Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 3
In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11 L. n.394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
Alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale. (Fattispecie in cui l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po).
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 35393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35393 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1260
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 36834/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO UR, nato ad [...] il [...];
2) LE IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 27.4.2001 dal Tribunale monocratico di Rovigo, sezione distaccata di Adria;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. PETRETTI Alessio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 27.4.2001 il Tribunale monocratico di Rovigo, sezione distaccata di Adria, in sede di opposizione a decreto penale, ha dichiarato UR RE e IE LE colpevoli del reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f), e art. 30, comma 1, per aver introdotto senza autorizzazione tre fucili da caccia con relativo munizionamento all'interno del territorio del Parco regionale del Delta del Po, in Pila di Porto Tolle il 17.1.1999; e per l'effetto ha condannato il RE alla pena di L. 400.000 di ammenda e il LE a quella di L. 200.000 di ammenda, concedendo a entrambi il beneficio della non menzione, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile WW AL, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 1.000.000, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione del maggior danno.
Il giudice monocratico, con una articolata e puntuale motivazione, in estrema sintesi, ha accertato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
- alla predetta data del 17.1.1999, alle ore 14,00 circa, il RE e il EO furono sorpresi mentre scendevano da una barca ormeggiata in una "cavana" (capanna chiusa su tre lati per il rimessaggio delle imbarcazioni) e si accingevano a caricare su alcuni autoveicoli due cani da caccia, tre fucili scarichi e custoditi nel fodero, con le relative cartucce detenute dentro un apposito contenitore stagno (detto "tambucio"). I due, assieme a una terza persona non denunciata, perché non portava ne' fucili ne' munizioni, la mattina erano andati a caccia nella laguna di Barbamarco, dove è consentita l'attività venatoria, e quindi si erano introdotti nell'area del Parco del Delta del Po, dove era situata la "cavana" ed erano state posteggiate le autovetture. Era quindi pacifico che i predetti erano entrati, prima con le loro autovetture, e poi con la barca, nel territorio del Parco regionale del Delta del Po, portando con sè armi e relativo munizionamento, con ciò rendendosi colpevoli del reato loro contestato;
- il Parco naturale regionale del Delta del Po era stato istituito con la L.R. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, ed era stato individuato da apposita grafia nell'allegata planimetria in scala, sicché non era necessario che fosse approvata la perimetrazione definitiva dell'area affinché la relativa disciplina fosse valida ed efficace. Il Parco, insomma, nasceva dotato di tutti gli strumenti operativi, così come previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, art. 23, secondo cui ogni legge istitutiva di parchi naturali regionali definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia. Ne derivava che nel parco naturale regionale, ai sensi della citata L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f), i privati, se non autorizzati, non potevano introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, sotto pena di arresto o di ammenda in caso di contravvenzione (art. 30 della cit. legge);
- la contravvenzione sussisteva anche se le armi introdotte nel territorio del parco erano scariche e custodite, e se l'introduzione era finalizzata a raggiungere aree diverse in cui era consentita l'attività venatoria, giacché non è sostenibile la tesi difensiva secondo cui è punita la introduzione delle armi, ma non il mero transito, ovvero è punita l'introduzione solo se finalizzata all'esercizio della caccia;
- sussisteva anche l'elemento psicologico del reato contravvenzionale, alla luce della giurisprudenza costante in materia, posto che il RE non era stato indotto in errore scusabile circa la legittimità della introduzione di armi nel territorio del Parco da una direttiva o da un comportamento positivo di un'autorità amministrativa competente: tale non era infatti la Provincia di Rovigo, il cui assessore alla caccia, in data 31.8.1998, rispondendo a un quesito postogli dall'Ambito Territoriale di Caccia 4A3, al quale era iscritto il RE, aveva espresso il parere che la semplice introduzione di armi senza scopo venatorio fosse legittima;
- la parte civile WW non aveva fornito piena prova dei danni materiali subiti, per i quali quindi si imponeva la remmissione delle parti al giudice civile;
ma era possibile liquidare a suo favore, a titolo di provvisionale, il risarcimento dei danni morali, giacché la condotta degli imputati aveva cagionato la frustrazione degli scopi statutari dell'associazione ambientalista, che nelle sua articolazioni territoriali si era sempre impegnata per la tutela dei valori e degli interessi del Parco.
