Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) può essere legittimamente disposta anche quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all'irrogazione della pena (nella specie, per prescrizione del reato) (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015).
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 5. Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confiscaLorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2015, n. 31239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31239 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
312 39/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 1486/2015 CARLO GIUSEPPE BRUSCODott. - Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA REGISTRO GENERALE N. 5171/2014 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI OB N. IL 22/12/1956 avverso la sentenza n. 3812/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 01/07/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pinelli Mario Renie Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI Порошо che ha concluso per l'inamminibilité del ricorso A Udito, per la parte civile, l'Avv del for de Udit i difensor Avv. Veruette Andree l'accogliments sel Genove, she insiste двіше ра nicorno Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con sentenza in data 23.06.2009, dichiarava LO ER, FÀ LO e AV TO responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, con condanna alle pene ritenute di giustizia. In riferimento alla posizione del LO, che oggi viene specificamente in rilievo, si osserva che al predetto viene contestato, nella sua qualità di rappresentante legale della società LO ER & C. S.a.s., il reato di cui all'art. 44, lett. b) e c), d.P.R. n. 380/2001 per avere effettuato costruzioni in totale difformità dai permessi ed avere operato una lottizzazione iv abusa, secondo i termini riportati al capo A) della rubrica;
ed i delitti di cui agli artt. 483 e 481 cod. pen., per avere reso false dichiarazioni nelle relazioni tecniche allegate alle istanze di varianti in sanatoria, indicate al capo B).
2. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 9.12.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, assolveva gli imputati dal reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, perché il fatto non sussiste e rideterminava le pene originariamente inflitte.
3. La Suprema Corte di Cassazione, terza Sezione penale, con sentenza in data 25.09.2012, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale annullava la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, osservando che la demolizione doveva essere disposta in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. b) e ciò anche nel caso di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva;
annullava, altresì, la sentenza della Corte territoriale, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, in riferimento al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001; la Corte di legittimità rigettava i ricorsi degli imputati FÀ e LO.
4. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 01.07.2013, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, del 23.06.2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, perché estinto per prescrizione. La Corte di Appello riduceva quindi le pene e confermava nel resto. La Corte di Appello, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, in riferimento al reato di lottizzazione abusiva, evidenziava che il percorso argomentativo svolto dalla Corte territoriale con la sentenza del 9.12.2010 basato sulla decisione del TAR Liguria che in data 2.07.2009 aveva annullato la ' delibera del Comune di Albenga di diniego della sanatoria era stato ritenuto viziato - E dalla Corte regolatrice. Ciò posto, la Corte distrettuale osservava che il tema devoluto al giudice del rinvio consisteva nel verificare la natura della zona ove era intervenuta l'edificazione abusiva dei tre complessi condominiali. 2 3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione LO ER, a mezzo del difensore. Dopo aver richiamato i principi afferenti ai limiti del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte ed essersi diffusamente soffermato sui termini di fatto della vicenda edificatoria in esame, come emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione del diritto alla prova e per travisamento della prova, in riferimento alla ritenuta urbanizzazione solo parziale della zona edificata. L'esponente rileva che il tema non era stato risolto dalla sentenza di annullamento;
e ritiene che la Corte territoriale, in sede di rinvio, abbia erroneamente mutuato, sul punto di interesse, gli elementi di fatto dalla sentenza di primo grado. Al riguardo, il ricorrente richiama una foto aerea dell'area edificata, dolendosi della mancata acquisizione di tale documento;
si sofferma sul contenuto delle acquisite prove dichiarative;
e ritiene che i predetti elementi dimostrino che l'area era, in realtà, da inserirsi a pieno titolo in zona omogenea "B" di completamento. La parte si sofferma poi sulla questione relativa alla ritenuta modifica della destinazione d'uso dei sottotetti, richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi esaminati. L'esponente rileva, inoltre, che nell'atto di appello aveva pure confutato il contenuto dell'obbligazione assunta dalla impresa costruttrice, rispetto alla realizzazione della rete fognaria ed altro, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito. All'esito di tale disamina, la parte ritiene che vi siano gli elementi per far prevalere l'assoluzione dal reato di lottizzazione, rispetto alla declaratoria di non luogo a procedere per prescrizione. E ciò anche in riferimento alla dedotta insussistenza dei presupposti per disporre la confisca dei tre edifici. Con il secondo motivo l'esponente denuncia la nullità della sentenza per erronea applicazione della norma incriminatrice, alla luce del principio di diritto sancito dalla sentenza di annullamento. Il ricorrente rileva che la nuova valutazione che era stata demandata alla Corte di merito, circa il reato di lottizzazione abusiva, imponeva al giudice del rinvio di soffermarsi sulle censure in fatto che erano state mosse alla sentenza di primo grado;
ed osserva che la Corte di Appello, se avesse preso in esame le doglianze che erano state dedotte in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale, sarebbe giunta a constatare che la zona edificata era totalmente urbanizzata, così da escludere la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva. La parte ribadisce che gli interventi relativi alle reti fognarie, idriche ed elettriche consistevano in semplici opere di allacciamento ad impianti preesistenti;
e che la realizzazione di parcheggi sotterranei non costituisce elemento sintomatico di una carente stabilizzazione urbanistica dell'area. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Soffermandosi sul primo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso risulta affidato a censure che si pongono ai limiti della inammissibilità. Giova considerare che la Corte di Appello ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, dopo aver escluso la sussistenza delle condizioni per una sentenza di assoluzione, stante l'intervenuta estinzione del reato di cui al capo c), per il quale oggi si procede, per intervenuta prescrizione. Deve allora considerarsi che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., secondo il canone di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi, salvo il caso in cui vi sia la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile;
