha confermato nei resto. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione S. , …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2013, n. 30774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30774 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 16/07/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1309
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 17624/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC ND nato il giorno 16 maggio 1974;
avverso la sentenza 5 ottobre 2012 della Corte di appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CC ND ricorre, personalmente, avverso la sentenza 5 ottobre 2012 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza 9 novembre 2009 del Tribunale monocratico di Foggia, sezione di Cerignola, di condanna per il delitto di evasione (fatti 22 gennaio 2005 con recidiva reiterata).
2. l'impugnazione è composta di due motivi, entrambi inammissibili. Con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata audizione del teste TA, titolare del negozio, nel quale il ricorrente era entrato per saldare un debito di 20 Euro per articoli sportivi acquistati giorni prima dai figli. L'esame del teste era finalizzato a provare che la deviazione, dal percorso fissato per l'autorizzata attività lavorativa, fu di brevissima durata e tale da escludere una elusione degli obblighi e l'integrazione probatoria era dovuta ex art. 603 c.p.p., comma 3 per la sua indispensabilità ai fini del giudizio di responsabilità penale.
Con un secondo motivo si lamenta che nella specie il negozio del TA era nel tragitto che collegava il luogo degli arresti domiciliari con i terreni agricoli dove veniva svolto il lavoro dipendente, e l'imputato vi si stava appunto recando.
3. Ritiene la Corte che nessuna delle due doglianze sia ammissibile. Innanzitutto, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità, quando - come nella specie- la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, si fondi su elementi più che sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cass. pen. sez. 6, 40496/2009 Rv. 245009. Massime precedenti Conformi: N. 889X del 2000 Rv. 217209, N. 5782 del 2007 Rv. 236064).
In secondo luogo, la compatibilità dell'accertata violazione rispetto al tragitto consentito ed autorizzato dal luogo degli arresti alle zone di lavoro, non rileva considerato che la violazione è consistita nello "stazionamento e permanenza spazio-temporale" in luoghi e tempi incompatibili con la concessa autorizzazione all'allontanamento.
4. Nella specie il reato risulta commesso il 17 maggio 2002, l'illecito quindi, pur valutati i tempi di sospensione del processo, sarebbe prescritto.
Peraltro è noto, per risalente giurisprudenza della Corte, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. la quale presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo (Sez. 5, 13263/1999, Faroni e 1761 del 12 ottobre 1999, Virdis):
realtà questa che non si verifica nel caso di specie, trattandosi di gravame originariamente inammissibile, il quale rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare, in quanto inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013