2 - Entrambi gli imputati hanno proposto appello, convertito ex lege in ricorso, deducendo quattro motivi di censura. In particolare lamentano:
2.1 - erronea applicazione delle norma incriminatrice. Sostengono che la L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f), vieta solo la introduzione di armi nel territorio del parco con il proposito di impiegarle in qualunque modo, segnatamente per la caccia;
sicché non è punibile il semplice transito o attraversamento del parco con armi scariche e conservate nelle apposite custodie - com'è avvenuto nel caso di specie;
2.2 - ancora erronea applicazione della norma incriminatrice, giacché non è possibile che la predetta disposizione di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. d), dettata per i parchi nazionali e in genere per le aree protette nazionali, sia automaticamente trasposta per i parchi regionali, come quello del Delta del Po.
Invero - secondo i ricorrenti - la L. n. 394 del 1991, art. 6, comma 4, secondo cui dalla istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti di cui all'art. 11, non è applicabile per le aree naturali protette regionali, disciplinate espressamente nel titolo 3^. Nell'ambito di questo titolo, infatti, l'art. 22 (norme quadro) contempla solo un divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali regionali, mentre l'art. 23 (parchi naturali regionali) stabilisce solo che la legge istitutiva del parco naturale regionale definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia. Orbene, la L.R. istitutiva del Parco del Delta del Po, 8 settembre 1997, n. 36, è ancora in regime transitorio, perché non è stata ancora definita la perimetrazione definitiva, mentre per quanto riguarda le norme di salvaguardia, l'art. 10 stabilisce che medio tempore si applicano sul territorio del Parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po, il quale non contiene (nè potrebbe contenere) un divieto di introdurre armi e munizioni. Neppure la cd. legge quadro regionale per le istituzione di parchi e riserve regionali, 16 agosto 1984, n. 40, nell'art. 6 relativo alle norme di salvaguardia, contiene un divieto siffatto.
Potrebbe invece trovare applicazione la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. g), che vieta il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone in cui è vietata la caccia, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia. Ma tale norma, peraltro rispettata dagli imputati, è priva di sanzione penale.
Nè potrebbe sostenersi - come fa erroneamente la sentenza impugnata - che il divieto di introduzione di armi costituisca un principio fondamentale inderogabile ai sensi del combinato disposto della L. n.394 del 1991, artt. 11 e 22, giacché lo stesso art. 11, se da una parte prevede alcune divieti (comma 3), dall'altra contempla la possibilità che il regolamento del parco disponga specifiche deroghe agli stessi divieti (comma 4).
2.3 - erronea applicazione dell'art. 5 c.p. in ordine all'elemento soggettivo del reato. Sostiene il ricorso che gli imputati non erano punibili, in quanto indotti incolpevolmente in errore dal "comportamento positivo" della Provincia, che, appositamente interpellata dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) 4A3, con lettera del 31.8.1998, per mezzo dell'Assessore alla caccia, aveva dichiarato legittimo l'attraversamento del Parco con fucili scarichi e custoditi nel fodero. Il giudice di merito ha ritenuto che l'unica autorità competente per fornire istruzioni al riguardo era l'Ente Parco, e non già la Provincia;
ma non ha considerato che l'Ente Parco non era stato ancora istituito, sicché l'unico referente istituzionale per i cacciatori del Delta rimaneva nel frattempo proprio la Provincia.
2.4 - erronea applicazione dell'art. 74 c.p.p. laddove il giudice di merito ha condannato gli imputati al risarcimento del danno morale a favore della parte civile WW. Sostengono che la introduzione di armi scariche nel territorio del Parco, anche se configurava un reato, non aveva - ne' poteva aver - cagionato alcun danno all'associazione ambientalista, giacché non aveva posto in pericolo, e tanto meno leso, l'interesse protetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Per chiarezza, occorre preliminarmente fare il punto sulla disciplina delle aree regionali protette e in particolare dei parchi regionali.
