Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 3
Il delitto di abuso di ufficio, anche nella forma dell'ingiusto vantaggio patrimoniale intenzionalmente procurato a terzi, è reato monosoggettivo, per la cui integrazione non è richiesta alcuna intesa tra l'agente ed il beneficiario dell'illecita condotta, ed è sufficiente che il beneficiario stesso sia specificamente individuato.
Integra il reato di abuso di ufficio la condotta di quel sindaco il quale, a fronte della diffusa e sistematica realizzazione di opere in violazione degli strumenti urbanistici nel territorio comunale, intenzionalmente favorisca gli interessi dei relativi proprietari omettendo l'attivazione delle procedure mirate ad ingiungere e successivamente a eseguire le demolizioni imposte dalla legge, nel contempo attivamente intralciando l'opera degli uffici tecnici e di polizia urbanistica del comune, con l'adozione di provvedimenti organizzativi mirati ad impedirne i doverosi adempimenti. Se è vero infatti che la disciplina degli ordinamenti locali rimette alla dirigenza degli uffici comunali la competenza per l'attivazione dei procedimenti di tutela urbanistica, residua per il sindaco, oltrechè il potere di attivare le specifiche procedure di garanzia nei casi che lo richiedano, un più generale dovere di controllo e direttiva nei confronti degli uffici tecnici ed amministrativi del comune, affinchè sia assicurata la corretta osservanza delle procedure in materia.
La contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, secondo la disciplina di cui all'art. 517 cod. proc. pen., è ammissibile sia quando è fondata su elementi di fatto che già risultino dagli atti dell'indagine e dell'eventuale udienza preliminare, sia nei casi in cui discenda dall'acquisizione di elementi nuovi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
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Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2004, n. 21085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21085 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 28/01/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 136
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 15991/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CA;
UR NZ;
ME ET;
DO CA;
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE nella qualità di parte civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.01.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dr. A. Albano che ha concluso per: annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste con riferimento ai fatti di cui all'elenco emanato dalla Proc. Rep. Di Agrigento in data 7.11.00 e verbale sequestro dell'8.11.00;
Annullamento con rinvio per il resto;
Rigetto del ricorso della parte civile;
Uditi i difensori della p.c. Legambiente, Avv.ti A. Faro ed A. Andreozzi che hanno concluso per: Accogliersi il ricorso della p.c. e rigettarsi i ricorsi degli imputati;
Uditi i difensori Avv.ti T. Madia e R.F. Tricoli per AN;
Avv. D. Galluzzo, anche in sost.ne dell'Avv. G. Grillo per UR;
Avv.ti G.B. Naso e D. Galluzzo per ME;
Avv.ti F. Coppi e V. Camilleri per DO, i quali tutti hanno concluso per: accogliersi i rispettivi ricorsi;
OSSERVA
Sull'appello proposto, tra gli altri e per quel che qui interessa, da AN CA, UR NZ, ME ET, DO CA e dalla parte civile Associazione LEGAMBIENTE avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 6.4.2001, con la quale i predetti imputati erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (capo F della rubrica), perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il AN, nella qualità di Sindaco del Comune di Agrigento e gli altri nella qualità di Assessori delegati all'urbanistica, succedutasi nel tempo, in violazione della l. 47.85 e della l. Regionale di app.ne n. 37/85, abusando del loro ufficio, omettendo di assumere ed anzi, talora, ostacolando ogni iniziativa diretta a contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi e nell'intero Comune di Agrigento negli anni 1993- 1997, procuravano di fatto ed intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari degli immobili abusivi, mantenendoli nel godimento degli immobili stessi, ed erano stati condannati alle pene principale ed accessoria rispettivamente ritenute di giustizia, con sospensione condizionale delle stesse per tutti e non menzione per il solo ME, nonché in solido al risarcimento danni e spese alle parti civili costituite, tra cui, per quel che qui interessa, l'Associazione LEGAMBIENTE, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 15.01.2003, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, riconosceva alla P.C. LEGAMBIENTE una provvisionale di Euro 50.000 che, in uno al ristoro delle spese del giudizio di 1^ grado determinate in Euro 8000, poneva in solido a carico di tutti gli imputati appellanti, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza nei confronti del AN, dell'ME e DO e condannava costoro, in solido anche con il UR, al rimborso spese del grado di giudizio in favore delle parti civili.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati e la parte civile come in epigrafe indicati, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi, rispettivamente:
AN:
(Ricorso a firma Avv. G. Grillo);
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di elementi costitutivi del reato, in violazione dell'art. 6060 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 323 c.p., in mancanza di motivata indagine sull'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, nella sua configurazione di dolo diretto e non già eventuale, in rapporto alla figura del vantaggio o danno ingiusto individuato, mentre, sul punto, la contestazione non conteneva, all'evidenza, alcuna indicazione in merito ai proprietari degli immobili abusivi che sarebbero stati favoriti dalla condotta omissiva del ricorrente, nè siffatta indicazione era contenuta in sentenza, in uno al se l'evento (vantaggio patrimoniale) si fosse effettivamente verificato, in concatenazione causale diretta rispetto alla condotta asseritamene illecita del p.u.;
2) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in fattispecie di omissione, con violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 323 c.p., avendo i giudici di appello confuso, quanto alla condotta del sindaco AN, l'attività di controllo dell'abusivismo con il servizio della sanatoria edilizia, omettendo di esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente in dibattimento, tesa, tra l'altro, a dimostrare che "non è esistita in Sicilia una volontà politica di distruzione delle costruzioni abusive e che l'opera svolta da verdi, WWF, Lega Ambiente è solo retorica e speculazione elettorale: non è cosa seria. Lo dimostrano i tentativi della Regione per emanare un condono tombal", sicché non è conforme a giustizia condannare il ricorrente per inesistenti ed innocue omissioni;
3) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla "intenzionalità" della condotta abusiva, in violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., avendo i giudici di appello, ad avviso del ricorrente, espresso in sentenza, sul dolo del AN, un giudizio "arbitrario, immotivato ed infondato", posto che tale elemento soggettivo va individuato con riferimento ad espliciti comportamenti dell'imputato e non può essere "supposto o immaginato", in difetto di motivazione sul punto;
4) Erronea decisione in materia di interessi civili, avendo i giudici di appello immotivamente riconosciuto una ingiustificata e sproporzionata misura del danno in favore delle parti civili, costituite, peraltro, da meri Enti esponenziali, senza che questi avessero subito danni materiali, ne' avessero affrontato spese, sicché le somme liquidate a titolo di provvisionale e di spese erano "enormi", frutto di un errore giuridico di valutazione, non fatto dal Tribunale che si era prudentemente rimesso, quanto ai danni, al deliberato del giudice civile in competente sede.