(Cass. Sez. U, sentenza n. 35490 del 28.5.2009, dep. 15.09.2009, Rv. 244273). Con specifico riferimento al giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, la Corte regolatrice ha poi chiarito che non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, neppure se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 23594 del 19/03/2013, dep. 30/05/2013, Rv. 256625). Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, per condivise ragioni, deve allora considerarsi, con rilievo di ordine dirimente, che il ricorso in esame davvero si pone ai limiti della inammissibilità. Ed invero, il ricorrente propone una serie di censure che riguardano l'apprezzamento del compendio probatorio da parte del giudice di merito, senza tener conto del fatto che, a fronte di sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il proscioglimento può derivare solo dall'evidenza dell'innocenza dell'imputato, così come richiesto dall'art. 129 comma 2 c.p.p., evidenza che i giudici d'appello hanno espressamente escluso. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che risultava impossibile pronunciare sentenza di assoluzione, essendo risultate corrette tutte le valutazioni compiute dal primo giudice, che aveva condannato l'imputato anche per il reato di lottizzazione abusiva. E deve allora sottolinearsi che il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con la predetta evenienza, laddove il richiamato ambito applicativo dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., risulta determinante, anche in riferimento all'orizzonte del presente scrutinio di legittimità. 4 E' poi appena il caso di osservare che la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha del tutto legittimamente proceduto all'apprezzamento del compendio probatorio, in riferimento alla valutazione relativa alla eventuale sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'artt. 44, lett. c), giungendo a conclusioni difformi da quelle alle quali era pervenuta la Corte territoriale, con la sentenza oggetto di annullamento. Procedendo all'analisi della questione ora richiamata secondo i criteri di ordine sostanziale indicati dalla Suprema Corte, il Collegio ha evidenziato che già le consistenti opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria che l'impresa costruttrice si era obbligata a realizzare, secondo la previsione della convenzione urbanistica che aveva preceduto i permessi di costruire, conducevano a ritenere sussistente il presupposto per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva. Sul punto, la Corte di merito ha conclusivamente considerato che l'area edificata aveva certamente natura non "satura" e che risultava integrato il reato di lottizzazione abusiva. Esclusa, per le ragioni ora richiamate, la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria, la Corte di Appello ha quindi dichiarato l'intervenuta estinzione del reato, essendo decorso il termine di prescrizione.
1.2 Per quanto concerne la disposta confisca dei terreni, a fronte di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, giova rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2015, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale;
e del pari inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica. La Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha in particolare osservato che "nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. Quest'ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica". Sul punto, il giudice delle leggi ha precisato che "Decidere se l'accertamento vi sia stato, oppure no, è questione di fatto, dalla cui risoluzione dipende la conformità della confisca rispetto alla CEDU (oltre che al diritto nazionale). Ed è appunto questo compito, che istituzionalmente le spetta in ultima istanza, che la Corte di Strasburgo ha assolto nel caso di specie, concludendo per la violazione del diritto, dato che era mancato un congruo accertamento di responsabilità. Né va tralasciato che il giudice europeo deve essere 5 messo nella condizione di valutare con cognizione la natura della sentenza dichiarativa della prescrizione, affinché sia posto in luce il contenuto di accertamento che essa può assumere (ed ha eventualmente assunto nel caso a giudizio) ove il legislatore lo richieda quale condizione per applicare contestualmente una sanzione amministrativa. Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell'accertamento. La stessa Corte di Strasburgo, pronunciandosi in altra occasione sulla compatibilità con la presunzione di non colpevolezza di una condanna alle spese adottata nonostante la prescrizione del reato, ha infatti escluso di poter decidere la controversia sulla base della sola natura in rito della sentenza adottata dal giudice nazionale, senza invece valutare come quest'ultimo avesse motivato in concreto (sentenza 25 marzo 1983, Minelli
contro
Svizzera)". E bene, alla luce di tali autorevoli argomentazioni, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la confisca è stata disposta del tutto legittimamente, in conformità ai canoni, già espressi dal diritto vivente sul tema della confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche quando non si pervenga alla condanna o alla irrogazione della pena (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39078 del 13/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv. 245347). La Corte di Appello, infatti, ha espressamente chiarito che era stata accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi;
e che la pronuncia di prescrizione del reato, che si imponeva, stante il decorso del relativo termine, non impediva di confermare la confisca dei terreni, ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata la nullità della sentenza per errata applicazione del principi di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, è destituito di fondamento. Come noto, in presenza di una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità non è rilevabile nel giudizio di legittimità, giacché l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, n. 1021, Cremonese). Per completezza argomentativa, si rileva poi che la dedotta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alla nuova valutazione effettuata dalla Corte di Appello, rispetto al reato di lottizzazione abusiva, si risolve in una doglianza sulla motivazione. Il ricorrente, infatti, censura la valutazione, effettuata dalla Corte di merito, soffermandosi sui termini di fatto della vicenda, relativi, in particolare, allo stato di urbanizzazione dell'area interessata dall'intervento edilizio. Non può allora che ribadirsi che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non è rilevabile il vizio motivazionale in sede di legittimità, dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo 6 di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento. In conclusione, le critiche relative alla ritenuta sussistenza del reato di cui capo c), non dimostrano affatto che la Corte distrettuale avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l'imputato, ma si limitano a proporre censure che prescindono dalla prospettiva imposta dall'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 23 giugno 2015. Il Consigliere est. Andrea Montagni CASSA Il Presidente Ом O Carlo Giuseppe Brusco N E ☑ GRAZIARIO IL FUNZO ILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Da Choudant FV Seziane Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 LUG. 2015 11. FUNZIONARIO GIUDIARIO Day Gidon MILLO 7