3.1 - La Legge Quadro nazionale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, nel suo titolo 1, dedicato ai "principi generali", con l'art. 2, provvede a una classificazione delle aree naturali protette in: a) parchi nazionali, di rilievo internazionale o nazionale;
b) parchi naturali regionali, nell'ambito di una o più regioni;
c) riserve naturali, che possono essere statali o regionali, in base alla rilevanza dei relativi interessi (commi 1, 2 e 3). Lo stesso articolo precisa che "la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalla regioni" (comma 8).
Lo stesso titolo 1 contiene l'art. 6 (misure di salvaguardia), che, al comma 4, stabilisce testualmente: "dalla istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11". Questo art. 11 (regolamento del parco), inserito nel titolo 2 (aree naturali protette nazionali), ma appunto richiamato tra i principi generali del titolo 1, dopo aver stabilito che il regolamento che disciplina le attività consentite nel territorio protetto deve essere adottato dall'Ente Parco non oltre sei mesi dall'approvazione del relativo piano (di cui all'art. 12), stabilisce che sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat (comma 3). In particolare sono vietate - tra l'altro - a) la cattura, l'uccisione e il disturbo delle specie animali, nonché la raccolta e il danneggiamento delle specie animali;
e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati.
Secondo il comma 4 dello stesso art. 11, il regolamento stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, per esempio prevedendo prelievi faunistici e abbattimenti selettivi per ricomporre gli equilibri ecologici.
Il titolo 3^ della legge statale è invece specificamente dedicato alle "aree naturali protette regionali", e contiene, nell'art. 22, alcune "norme quadro", secondo cui costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali, tra gli altri:
a) la partecipazione degli enti locali alla istituzione dell'area protetta, attraverso conferenze che hanno il compito di redigere un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da proteggere, alla perimetrazione provvisoria, alla individuazione degli obiettivi da perseguire, e alla valutazione degli effetti sul territorio della istituzione dell'area protetta;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione di un regolamento dell'area protetta, secondo i criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11.
Secondo l'art. 22, comma 3, appartiene alle regioni la competenza a istituire parchi naturali regionali e riserve naturali regionali. Lo stesso titolo 3 contiene anche l'art. 23 (parchi naturali regionali), secondo il quale la legge regionale istituiva del parco naturale regionale, tenuto conto del predetto documento di indirizzo redatto dalla conferenza degli enti locali interessati ex art. 22 lett. a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto competente alla gestione, indica gli elementi del piano nonché i principi del regolamento. In conclusione, da questo sintetico esame della disciplina relativa ai parchi naturali regionali appare chiaro che dalla istituzione del parco regionale (che si perfeziona con legge regionale) sino alla approvazione del relativo regolamento (che compete all'Ente parco), per effetto della legge statale (art. 6, comma 4) operano i divieti stabiliti dall'art. 11 della cit. legge statale, che possono essere derogati solo dal regolamento del parco (art. 11, commi 3 e 4). Tra questi divieti è compreso - come s'è detto - anche quello di introdurre armi e simili mezzi di cattura o di distruzione, da parte di privati, se non specificamente autorizzati.
Non è quindi sostenibile la tesi dei ricorrenti secondo cui i divieti previsti dal ripetuto art. 11 si applicano solo nelle aree protette nazionali e non in quelle regionali, giacché - come già detto - essi sono esplicitamente richiamati tra i principi generali, applicabili a tutte le aree naturali protette, e sono positivamente inclusi tra i principi fondamentali ai quali devono conformarsi i regolamenti da emanare per la disciplina delle aree naturali protette di carattere regionale.
Questa disciplina è certamente in sintonia con la ripartizione delle competenze legislative stabilite dal nuovo testo dell'art. 117 Cost. (novellato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3), secondo cui è riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre rientra nella competenza concorrente di Stato e di regioni la materia del governo del territorio.
3.2 - La L.R. Veneta 8 settembre 1997, n. 36, che ha istituto il Parco del Delta del Po, ha rispettato le direttive della legge quadro statale, in particolare provvedendo alla perimetrazione provvisoria e alle misure di salvaguardia, individuando l'Ente Parco come soggetto competente per la gestione, e indicando i contenuti fondamentali del Piano e del regolamento.