In ogni caso, il ricorrente, ex art. 612 c.p.p., ha formulato richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile per intuibili ragioni di tutela e cautela rispetto alla sua posizione di cittadino "perseguitato";
(Ricorso a firma Avv. R.F. Tricoli);
1) Violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 11, 21 e 178 co. 1^ lett. a) e b) c.p.p., posto che, intervenute sentenze definitive di condanna, la sanzione amministrativa della demolizione prevista dall'art. 7 u.c. l. 47/85 compete al P.M. quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 c.p.p. e quindi al giudice dell'esecuzione, come esercizio di potere autonomo e non di supplenza della P.A. e non già al sindaco, essendo illegittimo il provvedimento emanato in tal senso, sicché i giudici della Corte di Appello, verificato l'omesso intervento da parte della A.G., avrebbero dovuto trasmettere gli atti all'A.G. funzionalmente competente ex art. 11 c.p.p e non pronunciarsi nel merito, con palese violazione degli artt. 21 e 178 co. 1^ lett. a), b) c.p.p. e conseguente nullità dell'intero procedimento rilevabile in ogni stato e grado del processo;
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 323 c.p., per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato,
erroneamente ritenuto dai giudici di merito potersi configurare come tipicamente omissivo proprio, senza che neppure venisse menzionata nell'imputazione la disposizione di cui all'art. 40 cpv. c.p., ne' indicato il momento consumativo del reato, ne' l'indicazione dei proprietari degli immobili abusivi che sarebbero stati favoriti dalla condotta del sindaco AN, con la conseguente impossibilità di individuare i soggetti che avrebbero conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale;
di qui, ad avviso del ricorrente, il vizio di legittimità consistente "nell'impossibilità ontologica di configurare l'abuso d'ufficio in quanto, nel presente procedimento, non vengono indicati con sufficiente specificazione i fati materiali ed i soggetti che sarebbero stati favoriti dalla condotta contestata all'imputato, al fine di potere ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 323 c.p.;
3) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 42 co. 1^, 323 c.p. e 546 co. 1^ lett. e) c.p.p., in merito all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, posto che l'omessa indicazione dei soggetti favoriti esclude, in radice, ad avviso del ricorrente, che la condotta omissiva contestatagli sia stata posta in essere al fine di favorire intenzionalmente un determinato soggetto, con il dolo specifico di tale condotta richiesto nel momento antecedente alla novella 234/97, senza che sul punto fosse stata offerta motivazione alcuna in relazione alla sussistenza o meno di tale elemento soggettivo del reato e senza che, in proposito, potessero ritenersi corretti i richiami alle opinioni espresse dal sindaco nel corso della sua attività politica. 4) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 323 c.p. e 546 co. 1^ lett. e) c.p.p., essendo i giudici della Corte territoriale, secondo il ricorrente, incorsi in un errore logico-giuridico, ritenendo che il sindaco, in ogni caso, dovesse direttamente provvedere alla preparazione ed all'attuazione dei provvedimenti di polizia urbanistica, comprese le demolizioni, senza por mente al fatto che il comune di Agrigento ha un'organizzazione verticale, gli uffici sono divisi in varie ripartizioni ed ogni capo ripartizione svolge compiti direttivi, con conseguente manifesta illogicità di motivazione sul punto, anche per quel che concerne l'asserita istituzione, solo sulla carta, dell'Ufficio di coordinamento tecnico operativo di vigilanza e tutela del territorio comunale per la prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio. Il ricorrente, inoltre, ha denunciato il vizio di omessa pronuncia in relazione alle argomentazioni prospettate nei motivi di appello, tese a dimostrare la correttezza dell'attività svolta dal sindaco AN per quanto, nella specie, di sua competenza, alla luce della riforma dell'ordinamento enti locali (c.d. legge Bassanini), secondo cui, contrariamente all'imputazione, i provvedimenti definitivi di Polizia Urbanistica non erano di competenza del Sindaco di un comune quale quello di Agrigento, con riferimento alla ripartizione delle funzioni tra organi politici ed organi burocratici, ma rientravano nella sfera di competenza primaria diretta ed esclusiva dei dirigenti amministrativi, fermo restando il potere di sorveglianza e controllo del sindaco quale capo della amministrazione comunale ed ufficiale di Governo, di guisa che, conclude il ricorrente, non è configurabile, nella specie, il reato di abuso di ufficio contestatogli, atteso che "le presunte omissioni nulla hanno a che vedere con le funzioni ed i compiti propri del sindaco AN che, erroneamente, è stato ritenuto soggetto attivo del reato in questione";
5) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 2 co. 2^ e 323 c.p., dovendo trovare applicazione il corretto inquadramento dell'ordinamento degli enti locali, nell'ambito della successione di norme nel tempo, con la conseguenza che, per il reato de quo, con riferimento al soggetto attivo, non potrebbe essere chiamato a rispondere il sindaco, secondo la legge vigente ed applicabile per il co. 2^ dell'art. 2 c.p., ma il responsabile del servizio.
