Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 35393
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Sentenza 21 maggio 2008

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In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).

Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).

La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 35393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35393
    Data del deposito : 21 maggio 2008

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