Riguardo alle misure di salvaguardia, la legge regionale ha stabilito che "fino all'adozione del Piano del parco e del Regolamento del parco, si applicano sul territorio del Parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po" (art. 10).
Questo piano territoriale relativo all'area del delta è stato approvato ai sensi della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (norme per l'assetto e l'uso del territorio).
4 - Tanto promesso, è agevole osservare che nel territorio perimetrato del Delta del Po, sin dalla data di istituzione del Parco:
a) vigevano i divieti imposti dalla Legge Statale n. 394 del 1991, art. 11, e in particolare quello di introdurre armi e simili mezzi di cattura o di distruzione, da parte di privati, se non specificamente autorizzati;
b) questo regime era ancora vigente al momento del fatto contestato nel presente processo (17.1.1999), posto che a questa data non era stato ancora emanato il regolamento del Parco, che - a norma del predetto art. 11 - è l'unico strumento idoneo a introdurre deroghe al regime suddetto;
c) la misura di salvaguardia introdotta dall'art. 10 della legge regionale istitutiva del Parco, con la quale si rimanda in via transitoria al vigente piano territoriale dell'area, non può configurare alcuna deroga al suddetto regime dei divieti, sia perché ogni deroga è riservata allo specifico regolamento emanato dall'Ente parco, sia perché una deroga siffatta non può essere introdotta da un piano territoriale, che - come tale - è destinato alla tutela dell'assetto del territorio, ma è estraneo alla tutela del patrimonio naturale, che è la finalità propria della disciplina sulle aree protette. In altri termini, l'unico organo abilitato a derogare ai divieti de quibus è quello competente a regolamentare l'uso del patrimonio naturale protetto sotto il profilo ambientale, non già quello deputato a disciplinare l'assetto urbanistico del territorio;
d) sotto altro profilo è infondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento, la disciplina del Parco regionale è dettata esclusivamente dal piano territoriale del Delta del Po, il quale non contiene alcun divieto di introdurre armi e munizioni nel territorio protetto. Al contrario, a caratterizzare questa disciplina sono in primo luogo i divieti introdotti dalla legge quadro statale, col predetto art. 11, e non risulta che il piano territoriale abbia introdotto deroghe a questi divieti (nè poteva introdurle se si considera la eterogeneità degli interessi regolamentati). In altri termini, la disciplina di tipo urbanistico prevista dal piano territoriale non è sostitutiva, ma soltanto aggiuntiva, rispetto ai divieti previsti dalla legge quadro statale come misure di salvaguardia in attesa del regolamento del parco.
Se si considera che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, e che la legge statale in materia ha stabilito il principio secondo il quale le regioni, nell'istituire parchi o altre aree regionali protette, per l'adozione dei relativi regolamenti, devono prevedere criteri conformi alla disciplina del più volte ripetuto art. 11, si deve concludere che quella testè formulata è l'unica interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina vigente riguardo al Parco del Delta del Po. È appena il caso di aggiungere che l'anzidetta disciplina non è stata abrogata o derogata dalla successiva L. 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e in particolare dall'art. 21, lett. g) di questa legge, che ha vietato "il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia".
Quest'ultimo divieto, infatti, ha una portata più circoscritta rispetto al divieto di cui si tratta, sia perché impedisce il trasporto solo di armi cariche e non conservate in apposita custodia, sia perché vige soltanto per i tempi e i luoghi in cui non è consentita l'attività venatoria, sicché è chiaramente finalizzato a scongiurare il pericolo di un abusivo esercizio della caccia. Il primo divieto invece prescinde dalle intenzioni venatorie dell'agente e ha uno scopo più vasto, giacché tende a tutelare non solo la fauna selvatica ma anche tutte le specie animali e vegetali e in genere tutto il patrimonio naturale, che comprende le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche (L. n. 394 del 1991, ex art. 1). Per conseguenza, il divieto introdotto dalla L. n. 157 del 1992, ai sensi dell'art. 15 preleggi, non può considerarsi abrogativo del divieto previsto dalla L. n. 394 del 1991, sia perché è compatibile col secondo, sia perché non regola l'intera materia disciplinata dal secondo divieto.