Con note di udienza, la difesa del ricorrente ha ribadito l'asserita violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale, posto che l'omissione contestata è riferibile, sotto il profilo materiale e personale, non al AN ma agli uffici comunali ed al personale ad essi preposto, imputandosi al ricorrente l'inerzia per non essersi attivato, non aver sovrinteso e non aver predisposto le risorse, senza che questo corrispondesse, se non in via del tutto generica, alla violazione di una specifica violazione di legge e dovendosi rilevare - sul punto - il vizio di motivazione, fondata su illazioni, supposizioni e congetture su opinioni politiche dell'imputato, piuttosto frutto di pregiudizio nei suoi confronti che "di esame sereno e razionale dei fatti";
ET:
Si fa espresso richiamo ai motivi sub 1), 3) e 5) del ricorso AN a firma avv. Grillo (cfr. infra foll. 3 e 4) che, per intuibili ragioni di economia espositiva, devono intendersi qui riportati integralmente;
sub 4) si è dedotta, inoltre, la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., per inosservanza di norme processuali in ipotesi di esclusione della colpevolezza, con disapplicazione delle norme sulla gerarchia delle formule assolutorie, avendo il ricorrente diritto ad essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, essendo "ictu oculi" evidente la sua non imputabilità e colpevolezza, avuto riguardo ad una corretta applicazione delle norme di diritto amministrativo quanto ai poteri e funzioni del vicesindaco, rispetto alla volontà ed alle decisioni del sindaco;
EL:
1) L'integrazione dell'imputazione, basata su attività integrativa di indagine successiva alla richiesta di rinvio a giudizio, attinente alla contestazione suppletiva effettuata dal P.M. all'udienza del 2- 11-00 e successivamente integrata all'udienza del 2-11-00, è da ritenersi irrituale, con la conseguente nullità della sentenza già di 1^ grado per violazione dello art. 522 c.p.p., per difetto di contestazione, posto che la attività integrativa di indagine deve essere funzionale esclusivamente all'imputazione originariamente contestata, mentre non può essere consentito di effettuare una nuova contestazione, ex art. 517 c.p.p., sulla base di attività integrativa di indagine, come operato dal P.M., ampliando il "thema decidendum" sia in ambito spaziale (estendendo la contestazione a parti del territorio prima non ricomprese), sia in ambito temporale, estendendo la condotta fino al 2000, cioè cinque anni dopo, rispetto all'originaria imputazione.
Pertanto l'ordinanza del Tribunale 27-11-00 che, pur consapevole dell'impossibilità di congiunta utilizzazione degli strumenti di cui all'art. 430 e 517 c.p.p., ha acquisito la documentazione prodotta dal P.M. "non già come attività integrativa, bensì come mera elencazione funzionale all'integrazione dell'imputazione", consentendo così la contestazione suppletiva, è nulla e detta nullità, assoluta di ordine generale ex artt. 178 lett. b), 179 e 522 c.p.p., travolge l'imputazione e tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'impugnata sentenza.
In ogni caso, ad avviso del ricorrente, la documentazione introdotta dal P.M. non potrebbe mai essere considerata una "mera elencazione", "bensì costituirebbe comunque un "quid novi" non emerso dagli atti del dibattimento, ma specificamente ed appositamente introdotto dal P.M., proprio al fine della nuova contestazione, esulando dall'ambito dell'art. 517 c.p.p.";
2) Erronea applicazione dell'art. 323 c.p., in relazione all'art. 1 L. 234/97 e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, in difetto di una motivata specificazione di violazione di norma di legge o regolamento, avuto riguardo al fatto che la delega da parte del Sindaco all'assessorato del ricorrente, ad oggetto la cura del settore urbanistico, non può prevedere l'emanazione di provvedimenti diretti alla repressione degli abusi edilizi, essendo tale materia regolata da un procedimento complesso, con l'intervento, tra l'altro, anche del Presidente della Giunta Regionale, oltre che del Consiglio Comunale, in caso di inerzia del Sindaco, ex art. 7 in combinato disposto con l'art. 4 u.c. L. 47/85, ferma restando, in ogni caso, l'indeterminatezza dell'imputazione nella contestazione suppletiva per mancata specificazione degli immobili che dovevano essere oggetto di demolizione, con la conseguente insussistenza ed immotivata rappresentazione dell'elemento oggettivo del reato, anche in relazione alla corretta lettura dell'art. 40 co. 2^ c.p., in punto di responsabilità di non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, come, del resto, già ritenuto dagli stessi giudici della Corte territoriale per altro coimputato, assolto per non aver commesso il fatto;
3) Carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, in difetto di prova circa la volontà e consapevolezza del ricorrente, nella supposta intenzione di condividere l'intento dello stesso Sindaco, di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari dei manufatti abusivi, avuto riguardo all'indeterminatezza dei soggetti beneficiari della supporta inerzia, il che, ad avviso del ricorrente, "elimina radicalmente la possibilità che vi sia il vantaggio patrimoniale richiesto dall'art. 323 c.p. che evidentemente riguarda soggetti determinati e non intere categorie sociali";
4) Erronea valutazione delle fonti di prova, carenza e contraddittorietà motivazionale sulle stesse, in relazione all'attendibilità del teste Baio, all'individuazione esatta del "tempus commissi delicti", rilevante per la natura istantanea del reato, in rapporto alla contestata condotta perdurante del ricorrente, per il periodo in cui egli è stato assessore all'urbanistica.
Con motivi aggiunti, la difesa dell'EL ha ribadito il difetto di motivazione in ordine all'individuazione corretta dell'asserita violazione di legge riferita al ricorrente ai fini della sussistenza del reato, essendosi trascurata, peraltro, la fondamentale circostanza che, a far data dal 9-8-93, il ricorrente deteneva la sola delega ai lavori pubblici e non quella della Urbanistica, assunta soltanto nell'agosto 1994, con la conseguente esclusione di ogni coinvolgimento penale in ordine, tra l'altro, alla contestata mancata risposta alla nota della Sovraintendenza n. 532/3 del 29-01- 94 e a quanto stabilito nella determinazione sindacale n. 568 del 28- 5-94, trascurandosi di valutare e motivatamente dare risposta, nell'impugnata sentenza, alle argomentazioni difensive sul punto, espressamente rappresentate anche con specifiche memorie in atti prodotte per entrambi i gradi del giudizio.
Nel ribadire l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato a lui contestato, il ricorrente ha, infine, censurato l'omessa verifica, da parte dei giudici di merito, di possibile esistenza di accordi o legami di qualsivoglia natura tra gli ignoti soggetti beneficiati e l'Assessore in carica, ai fini della comprovata illegittimità dell'atto compiuto dal p.u. nel contesto fattuale di intenzionale predisposizione di vantaggio ingiusto in favore del privato cittadino;
LD:
1) Violazione dell'art. 323 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di abuso di ufficio, correttamente inquadrato sotto il profilo della sua rilevanza penale alla luce della stessa ratio legis del testo come novellato ex L. 234/97. In particolare il ricorrente ha sostanzialmente ed in sintesi denunciato che l'impugnata sentenza non si è fatta carico di dimostrare:
a) la "situazione tipica" e la possibilità per il LD, sia sul piano giuridico che sul piano formale, di impedire l'evento del reato;
b) la trasgressione da parte del ricorrente di una norma di legge o regolamento che gli imponesse di tenere un determinato comportamento entro un termine perentorio ed in relazione ad una specifica pratica di sua competenza;
c) il rapporto di derivazione causale fra l'omissione così qualificata ascrivibile al LD ed uno specifico evento lesivo ricompreso tra quelli tipizzati dall'art. 323 c.p.;
d) il dolo intenzionale dell'imputato rispetto alla causazione dell'evento di cui innanzi.
Ciò posto, si è innanzitutto precisato che il ricorrente ha assunto la carica di Assessore all'Urbanistica presso il Comune di Agrigento nel dicembre del 1995 e l'ha mantenuta per meno di un anno, fino al novembre 1996, presentando le proprie dimissioni e che, quanto alle condizioni giuridiche per adottare i provvedimenti di Polizia Urbanistica di cui alla L. 47/85, i poteri a questi relativi, attribuibili in primis al Sindaco, devono essere espressamente delegati da costui all'Assessore all'Urbanistica, senza che sul punto si fosse indicato in sentenza se, quando e come il ricorrente avesse avuto una delega specifica per l'esercizio dei poteri di polizia urbanistica che la legge normalmente riserva al sindaco. Per l'effetto, secondo il ricorrente, l'impugnata sentenza non è stata in grado nemmeno di precisare:
a) quali singole e specifiche pratiche siano state portate all'attenzione del LD ed in quale momento ciò sia eventualmente avvenuto;
b) quali concreti provvedimenti di sua competenza l'Assessore LD abbia omesso in relazione a tali pratiche;
c) se il LD fosse in concreto nelle condizioni di adottare tali provvedimenti, attesi l'arretrato pendente, l'organizzazione interna dell'Ufficio ed il carico di lavoro ad esso assegnato. Al ricorrente, in realtà, non risulta contestata alcuna specifica violazione di norme di legge o di regolamento, quanto piuttosto "una generica condotta ostruzionistica mirante ad impedire agli Uffici di espletare con efficacia quelle pratiche di sanatoria che erano a loro volta propedeutiche per poter poi adottare i provvedimenti di polizia urbanistica di cui alla L. 47/85". Del resto, secondo il ricorrente, carente e contraddittoria è la motivazione in merito ai contestati "ordini di servizio" che, in realtà, andavano piuttosto qualificati come "atti di indirizzo" con cui si davano indicazioni sui criteri di distribuzione del lavoro all'interno degli uffici, senza contare la clamorosa smentita all'accusa di aver asseritamente ostacolato il lavoro degli arch.tti Baio e IN con una condotta "ostruzionistica", stante la inequivoca esclusione di tanto, alla stregua delle stesse dichiarazioni testimoniali delle presunte "vittime" di tale condotta;
2) Violazione dell'art. 323 c.p., nonché carenza o comunque illogicità della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'attuale fattispecie di abuso di ufficio, non avendo i giudici di merito indicato gli elementi di prova concreti che consentissero di poter affermare che il ricorrente condividesse il disegno criminoso contestato al Sindaco, se non attraverso l'inammissibile petizione di principio del "non poteva non sapere" ferma restando, in proposito, l'assoluta indeterminatezza delle persone asseritamente avvantaggiate e soprattutto l'assenza di qualsiasi prova sui rapporti tra costoro ed il p.u. perché potesse affermarsi, attraverso la violazione di legge o regolamento con abuso di ufficio, che il predetto p.u. avesse intenzionalmente procurato al soggetto privato il vantaggio ingiusto patrimoniale integrante la configurabilità del reato contestato;
3) Violazione dell'art. 175 c.p. e dell'art. 597 ult. co. c.p.p., nonché illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione al ricorrente della non menzione della condanna, riconosciuta al solo EL, nonostante ricorressero anche per il LD le condizioni di legge per tale beneficio, così integrandosi una ingiustificata disparità di trattamento che i giudici di appello avrebbero potuto sanare, applicando anche di ufficio la detta non menzione.