Sotto altro profilo non può considerarsi derogatorio, appunto perché ha una portata circoscritta e diversa che lo rende compatibile con il precedente divieto.
Alla stessa conclusione è pervenuta Cass. Sez. 1, n. 2919 del 14.2.2000, dep. 9.3.2000, Nocentini, rv. 215508, osservando che le "altre zone" a cui si riferisce la L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. g) sono quelle in cui è vietata l'attività venatoria, ma non le aree protette previste dalla L. n. 394 del 1991. Va quindi disatteso il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
5 - Palesemente infondato è poi il primo motivo di ricorso (n. 2.1), con cui si sostiene apoditticamente che il ripetuto la L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f) vieta l'introduzione di armi nel territorio protetto solo quando sia finalizzata all'impiego, segnatamente venatorio, sicché non può essere punito ai sensi dell'art. 30, comma 1, della cit. legge il semplice transito a attraversamento del territorio protetto con armi scariche e conservate nell'apposita custodia.
Nessun criterio logico o teleologico può giustificare una simile interpretazione, che sarebbe in patente contrasto col tenore letterale della disposizione e ne ridurrebbe abusivamente la portata normativa.
Sussiste quindi il reato contestato, essendo pacifico che i due imputati, il giorno 17.1.1999, furono sorpresi all'interno del territorio del Parco del Delta del Po, mentre trasportavano tre fucili scarichi e custoditi nel fodero, nonché le relative cartucce sistemate in apposito contenitore stagno.
Il reato sussiste anche sotto il profilo soggettivo, essendo infondata la censura formulata al riguardo dai ricorrenti con il motivo n. 2.3..
Sul punto, del tutto correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il parere espresso dall'assessore alla caccia della Provincia di Rovigo, secondo il quale, visto la L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. g), era consentita l'introduzione nel territorio del Parco di armi scariche senza scopo venatorio, non discriminava la condotta degli imputati e non li costituiva in buona fede.
E ciò non solo perché - come ha sottolineato la sentenza impugnata - l'assessore provinciale non aveva alcuna specifica competenza in materia di parchi naturali;
ma anche perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di dubbio, il soggetto ha l'obbligo di astenersi dalla condotta programmata. Che il dubbio esistesse è dimostrato dalla circostanza che proprio l'Ambito Territoriale di Caccia al quale era iscritto il RE propose uno specifico quesito in materia all'organo provinciale. Che il dubbio non potesse considerarsi risolto derivava dalla incompetenza funzionale dell'organo provinciale interpellato, a nulla rilevando che non era stato ancora istituito l'Ente Parco, a cui era demandata l'esclusiva competenza nella soggetta materia. A rigore, anzi, proprio la mancata istituzione dell'Ente Parco e la omessa emanazione del regolamento rendevano persistente quel dubbio, in assenza di univoci interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza. In questa situazione, ne' il RE, ne' tanto meno il suo compagno di caccia, LE, potevano invocare una ignoranza di legge inevitabile ai sensi dell'art. 5 c.p. come modificato dalla sentenza 364/1988 Corte costituzionale.
6 - Si tratta tuttavia di reato che, commesso il 17.1.1999, si è estinto per prescrizione sin dalla data del 17.7.2003, dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Poiché il ricorso, benché infondato, non è inammissibile, questo giudice deve dichiarare l'estinzione del reato ai norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1, e deve decidere sul ricorso ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Sul punto, non può essere accolto l'ultimo motivo di censura (n. 2.4), con cui i ricorrenti contestano che la condotta incriminata possa aver cagionato un danno alla Associazione WW AL, che si è costituita parte civile nel presente processo.
Al riguardo, la giurisprudenza costante di questa corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della L. 8 giugno 1986, n. 349, art. 13, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto all'ambiente.
Nel caso di specie il WW AL è un'associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria "la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente tramite: a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra" ecc. Ne deriva che la violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela del patrimonio naturale, come quelli previsti dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, comporta per se stessa un danno risarcibile per l'associazione ambientalista. Vanno quindi confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile anche in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
conferma le statuizioni civili della stessa sentenza;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre C.P.A. e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008