Con motivi aggiunti la difesa del LD ha ribadito l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di abuso di ufficio, ripercorrendo in fatto le risultanze processuali significativamente connotanti l'intera vicenda dell'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi di Agrigento, non potendosi trascurare l'estrema difficoltà di repressione del fenomeno per gli obiettivi ostacoli che la amministrazione agrigentina incontrava perfino nella gestione dell'ordinaria amministrazione e dovendosi escludere il coinvolgimento del ricorrente in condotte penalmente rilevanti durante il suo mandato di Assessore all'Urbanistica in zona;
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE, nella qualità di parte civile:
Manifesta illogicità della decisione sulla quantificazione delle spese processuali del giudizio di 1^ grado, per violazione dell'art. 541 come richiamato dall'art. 598 c.p.p., non essendo possibile una reformatio in peius di quanto statuito dal giudice di 1^ grado, a fronte di impugnazione della parte civile volta in direzione opposta e senza gravame sul punto da parte degli imputati, giungendosi ad una apodittica statuizione della quantificazione di tali spese nella misura di euro 8.000,00= senza indicazione alcuna dei criteri di tale liquidazione e delle ragioni per le quali si sia ritenuto di non attribuire competenze e rimborsi, nonostante l'obbligo di tale indicazione secondo lo stesso indirizzo del giudice di legittimità. Con memoria difensiva si è invocata il rigetto del ricorso degli imputati, segnatamente riferito a quello del AN per infondatezza dei motivi addotti nelle impugnazioni di entrambi i difensori di tale imputato.
Tanto premesso, ritiene questa Corte, in via preliminare, che le eccezioni in rito dedotte dalla difesa del AN (motivo sub 1) ricorso avv. Tricoli) e dello EL (motivo sub 1) siano infondate. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 517 in combinato disposto con l'art. 430 c.p.p. in tema di contestazione suppletiva, a prescindere che l'eventuale nullità va inquadrata in quelle di cui all'art. 180 c.p.p. e non vi è traccia in atti di tempestiva deduzione da parte delle difese e partitamente di quella dell'EL, giova ribadire il principio, peraltro correttamente già richiamato dai giudici di 1^ grado (cfr. foll. 600 sentenza Tribunale), secondo cui l'ordinanza del Tribunale 27-11-00 si pone, in ogni caso, in linea con lo stesso indirizzo tracciato da questo giudice di legittimità a Sez. Unite (11-3-99 n. 4, Barbagallo ed altri). Infatti le contestazioni del P.M. ex art. 516 e 517 c.p.p. alle udienze del 2 e 27 novembre 2000, non possono definirsi come attività subordinata ad un "quid novi" emerso od emergente nel corso della istruttoria dibattimentale, ma ben possono riferirsi a fatti e circostanze già sostanzialmente facenti parte del "corpo indiziario" desumibile dal relativo quadro emergente dal fascicolo del P.M., quale "spinta propulsiva" ai termini ed alla fondatezza dell'accusa sicché, nella specie, dette contestazioni altro non rappresentano che una mera specificazione degli stessi termini d'accusa, espressione, contrariamente al dedotto difensivo, addirittura di una maggiore garanzia conoscitiva di tali termini a favore dell'imputato, al quale, peraltro, risulta operata la debita contestazione, secondo il testo del provvedimento in esame.
Di qui l'assoluta insussistenza di asserite violazioni del diritto di difesa anche in ordine al sequestro disposto ed eseguito dopo l'emissione del decreto di citazione, essendo stati conosciuti e conoscibili, in termini di tempestività e di contenuti, gli esiti di tale sequestro da parte della difesa, proprio attraverso la rituale contestazione degli stessi in sede di giudizio innanzi al Tribunale. Parimenti infondata l'eccezione sollevata dalla difesa del AN, avuto riguardo all'esaustiva, corretta e motivata risposta offerta in merito dai giudici della Corte territoriale (cfr. foll. 39-40 sentenza impugnata), stante la evidente carenza dei pur necessari caratteri di specificità identificativi dei termini formali e sostanziale delle denunciate asserite omissione da parte del P.M. e del G.E., in rapporto alla esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi accertati con sentenza passata in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la prioritaria competenza del Sindaco, istituzionalmente preposto, in qualità di capo dell'amministrazione comunale, all'ineludibile tutela dell'assetto edificatorio nella sfera territoriale di sua competenza, così correttamente dovendosi dare lettura della portata e ratio legis dell'art. 7 L. 47/85. Ciò posto in via preliminare, ritiene questa Corte che i ricorsi del AN e del ET siano infondati e vadano, pertanto, rigettati, con la conseguente condanna dei predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della costituita parte civile LEGAMBIENTE, afferenti il presente giudizio ed equitativamente liquidate come da dispositivo.
Ed invero, quanto ai motivi sub 2) (ricorso Avv. Grillo), idem (ricorso Avv. Tricoli), sub 4) e 5) (ricorso Avv. Tricoli) e relative note d'udienza tutte censuranti la violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità dello motivazione in ordine alla comprovata sussistenza dell'elemento oggettivo del contestato delitto di abuso di ufficio sub capo F), nei termini della contestazione conclusiva tracciata in atti, va dato atto che, a fronte del pur apprezzabile sforzo argomentativo delle difese nel prospettare una chiave di lettura della normativa di legge di cui secondo l'accusa si è operata reiterata e conclamata violazione (e non solo mediante comportamento omissivo), la Corte territoriale offre una risposta di ampio respiro, oltre che di apprezzabile e convincente portata logico giuridica, per ribadire la comprovata violazione di legge nei termini di cui alla contestazione in testa al sindaco AN (cfr. foll. 6/9 sentenza impugnata).
In proposito, bene è stato tracciato il quadro della condotta punibile ex art. 323 c.p. attraverso il suo estrinsecarsi in una forma tipicamente omissiva, la cui realizzazione in concreto, agli effetti dell'evento penalmente apprezzabile, ben si può articolare, in concatenazione causale e conseguenzialità temporale, con aspetti sostanzialmente commissivi, quali l'ostacolare, attraverso non giustificati ne' giustificabili ritardi ed impedimenti, l'adozione di quelle misure apprezzate dalla legge in materia urbanistica per la prevenzione, repressione e soprattutto controllo della attività urbanistica in senso lato. Di qui la natura complessa di tale condotta, lucidamente segnalata dai giudici della Corte territoriale palermitana, in uno alla richiamata natura di reato monosoggettivo dello abuso d'ufficio, che, come puntualmente ed esattamente rilevato in sentenza, non richiede, per il suo realizzarsi, il previo accordo tra beneficiario dell'atto o del fatto abusivo ed il p.u., come, del resto, ribadito da questo giudice di legittimità anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Quanto ai termini in cui va inquadrata la contestazione di violazione di legge con richiamo a quella n. 47/85 ed alla L.R. 35/85, il coinvolgimento diretto ed inequivoco del AN, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Agrigento, risulta per tabulas dalla stessa lettura degli artt. 4 e 7 L. 47/85 che, come motivatamente dimostrato in sentenza (cfr. foll. 7-8), riferisce proprio al Sindaco non solo il potere-dovere di ingiunzione della demolizione (correttamente estensibile sia alla zona A che a quella B) ex art. 8 L. cit., ma anche quello di emettere ordinanza di demolizione, una volta verificate le condizioni, anche di tempo, legittimanti detta misura. In sostanza, come puntualmente si rileva in sentenza, in subiecta materia la competenza sindacale assume caratteri di procedura "complessa", non solo esprimentesi attraverso le richiamate ordinanze di ingiunzione alla demolizione e quelle di demolizione conseguenti, ma anche e soprattutto attraverso un potere di controllo e di direttiva nei confronti degli Uffici tecnici ed amministrativi comunali, proprio per effetto di essere il Sindaco in primis titolare e responsabile della procedura attinente l'attività urbanistico- edilizia.
Del resto, che questa sia la corretta lettura della norma, si evince proprio dallo stesso testo dell'art. 4 L. 47/85 in combinato disposto con quello di cui allo art. 7 L. cit., secondo cui è evidente che, al potere di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio comunale, corrisponde un potere-dovere di sospensione dei lavori eseguiti in violazione di prescrizioni e modalità richieste in rapporto al tempo e luogo della costruzione, nonché un potere-dovere di ripristino dei luoghi stessi, mediante esecuzione della ordinanza di demolizione, conseguente alla inevasa ingiunzione a tanto, in danno dei responsabili dell'abuso. In conclusione, come motivatamente e correttamente osserva la Corte territoriale palermitana, il sindaco non risponde solo dell'adozione di singoli atti per cui è prevista la sua sottoscrizione, ma dell'esercizio di una funzione articolata e complessa a lui attribuita a prioritaria, ineludibile tutela della corretta osservanza delle procedure in materia urbanistico-edilizia (cfr. foll. 9 sentenza impugnata).
Infondate, pertanto, le censure della difesa del AN in merito all'asserita e non comprovata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, avuto riguardo alla articolata risposta offerta in sentenza, con puntuale riferimento a ciascuna ipotesi di accusa di cui al capo F), come evincibile dal testo di tale decisione (cfr. foll. 15/28), conclusivamente potendosi, in via di ragionevole fondatezza, attribuire al ricorrente una condotta, reiteratamente espressasi nel tempo, sia attraverso ordini di servizio mirati a rendere sostanzialmente inadempienti gli Uffici tecnici del Comune di Agrigento competenti a predisporre i provvedimenti definitivi di Polizia Urbanistica obbligatori ex L. 47/85 e L.R. 37/85, sia attraverso comportamenti significativamente qualificati come "omissivi puri", le cui laceranti conseguenze nell'intero contesto dello "scempio" della Valle dei Templi agrigentina hanno trovato eloquenti risposte alla luce dell'interrogazione formulata nella seduta del 19-10-95 n. 264 alla Camera dei Deputati e di cui vi è traccia in sentenza a foll. 27.
Parimenti infondate le censure dedotte in merito alla asserita insussistenza del dolo, che, si badi, va, in ogni caso, verificato nella luce della novella del 97, in termini di dolo generico, in contesto di un reato di danno e non come dolo specifico nel contesto di un reato di pericolo quale era configurabile il delitto in parola ante novella n. 234/97 (motivi sub 1 e 3 ricorso Grillo e sub 3) ricorso Tricoli).
In proposito giova richiamare l'esaustiva, logica e corretta risposta motivazionale offerta in sentenza ai foll. 28 e 29 nonché a foll. 42, con puntuale riferimento al carattere della intenzionalità della condotta in rapporto al vantaggio patrimoniale ingiusto nei termini di cui alla contestazione, senza che possa essere sottaciuto, a tacer d'altro, lo sconcertante atteggiamento collusivo dell'imputato con la categoria degli "abusivi" nell'area della Valle dei Templi agrigentina, intuibilmente finalizzata a cointeressenze elettoriali, peraltro malcelate attraverso una esposizione delle proprie intenzioni, anche attraverso l'uso di mass-media (stampa e TV-). Nè è dato comprendere il richiamo ad asserita insussistenza del dolo per l'indeterminatezza delle persone intenzionalmente avvantaggiate dalla condotta dell'imputato, posto che, come esattamente rispondono i giudici della Corte territoriale (cfr. foll. 44 sentenza impugnata), gli immobili tutti, ricadenti in qualunque parte del territorio comunale e destinati all'acquisizione al patrimonio comunale ai fini delle demolizioni, per i quali, invece, è mancata l'adozione di provvedimenti sanzionatori e repressivi ex L. 47/85, sono stati singolarmente individuati, come da allegati all'informativa del 2-2-95 e dalle precisazioni del P.M. all'udienza 27-11-00, con richiamo agli elenchi attinenti il decreto di sequestro dell'8-11-00, relativi agli abusi edilizi in zona A e B del decreto Gui-Mancini dal 1993 all'ottobre 2000.
Parimenti individuabili, attraverso tale documentazione, ritualmente portata a conoscenza della difesa, i beneficiari dell'abuso e del vantaggio patrimoniale ingiusto ad esso conseguente, sicché non si vede come possa dirsi fondata la censura al riguardo (motivo sub 1) ricorso Grillo e sub 2) e 3) ricorso Trincoli).
Parimenti corretta è la risposta offerta in sentenza alla censura di omessa valutazione della "verticalizzazione" di competenze e poteri tracciata dalla c.d. legge Bassanini, peraltro operativa solo dall'autunno del 1998.
In proposito va richiamato il motivato riferimento operato nell'impugnata sentenza ai foll. 9 e 41, in relazione al permanente specifico potere, attribuito al Sindaco, di vigilanza e controllo, in qualità di rappresentante del potere esecutivo, e, come tale organo politico, quanto alla fissazione di programmi obiettivizzati alla predetta sua funzione.
In tali sensi infondata è la censura dedotta sub 4) e 5) con il ricorso Trincoli.
Infondato, infine, il motivo sub 5) (ricorso Grillo), avuto riguardo alla risposta offerta in sentenza ai foll. 45-46, espressione di un motivato esercizio del potere discrezionale riservato, in subiecta materia, al giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità.
Non ricorrono ormai più le condizioni di cui all'art. 612 c.p.p. per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, di guisa che tale richiesta va rigettata. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse del ET, ritiene la Corte che trattasi di impugnazione del tutto infondata. Innanzitutto va ribadito il principio di diritto, monocordemente espresso da questo giudice di legittimità anche a Sez. Unite, secondo cui, ricorrendo, come nella specie, una causa estintiva del reato (prescrizione), l'adozione di formula assolutoria nel merito è possibile soltanto se condizioni di non punibilità emergano in termini di evidenza della prova e non già allorché sia necessaria una analitica verifica delle risultanze processuali per tale scopo, restando, in tal caso, vanificata la ratio legis che caratterizza il co. 2^ dell'art. 129 c.p.p., in termini di conciliabilità tra esigenze di celerità di definizione del processo in costanza di causa estintiva del reato ed obbligo di dare motivata contezza dei termini della decisione sulle ragioni della sua processuale adozione in via derogativa al proscioglimento nel merito.
Nella specie, la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'evidenza delle prove di sussistenza di condizioni di non punibilità (cfr. foll. 29 ss.gg. e foll. 43 sentenza impugnata) e, quanto ai motivi sub 1), 3) e 5) del ricorso, comuni al coimputato AN, si rinvia infra alle ragioni della loro infondatezza che, peraltro, ribadisce l'assoluto difetto di evidenza della prova, supportante l'invocata pronuncia assolutoria nel merito, in luogo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Quanto al ricorso proposto nell'interesse dell'EL, dell'infondatezza dell'eccezione in rito sub 1) si è già detto infra.
Quanto al motivo sub 2) ritiene questa Corte che, in proposito, il corretto inquadramento dell'attività posta in essere dal titolare dell'Assessorato alla Urbanistica ed ai lavori pubblici non possa prescindere da una motivata valutazione dei termini, tempi e modalità connotanti la delega sindacale ex art. 72 dell'OREL che, contrariamente a quanto sembra essere stato dedotto dai giudici di merito, non può essere semplicisticamente assolta con una sorta di "supino trasfert" delle attribuzioni sindacali all'assessorato, ove, come nella specie, non solo si abbia una specifica connotazione accusatoria in punto di condotta omissiva, intesa come infra rilevante ai fini dell'elemento oggettivo del reato in esame (cfr. motivazione in tema ricorso AN), ma sia addirittura presa a supporto di una asserita "condivisione" dell'intento illecito già contestato al coimputato AN.
Non vi è traccia di conseguenzialità logico giuridica motivazionale nelle argomentazioni del giudice di appello in ordine non solo alla comprovata violazione della legge nei termini di cui alla contestazione, in difetto di opportuna specificazione parcellizzata della delega sindacale, ma risulta una certa immotivata confusione, quanto ai tempi attinenti la condotta del ricorrente, tra il suo ruolo di assessore ai lavori pubblici e quello all'urbanistica, come puntualmente viene censurato dalla difesa nei motivi aggiunti, significativamente facendo richiamo alle date di assunzione dei rispettivi assessorati.
Già tanto basta ad imporre una rivalutazione della condotta del ricorrente in rapporto alla sua qualità di p.u. all'epoca dei fatti contestatigli, ma soprattutto impone, in tale ottica ricostruttiva della vicenda, una più attenta disamina di tale condotta in rapporto ai termini della contestazione.
Sembra piuttosto che la Corte territoriale non si sia fatto debito e motivato carico di rispondere alle pur analitiche controdeduzioni difensive di cui alle memorie in atti, coinvolgendo, con una certa approssimazione "estensiva", le censure provatamente riconducibili alla condotta del AN (come innanzi si è fatto richiamo), con quella attribuita all'EL e, con non irrilevante apoditticità, agganciando, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, detta posizione alla prima, così confondendo taluni comprovati caratteri di tensioni tra i componenti degli Uffici agrigentini (cfr. Baio) con il carattere tutt'altro che sommario che deve qualificare l'intenzionalità del dolo del delitto di abuso di ufficio, in testa al ricorrente.
Non altrettanto fondate sono le censure attinenti l'indeterminatezza dei soggetti beneficiari e l'asserita omessa verifica di accordi tra gli ignoti soggetti beneficiari e l'Assessore (cfr. motivo sub 3) e parte terminale dei motivi aggiunti). Sul punto, infatti, si fa espresso rinvio alle ragioni di infondatezza di tali censure, come dedotte nell'esaminare le doglianze proposte dal coimputato AN. S'impone, pertanto, entro i suddetti limiti censori, l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione all'imputato HABEL, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Quanto al ricorso del LD, trattasi di gravame sostanzialmente meritevole di accoglimento in relazione alle denunciate lacune di verifica e motivazione della posizione specifica di detto imputato, anche e soprattutto in rapporto ai termini temporali ai quali s'impone poter far riferimento per la contestazione. In particolare, merita accoglimento la richiesta di una rivisitazione dell'elemento oggettivo del reato, alla luce della puntuale e convincente doglianza difensiva quanto all'esigenza di una ben determinata sfera di competenza funzionale ed operativa, attraverso una necessaria verifica della portata della delega sindacale concessa all'imputato, senza trascurare di verificare, conseguentemente, se e quali fossero stati i provvedimenti certamente, se e quali fossero stati i provvedimenti certamente di sua competenza censurabili in punto di abuso, nei termini correttamente connotanti il delitto in esame.
Tanto, si badi, non attraverso un'astrazione riepilogativa dei fatti, ma con debita parcellizzazione della condotta in rapporto alla contestazione, senza trascurare, peraltro, non solo il limitato ambito temporale in cui è ammissibile inquadrare la contestazione in rapporto alla qualità di Assessore del ricorrente, ma anche e soprattutto in relazione alla significativa smentita di attività ostruzionistica attribuitagli dall'accusa, avuto riguardo alle dichiarazioni dei testi AI e IN, diligentemente richiamate nel ricorso (cfr. motivo sub 1)). È chiaro che, sul punto, va censurata, allo stato, la manifesta illogicità della motivazione nell'attribuire all'imputato, anche a supporto di asserita intenzionalità della condotta determinante il contestato ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi, proprio il carattere ostruzionistico del suo agire.
Del resto, tali rilievi non fanno che confermare la fondatezza anche del motivo sub 2), attinente la motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato, posto che, come del resto si è già detto anche in precedenza per l'EL, i giudici della Corte territoriale hanno apoditticamente esteso al ricorrente un asserito carattere di condivisione dell'intero piano criminoso del AN, senza tener motivato conto delle determinanti contrarie risultanze offerta dalle dichiarazioni dei cennati testi d'accusa, che avrebbero imposto una "prova di resistenza" dell'accusa, quanto al carattere dichiaratamente intenzionale della condotta del ricorrente in rapporto al procurare a terzi l'ingiusto vantaggio patrimoniale contestato.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza nei termini come innanzi dedotti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Il motivo sub 3) resta ovviamente assorbito, allo stato, dai motivi sub 1) e 2) come innanzi ritenuti fondati, così come ultronea si propone una verifica dei motivi aggiunti, peraltro non immuni da inammissibili spunti di censure in fatto.
Merita accoglimento il ricorso della parte civile ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE, limitatamente alla quantificazione delle spese dalla predetta sostenute in 1^ grado ed immotivatamente e con palese violazione di legge (in costanza del solo gravame della stessa parte civile) ridotta nella misura di euro 8.000,00= a fronte di una quantificazione sensibilmente più rilevante, già riconosciuta dai giudici di 1^ grado in L. 28.110.000= circa (pari ad euro 14.517,00= circa).
Peraltro, sul punto, non vi è traccia alcuna di motivazione, sicché non è escluso che tale decisione possa essere frutto di un vero e proprio errore di verifica della questione, cui, in ogni caso, va posto rimedio con l'annullamento dell'impugnata sentenza nei limiti di cui innanzi e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti degli imputati EL TR e LD OG, nonché nei confronti della parte civile LEGAMBIENTE, per quest'ultima limitatamente alla quantificazione delle spese dalla predetta sostenute in 1^ grado e RINVIA per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. RIGETTA i ricorsi di AN OG e di ET NZ che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della p.c. LEGAMBIENTE afferenti il presente giudizio che liquida complessivamente nella misura di euro 2.550,00= ivi compresi euro 2.500,00= per diritti ed onorari oltre IVA e CPA. RIGETTA la richiesta di sospensione ex art. 612 c.p.p. proposta dal AN.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004